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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 22/09/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N . 446/2024 RG Prev.
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 22/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. ROSSIGNOLI GIULIO ., per la parte .,il quale si riporta al Parte_1 ricorso ed agli esiti CTU e chiede che la causa venga decisa
L'Avv. LA CIVITA, per la parte contesta la CTU riportandosi alle note medico legale CP_1 dell' chiedendo il rinnovo CTU CP_1
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 446/2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 446 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSIGNOLI GIULIO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell' CP_2
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di malattia professionale;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa indennizzo in rendita;
con vittoria di spese da distrarsi. CP_1
Per l : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' aveva respinto CP_1 CP_2 la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le conclusioni CP_1 riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “In conclusione si può affermare che il signor , a causa del lavoro svolto come parquettista, ha contratto una malattia Parte_1 professionale tabellata da rumore a livello dell'apparato uditivo (ipoacusia bilaterale neurosensoriale di grado medio severo) con riduzione della integrità psicofisica nella misura del 22%.Si può valutare globalmente (20%+22%), con incidenza in apparati diversi, la riduzione della integrità psico fisica del signor alla data del 29/6/2022 nella misura del 40%. (quaranta per cento) Parte_1
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento della relativa rendita commisurata alla accertata inabilità CP_1 del 40 %, con decorrenza dal 29.06.2022 ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1 così decide:
Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di malattia professionale da quantificarsi nella misura del 40 %; condanna pertanto l' al pagamento della relativa rendita con decorrenza ed interessi legali come CP_1 per legge;
condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 2.000,00, da distrarsi, oltre CP_1 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 22.09.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 22/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. ROSSIGNOLI GIULIO ., per la parte .,il quale si riporta al Parte_1 ricorso ed agli esiti CTU e chiede che la causa venga decisa
L'Avv. LA CIVITA, per la parte contesta la CTU riportandosi alle note medico legale CP_1 dell' chiedendo il rinnovo CTU CP_1
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 446/2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 446 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSIGNOLI GIULIO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell' CP_2
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di malattia professionale;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa indennizzo in rendita;
con vittoria di spese da distrarsi. CP_1
Per l : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' aveva respinto CP_1 CP_2 la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le conclusioni CP_1 riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “In conclusione si può affermare che il signor , a causa del lavoro svolto come parquettista, ha contratto una malattia Parte_1 professionale tabellata da rumore a livello dell'apparato uditivo (ipoacusia bilaterale neurosensoriale di grado medio severo) con riduzione della integrità psicofisica nella misura del 22%.Si può valutare globalmente (20%+22%), con incidenza in apparati diversi, la riduzione della integrità psico fisica del signor alla data del 29/6/2022 nella misura del 40%. (quaranta per cento) Parte_1
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento della relativa rendita commisurata alla accertata inabilità CP_1 del 40 %, con decorrenza dal 29.06.2022 ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1 così decide:
Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di malattia professionale da quantificarsi nella misura del 40 %; condanna pertanto l' al pagamento della relativa rendita con decorrenza ed interessi legali come CP_1 per legge;
condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 2.000,00, da distrarsi, oltre CP_1 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 22.09.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis