CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALUMBO MASSIMO, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4388/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
A.s.d. "Ricorrente_1" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2643 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2644 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6077/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 17/9/2025 la “A.S.D. Ricorrente_2”, in persona del legale rapp. te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno ricorso avverso gli avvisi di accertamento n.2643 e n.2644, relativi all'IMU dovuta al comune di Salerno per gli anni di imposta 2020 e 2021 per un immobile occupato dalla ricorrente e sito nel medesimo comune in Indirizzo_1, avvisi emessi dal suddetto ente locale il 27/5/2025 e notificati al contribuente il 4/7/2025, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che gli atti impugnati sono illegittimi perché ha diritto alla esenzione in oggetto (riconosciuta solo nel 2024) svolgendo attività non commerciale;
eccepisce, altresì, la violazione di legge, in quanto l'esenzione in oggetto è prevista per legge e non vi è alcuna discrezionalità da parte del comune e perché la denuncia non è necessaria.
Si è costituito tempestivamente il comune di Salerno e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato tempestivamente e legittimamente e di aver motivato la propria valutazione, in quanto per fruire della esenzione invocata il contribuente avrebbe dovuto presentare apposita dichiarazione (che nel caso di specie è stata depositata solo nel 2024).
Sia il ricorrente che il comune di Salerno hanno poi depositato delle memorie illustrative, con le quali hanno precisato e ribadito le proprie conclusioni e richieste.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'ente locale, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si rileva preliminarmente che l'I.M.U., che ha assorbito l'I.C.I. (della quale conserva la natura e le caratteristiche) e l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari di immobili, è disciplinata dall'art.13 D.L. n.201/11 convertito con modifiche con L. n.214/11, dagli artt. 8 e 9 D.L.vo n.23/11 (in quanto compatibili) e dal D. L.vo n.504/92; il presupposto è quindi il possesso di immobili, inteso come possesso qualificato e limitato alle ipotesi di titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superfice, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi. Pertanto, soggetti passivi dell'imposta in oggetto sono i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, chi conduce immobili in locazione finanziaria, chi ha la concessione di immobili demaniali.
L'imposta è diretta di tipo proporzionale, cioè correlata direttamente alla ricchezza costituita dal patrimonio, reale, in quanto colpisce il valore degli immobili posseduti senza che rilevino le condizioni personali del soggetto passivo, proporzionale, in quanto l'aliquota è costante (quindi l'ammontare dell'imposta aumenta in misura direttamente proporzionale all'aumentare dell'imponibile, salvo alcuni correttivi), locale, in quanto soggetto attivo è il comune (anche se una parte dell'imposta viene corrisposta allo Stato).
L'imposta si calcola moltiplicando il valore dell'immobile per la rispettiva aliquota, base o ridotta;
la disciplina dell'IMU prevede, infatti, una aliquota ordinaria pari allo 0,76 %, ritoccabile in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
è prevista poi una aliquota ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e relative pertinenze e altre riduzioni per i fabbricati rurali e i fabbricati inagibili e storici. Ai sensi dell'art.13 co. 6 D.L. n.201/11 la competenza per la modifica dell' aliquota di base spetta al consiglio comunale, come per la disciplina ICI.
Ciò detto, sono previste dalla legge alcuni casi in cui vi è l'esenzione dal pagamento della suddetta imposta, come avviene per l'abitazione principale o anche, per quello che qui ci occupa, per le associazioni o enti non aventi finalità di lucro.
E' utile, quindi, evidenziare in questa sede la disciplina normativa vigente sulla nozione di ente non commerciale, cha va circoscritta con riferimento a un elemento oggettivo e a un requisito concreto e imprescindibile: l'attività (sulla base dei criteri statutari diretti) deve essere effettivamente esercitata in conformità ai propri fini istituzionali.
Per quanto interessa il caso di specie, la prima norma di riferimento è l'art.148 TUIR che per gli enti di tipo associativo prevede:
1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.
Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Ciò detto, per le associazioni sportive dilettantistiche la facoltà di fruire dell'esenzione dal pagamento dell'IMU è prevista dall'art.1 comma 759 lett. g) della L. n.160/2019 ed è subordinata (oltre all'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) alla presentazione di apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, come correttamente sostenuto dal comune resistente.
Tale incombenza, affatto facoltativa, è ritenuta necessaria anche dalla giurisprudenza di legittimità ormai prevalente: si veda sul punto Cass. Civ, sent. n.24200 del 9/9/2024, in cui è espressamente previsto che
“gli enti non profit, per poter fruire dell'esenzione IMU, devono presentare regolarmente la relativa dichiarazione.”
Orbene, nel caso di specie, tale dichiarazione è stata presentata solo nel 2024, per cui l'IMU è dovuta per gli anni 2020 e 2011.
Pertanto, non condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso e relativa al merito della vicenda sub iudice.
Inoltre, osserva questa Corte che nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta formazione dell'atto impositivo e della sufficiente motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di difendersi efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato e ha messo in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa.
Tra l'altro, nell'avviso impugnato sono indicati chiaramente i dati per identificare l'immobile in oggetto
(l'indirizzo, la superficie, la tariffa applicata), le delibere di Giunta e del Consiglio comunale applicate, il regolamento comunale, nonché il nome del responsabile del procedimento, i termini, le modalità di pagamento, la possibilità e modalità di impugnazione dell'atto; inoltre, la sottoscrizione è stata apposta in forma prestampata come consentito dalla legge e in conformità con il modello ministeriale.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato: invero, ritiene questa A.G. che nel caso sub iudice l'ente impositore abbia operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e del contrasto di giurisprudenza prima esistente, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del giudizio.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALUMBO MASSIMO, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4388/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
A.s.d. "Ricorrente_1" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2643 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2644 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6077/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 17/9/2025 la “A.S.D. Ricorrente_2”, in persona del legale rapp. te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno ricorso avverso gli avvisi di accertamento n.2643 e n.2644, relativi all'IMU dovuta al comune di Salerno per gli anni di imposta 2020 e 2021 per un immobile occupato dalla ricorrente e sito nel medesimo comune in Indirizzo_1, avvisi emessi dal suddetto ente locale il 27/5/2025 e notificati al contribuente il 4/7/2025, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che gli atti impugnati sono illegittimi perché ha diritto alla esenzione in oggetto (riconosciuta solo nel 2024) svolgendo attività non commerciale;
eccepisce, altresì, la violazione di legge, in quanto l'esenzione in oggetto è prevista per legge e non vi è alcuna discrezionalità da parte del comune e perché la denuncia non è necessaria.
Si è costituito tempestivamente il comune di Salerno e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato tempestivamente e legittimamente e di aver motivato la propria valutazione, in quanto per fruire della esenzione invocata il contribuente avrebbe dovuto presentare apposita dichiarazione (che nel caso di specie è stata depositata solo nel 2024).
Sia il ricorrente che il comune di Salerno hanno poi depositato delle memorie illustrative, con le quali hanno precisato e ribadito le proprie conclusioni e richieste.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'ente locale, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si rileva preliminarmente che l'I.M.U., che ha assorbito l'I.C.I. (della quale conserva la natura e le caratteristiche) e l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari di immobili, è disciplinata dall'art.13 D.L. n.201/11 convertito con modifiche con L. n.214/11, dagli artt. 8 e 9 D.L.vo n.23/11 (in quanto compatibili) e dal D. L.vo n.504/92; il presupposto è quindi il possesso di immobili, inteso come possesso qualificato e limitato alle ipotesi di titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superfice, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi. Pertanto, soggetti passivi dell'imposta in oggetto sono i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, chi conduce immobili in locazione finanziaria, chi ha la concessione di immobili demaniali.
L'imposta è diretta di tipo proporzionale, cioè correlata direttamente alla ricchezza costituita dal patrimonio, reale, in quanto colpisce il valore degli immobili posseduti senza che rilevino le condizioni personali del soggetto passivo, proporzionale, in quanto l'aliquota è costante (quindi l'ammontare dell'imposta aumenta in misura direttamente proporzionale all'aumentare dell'imponibile, salvo alcuni correttivi), locale, in quanto soggetto attivo è il comune (anche se una parte dell'imposta viene corrisposta allo Stato).
L'imposta si calcola moltiplicando il valore dell'immobile per la rispettiva aliquota, base o ridotta;
la disciplina dell'IMU prevede, infatti, una aliquota ordinaria pari allo 0,76 %, ritoccabile in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
è prevista poi una aliquota ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e relative pertinenze e altre riduzioni per i fabbricati rurali e i fabbricati inagibili e storici. Ai sensi dell'art.13 co. 6 D.L. n.201/11 la competenza per la modifica dell' aliquota di base spetta al consiglio comunale, come per la disciplina ICI.
Ciò detto, sono previste dalla legge alcuni casi in cui vi è l'esenzione dal pagamento della suddetta imposta, come avviene per l'abitazione principale o anche, per quello che qui ci occupa, per le associazioni o enti non aventi finalità di lucro.
E' utile, quindi, evidenziare in questa sede la disciplina normativa vigente sulla nozione di ente non commerciale, cha va circoscritta con riferimento a un elemento oggettivo e a un requisito concreto e imprescindibile: l'attività (sulla base dei criteri statutari diretti) deve essere effettivamente esercitata in conformità ai propri fini istituzionali.
Per quanto interessa il caso di specie, la prima norma di riferimento è l'art.148 TUIR che per gli enti di tipo associativo prevede:
1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.
Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Ciò detto, per le associazioni sportive dilettantistiche la facoltà di fruire dell'esenzione dal pagamento dell'IMU è prevista dall'art.1 comma 759 lett. g) della L. n.160/2019 ed è subordinata (oltre all'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) alla presentazione di apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, come correttamente sostenuto dal comune resistente.
Tale incombenza, affatto facoltativa, è ritenuta necessaria anche dalla giurisprudenza di legittimità ormai prevalente: si veda sul punto Cass. Civ, sent. n.24200 del 9/9/2024, in cui è espressamente previsto che
“gli enti non profit, per poter fruire dell'esenzione IMU, devono presentare regolarmente la relativa dichiarazione.”
Orbene, nel caso di specie, tale dichiarazione è stata presentata solo nel 2024, per cui l'IMU è dovuta per gli anni 2020 e 2011.
Pertanto, non condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso e relativa al merito della vicenda sub iudice.
Inoltre, osserva questa Corte che nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta formazione dell'atto impositivo e della sufficiente motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di difendersi efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato e ha messo in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa.
Tra l'altro, nell'avviso impugnato sono indicati chiaramente i dati per identificare l'immobile in oggetto
(l'indirizzo, la superficie, la tariffa applicata), le delibere di Giunta e del Consiglio comunale applicate, il regolamento comunale, nonché il nome del responsabile del procedimento, i termini, le modalità di pagamento, la possibilità e modalità di impugnazione dell'atto; inoltre, la sottoscrizione è stata apposta in forma prestampata come consentito dalla legge e in conformità con il modello ministeriale.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato: invero, ritiene questa A.G. che nel caso sub iudice l'ente impositore abbia operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e del contrasto di giurisprudenza prima esistente, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del giudizio.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese