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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9483 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
26.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5000/2025 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Galleria Umberto I n. 50, presso lo studio dell'Avv. Valerio Ciccariello che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania (SA), Via A. Pinto n. 5, presso lo studio dell'avv.
Luca Lipiani, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.02.2025, impugnava l'avviso di Parte_1 addebito n. 37120240017689608000 di € 5.972,94, notificato in data 20.01.2025, per l'asserito mancato versamento di contributi I.V.S. relativi alla cassa gestione commercianti per il periodo 1 gennaio 2022 – dicembre 2023, in relazione alla presunta attività svolta in favore delle società
di cui è amministratore unico rispettivamente dal 2014 e dal 2020. Parte_2 CP_3
Eccepiva l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nella gestione commercianti avendo svolto solo mansioni proprie della sua carica di amministratore unico, rappresentando tanto la che la percependo, in ragione dell'attività Parte_2 CP_3 prestata, la retribuzione mensile di cui ai LUL e alle buste paga prodotte.
Deduceva il relativo versamento dei contributi previdenziali per i redditi conseguiti quali amministratore unico delle società unicamente alla cassa gestione Parte_3 separata . CP_4
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' e l' rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e Controparte_2 dichiarare, previa immediata sospensione della sua efficacia esecutiva, la nullità dell'avviso di addebito n. 37120240017689608000 per i motivi esposti in ricorso;
e, per l'effetto, ordinare all' la cancellazione e lo sgravio dell'importo assunto dovuto dal ricorrente a titolo di CP_4 contributi I.V.S. gestione commercianti;
b) accertare e dichiarare, altresì, per le ragioni tutte esposte in ricorso, il diritto del ricorrente ad ottenere la cancellazione della sua iscrizione alla gestione commercianti, con decorrenza quantomeno dal mese di luglio 2022, e, per l'effetto, ordinare all' di provvedere alla detta cancellazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari CP_4 oltre IVA e CPA come per legge.”
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la fondatezza dell'opposizione e chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio anche l' eccependo Controparte_2 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Accolta la richiesta di sospensiva ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 26.11.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, ciò in considerazione del fatto che oggetto del giudizio, come detto, è Controparte_2
l'opposizione ad avviso di addebito, atto impositivo generato dall'ente previdenziale e non dall'agente della riscossione.
Da ciò ne discende dunque che la legittimazione passiva spetta unicamente all'ente previdenziale, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, unico titolare del credito che è legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa. (Cassazione sentenza n. 24371 del 30.09.2019)
2 3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Giova evidenziare che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere per cui l' , formalmente convenuto in CP_4 opposizione ma attore in senso sostanziale, è tenuto a dare piena prova della esistenza dei presupposti del credito azionato.
In tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina normativa è stata modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 2013, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975 n. 160 art. 29 comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e succ. modificaz. ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione….(omissis) ; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Alla stregua di tale disposizione, pertanto, ciò che rileva non è solo la qualità di socio o di amministratore, ma è necessario che il socio amministratore svolga attività commerciale con carattere di “abitualità e prevalenza”.
Tanto premesso in punto di diritto, la questione di fatto consiste nello stabilire se il ricorrente abbia esercitato o meno attività di lavoro abituale e prevalente nelle società da lui amministrate.
Preliminarmente deve chiarirsi il concetto di lavoro “prevalente”; la prevalenza del lavoro del socio non va investigata rispetto agli altri fattori della produzione, ma rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altre attività da parte dello stesso amministratore. L'attività svolta deve essere pertanto prevalente in termini di tempo impiegato e di reddito percepito dal socio.
Nella fattispecie di causa deve invece considerarsi che il ricorrente è stato – negli anni 2022
e 2023 – amministratore delle società e (cfr. visura camerale); Parte_2 CP_3 pertanto lo stesso evidentemente era il soggetto abilitato a compiere atti a nome delle società ed a disporre riguardo alla sua direzione ed organizzazione. CP_ L' dal canto suo, ha sostenuto che l'obbligo contributivo doveva ritenersi sussistente, in quanto il ricorrente aveva svolto nelle predette società attività lavorativa a carattere abituale e prevalente, non producendo tuttavia alcuna documentazione a supporto di tale tesi.
Pertanto, proprio la mancata allegazione delle circostanze che avrebbero permesso di verificare – con idonee prove orali o documentali – lo svolgimento da parte dell'opponente di diversa attività in misura “prevalente” rispetto a quella prestata nelle società, determina il mancato raggiungimento della prova su tale specifico punto.
Ad avviso dei più recenti arresti giurisprudenziali, difatti sono soci lavoratori coloro che svolgano un'attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale: in ogni caso, per
3 partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa, di controllo e direttiva, di natura intellettuale, “posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. n. 5360/12).
Per escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti deve pertanto dimostrarsi che il socio si occupi di attività che non si collochino all'interno del ciclo produttivo della medesima, limitandosi, ad es., meramente e semplicemente, ad amministrare la società.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la doppia iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, CP_ presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa
( cfr Cass 24439/2023).
Applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che, da un lato, il ricorrente ha dedotto di avere sempre e solo svolto, dietro compenso, attività riconducibili alla sua carica di amministratore unico, fungendo da referente per clienti e fornitori, esercitando poteri di rappresentanza delle società, occupandosi della predisposizione dei bilanci d'esercizio, del controllo degli assetti organizzativi e amministrativi delle aziende, della vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, della vidimazione dei documenti sociali, interamente delegando al personale dipendente in forza alle predette società lo svolgimento di tutte le attività
a carattere operativo e commerciale.
Ed ancora, il ricorrente ha provveduto a versare in atti il LUL, le buste paga e le visure camerali in cui si evince la presenza dei numerosi dipendenti delle due società, e da cui è possibile evincere, in termini presuntivi, anche in ragione delle diverse qualifiche indicate, un'articolazione e un'organizzazione aziendale senz'altro compatibili con il ruolo di 'solo' amministratore del ricorrente, in assenza di allegazione e prova, da parte dell' , di compiti ulteriori quali ad CP_4 esempio quelli di coordinamento, gestione e direzione di detto personale.
In assenza, pertanto, di una prova precisa del presupposto del dedotto credito da parte dell' ed in presenza invece, di una contestazione di parte opponente in ordine alla sua CP_4 esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto previdenziale deve concludersi per la fondatezza dei motivi di opposizione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va annullato l'avviso di addebito n. 37120240017689608000.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del
4 valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Valerio Ciccariello.
In ordine al governo delle spese tra ricorrente e sussistono i presupposti di legge per CP_5 la integrale compensazione delle spese atteso che , pur rilevandosi la carenza di legittimazione passiva in ordine al merito delle questioni sollevate , la evocazione in giudizio del concessionario
è stata giustificata dalla richiesta di sospensione ( accolta dal giudice) dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto per il quale , come si evince dall'estratto depositato, si è proceduto all'iscrizione a ruolo del preteso credito.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 37120240017689608000.
• condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate CP_4 in € 1.800,00 oltre I.VA., C.P.A., e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
• Compensa le spese di lite tra ricorrente e . Controparte_6
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 22.12.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
26.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5000/2025 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Galleria Umberto I n. 50, presso lo studio dell'Avv. Valerio Ciccariello che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania (SA), Via A. Pinto n. 5, presso lo studio dell'avv.
Luca Lipiani, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.02.2025, impugnava l'avviso di Parte_1 addebito n. 37120240017689608000 di € 5.972,94, notificato in data 20.01.2025, per l'asserito mancato versamento di contributi I.V.S. relativi alla cassa gestione commercianti per il periodo 1 gennaio 2022 – dicembre 2023, in relazione alla presunta attività svolta in favore delle società
di cui è amministratore unico rispettivamente dal 2014 e dal 2020. Parte_2 CP_3
Eccepiva l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nella gestione commercianti avendo svolto solo mansioni proprie della sua carica di amministratore unico, rappresentando tanto la che la percependo, in ragione dell'attività Parte_2 CP_3 prestata, la retribuzione mensile di cui ai LUL e alle buste paga prodotte.
Deduceva il relativo versamento dei contributi previdenziali per i redditi conseguiti quali amministratore unico delle società unicamente alla cassa gestione Parte_3 separata . CP_4
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' e l' rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e Controparte_2 dichiarare, previa immediata sospensione della sua efficacia esecutiva, la nullità dell'avviso di addebito n. 37120240017689608000 per i motivi esposti in ricorso;
e, per l'effetto, ordinare all' la cancellazione e lo sgravio dell'importo assunto dovuto dal ricorrente a titolo di CP_4 contributi I.V.S. gestione commercianti;
b) accertare e dichiarare, altresì, per le ragioni tutte esposte in ricorso, il diritto del ricorrente ad ottenere la cancellazione della sua iscrizione alla gestione commercianti, con decorrenza quantomeno dal mese di luglio 2022, e, per l'effetto, ordinare all' di provvedere alla detta cancellazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari CP_4 oltre IVA e CPA come per legge.”
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la fondatezza dell'opposizione e chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio anche l' eccependo Controparte_2 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Accolta la richiesta di sospensiva ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 26.11.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, ciò in considerazione del fatto che oggetto del giudizio, come detto, è Controparte_2
l'opposizione ad avviso di addebito, atto impositivo generato dall'ente previdenziale e non dall'agente della riscossione.
Da ciò ne discende dunque che la legittimazione passiva spetta unicamente all'ente previdenziale, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, unico titolare del credito che è legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa. (Cassazione sentenza n. 24371 del 30.09.2019)
2 3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Giova evidenziare che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere per cui l' , formalmente convenuto in CP_4 opposizione ma attore in senso sostanziale, è tenuto a dare piena prova della esistenza dei presupposti del credito azionato.
In tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina normativa è stata modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 2013, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975 n. 160 art. 29 comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e succ. modificaz. ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione….(omissis) ; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Alla stregua di tale disposizione, pertanto, ciò che rileva non è solo la qualità di socio o di amministratore, ma è necessario che il socio amministratore svolga attività commerciale con carattere di “abitualità e prevalenza”.
Tanto premesso in punto di diritto, la questione di fatto consiste nello stabilire se il ricorrente abbia esercitato o meno attività di lavoro abituale e prevalente nelle società da lui amministrate.
Preliminarmente deve chiarirsi il concetto di lavoro “prevalente”; la prevalenza del lavoro del socio non va investigata rispetto agli altri fattori della produzione, ma rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altre attività da parte dello stesso amministratore. L'attività svolta deve essere pertanto prevalente in termini di tempo impiegato e di reddito percepito dal socio.
Nella fattispecie di causa deve invece considerarsi che il ricorrente è stato – negli anni 2022
e 2023 – amministratore delle società e (cfr. visura camerale); Parte_2 CP_3 pertanto lo stesso evidentemente era il soggetto abilitato a compiere atti a nome delle società ed a disporre riguardo alla sua direzione ed organizzazione. CP_ L' dal canto suo, ha sostenuto che l'obbligo contributivo doveva ritenersi sussistente, in quanto il ricorrente aveva svolto nelle predette società attività lavorativa a carattere abituale e prevalente, non producendo tuttavia alcuna documentazione a supporto di tale tesi.
Pertanto, proprio la mancata allegazione delle circostanze che avrebbero permesso di verificare – con idonee prove orali o documentali – lo svolgimento da parte dell'opponente di diversa attività in misura “prevalente” rispetto a quella prestata nelle società, determina il mancato raggiungimento della prova su tale specifico punto.
Ad avviso dei più recenti arresti giurisprudenziali, difatti sono soci lavoratori coloro che svolgano un'attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale: in ogni caso, per
3 partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa, di controllo e direttiva, di natura intellettuale, “posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. n. 5360/12).
Per escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti deve pertanto dimostrarsi che il socio si occupi di attività che non si collochino all'interno del ciclo produttivo della medesima, limitandosi, ad es., meramente e semplicemente, ad amministrare la società.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la doppia iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, CP_ presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa
( cfr Cass 24439/2023).
Applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che, da un lato, il ricorrente ha dedotto di avere sempre e solo svolto, dietro compenso, attività riconducibili alla sua carica di amministratore unico, fungendo da referente per clienti e fornitori, esercitando poteri di rappresentanza delle società, occupandosi della predisposizione dei bilanci d'esercizio, del controllo degli assetti organizzativi e amministrativi delle aziende, della vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, della vidimazione dei documenti sociali, interamente delegando al personale dipendente in forza alle predette società lo svolgimento di tutte le attività
a carattere operativo e commerciale.
Ed ancora, il ricorrente ha provveduto a versare in atti il LUL, le buste paga e le visure camerali in cui si evince la presenza dei numerosi dipendenti delle due società, e da cui è possibile evincere, in termini presuntivi, anche in ragione delle diverse qualifiche indicate, un'articolazione e un'organizzazione aziendale senz'altro compatibili con il ruolo di 'solo' amministratore del ricorrente, in assenza di allegazione e prova, da parte dell' , di compiti ulteriori quali ad CP_4 esempio quelli di coordinamento, gestione e direzione di detto personale.
In assenza, pertanto, di una prova precisa del presupposto del dedotto credito da parte dell' ed in presenza invece, di una contestazione di parte opponente in ordine alla sua CP_4 esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto previdenziale deve concludersi per la fondatezza dei motivi di opposizione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va annullato l'avviso di addebito n. 37120240017689608000.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del
4 valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Valerio Ciccariello.
In ordine al governo delle spese tra ricorrente e sussistono i presupposti di legge per CP_5 la integrale compensazione delle spese atteso che , pur rilevandosi la carenza di legittimazione passiva in ordine al merito delle questioni sollevate , la evocazione in giudizio del concessionario
è stata giustificata dalla richiesta di sospensione ( accolta dal giudice) dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto per il quale , come si evince dall'estratto depositato, si è proceduto all'iscrizione a ruolo del preteso credito.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 37120240017689608000.
• condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate CP_4 in € 1.800,00 oltre I.VA., C.P.A., e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
• Compensa le spese di lite tra ricorrente e . Controparte_6
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 22.12.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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