Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1967, n. 1223
Articolo 2
Versione
28 dicembre 1967
Art. 1.
E' abrogato l'ultimo comma dell' articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 , concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, modificato dall' articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 1967