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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/12/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/25, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1248/2025 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' Parte_1 omas Coppola;
- ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Travaglini;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.03.25 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale impugnando il licenziamento senza preavviso intimatogli dalla resistente datrice di lavoro in data 4.09.24. A sostegno del ricorso esponeva:
- di essere dipendente della società convenuta dal 1.10.23 con mansioni di operatore ecologico;
- che, in data 24.06.2024, subiva un infortunio sul lavoro, riportando un trauma contusivo distorsivo al polso e alla mano destra, per il quale gli veniva diagnosticata una frattura composta dello scafoide carpale destro;
- che, in conseguenza dell'infortunio, riceveva una prognosi iniziale di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 03.07.2024 sino all'08.07.2024, in seguito, ulteriormente prorogata sino al 20.08.2024;
- che in tale periodo veniva fatto oggetto di pedinamento da parte di società investigativa all'uopo incaricata dal datore di lavoro;
- che, in data 10.08.24 riceveva contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare perché, a parere della società, nelle giornate del 19, 20, 21 e 22 luglio 2024 aveva svolto attività incompatibili con la condizione di infortunio subito e con il relativo stato di convalescenza;
- che, malgrado le giustificazioni rese, in data 4.09.24 gli veniva comunicato il licenziamento senza preavviso. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l'istante, censurandone l'illegittimità per assenza di prova (stante il carattere illegittimo e violativo della privacy del pedinamento), per violazione dell'art. 5 L. 300/70, perché le condotte rilevate erano comunque compatibili con l'infortunio ed, infine, per difetto di proporzionalità della sanzione e concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi l'illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, vinte le spese. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la datrice di lavoro (d'ora in avanti, per brevità, AVR), evidenziando la piena legittimità del proprio operato. Rimarcava, infatti, che nel periodo compreso tra la seconda metà del mese di maggio 2024 e la fine del mese di giugno 2024, avesse registrato una media di 12/15 dipendenti assenti, al giorno, per infortunio sul lavoro, aumentati a 19 all'inizio di luglio dello stesso anno. Nel merito, si riportava alla incompatibilità dei comportamenti tenuti dal lavoratore, e documentati della relazione investigativa anche a mezzo foto e video, con il diagnosticato stato di inabilità, sottolineando come gli stessi fossero quantomeno suscettibili di aggravare lo stato di malattia ovvero ritardare la guarigione. A supporto di tali conclusioni, richiamava le risultanze della perizia commissionata alla Dott.ssa versata in atti e concludeva chiedendo il Per_1 rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. La causa è stata assegnata allo scrivente Magistrato, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/25, con provvedimento del Presidente del tribunale di Brindisi del 18.11.25. Essa è stata istruita dal precedente assegnatario, mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento della prova per testi e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO Preliminarmente, appare opportuno ripercorrere brevemente gli eventi per cui è causa. Il punto di partenza è costituito senz'altro dalla contestazione disciplinare indirizzata al ricorrente, che scolpisce la causa di licenziamento ed i fatti ad egli imputati dalla datrice di lavoro. Orbene, nella contestazione disciplinare, poi richiamata dalla lettera di licenziamento, si legge: “Egregio sig. , Pt_1 la presente per contestarle, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970 e degli artt. 66 e seguenti del CCNL dei Servizi Ambientali, quanto di seguito specificato.
“Soltanto di recente la Scrivente apprendeva che, nei giorni 19, 20, 21 e 22 luglio uu.ss. – lasso temporale in cui lei era assente dal lavoro per infortunio dovuto a trauma al polso e alla mano destra – lei poneva in essere, di fatto, una condotta inconfutabilmente incompatibile con il suo stato di salute, a nocumento di quello che sarebbe dovuto essere il regolare percorso di guarigione. Nello specifico: Venerdì, 19 luglio 2024 In data 19 luglio 2024, sebbene fosse assente dal lavoro per trauma al polso e alla mano destri, dovuto ad infortunio (certificato di infortunio per il periodo dal 24.06.2024 al 3.07.2024, con prosecuzione dapprima dal 04.07.2024 al 8.07.2024 e, successivamente, dal 09.07.2024 al 20.08.2024), alle ore 12:37 circa, usciva dalla sua abitazione sita in Brindisi, alla Piazza Teodoro Mommsen n. 5, per ritirare alcuni pacchi consegnati da un corriere. Fa specie come, nonostante il summenzionato infortunio, senza alcuna difficoltà né impedimento, lei utilizzava la sola mano destra (coinvolgendo altresì, inevitabilmente, il polso destro) per sorreggere i pacchi ricevuti, sottoponendo – di fatto – ad un inutile stress il polso e la mano infortunati, con conseguente rischio di compromissione del regolare percorso di guarigione. Sabato, 20 luglio 2024 In data 20 luglio 2024, assente dal lavoro per infortunio sin dal 24 giugno 2024, alle ore 19:44 circa, uscito dal salone di parrucchiere “Kosmetology” sito in via Umberto Cagni in Brindisi e, conducendo senza alcuna difficoltà, nonostante l'inabilità temporanea, una BMW X1 tg. EC675TV, lei si recava dapprima, intorno alle ore 19:50, presso la Piazza Sandro Botticelli di Brindisi, dove prelevava una persona e, subito dopo, intorno alle ore 19:55, si recava presso il supermercato sito in via della Torretta, Brindisi. Intorno alle ore 20:15, in compagnia del predetto soggetto, lei lasciava il supermercato intorno alle ore 20:15 circa e, dopo aver collocato le buste contenenti la spesa nel bagagliaio dell'auto, si recava a piedi presso il supermercato Famila, sito nelle immediate vicinanze. Uscito dall'esercizio commerciale intorno alle ore 20:31, trasportando altri sacchetti contenenti la spesa, li caricava all'interno del bagagliaio e, una volta risalito a bordo della BMW X1 tg. EC675TV, intorno alle ore 20:35, dopo una brevissima sosta in via Sandro Botticelli, Brindisi, lei faceva rientro presso la sua residenza di Piazza Teodoro Mommsen n.
5. Qui, senza alcuna difficoltà nel movimento del polso e della mano e senza alcun impedimento a causa dell'infortunio occorsole, in compagnia del predetto soggetto, dopo aver prelevato dal bagagliaio dell'autoveicolo, con visibile disinvoltura e sorprendente naturalezza, i sacchetti della spesa con entrambe le mani – nonostante Sebbene polso e mano destri siano interessati dal trauma che le impedisce di svolgere l'attività lavorativa sin dal 24 giugno u.s., fa specie la sorprendente naturalezza con cui lei riesce ad adoperarli per attività ictu oculi incompatibili con lo stato di infortunio. Dinanzi all'agevole impiego e alla fluidità dei movimenti della mano destra (con inevitabile coinvolgimento del polso destro) oltreché dinanzi alla totale assenza di attenzione, cura e/o premura rispetto alla condizione precaria delle parti infortunate, la Scrivente non può che dubitare dell'effettiva persistenza degli effetti dell'infortunio occorsole, tanto da riservarsi sin d'ora di denunziare alle Autorità Competenti il sospetto illecito onde consentire l'accertamento dell'eventuale rilevanza penale della sua condotta. Domenica, 21 luglio 2024 In data 21 luglio 2024, assente dal lavoro a causa del perdurante stato di infortunio, alle ore 20:19 circa, lei usciva di casa e, a bordo della BMW X1 tg. EC675TV, si dirigeva verso un autolavaggio automatico sito in Via Appia, Brindisi e, dopo aver lavato l'auto, intorno alle ore 20.43 ripartiva per raggiugere la “ , dalla quale usciva intorno alle ore 01:45 Parte_2 per poi rientrare presso la sua residenza alle ore 2:05 circa. Nel corso della serata lei conduceva reiteratamente il mezzo BMW X1 TG. EC675TV, senza prestare alcuna attenzione, cura e/o premura rispetto all'inabilità dovuta all'infortunio di polso e mano destra, incorrendo nel rischio concreto di compromettere la sua tempestiva guarigione e, per l'effetto, di pregiudicare il rientro in servizio. Lunedì, 22 luglio 2024 In data 22 luglio 2024, ancora assente dal lavoro per il perdurare dell'infortunio, alle ore 19:05 circa, lei si trovava presso lo stabilimento balneare “Lido San Benedetto”, loc. Apani – Brindisi, seduto sulla spiaggia in compagnia di altri ragazzi. Poco dopo, allorquando una ragazza tentava di “trascinarla” tirandola per il braccio sinistro, lei opponeva resistenza aggrappandosi con forza, proprio con la mano infortunata (!!) al braccio sinistro di un soggetto seduto accanto a lei: nell'azione descritta era visibilmente coinvolto, immancabilmente, il polso destro, con buona pace del suo trauma! la menomazione della mano e del polso destri – lei chiudeva il cofano dell'auto utilizzando proprio la mano destra (!!). Va da sé come il suo contegno disattendeva quelle che sono le buone prassi di guarigione, sottoponendo, ancora una volta, ad inopportune sollecitazioni il polso e la mano presumibilmente infortunati. Non solo: poco dopo, senza alcuna premura e/o cura per il suo stato di salute, lei si dedicava ad attività inconfutabilmente incompatibili con il suo infortunio. Nello specifico, lei praticava – senza la benché minima difficoltà nei movimenti – diverse posizioni di un'arte marziale (presumibilmente Jiu Jitsu) con una ragazza, sollevandola e trattenendola a più riprese con entrambe le mani. Tali attività comportavano incontrovertibilmente un considerevole lavoro di gambe e braccia e, pertanto, anche della mano e del polso destri affetti da trauma. La sua condotta disattendeva le buone prassi di guarigione e causava un inevitabile rischio di aggravio dell'inabilità temporanea che la dispensa (sin dal 24 giugno u.s.) dall'obbligo di prestare attività lavorativa. Tanto premesso, anziché agevolare il suo percorso di guarigione, dedicandosi alle summenzionate attività, lei poneva in essere un contegno incompatibile con le sue condizioni di salute, pregiudicando ineluttabilmente il suo rientro in servizio, a nocumento dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. Difatti, la sua condotta negligente, anziché esser improntata ad una più tempestiva guarigione, determinava un rischio per l'altrettanto tempestiva ripresa del servizio, in violazione dei principi di correttezza e di buona fede, vulnerando ineluttabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. Va da sé come, sulla scorta delle contestate evidenze di cui sopra, la Scrivente non possa che dubitare, suo malgrado, della persistenza degli effetti dell'infortunio al polso e alla mano destra, tanto da riservarsi – si ribadisce – di denunziare alle Autorità Competenti il sospetto dell'illecito, onde consentire l'accertamento dell'eventuale rilevanza penale della sua condotta. Gioverà inoltre rappresentare come, nel corso dell'anno corrente, lei si sia assentato dal lavoro a più riprese, impedendo a quest'Azienda di fruire proficuamente della sua prestazione lavorativa e cagionando, per l'effetto, pregiudizievoli conseguenze in termini di organizzazione del servizio. Basti pensare che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 10 agosto 2024, su un totale di n. 223 giorni lavorabili, lei era assente dal lavoro per ben n. 72 giorni, di cui n. 26 giorni di malattia e n. 46 giorni di infortunio, con una percentuale complessiva di assenze (dovute a malattia e infortunio) pari a circa il 32,29% delle giornate lavorative. Emerge pertanto con palmare evidenza quella che parrebbe essere la natura strategica delle sue assenze per infortunio che le hanno consentito di svincolarsi dal sinallagma cui è soggetto in forza del rapporto di lavoro in essere, facendo sì che, pur non prestando attività lavorativa, lei potesse comunque continuare a percepire la retribuzione, in danno a quest'Azienda e all' che ne CP_3 eroga gli emolumenti. Con tale suo contegno, lei violava gravemente le disposizioni di cui agli artt. 66 e ss. del CCNL richiamato, i doveri di diligenza di cui all'art. 2104 c.c. e gli obblighi di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., nonché i principi di correttezza e di buona fede. In considerazione di quanto sopra rappresentato, si provvede con la presente a contestarle l'addebito disciplinare come innanzi compiutamente descritto. Attesa la particolare gravità dei fatti contestati, nelle more della definizione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, lei è cautelarmente sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 68, paragrafo n. 5, comma 1 del CCNL dei Servizi Ambientali e, per l'effetto, esentato dall'attività lavorativa. (…)”. All'esito dell'audizione del lavoratore e dell'analisi delle giustificazioni addotte, in data 4.09.24, la società comminava al ricorrente il licenziamento senza preavviso per “Svolgimento attività incompatibili con la condizione di infortunio – Arrecato pregiudizio al regolare percorso di guarigione – Violazione degli obblighi di diligenza e di correttezza – Violazione di norme di contratto e di Legge” come analiticamente motivato nella missiva di licenziamento in atti. Tale essendo il tenore della missiva di licenziamento e della contestazione a monte, si impone in questa sede l'esame delle doglianze attoree. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 L. 300/70 In primo luogo, il lavoratore lamenta il carattere illegittimo del pedinamento investigativo subito, a suo dire violativo del proprio diritto alla privacy e delle norme dettate dallo statuto dei lavoratori. In tema di controlli tramite agenzie investigative, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'art. 2 dello Statuto, nel limitare l'impiego delle guardie giurate da parte del datore di lavoro a scopi di tutela del patrimonio aziendale, non esclude che tale finalità possa essere perseguita anche mediante l'attività di soggetti diversi, ed in particolare di agenzie investigative, purché tali controlli non abbiano ad oggetto la prestazione lavorativa in sé e per sé considerata, vigilanza riservata al datore di lavoro e ai suoi collaboratori dall'art. 3 dello Statuto (tra le sentenze più risalenti in materia di ammissibilità dei controlli tramite agenzie investigative, v. Cass. 2042/1983). Si è, condivisibilmente, ritenuto che si tratti di una tipologia di controlli inquadrabile nell'ambito della categoria, di matrice giurisprudenziale, dei c.d. controlli difensivi “in senso stretto” (cfr, per tale inquadramento, Cass. 17723/17, Cass. 25732/21; nel caso dei pedinamenti, trattasi di controlli difensivi
“in senso stretto” di natura non tecnologica), ovverosia di controlli realizzati dal datore di lavoro a tutela del patrimonio e dell'immagine aziendale a fronte di specifici illeciti posti in essere o in corso di perpetrazione da parte di un dipendente o di un gruppo di dipendenti. Ne consegue che anche i controlli tramite agenzie investigative soggiacciono ai medesimi presupposti di legittimità individuati dalla più recente elaborazione giurisprudenziale in materia di controlli difensivi “in senso stretto”. In particolare, Cass. 18168/2023 (peraltro relativa ad una fattispecie in cui era stato attuato anche un pedinamento tramite agenzia investigativa), riprendendo e approfondendo l'insegnamento di Cass. 25732/21, ha chiarito che i c.d. controlli difensivi “in senso stretto” (che, in quanto “mirati” e disposti in relazione ad uno specifico illecito, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4 Statuto, anche nel testo novellato nel 2015) sono legittimi:
- se disposti, a tutela del patrimonio aziendale, a fronte di un
“fondato/ragionevole” sospetto di commissione di un determinato illecito da parte di un dipendente/gruppo di dipendenti (il fondato sospetto deve basarsi su riscontri oggettivi e non essere una mera rappresentazione soggettiva del datore di lavoro);
- se disposti ex post, a seguito dell'insorgenza del predetto “fondato/ragionevole” sospetto, con conseguente possibilità di utilizzare solo i dati raccolti successivamente all'insorgenza del predetto fondato/ragionevole sospetto (si vuole evitare di rendere retrospettivamente lecito, alla luce dei dati raccolti, in ipotesi comprovanti la commissione di un illecito, un controllo ex ante illegittimo per carenza di presupposti nel momento in cui è stato avviato);
- se attuati con modalità tali da garantire un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi (da un lato, l'interesse del datore di lavoro alla tutela del proprio patrimonio, correlato alla libertà d'impresa, e, dall'altro lato, l'interesse del lavoratore alla difesa della propria dignità e riservatezza), secondo le circostanze del caso concreto (cfr. Trib. Bari n. n. 3413/24). La richiamata giurisprudenza di legittimità è pervenuta a tali conclusioni facendo applicazione dei principi generali in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003; Regolamento UE 2016/679) nonché dell'art. 8 CEDU in materia di tutela della “vita privata” (intesa anche sub specie di riservatezza in ambito professionale), come interpretato dalla giurisprudenza Europea (cfr. sentenza della Corte Edu, Lopez e altri c. Spagna, 17 ottobre 2019; sentenza della Corte Per_2
Edu, c. 5 settembre 2017). Per_3 Per_4
La valenza generale di tali principi ne impone il rispetto anche nell'ambito dei controlli tramite agenzia investigativa, anche a prescindere dalla loro inquadrabilità nella categoria dei controlli difensivi “in senso stretto”, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte per cui “in nessun caso può essere giustificato un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore” (Cass. 25732/21). Infine, anche con riferimento ai controlli tramite agenzia investigativa viene in rilievo l'esigenza di tutela della “vita privata”, in particolare allorché il controllo si svolga al di fuori dei locali aziendali e dell'orario di lavoro, o comunque in situazioni di sospensione della prestazione lavorativa. Questa prospettiva corrobora le conclusioni sin qui già raggiunte (applicabilità anche ai controlli tramite agenzie investigative dell'elaborazione della recente giurisprudenza di legittimità in tema di controlli difensivi “in senso stretto”), tenuto conto dei principi in materia elaborati dalla Corte Edu, con particolare riferimento alla sussistenza di un fondato/ragionevole sospetto di illecito quale
“fonte di innesco” dei controlli in questione e alla loro adozione con modalità tali da garantire un equo bilanciamento dei contrapposti interessi nel caso concreto (Cass. 18168/2023). L'onere di allegare e provare i presupposti di legittimità dei controlli in questione incombe sul datore di lavoro, trattandosi dei fatti costitutivi del relativo potere di controllo (Cass. 18168/2023; Cass. 28378/2023). Tanto premesso, con riferimento al caso concreto, ritiene il Tribunale che il controllo tramite agenzia investigativa sia stato posto in essere nel rispetto dei presupposti di legittimità, come sopra delineati. La società datrice di lavoro ha allegato e provato circostanze oggettive tali da configurare la sussistenza di un fondato/ragionevole sospetto di illecito commesso o in corso di commissione da parte del ricorrente e di altri dipendenti sussistente prima/al momento dell'avvio del controllo. Ed infatti, per come evincibile dall'allegato grafico delle assenze dal servizio per infortunio sul lavoro, si nota un raddoppio dei casi nel mese di maggio 2024, allorquando si passa da una media di 6 assenti al giorno a quella di 12 e, poi, 15, per giungere a 19 nel mese di luglio. Ed è proprio al raggiungimento del picco dei 19 assenti giornalieri, che la società resistente, per come si legge anche nell'incipit del rapporto investigativo, assegna l'incarico all'agenzia investigativa relativamente all'ipotesi per cui è causa. Va, dunque, affermata la legittimità del controllo a mezzo agenzia investigativa e la piena utilizzabilità del materiale video e fotografico allegato alla relazione ai fini di valutare l'effettiva sussistenza dei fatti contestati. SULLA SUSSISTENZA DEI FATTI CONTESTATI L'effettiva sussistenza dei fatti indicati nella lettera di contestazione emerge in maniera palmare dall'esame del compendio video e fotografico allegato alla relazione investigativa in atti. Nelle immagini si vede il lavoratore, perennemente sprovvisto del tutore prescritto in sede di visita INAIL, sollevare con il solo braccio infortunato dei pacchi guidare reiteratamente la propria autovettura, con cambio manuale ad CP_4 uso esclusiva della mano destra, intrattenersi al mare con amici e sollevare una ragazza con l'uso del braccio destro, aggrapparsi, proprio con quest'arto, ad un amico, allorquando viene tirato a sé dalla medesima ragazza. Nemmeno l'espletata prova per testi e la documentazione allegata al ricorso hanno consentito di acquisire elementi utili a favore del ricorrente. Invero, nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver visto il ricorrente indossare il prescritto tutore (“non ricordo che il sig. indossasse un tutore”; “nei giorni oggetto di investigazione non Pt_1 ho mai visto il ricorrente indossare un tutore”). L'unico teste che ha riferito di aver visto il ricorrente con il braccio fasciato ha, tuttavia, chiarito che “non so dire però se fosse una fascia o un tutore”. Non appaiono utili e dirimenti, per le considerazioni che a breve si esporranno, le circostanze per cui i pacchi fossero particolarmente leggeri e la CP_4 testimonianza secondo la quale “ricordo che la sigra afferrò la mano destra del Tes_1 ricorrente che fece una smorfia di dolore” (peraltro isolata e chiaramente contrastante con il materiale fotografico in atti). È opportuno, allo scopo di comprendere funditus le motivazioni del rigetto delle doglianze attoree, effettuare una breve ricostruzione normativa e giurisprudenziale della fattispecie in esame. SULLA COMPATIBILITÀ DELLO STATO DI MALATTIA CON LO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ In materia, è noto l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità per il lavoratore subordinato, durante il periodo di malattia o di infortunio, di svolgere altra attività. Detto orientamento trova il proprio fondamento giuridico nella nozione relativistica della malattia, la quale, ai soli fini lavoristici, ricomprende soltanto quelle affezioni morbose comportanti un'incapacità al lavoro, secondo una versione più circoscritta di quella medico- legale, avuto riguardo alle specifiche mansioni dedotte nel rapporto obbligatorio (cfr. Cass. n. 1373/2005; n. 24591/2006). È evidente, infatti, che se la malattia o l'infortunio compromettono la possibilità di svolgere una determinata attività lavorativa, può anche accadere che le residue capacità psico-fisiche possano consentire al lavoratore il compimento di altre e diverse attività, che sarebbe irragionevole precludere, qualora non intacchino il processo di recupero dello stato di salute richiesto dall'adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto. Deve, peraltro, evidenziarsi che, al pari del giudizio sulla compatibilità dello stato di malattia con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche quello sulla compatibilità tra lo svolgimento di altra attività durante la sospensione del rapporto con il predetto stato va condotto caso per caso, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Peraltro, il giudizio sulla possibilità che un soggetto, già ritenuto non idoneo ad un determinato impegno lavorativo, venga giudicato in grado di svolgere altre attività, diviene un processo valutativo estremamente complesso, che può essere condotto soltanto tramite l'uso delle clausole generali della correttezza e della buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., che presiedono all'esecuzione del contratto e che, nel rapporto di lavoro, fondano l'obbligo in capo al lavoratore subordinato di tenere, in ogni caso, una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 1699/2011). Secondo le più attente ricostruzioni della buona fede in executivis, infatti, non soltanto durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi accessori non inerenti allo svolgimento della prestazione (l'unica ad essere paralizzata dall'incidenza della malattia sul sinallagma contrattuale), ma al dipendente colpito dalla malattia o dall'infortunio verrebbe richiesto di adoperarsi al fine di salvaguardare l'interesse dell'altra parte alla prestazione dovuta e all'utilità che la stessa riserva al datore di lavoro. Infatti, in linea generale, la giurisprudenza riconosce come, anche durante lo stato di malattia ed infortunio, il mantenimento del rapporto di lavoro comporti anche la persistenza a carico del lavoratore degli usuali obblighi di correttezza e buona fede, di diligenza e di fedeltà, in forza degli artt. 1175 e 1375, 2104 e 2105 c.c. (cfr. Cass. n. 6236/2001; n. 14046/2005; n. 19414/2005). Da qui, l'esigenza di valutare il comportamento adottato dal lavoratore in malattia, gravato dal compito di non pesare eccessivamente sulla controparte al fine di salvaguardarne il patrimonio e l'organizzazione dal sicuro pregiudizio che deriverebbe da una ritardata guarigione qualora egli si sottragga, volontariamente, all'obbligo di curarsi. Pertanto, lo svolgimento di altra attività nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, può costituire giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro allorquando esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza, buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e di fedeltà. In particolare, volendo sintetizzare l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, la violazione dei suddetti obblighi si riscontra quando l'ulteriore attività svolta durante la malattia o l'infortunio sia idonea a far presumere l'inesistenza della patologia addotta a sostegno dell'assenza, rivelandone una fraudolenta simulazione, ovvero, essa sia tale da pregiudicare o ritardare la guarigione ed il conseguente rientro in servizio del dipendente. I parametri fondamentali affinché il lavoratore possa svolgere attività in malattia sono, pertanto, essenzialmente tre:
1) la veridicità della malattia: se l'attività svolta è incompatibile con la malattia, ne consegue la licenziabilità del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà;
2) l'obbligo del lavoratore di astenersi da tutte quelle attività che possano compromettere o ritardare la sua guarigione;
3) l'attività svolta dal lavoratore in malattia non deve essere utile al datore di lavoro;
il che implica che se il lavoratore è in grado di svolgere attività di una certa gravosità per i propri interessi o svaghi, altrettanto egli può prestare le sue residue capacità lavorative in favore del datore di lavoro. Circa la valutazione del comportamento del lavoratore, occorre rilevare che ogni valutazione non può che essere di tipo medico-legale e ogni accertamento deve essere svolto ex post (cfr. Cass. n. 4237/2015; n. 5867/016). In plurime occasioni, invero, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per il quale, nell'ordinamento, non esiste alcuna espressa preclusione all'esercizio, da parte del lavoratore assente per malattia, di attività lavorativa o ludica, seppur con i tre limiti sopra citati. La medesima Corte, tuttavia, ha affermato che il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia e/o lo svolgimento di attività idonea a ritardate la guarigione (come nel caso in esame) ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto. Lo svolgimento di altra attività, infatti, sia essa ludica, sia essa lavorativa, può costituire indice della simulazione fraudolenta dello stato di malattia tutte le volte in cui sia incompatibile con la patologia che giustifichi l'assenza dal posto di lavoro e, sotto diverso ma convergente profilo, anche il mero pericolo di aggravamento delle condizioni di salute o di ritardo nel recupero dell'integrità psicofisica del lavoratore sono indici di un grave inadempimento contrattuale (cfr. Cass. n. 24709/2014; n. 26290/2013; n.13955/2015; n. 21438/2015; n.15989/2016). Volendo, allora, calare gli esposti principi generali sul caso concreto sottoposto al vaglio del Tribunale, occorre in primo luogo osservare che tra le fotografie contenute nel fascicolo investigativo vi sono plurime immagini che attestano l'avvenuto svolgimento, da parte del lavoratore, di attività, per un verso incompatibili con lo stato di malattia e, per altro verso, certamente idonee a comportarne la guarigione. In particolare, rileva il Tribunale come in nessuna delle immagini allegate (che constano di n. 4 giorni almeno di osservazione) il ricorrente indossasse il tutore avambraccio mano che gli era stato prescritto. Ebbene, già il mancato assolvimento della terapia indicata dal medico è pienamente idoneo a ritardare il processo di guarigione. A ciò si aggiunga il fatto che in plurime occasioni il lavoratore ha svolto, altresì, attività palesemente suscettibili di aggravare il proprio stato di salute e ritardare il procedimento di guarigione. Si fa riferimento, in particolare, al reiterato uso dell'autovettura mostrata nelle fotografie, non dotata di cambio automatico, nonché alla giornata trascorsa in spiaggia, presso lo stabilimento balneare lido San Benedetto, in data 22.07.24. In tale occasione l'investigatore incaricato ha scattato numerose immagini che ritraggono il ricorrente atto ad una giocosa colluttazione con la fidanzata, nell'ambito della quale fa un uso disinvolto e spregiudicato del braccio destro, che avrebbe dovuto essere gravato da una frattura. Nelle immagini si vede il ricorrente finanche sollevare la figura femminile, compiendo un'attività sicuramente non congrua rispetto ai richiamati obblighi di correttezza e buona fede. Di palmare rilevanza, inoltre, appare l'immagine contenuta a pag. 46 del fascicolo investigativo, nella quale si vede il che viene tirato, mediante il braccio Pt_1 sinistro, dalla ragazza in foto verso di sé e che, per resistere all'atto, si aggrappa con il braccio destro ad un soggetto seduto accanto a lui. La tensione dei muscoli del braccio del ricorrente rende evidente come egli si sia aggrappato all'amico con forza, ponendo in essere un'attività assolutamente contraria a quella che sarebbe stata funzionale ad una pronta guarigione dallo stato di malattia. Sul punto appaiono pienamene condivisibili le argomentazioni contenute nella perizia di parte allegata alla memoria di costituzione della resistente, che qui si richiamano integralmente in quanto condivise dal Giudice: “Nelle fratture di scafoide è assolutamente sconsigliato sia guidare l'auto e/o sollevare oggetti pesanti senza tutore avambraccio-mano, sia intraprendere attività sportive da spiaggia di qualsiasi tipologia, con o senza tutore, data la possibilità di provocare la scomposizione della frattura”. Del resto, il lavoratore non ha fornito nessuna prova a supporto della propria tesi in ordine al carattere ininfluente rispetto al processo di guarigione delle attività svolte, come invece sarebbe stato suo onere fare, a fronte dell'evidente comportamento incurante delle prescrizioni mediche tenuto reiteratamente nei giorni di malattia. SULLA PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE Accertata, dunque, la sussistenza dei fatti contestati, è opportuno analizzare la doglianza relativa alla sproporzione tra gli stessi e la sanzione inflitta. Sul punto, è opportuno premettere che “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale;
dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare. Quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma (…). Mentre il giudizio di sussunzione è giudizio di diritto, in quanto tale sottoponibile anche a questa S.C., quello di mera proporzionalità in concreto fra illecito disciplinare e relativa sanzione è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che deve operarlo tenendo conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi della vicenda come, ad esempio, l'entità del danno, il grado della colpa o l'intensità del dolo, l'esistenza o non di precedenti disciplinari a carico del dipendente” (cfr. Cass. n. 18172/18). La giurisprudenza di legittimità è compatta e costante nell'affermare che “la valutazione della legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonchè del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l'astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c.” (Cass. n. 19632/2018). E ancora: “In tema di licenziamento per giusta causa occorre che la mancanza del lavoratore sia tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva e, pertanto, va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo — ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate — ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente” (Cass. n. 5019/2011). Volendo calare tali coordinate ermeneutiche sul caso di specie, ritiene il Tribunale che la sanzione espulsiva inflitta al sia senz'altro proporzionata, anche Pt_1 considerando le condotte singolarmente. Invero, l'utilizzo fraudolento dello stato di malattia costituisce senza dubbio contegno pienamente idoneo a recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Del pari, ignorare la terapia prescritta e porre in essere comportamenti idonei a ritardare la guarigione, costituiscono comportamenti anch'essi idonei a fondare l'applicazione della sanzione espulsiva, trattandosi di plurime e reiterate violazioni integranti una scorretta esecuzione della prestazione contrattuale, in violazione di principi fondanti il rapporto di lavoro, quali buona fede, correttezza e fedeltà. Il ricorso, conclusivamente, va respinto. SPESE DI LITE Residua il governo delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, applicata a distanza ex art. 3 D.L. 117/25, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' Parte_1 omas Coppola;
- ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Travaglini;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.03.25 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale impugnando il licenziamento senza preavviso intimatogli dalla resistente datrice di lavoro in data 4.09.24. A sostegno del ricorso esponeva:
- di essere dipendente della società convenuta dal 1.10.23 con mansioni di operatore ecologico;
- che, in data 24.06.2024, subiva un infortunio sul lavoro, riportando un trauma contusivo distorsivo al polso e alla mano destra, per il quale gli veniva diagnosticata una frattura composta dello scafoide carpale destro;
- che, in conseguenza dell'infortunio, riceveva una prognosi iniziale di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 03.07.2024 sino all'08.07.2024, in seguito, ulteriormente prorogata sino al 20.08.2024;
- che in tale periodo veniva fatto oggetto di pedinamento da parte di società investigativa all'uopo incaricata dal datore di lavoro;
- che, in data 10.08.24 riceveva contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare perché, a parere della società, nelle giornate del 19, 20, 21 e 22 luglio 2024 aveva svolto attività incompatibili con la condizione di infortunio subito e con il relativo stato di convalescenza;
- che, malgrado le giustificazioni rese, in data 4.09.24 gli veniva comunicato il licenziamento senza preavviso. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l'istante, censurandone l'illegittimità per assenza di prova (stante il carattere illegittimo e violativo della privacy del pedinamento), per violazione dell'art. 5 L. 300/70, perché le condotte rilevate erano comunque compatibili con l'infortunio ed, infine, per difetto di proporzionalità della sanzione e concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi l'illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, vinte le spese. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la datrice di lavoro (d'ora in avanti, per brevità, AVR), evidenziando la piena legittimità del proprio operato. Rimarcava, infatti, che nel periodo compreso tra la seconda metà del mese di maggio 2024 e la fine del mese di giugno 2024, avesse registrato una media di 12/15 dipendenti assenti, al giorno, per infortunio sul lavoro, aumentati a 19 all'inizio di luglio dello stesso anno. Nel merito, si riportava alla incompatibilità dei comportamenti tenuti dal lavoratore, e documentati della relazione investigativa anche a mezzo foto e video, con il diagnosticato stato di inabilità, sottolineando come gli stessi fossero quantomeno suscettibili di aggravare lo stato di malattia ovvero ritardare la guarigione. A supporto di tali conclusioni, richiamava le risultanze della perizia commissionata alla Dott.ssa versata in atti e concludeva chiedendo il Per_1 rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. La causa è stata assegnata allo scrivente Magistrato, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/25, con provvedimento del Presidente del tribunale di Brindisi del 18.11.25. Essa è stata istruita dal precedente assegnatario, mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento della prova per testi e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO Preliminarmente, appare opportuno ripercorrere brevemente gli eventi per cui è causa. Il punto di partenza è costituito senz'altro dalla contestazione disciplinare indirizzata al ricorrente, che scolpisce la causa di licenziamento ed i fatti ad egli imputati dalla datrice di lavoro. Orbene, nella contestazione disciplinare, poi richiamata dalla lettera di licenziamento, si legge: “Egregio sig. , Pt_1 la presente per contestarle, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970 e degli artt. 66 e seguenti del CCNL dei Servizi Ambientali, quanto di seguito specificato.
“Soltanto di recente la Scrivente apprendeva che, nei giorni 19, 20, 21 e 22 luglio uu.ss. – lasso temporale in cui lei era assente dal lavoro per infortunio dovuto a trauma al polso e alla mano destra – lei poneva in essere, di fatto, una condotta inconfutabilmente incompatibile con il suo stato di salute, a nocumento di quello che sarebbe dovuto essere il regolare percorso di guarigione. Nello specifico: Venerdì, 19 luglio 2024 In data 19 luglio 2024, sebbene fosse assente dal lavoro per trauma al polso e alla mano destri, dovuto ad infortunio (certificato di infortunio per il periodo dal 24.06.2024 al 3.07.2024, con prosecuzione dapprima dal 04.07.2024 al 8.07.2024 e, successivamente, dal 09.07.2024 al 20.08.2024), alle ore 12:37 circa, usciva dalla sua abitazione sita in Brindisi, alla Piazza Teodoro Mommsen n. 5, per ritirare alcuni pacchi consegnati da un corriere. Fa specie come, nonostante il summenzionato infortunio, senza alcuna difficoltà né impedimento, lei utilizzava la sola mano destra (coinvolgendo altresì, inevitabilmente, il polso destro) per sorreggere i pacchi ricevuti, sottoponendo – di fatto – ad un inutile stress il polso e la mano infortunati, con conseguente rischio di compromissione del regolare percorso di guarigione. Sabato, 20 luglio 2024 In data 20 luglio 2024, assente dal lavoro per infortunio sin dal 24 giugno 2024, alle ore 19:44 circa, uscito dal salone di parrucchiere “Kosmetology” sito in via Umberto Cagni in Brindisi e, conducendo senza alcuna difficoltà, nonostante l'inabilità temporanea, una BMW X1 tg. EC675TV, lei si recava dapprima, intorno alle ore 19:50, presso la Piazza Sandro Botticelli di Brindisi, dove prelevava una persona e, subito dopo, intorno alle ore 19:55, si recava presso il supermercato sito in via della Torretta, Brindisi. Intorno alle ore 20:15, in compagnia del predetto soggetto, lei lasciava il supermercato intorno alle ore 20:15 circa e, dopo aver collocato le buste contenenti la spesa nel bagagliaio dell'auto, si recava a piedi presso il supermercato Famila, sito nelle immediate vicinanze. Uscito dall'esercizio commerciale intorno alle ore 20:31, trasportando altri sacchetti contenenti la spesa, li caricava all'interno del bagagliaio e, una volta risalito a bordo della BMW X1 tg. EC675TV, intorno alle ore 20:35, dopo una brevissima sosta in via Sandro Botticelli, Brindisi, lei faceva rientro presso la sua residenza di Piazza Teodoro Mommsen n.
5. Qui, senza alcuna difficoltà nel movimento del polso e della mano e senza alcun impedimento a causa dell'infortunio occorsole, in compagnia del predetto soggetto, dopo aver prelevato dal bagagliaio dell'autoveicolo, con visibile disinvoltura e sorprendente naturalezza, i sacchetti della spesa con entrambe le mani – nonostante Sebbene polso e mano destri siano interessati dal trauma che le impedisce di svolgere l'attività lavorativa sin dal 24 giugno u.s., fa specie la sorprendente naturalezza con cui lei riesce ad adoperarli per attività ictu oculi incompatibili con lo stato di infortunio. Dinanzi all'agevole impiego e alla fluidità dei movimenti della mano destra (con inevitabile coinvolgimento del polso destro) oltreché dinanzi alla totale assenza di attenzione, cura e/o premura rispetto alla condizione precaria delle parti infortunate, la Scrivente non può che dubitare dell'effettiva persistenza degli effetti dell'infortunio occorsole, tanto da riservarsi sin d'ora di denunziare alle Autorità Competenti il sospetto illecito onde consentire l'accertamento dell'eventuale rilevanza penale della sua condotta. Domenica, 21 luglio 2024 In data 21 luglio 2024, assente dal lavoro a causa del perdurante stato di infortunio, alle ore 20:19 circa, lei usciva di casa e, a bordo della BMW X1 tg. EC675TV, si dirigeva verso un autolavaggio automatico sito in Via Appia, Brindisi e, dopo aver lavato l'auto, intorno alle ore 20.43 ripartiva per raggiugere la “ , dalla quale usciva intorno alle ore 01:45 Parte_2 per poi rientrare presso la sua residenza alle ore 2:05 circa. Nel corso della serata lei conduceva reiteratamente il mezzo BMW X1 TG. EC675TV, senza prestare alcuna attenzione, cura e/o premura rispetto all'inabilità dovuta all'infortunio di polso e mano destra, incorrendo nel rischio concreto di compromettere la sua tempestiva guarigione e, per l'effetto, di pregiudicare il rientro in servizio. Lunedì, 22 luglio 2024 In data 22 luglio 2024, ancora assente dal lavoro per il perdurare dell'infortunio, alle ore 19:05 circa, lei si trovava presso lo stabilimento balneare “Lido San Benedetto”, loc. Apani – Brindisi, seduto sulla spiaggia in compagnia di altri ragazzi. Poco dopo, allorquando una ragazza tentava di “trascinarla” tirandola per il braccio sinistro, lei opponeva resistenza aggrappandosi con forza, proprio con la mano infortunata (!!) al braccio sinistro di un soggetto seduto accanto a lei: nell'azione descritta era visibilmente coinvolto, immancabilmente, il polso destro, con buona pace del suo trauma! la menomazione della mano e del polso destri – lei chiudeva il cofano dell'auto utilizzando proprio la mano destra (!!). Va da sé come il suo contegno disattendeva quelle che sono le buone prassi di guarigione, sottoponendo, ancora una volta, ad inopportune sollecitazioni il polso e la mano presumibilmente infortunati. Non solo: poco dopo, senza alcuna premura e/o cura per il suo stato di salute, lei si dedicava ad attività inconfutabilmente incompatibili con il suo infortunio. Nello specifico, lei praticava – senza la benché minima difficoltà nei movimenti – diverse posizioni di un'arte marziale (presumibilmente Jiu Jitsu) con una ragazza, sollevandola e trattenendola a più riprese con entrambe le mani. Tali attività comportavano incontrovertibilmente un considerevole lavoro di gambe e braccia e, pertanto, anche della mano e del polso destri affetti da trauma. La sua condotta disattendeva le buone prassi di guarigione e causava un inevitabile rischio di aggravio dell'inabilità temporanea che la dispensa (sin dal 24 giugno u.s.) dall'obbligo di prestare attività lavorativa. Tanto premesso, anziché agevolare il suo percorso di guarigione, dedicandosi alle summenzionate attività, lei poneva in essere un contegno incompatibile con le sue condizioni di salute, pregiudicando ineluttabilmente il suo rientro in servizio, a nocumento dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. Difatti, la sua condotta negligente, anziché esser improntata ad una più tempestiva guarigione, determinava un rischio per l'altrettanto tempestiva ripresa del servizio, in violazione dei principi di correttezza e di buona fede, vulnerando ineluttabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. Va da sé come, sulla scorta delle contestate evidenze di cui sopra, la Scrivente non possa che dubitare, suo malgrado, della persistenza degli effetti dell'infortunio al polso e alla mano destra, tanto da riservarsi – si ribadisce – di denunziare alle Autorità Competenti il sospetto dell'illecito, onde consentire l'accertamento dell'eventuale rilevanza penale della sua condotta. Gioverà inoltre rappresentare come, nel corso dell'anno corrente, lei si sia assentato dal lavoro a più riprese, impedendo a quest'Azienda di fruire proficuamente della sua prestazione lavorativa e cagionando, per l'effetto, pregiudizievoli conseguenze in termini di organizzazione del servizio. Basti pensare che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 10 agosto 2024, su un totale di n. 223 giorni lavorabili, lei era assente dal lavoro per ben n. 72 giorni, di cui n. 26 giorni di malattia e n. 46 giorni di infortunio, con una percentuale complessiva di assenze (dovute a malattia e infortunio) pari a circa il 32,29% delle giornate lavorative. Emerge pertanto con palmare evidenza quella che parrebbe essere la natura strategica delle sue assenze per infortunio che le hanno consentito di svincolarsi dal sinallagma cui è soggetto in forza del rapporto di lavoro in essere, facendo sì che, pur non prestando attività lavorativa, lei potesse comunque continuare a percepire la retribuzione, in danno a quest'Azienda e all' che ne CP_3 eroga gli emolumenti. Con tale suo contegno, lei violava gravemente le disposizioni di cui agli artt. 66 e ss. del CCNL richiamato, i doveri di diligenza di cui all'art. 2104 c.c. e gli obblighi di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., nonché i principi di correttezza e di buona fede. In considerazione di quanto sopra rappresentato, si provvede con la presente a contestarle l'addebito disciplinare come innanzi compiutamente descritto. Attesa la particolare gravità dei fatti contestati, nelle more della definizione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, lei è cautelarmente sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 68, paragrafo n. 5, comma 1 del CCNL dei Servizi Ambientali e, per l'effetto, esentato dall'attività lavorativa. (…)”. All'esito dell'audizione del lavoratore e dell'analisi delle giustificazioni addotte, in data 4.09.24, la società comminava al ricorrente il licenziamento senza preavviso per “Svolgimento attività incompatibili con la condizione di infortunio – Arrecato pregiudizio al regolare percorso di guarigione – Violazione degli obblighi di diligenza e di correttezza – Violazione di norme di contratto e di Legge” come analiticamente motivato nella missiva di licenziamento in atti. Tale essendo il tenore della missiva di licenziamento e della contestazione a monte, si impone in questa sede l'esame delle doglianze attoree. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 L. 300/70 In primo luogo, il lavoratore lamenta il carattere illegittimo del pedinamento investigativo subito, a suo dire violativo del proprio diritto alla privacy e delle norme dettate dallo statuto dei lavoratori. In tema di controlli tramite agenzie investigative, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'art. 2 dello Statuto, nel limitare l'impiego delle guardie giurate da parte del datore di lavoro a scopi di tutela del patrimonio aziendale, non esclude che tale finalità possa essere perseguita anche mediante l'attività di soggetti diversi, ed in particolare di agenzie investigative, purché tali controlli non abbiano ad oggetto la prestazione lavorativa in sé e per sé considerata, vigilanza riservata al datore di lavoro e ai suoi collaboratori dall'art. 3 dello Statuto (tra le sentenze più risalenti in materia di ammissibilità dei controlli tramite agenzie investigative, v. Cass. 2042/1983). Si è, condivisibilmente, ritenuto che si tratti di una tipologia di controlli inquadrabile nell'ambito della categoria, di matrice giurisprudenziale, dei c.d. controlli difensivi “in senso stretto” (cfr, per tale inquadramento, Cass. 17723/17, Cass. 25732/21; nel caso dei pedinamenti, trattasi di controlli difensivi
“in senso stretto” di natura non tecnologica), ovverosia di controlli realizzati dal datore di lavoro a tutela del patrimonio e dell'immagine aziendale a fronte di specifici illeciti posti in essere o in corso di perpetrazione da parte di un dipendente o di un gruppo di dipendenti. Ne consegue che anche i controlli tramite agenzie investigative soggiacciono ai medesimi presupposti di legittimità individuati dalla più recente elaborazione giurisprudenziale in materia di controlli difensivi “in senso stretto”. In particolare, Cass. 18168/2023 (peraltro relativa ad una fattispecie in cui era stato attuato anche un pedinamento tramite agenzia investigativa), riprendendo e approfondendo l'insegnamento di Cass. 25732/21, ha chiarito che i c.d. controlli difensivi “in senso stretto” (che, in quanto “mirati” e disposti in relazione ad uno specifico illecito, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4 Statuto, anche nel testo novellato nel 2015) sono legittimi:
- se disposti, a tutela del patrimonio aziendale, a fronte di un
“fondato/ragionevole” sospetto di commissione di un determinato illecito da parte di un dipendente/gruppo di dipendenti (il fondato sospetto deve basarsi su riscontri oggettivi e non essere una mera rappresentazione soggettiva del datore di lavoro);
- se disposti ex post, a seguito dell'insorgenza del predetto “fondato/ragionevole” sospetto, con conseguente possibilità di utilizzare solo i dati raccolti successivamente all'insorgenza del predetto fondato/ragionevole sospetto (si vuole evitare di rendere retrospettivamente lecito, alla luce dei dati raccolti, in ipotesi comprovanti la commissione di un illecito, un controllo ex ante illegittimo per carenza di presupposti nel momento in cui è stato avviato);
- se attuati con modalità tali da garantire un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi (da un lato, l'interesse del datore di lavoro alla tutela del proprio patrimonio, correlato alla libertà d'impresa, e, dall'altro lato, l'interesse del lavoratore alla difesa della propria dignità e riservatezza), secondo le circostanze del caso concreto (cfr. Trib. Bari n. n. 3413/24). La richiamata giurisprudenza di legittimità è pervenuta a tali conclusioni facendo applicazione dei principi generali in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003; Regolamento UE 2016/679) nonché dell'art. 8 CEDU in materia di tutela della “vita privata” (intesa anche sub specie di riservatezza in ambito professionale), come interpretato dalla giurisprudenza Europea (cfr. sentenza della Corte Edu, Lopez e altri c. Spagna, 17 ottobre 2019; sentenza della Corte Per_2
Edu, c. 5 settembre 2017). Per_3 Per_4
La valenza generale di tali principi ne impone il rispetto anche nell'ambito dei controlli tramite agenzia investigativa, anche a prescindere dalla loro inquadrabilità nella categoria dei controlli difensivi “in senso stretto”, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte per cui “in nessun caso può essere giustificato un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore” (Cass. 25732/21). Infine, anche con riferimento ai controlli tramite agenzia investigativa viene in rilievo l'esigenza di tutela della “vita privata”, in particolare allorché il controllo si svolga al di fuori dei locali aziendali e dell'orario di lavoro, o comunque in situazioni di sospensione della prestazione lavorativa. Questa prospettiva corrobora le conclusioni sin qui già raggiunte (applicabilità anche ai controlli tramite agenzie investigative dell'elaborazione della recente giurisprudenza di legittimità in tema di controlli difensivi “in senso stretto”), tenuto conto dei principi in materia elaborati dalla Corte Edu, con particolare riferimento alla sussistenza di un fondato/ragionevole sospetto di illecito quale
“fonte di innesco” dei controlli in questione e alla loro adozione con modalità tali da garantire un equo bilanciamento dei contrapposti interessi nel caso concreto (Cass. 18168/2023). L'onere di allegare e provare i presupposti di legittimità dei controlli in questione incombe sul datore di lavoro, trattandosi dei fatti costitutivi del relativo potere di controllo (Cass. 18168/2023; Cass. 28378/2023). Tanto premesso, con riferimento al caso concreto, ritiene il Tribunale che il controllo tramite agenzia investigativa sia stato posto in essere nel rispetto dei presupposti di legittimità, come sopra delineati. La società datrice di lavoro ha allegato e provato circostanze oggettive tali da configurare la sussistenza di un fondato/ragionevole sospetto di illecito commesso o in corso di commissione da parte del ricorrente e di altri dipendenti sussistente prima/al momento dell'avvio del controllo. Ed infatti, per come evincibile dall'allegato grafico delle assenze dal servizio per infortunio sul lavoro, si nota un raddoppio dei casi nel mese di maggio 2024, allorquando si passa da una media di 6 assenti al giorno a quella di 12 e, poi, 15, per giungere a 19 nel mese di luglio. Ed è proprio al raggiungimento del picco dei 19 assenti giornalieri, che la società resistente, per come si legge anche nell'incipit del rapporto investigativo, assegna l'incarico all'agenzia investigativa relativamente all'ipotesi per cui è causa. Va, dunque, affermata la legittimità del controllo a mezzo agenzia investigativa e la piena utilizzabilità del materiale video e fotografico allegato alla relazione ai fini di valutare l'effettiva sussistenza dei fatti contestati. SULLA SUSSISTENZA DEI FATTI CONTESTATI L'effettiva sussistenza dei fatti indicati nella lettera di contestazione emerge in maniera palmare dall'esame del compendio video e fotografico allegato alla relazione investigativa in atti. Nelle immagini si vede il lavoratore, perennemente sprovvisto del tutore prescritto in sede di visita INAIL, sollevare con il solo braccio infortunato dei pacchi guidare reiteratamente la propria autovettura, con cambio manuale ad CP_4 uso esclusiva della mano destra, intrattenersi al mare con amici e sollevare una ragazza con l'uso del braccio destro, aggrapparsi, proprio con quest'arto, ad un amico, allorquando viene tirato a sé dalla medesima ragazza. Nemmeno l'espletata prova per testi e la documentazione allegata al ricorso hanno consentito di acquisire elementi utili a favore del ricorrente. Invero, nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver visto il ricorrente indossare il prescritto tutore (“non ricordo che il sig. indossasse un tutore”; “nei giorni oggetto di investigazione non Pt_1 ho mai visto il ricorrente indossare un tutore”). L'unico teste che ha riferito di aver visto il ricorrente con il braccio fasciato ha, tuttavia, chiarito che “non so dire però se fosse una fascia o un tutore”. Non appaiono utili e dirimenti, per le considerazioni che a breve si esporranno, le circostanze per cui i pacchi fossero particolarmente leggeri e la CP_4 testimonianza secondo la quale “ricordo che la sigra afferrò la mano destra del Tes_1 ricorrente che fece una smorfia di dolore” (peraltro isolata e chiaramente contrastante con il materiale fotografico in atti). È opportuno, allo scopo di comprendere funditus le motivazioni del rigetto delle doglianze attoree, effettuare una breve ricostruzione normativa e giurisprudenziale della fattispecie in esame. SULLA COMPATIBILITÀ DELLO STATO DI MALATTIA CON LO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ In materia, è noto l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità per il lavoratore subordinato, durante il periodo di malattia o di infortunio, di svolgere altra attività. Detto orientamento trova il proprio fondamento giuridico nella nozione relativistica della malattia, la quale, ai soli fini lavoristici, ricomprende soltanto quelle affezioni morbose comportanti un'incapacità al lavoro, secondo una versione più circoscritta di quella medico- legale, avuto riguardo alle specifiche mansioni dedotte nel rapporto obbligatorio (cfr. Cass. n. 1373/2005; n. 24591/2006). È evidente, infatti, che se la malattia o l'infortunio compromettono la possibilità di svolgere una determinata attività lavorativa, può anche accadere che le residue capacità psico-fisiche possano consentire al lavoratore il compimento di altre e diverse attività, che sarebbe irragionevole precludere, qualora non intacchino il processo di recupero dello stato di salute richiesto dall'adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto. Deve, peraltro, evidenziarsi che, al pari del giudizio sulla compatibilità dello stato di malattia con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche quello sulla compatibilità tra lo svolgimento di altra attività durante la sospensione del rapporto con il predetto stato va condotto caso per caso, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Peraltro, il giudizio sulla possibilità che un soggetto, già ritenuto non idoneo ad un determinato impegno lavorativo, venga giudicato in grado di svolgere altre attività, diviene un processo valutativo estremamente complesso, che può essere condotto soltanto tramite l'uso delle clausole generali della correttezza e della buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., che presiedono all'esecuzione del contratto e che, nel rapporto di lavoro, fondano l'obbligo in capo al lavoratore subordinato di tenere, in ogni caso, una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 1699/2011). Secondo le più attente ricostruzioni della buona fede in executivis, infatti, non soltanto durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi accessori non inerenti allo svolgimento della prestazione (l'unica ad essere paralizzata dall'incidenza della malattia sul sinallagma contrattuale), ma al dipendente colpito dalla malattia o dall'infortunio verrebbe richiesto di adoperarsi al fine di salvaguardare l'interesse dell'altra parte alla prestazione dovuta e all'utilità che la stessa riserva al datore di lavoro. Infatti, in linea generale, la giurisprudenza riconosce come, anche durante lo stato di malattia ed infortunio, il mantenimento del rapporto di lavoro comporti anche la persistenza a carico del lavoratore degli usuali obblighi di correttezza e buona fede, di diligenza e di fedeltà, in forza degli artt. 1175 e 1375, 2104 e 2105 c.c. (cfr. Cass. n. 6236/2001; n. 14046/2005; n. 19414/2005). Da qui, l'esigenza di valutare il comportamento adottato dal lavoratore in malattia, gravato dal compito di non pesare eccessivamente sulla controparte al fine di salvaguardarne il patrimonio e l'organizzazione dal sicuro pregiudizio che deriverebbe da una ritardata guarigione qualora egli si sottragga, volontariamente, all'obbligo di curarsi. Pertanto, lo svolgimento di altra attività nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, può costituire giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro allorquando esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza, buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e di fedeltà. In particolare, volendo sintetizzare l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, la violazione dei suddetti obblighi si riscontra quando l'ulteriore attività svolta durante la malattia o l'infortunio sia idonea a far presumere l'inesistenza della patologia addotta a sostegno dell'assenza, rivelandone una fraudolenta simulazione, ovvero, essa sia tale da pregiudicare o ritardare la guarigione ed il conseguente rientro in servizio del dipendente. I parametri fondamentali affinché il lavoratore possa svolgere attività in malattia sono, pertanto, essenzialmente tre:
1) la veridicità della malattia: se l'attività svolta è incompatibile con la malattia, ne consegue la licenziabilità del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà;
2) l'obbligo del lavoratore di astenersi da tutte quelle attività che possano compromettere o ritardare la sua guarigione;
3) l'attività svolta dal lavoratore in malattia non deve essere utile al datore di lavoro;
il che implica che se il lavoratore è in grado di svolgere attività di una certa gravosità per i propri interessi o svaghi, altrettanto egli può prestare le sue residue capacità lavorative in favore del datore di lavoro. Circa la valutazione del comportamento del lavoratore, occorre rilevare che ogni valutazione non può che essere di tipo medico-legale e ogni accertamento deve essere svolto ex post (cfr. Cass. n. 4237/2015; n. 5867/016). In plurime occasioni, invero, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per il quale, nell'ordinamento, non esiste alcuna espressa preclusione all'esercizio, da parte del lavoratore assente per malattia, di attività lavorativa o ludica, seppur con i tre limiti sopra citati. La medesima Corte, tuttavia, ha affermato che il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia e/o lo svolgimento di attività idonea a ritardate la guarigione (come nel caso in esame) ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto. Lo svolgimento di altra attività, infatti, sia essa ludica, sia essa lavorativa, può costituire indice della simulazione fraudolenta dello stato di malattia tutte le volte in cui sia incompatibile con la patologia che giustifichi l'assenza dal posto di lavoro e, sotto diverso ma convergente profilo, anche il mero pericolo di aggravamento delle condizioni di salute o di ritardo nel recupero dell'integrità psicofisica del lavoratore sono indici di un grave inadempimento contrattuale (cfr. Cass. n. 24709/2014; n. 26290/2013; n.13955/2015; n. 21438/2015; n.15989/2016). Volendo, allora, calare gli esposti principi generali sul caso concreto sottoposto al vaglio del Tribunale, occorre in primo luogo osservare che tra le fotografie contenute nel fascicolo investigativo vi sono plurime immagini che attestano l'avvenuto svolgimento, da parte del lavoratore, di attività, per un verso incompatibili con lo stato di malattia e, per altro verso, certamente idonee a comportarne la guarigione. In particolare, rileva il Tribunale come in nessuna delle immagini allegate (che constano di n. 4 giorni almeno di osservazione) il ricorrente indossasse il tutore avambraccio mano che gli era stato prescritto. Ebbene, già il mancato assolvimento della terapia indicata dal medico è pienamente idoneo a ritardare il processo di guarigione. A ciò si aggiunga il fatto che in plurime occasioni il lavoratore ha svolto, altresì, attività palesemente suscettibili di aggravare il proprio stato di salute e ritardare il procedimento di guarigione. Si fa riferimento, in particolare, al reiterato uso dell'autovettura mostrata nelle fotografie, non dotata di cambio automatico, nonché alla giornata trascorsa in spiaggia, presso lo stabilimento balneare lido San Benedetto, in data 22.07.24. In tale occasione l'investigatore incaricato ha scattato numerose immagini che ritraggono il ricorrente atto ad una giocosa colluttazione con la fidanzata, nell'ambito della quale fa un uso disinvolto e spregiudicato del braccio destro, che avrebbe dovuto essere gravato da una frattura. Nelle immagini si vede il ricorrente finanche sollevare la figura femminile, compiendo un'attività sicuramente non congrua rispetto ai richiamati obblighi di correttezza e buona fede. Di palmare rilevanza, inoltre, appare l'immagine contenuta a pag. 46 del fascicolo investigativo, nella quale si vede il che viene tirato, mediante il braccio Pt_1 sinistro, dalla ragazza in foto verso di sé e che, per resistere all'atto, si aggrappa con il braccio destro ad un soggetto seduto accanto a lui. La tensione dei muscoli del braccio del ricorrente rende evidente come egli si sia aggrappato all'amico con forza, ponendo in essere un'attività assolutamente contraria a quella che sarebbe stata funzionale ad una pronta guarigione dallo stato di malattia. Sul punto appaiono pienamene condivisibili le argomentazioni contenute nella perizia di parte allegata alla memoria di costituzione della resistente, che qui si richiamano integralmente in quanto condivise dal Giudice: “Nelle fratture di scafoide è assolutamente sconsigliato sia guidare l'auto e/o sollevare oggetti pesanti senza tutore avambraccio-mano, sia intraprendere attività sportive da spiaggia di qualsiasi tipologia, con o senza tutore, data la possibilità di provocare la scomposizione della frattura”. Del resto, il lavoratore non ha fornito nessuna prova a supporto della propria tesi in ordine al carattere ininfluente rispetto al processo di guarigione delle attività svolte, come invece sarebbe stato suo onere fare, a fronte dell'evidente comportamento incurante delle prescrizioni mediche tenuto reiteratamente nei giorni di malattia. SULLA PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE Accertata, dunque, la sussistenza dei fatti contestati, è opportuno analizzare la doglianza relativa alla sproporzione tra gli stessi e la sanzione inflitta. Sul punto, è opportuno premettere che “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale;
dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare. Quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma (…). Mentre il giudizio di sussunzione è giudizio di diritto, in quanto tale sottoponibile anche a questa S.C., quello di mera proporzionalità in concreto fra illecito disciplinare e relativa sanzione è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che deve operarlo tenendo conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi della vicenda come, ad esempio, l'entità del danno, il grado della colpa o l'intensità del dolo, l'esistenza o non di precedenti disciplinari a carico del dipendente” (cfr. Cass. n. 18172/18). La giurisprudenza di legittimità è compatta e costante nell'affermare che “la valutazione della legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonchè del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l'astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c.” (Cass. n. 19632/2018). E ancora: “In tema di licenziamento per giusta causa occorre che la mancanza del lavoratore sia tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva e, pertanto, va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo — ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate — ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente” (Cass. n. 5019/2011). Volendo calare tali coordinate ermeneutiche sul caso di specie, ritiene il Tribunale che la sanzione espulsiva inflitta al sia senz'altro proporzionata, anche Pt_1 considerando le condotte singolarmente. Invero, l'utilizzo fraudolento dello stato di malattia costituisce senza dubbio contegno pienamente idoneo a recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Del pari, ignorare la terapia prescritta e porre in essere comportamenti idonei a ritardare la guarigione, costituiscono comportamenti anch'essi idonei a fondare l'applicazione della sanzione espulsiva, trattandosi di plurime e reiterate violazioni integranti una scorretta esecuzione della prestazione contrattuale, in violazione di principi fondanti il rapporto di lavoro, quali buona fede, correttezza e fedeltà. Il ricorso, conclusivamente, va respinto. SPESE DI LITE Residua il governo delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, applicata a distanza ex art. 3 D.L. 117/25, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli