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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2024, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1570/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Randazzo, Piazza XI Bersaglieri 1, presso lo studio dell'avvocato
VECCHIO ANGELA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Linguaglossa, Piazza Annunziata n. 5, presso lo studio dell'avvocato
PUGLISI IGNAZIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 03/02/2023, adiva questo Tribunale Parte_1
per chiedere la separazione personale dal marito con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio a Piedimonte Etneo in data 21/06/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Piedimonte Etneo Anno 2003, Parte 2, Serie A, n. 4.
La ricorrente esponeva che il matrimonio, dal quale erano nati i due figli (n. a Catania il Per_1
18/4/2010) e (n. a Catania il 22/01/2015), era entrato irrimediabilmente in crisi a causa Per_2
della condotta del marito, caratterizzata da manifestazioni di gelosia, aggressività e minacce.
La ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito in considerazione dei comportamenti descritti in narrativa;
di disporre a carico del coniuge il versamento in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di € 900,00,
di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 300,00 per ciascuno dei figli,
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed, infine, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore per abitarvi con i figli.
Alla prima udienza presidenziale del 02/05/2023, alla quale compariva la sola parte ricorrente, il
Presidente disponeva la rinnovazione della notifica al convenuto e, considerate le allegazioni in ordine al reato di cui all'art. 612 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 339 c.p., disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Successivamente, si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia della CP_1
separazione con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre;
il rigetto della richiesta di mantenimento per la ricorrente o, in subordine, la determinazione
2 dell'assegno di mantenimento in favore di tenendo conto dell'attività dalla Parte_1
stessa svolta e della sua piena capacità lavorativa, ed infine la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura ritenuta dal Tribunale, tenendo conto del mantenimento diretto degli stessi da parte del padre nei giorni di permanenza con quest'ultimo.
All'udienza presidenziale del 27/06/2023, sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con successiva ordinanza del 04/07/2023, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi. In particolare, l'ordinanza disponeva l'affidamento dei minori e Persona_3 [...]
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con periodi di Per_4
permanenza con il padre non collocatario come in parte motiva (“Deve essere regolamentata la permanenza dei minori presso il genitore non collocatario, fatti salvi migliori accordi tra i genitori stessi, nelle modalità che seguono: il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 13:00) fino alle 20:00 e, a settimane alterne,
dalle ore 10:00 del sabato (o dall'uscita da scuola) alle ore 19.00 della domenica;
per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, a luglio ed agosto;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
con alternanza nei giorni festivi;
ad anni alterni per il giorno del compleanno. Le
predette modalità si intendono determinate in mancanza di migliori accordi tra le parti.”).
L'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., inoltre, poneva a carico di con CP_1
decorrenza dal mese di febbraio 2023, l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di € 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di
3 svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento dei figli minori;
rigettava la domanda di mantenimento di per se stessa;
prendeva atto Parte_1
della rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale da parte della ricorrente ed incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti per la verifica delle condizioni ambientali e di benessere psico-fisico in cui i minori vivevano con la madre collocataria e Parte_1
nei periodi di permanenza con il padre non collocatario, atteso che la ricorrente aveva dichiarato di abitare presso amici rinunciando all'assegnazione della casa coniugale in favore della prole.
All'udienza del 04/03/2024, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, il Giudice revocava l'incarico conferito ai Servizi sociali di Piedimonte Etneo avuto riguardo alla individuazione da parte della ricorrente di un immobile condotto in locazione per ivi abitare con i figli minori e rilevava l'intervenuta richiesta di archiviazione nei confronti di per i reati di CP_1
maltrattamenti e minaccia aggravata.
Segnatamente, la ricorrente - sentita nuovamente alla predetta udienza - ha dichiarato che il coniuge ha cessato di porre in essere condotte moleste nei propri confronti almeno da giugno 2023,
sicché deve ritenersi che le circostanze in un primo momento dedotte siano state connesse alla conflittualità tra le parti, molto elevata, nella prima fase della separazione. Nel corso del procedimento tale condizione risulta essere stata definitivamente superata, come dichiarato della ricorrente.
Inoltre, i coniugi hanno rappresentato di gestire serenamente l'affidamento dei figli minori, già
disposto in modalità condivisa in sede di ordinanza presidenziale, e che i minori vedono regolarmente il padre, anche con pernottamento.
4 Altresì deve rilevarsi che la ricorrente ha documentato di avere stipulato un Parte_1
contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo l'11.09.2023, per ivi abitare con i figli minori, ponendo rimedio in tal modo alla soluzione inadeguata di vivere ospite da amici, come avvenuto nella immediatezza della separazione.
Infine, non può che prendersi atto dell'esito negativo delle indagini svolte da parte della Procura
della Repubblica in sede, che ha chiesto l'archiviazione del procedimento nei confronti di
[...]
in data 12 luglio 2023, evidenziando appunto il carattere episodico ed occasionale - CP_1
connesso alla tensione della separazione e alla fase terminale del rapporto di coppia - delle condotte poste in essere da nei confronti della moglie, come confermato da CP_1
quest'ultima che non ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.
Alla luce delle circostanze sopravvenute come indicate, all'esito di udienza cartolare, con ordinanza il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini, sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti in ordine alla pronuncia di separazione, che di seguito si riportano:
“Con riferimento all'affidamento dei figli Chiedono l'affidamento congiunto dei due figli,
[...]
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], con collocazione Per_3 Persona_4
presso la residenza della madre, disponendo le visite come già disposte nell'ordinanza del
4/7/2023 con modifiche relative agli orari come concordato dalle parti:
- il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle ore
17,00 fino alle ore 22,000 e, a settimane alterne, dalle ore 17,00 del venerdì (o dall'uscita da
scuola) alle ore 22.00 della domenica;
- per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, a
luglio ed agosto con l'onere di comunicare alla moglie entro il 30 giugno di ogni anno i giorni di
5 ferie che trascorrerà con i figli;
- per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del
Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
- per tre giorni, comprensivi ad anni
alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
- con
alternanza nei giorni festivi;
- I figli ogni anno festeggeranno alternativamente il compleanno a
pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore, con l'onere per il padre di comunicare alla
madre l'organizzazione della giornata almeno 10 giorni prima del compleanno.
Con riferimento al contributo economico, chiedono:
- che venga posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ciascun
mese, un assegno mensile di € 700,00 (comprensivo della quota del 50% dell'assegno unico
spettante al padre) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della
moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della
sentenza di questo giudizio;
- che venga ordinato all'INPS di Catania di versare l'assegno unico
spettante per i figli alla sig.ra ”. Persona_5
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Gli accordi conclusi dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento dei minori vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso alla bigenitorialità.
6 Con riferimento alle previsioni di ordine economico, si osserva che le stesse possono essere accolte atteso che il contributo per il mantenimento, anche escluso l'importo dell'assegno unico, risulta congruo in quanto non inferiore ad euro 500,00 euro mensili per i due figli minori.
Il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti in ordine all'assegno unico, che verrà riscosso integralmente dalla ricorrente , non essendovi i presupposti per disporre alcun Parte_1
ordine all'INPS, atteso che lo stesso assegno unico può essere direttamente riscosso dalla ricorrente per l'intero con il consenso dell'altro genitore, rilasciato in questa sede. Parte_1
Tenuto conto della precisazione congiunta delle conclusioni, deve disporsi la compensazione delle spese legali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1570/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] Parte_1
a RIPOSTO (CT), e , nato il [...] a [...], che hanno contratto CP_1
matrimonio a Piedimonte Etneo in data 21/06/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Piedimonte Etneo Anno 2003, Parte 2, Serie A, n. 4;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4
con collocamento prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1
somma di euro 700,00, come precisato in parte motiva, da rivalutarsi annualmente secondo gli
7 indici ISTAT di svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie, con Persona_3 Persona_4
decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piedimonte
Etneo per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 4.10 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1570/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Randazzo, Piazza XI Bersaglieri 1, presso lo studio dell'avvocato
VECCHIO ANGELA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Linguaglossa, Piazza Annunziata n. 5, presso lo studio dell'avvocato
PUGLISI IGNAZIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 03/02/2023, adiva questo Tribunale Parte_1
per chiedere la separazione personale dal marito con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio a Piedimonte Etneo in data 21/06/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Piedimonte Etneo Anno 2003, Parte 2, Serie A, n. 4.
La ricorrente esponeva che il matrimonio, dal quale erano nati i due figli (n. a Catania il Per_1
18/4/2010) e (n. a Catania il 22/01/2015), era entrato irrimediabilmente in crisi a causa Per_2
della condotta del marito, caratterizzata da manifestazioni di gelosia, aggressività e minacce.
La ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito in considerazione dei comportamenti descritti in narrativa;
di disporre a carico del coniuge il versamento in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di € 900,00,
di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 300,00 per ciascuno dei figli,
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed, infine, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore per abitarvi con i figli.
Alla prima udienza presidenziale del 02/05/2023, alla quale compariva la sola parte ricorrente, il
Presidente disponeva la rinnovazione della notifica al convenuto e, considerate le allegazioni in ordine al reato di cui all'art. 612 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 339 c.p., disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Successivamente, si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia della CP_1
separazione con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre;
il rigetto della richiesta di mantenimento per la ricorrente o, in subordine, la determinazione
2 dell'assegno di mantenimento in favore di tenendo conto dell'attività dalla Parte_1
stessa svolta e della sua piena capacità lavorativa, ed infine la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura ritenuta dal Tribunale, tenendo conto del mantenimento diretto degli stessi da parte del padre nei giorni di permanenza con quest'ultimo.
All'udienza presidenziale del 27/06/2023, sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con successiva ordinanza del 04/07/2023, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi. In particolare, l'ordinanza disponeva l'affidamento dei minori e Persona_3 [...]
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con periodi di Per_4
permanenza con il padre non collocatario come in parte motiva (“Deve essere regolamentata la permanenza dei minori presso il genitore non collocatario, fatti salvi migliori accordi tra i genitori stessi, nelle modalità che seguono: il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 13:00) fino alle 20:00 e, a settimane alterne,
dalle ore 10:00 del sabato (o dall'uscita da scuola) alle ore 19.00 della domenica;
per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, a luglio ed agosto;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
con alternanza nei giorni festivi;
ad anni alterni per il giorno del compleanno. Le
predette modalità si intendono determinate in mancanza di migliori accordi tra le parti.”).
L'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., inoltre, poneva a carico di con CP_1
decorrenza dal mese di febbraio 2023, l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di € 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di
3 svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento dei figli minori;
rigettava la domanda di mantenimento di per se stessa;
prendeva atto Parte_1
della rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale da parte della ricorrente ed incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti per la verifica delle condizioni ambientali e di benessere psico-fisico in cui i minori vivevano con la madre collocataria e Parte_1
nei periodi di permanenza con il padre non collocatario, atteso che la ricorrente aveva dichiarato di abitare presso amici rinunciando all'assegnazione della casa coniugale in favore della prole.
All'udienza del 04/03/2024, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, il Giudice revocava l'incarico conferito ai Servizi sociali di Piedimonte Etneo avuto riguardo alla individuazione da parte della ricorrente di un immobile condotto in locazione per ivi abitare con i figli minori e rilevava l'intervenuta richiesta di archiviazione nei confronti di per i reati di CP_1
maltrattamenti e minaccia aggravata.
Segnatamente, la ricorrente - sentita nuovamente alla predetta udienza - ha dichiarato che il coniuge ha cessato di porre in essere condotte moleste nei propri confronti almeno da giugno 2023,
sicché deve ritenersi che le circostanze in un primo momento dedotte siano state connesse alla conflittualità tra le parti, molto elevata, nella prima fase della separazione. Nel corso del procedimento tale condizione risulta essere stata definitivamente superata, come dichiarato della ricorrente.
Inoltre, i coniugi hanno rappresentato di gestire serenamente l'affidamento dei figli minori, già
disposto in modalità condivisa in sede di ordinanza presidenziale, e che i minori vedono regolarmente il padre, anche con pernottamento.
4 Altresì deve rilevarsi che la ricorrente ha documentato di avere stipulato un Parte_1
contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo l'11.09.2023, per ivi abitare con i figli minori, ponendo rimedio in tal modo alla soluzione inadeguata di vivere ospite da amici, come avvenuto nella immediatezza della separazione.
Infine, non può che prendersi atto dell'esito negativo delle indagini svolte da parte della Procura
della Repubblica in sede, che ha chiesto l'archiviazione del procedimento nei confronti di
[...]
in data 12 luglio 2023, evidenziando appunto il carattere episodico ed occasionale - CP_1
connesso alla tensione della separazione e alla fase terminale del rapporto di coppia - delle condotte poste in essere da nei confronti della moglie, come confermato da CP_1
quest'ultima che non ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.
Alla luce delle circostanze sopravvenute come indicate, all'esito di udienza cartolare, con ordinanza il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini, sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti in ordine alla pronuncia di separazione, che di seguito si riportano:
“Con riferimento all'affidamento dei figli Chiedono l'affidamento congiunto dei due figli,
[...]
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], con collocazione Per_3 Persona_4
presso la residenza della madre, disponendo le visite come già disposte nell'ordinanza del
4/7/2023 con modifiche relative agli orari come concordato dalle parti:
- il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle ore
17,00 fino alle ore 22,000 e, a settimane alterne, dalle ore 17,00 del venerdì (o dall'uscita da
scuola) alle ore 22.00 della domenica;
- per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, a
luglio ed agosto con l'onere di comunicare alla moglie entro il 30 giugno di ogni anno i giorni di
5 ferie che trascorrerà con i figli;
- per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del
Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
- per tre giorni, comprensivi ad anni
alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
- con
alternanza nei giorni festivi;
- I figli ogni anno festeggeranno alternativamente il compleanno a
pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore, con l'onere per il padre di comunicare alla
madre l'organizzazione della giornata almeno 10 giorni prima del compleanno.
Con riferimento al contributo economico, chiedono:
- che venga posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ciascun
mese, un assegno mensile di € 700,00 (comprensivo della quota del 50% dell'assegno unico
spettante al padre) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della
moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della
sentenza di questo giudizio;
- che venga ordinato all'INPS di Catania di versare l'assegno unico
spettante per i figli alla sig.ra ”. Persona_5
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Gli accordi conclusi dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento dei minori vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso alla bigenitorialità.
6 Con riferimento alle previsioni di ordine economico, si osserva che le stesse possono essere accolte atteso che il contributo per il mantenimento, anche escluso l'importo dell'assegno unico, risulta congruo in quanto non inferiore ad euro 500,00 euro mensili per i due figli minori.
Il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti in ordine all'assegno unico, che verrà riscosso integralmente dalla ricorrente , non essendovi i presupposti per disporre alcun Parte_1
ordine all'INPS, atteso che lo stesso assegno unico può essere direttamente riscosso dalla ricorrente per l'intero con il consenso dell'altro genitore, rilasciato in questa sede. Parte_1
Tenuto conto della precisazione congiunta delle conclusioni, deve disporsi la compensazione delle spese legali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1570/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] Parte_1
a RIPOSTO (CT), e , nato il [...] a [...], che hanno contratto CP_1
matrimonio a Piedimonte Etneo in data 21/06/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Piedimonte Etneo Anno 2003, Parte 2, Serie A, n. 4;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4
con collocamento prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1
somma di euro 700,00, come precisato in parte motiva, da rivalutarsi annualmente secondo gli
7 indici ISTAT di svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie, con Persona_3 Persona_4
decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piedimonte
Etneo per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 4.10 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
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