Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1215 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. JANI RENATO
Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. JANI C.F._2
RENATO ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: il sig. verserà 300,00€ Controparte_2 mensili (150,00€ per ciascun minore) a titolo di mantenimento sul conto corrente già indicato dalla sig.ra mediante bonifico CP_1 bancario da effettuare entro e non oltre il giorno 5 del mese;
-
l'affidamento sarà condiviso con collocamento presso la madre delle minori e Persona_1 [...]
con il diritto del padre di vedere e Persona_2 tenere con sé le minori a sua richiesta, previa comunicazione alla sig.ra ; - le minori trascorreranno con i genitori le festività Parte_1 come da seguente calendario ad anni alterni: dal 24 al 27 dicembre con il padre e dal 30 dicembre a 2 gennaio con la madre e viceversa, così anche per le festività di Pasqua e lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa l'anno successivo;
-per le vacanze estive, il padre terrà presso di sé le minori per un periodo di 20 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto previo accordo entro il mese di aprile di ogni anno, e viceversa per l'anno successivo con la madre. Tale periodo dovrà essere concordato da entrambi genitori;
-entrambi i genitori contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese pagina 1 di 3
cure specialistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante. -spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo e dovranno essere documentate obbligatoriamente: cure specialistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
farmaci omeopatici;
-spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo e dovranno essere documentate obbligatoriamente: dotazione informatica pc/tablet imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia o all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
mensa scolastica;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
-spese extrascolastiche che chiedono il preventivo accordo e dovranno essere documentate obbligatoriamente: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); spese per babysitter;
viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida.
Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473-bis. 49 e 51 c.p.c. depositato il 20/5/2024 i coniugi esponevano che in data 30/1/2012 avevano contratto matrimonio in Argenta;
che dall'unione erano nate le figlie e Per_1
minorenni; che la prosecuzione della convivenza era Persona_2 divenuta intollerabile. Chiedevano quindi la separazione personale e, una volta decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 Con sentenza pubblicata in data 8/7/2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei ricorrenti e nelle note sostitutive di udienza i coniugi dichiaravano di non essersi riconciliati insistendo nella domanda di divorzio;
indi la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta atteso che i coniugi non si sono riconciliati, che alla data odierna sono decorsi più di sei mesi dall'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. celebrata il 2/7/2024 e che la sentenza parziale di separazione è divenuta irrevocabile.
Quanto alle altre questioni, le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con i loro interessi e debbono pertanto essere fatte proprie dal Tribunale. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Sussistono quindi i presupposti per pronunciare il divorzio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Argenta in data
30/1/2012 da e CP_1 Controparte_2
e iscritto al numero 3 parte I del registro degli
[...] atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Argenta di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 14 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 3 di 3