Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - II sezione civile
Il giudice della II sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Francesca
Fortuna, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2684 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
DA
, nato il [...] a [...] Parte_1
cod. fisc. e nato il [...] a CodiceFiscale_1 Parte_2
ME OR VO (Reggio Calabria) cod. fisc. di eredi CodiceFiscale_2
della sig.ra ( nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1
in data 23.3.2016), entrambi elettivamente domiciliati in ME OR VO (R.C.) alla Via L. Einaudi n. 21, presso lo studio dell'avv. Mario Siviglia, che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTORI -
CONTRO
in persona del procuratore legale Controparte_1
rappresentante pro tempore dott. con sede in Bologna alla Via CP_2
Stalingrado n. 15 ed elettivamente domiciliata a Reggio Calabria, Via Giuseppe
Mazzini n. 28/C presso lo studio dell'avv. Francesco Cuzzocrea che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
1
residente a [...]; Controparte_3
-CONVENUTO CONTUMACE-
avente per OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: All'udienza all'uopo fissata venivano precisate le conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2
, nella qualità di eredi della sig.ra deceduta in data 23
[...] Persona_1
marzo 2016, convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale e la Controparte_3
quale impresa assicuratrice dell'autovettura di proprietà del Controparte_4
predetto convenuto , per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_3
predetta sig.ra in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 3 giugno Per_1
2015 in EL CO (Reggio Calabria).
In particolare, gli attori esponevano: che nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate la defunta sig.ra scendeva dall'autovettura Fiat Persona_1
Panda tg. DM 601 VB, condotta dal di lei figlio e proprietario , Controparte_3
fermatosi nei pressi dell'abitazione familiare;
che mentre la stessa si accingeva a prendere le borse della spesa, il , nel tentativo di tenere lo sportello Controparte_3
aperto, perdeva il controllo del veicolo che, arretrando, colpiva con lo sportello aperto la predetta sig.ra ; che, a seguito dell'urto, la stessa cadeva a terra e veniva Per_1
soccorsa ed aiutata a rientrare a casa dai vicini e dal figlio;
che quest'ultimo successivamente provvedeva ad accompagnare la madre presso il Presidio Ospedaliero di Reggio Calabria, dove i sanitari diagnosticavano la “frattura branca ileo pubica sx”; che la responsabilità dell'accaduto era da ascriversi esclusivamente alla condotta del
, il quale aveva violato i precetti di ordinaria prudenza;
che la sig.ra Controparte_3
in data 25.10.2015 veniva dichiarata guarita, ma con postumi invalidanti, Per_1
2 da quantificarsi in complessivi euro 24.019,00; che in data 23 marzo 2016 la sig.ra decedeva a causa di embolia polmonare;
che essi attori, quali eredi Persona_2
della avevano formulato richiesta di risarcimento danni alla Persona_2
convenuta Compagnia di assicurazioni e che tale richiesta era, però, rimasta inevasa;
tutto ciò premesso, concludevano chiedendo che il Tribunale, previa dichiarazione della totale responsabilità di in ordine al sinistro in argomento, Controparte_3
condannasse quest'ultimo in solido con la l al Controparte_1
pagamento in favore di essi attori n.q. di eredi di della sopra citata Persona_2
complessiva somma di euro 24.019,00 oltre rivalutazione ed interessi legali e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio l e Controparte_1
contestava preliminarmente la carenza di legittimazione attiva degli attori non risultando in alcun modo dalla documentazione prodotta l'asserita qualità di eredi degli stessi. Eccepiva, ancora, la nullità della domanda a norma dell'art. 164 c.p.c. posto che la stessa era genericamente formulata nonché l'improponibilità della medesima per la violazione dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005, atteso che parte attrice non aveva inteso fornire alla Compagnia, nonostante l'espressa richiesta in tale senso, la documentazione sanitaria necessaria per valutare la pretesa risarcitoria. Rilevava, infine, che il non aveva inviato alcuna denuncia di sinistro. Nel merito Controparte_3
avanzava dubbi e perplessità in ordine alla dinamica del sinistro descritta in domanda, sostenendo che le lesioni lamentate non potevano essere conseguenti al sinistro con le modalità narrate nel predetto atto introduttivo. Contestava, comunque, il quantum richiesto a titolo di risarcimento danni poiché eccessivo e spropositato e concludeva per il rigetto della domanda poiché infondata, con il favore delle spese e competenze.
Non si costituiva, sebbene ritualmente citato, e, pertanto, Controparte_3
veniva dichiarata la sua contumacia.
Con ordinanza resa all'udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori, il precedente giudice - ritenuta superflua l'attività istruttoria chiesta con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.- rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
3 Tanto premesso in punto di fatto, occorre innanzitutto esaminare la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata dalla convenuta
Compagnia di Assicurazioni.
Ebbene la stessa appare fondata per le ragioni di seguito specificate.
Occorre in primo luogo rilevare che gli attori hanno agito dichiarandosi eredi della defunta sig.ra al fine di ottenere il risarcimento dei danni da Persona_2
quest'ultima subiti a seguito del sinistro in argomento. La convenuta Compagnia nel costituirsi ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli istanti rilevando che gli stessi non avevano fornito prova dell'asserita qualità di eredi. Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. gli istanti hanno versato in atti un certificato di famiglia rilasciato dal Comune di EL CO.
Ciò posto, detta documentazione non è tuttavia idonea a dimostrare la qualità di eredi degli attori.
Invero, l'onere della prova della qualità di erede, che nel caso di specie è stata peraltro oggetto di contestazione, grava sulla parte che si è dichiarata tale e gli attori, mediante la produzione del citato certificato dello stato di famiglia, non hanno certamente assolto a tale onere, ex art. 2697 c.c..
La convenuta Compagnia ha correttamente eccepito il difetto di legittimazione attiva degli istanti, evidenziando peraltro l'assenza di indicazioni sia circa la natura della delazione ereditaria, legittima o testamentaria, sia in relazione all'inesistenza di altri eredi.
Gli odierni attori avrebbero dovuto fornire idonea prova di tale qualità, mediante la produzione della dichiarazione di successione, necessaria per dimostrare l'accettazione dell'eredità.
In altri termini l'asserita qualità di eredi non è stata adeguatamente provata, non avendo gli attori assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante ex art. 2697 c.c..
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, con conseguente rigetto della domanda.
4 Tuttavia, avuto riguardo alla particolarità e peculiarità della questione trattata secondo questo decidente ricorrono eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Fortuna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2684/2019 R.G., come in epigrafe proposta , così provvede:
A)rigetta la domanda formulata nell'atto di citazione, per le ragioni di cui in parte motiva;
B)dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, il giorno 30 dicembre 2024
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Fortuna)
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