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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2764/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2764/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 febbraio 2025 ad ore 9,51 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per e Per l'avv. BORRELLI ANGELO e Parte_1 Parte_1 l'avv. MOLINARO CINZIA oggi sostituiti dall'avv. Loredana Camilli Per 'avv. GASPARRINI ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Claudio Mattiol Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Camilli precisa le conclusioni sia in via istruttoria che nel merito come da note conclusive autorizzate, alle quali si riporta anche ai fini della discussione, rimettendosi al Giudice per la liquidazione delle spese. L'avv. Mattioli si riporta alle note conclusive del 4 febbraio 2025 ed alla comparsa di costituzione e risposta con le conclusioni ivi formulate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 12,40.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORRELLI Parte_1 C.F._1 ANGELO e dell'avv. MOLINARO CINZIA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. BORRELLI ANGELO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORRELLI Parte_1 C.F._3 ANGELO e dell'avv. MOLINARO CINZIA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. BORRELLI ANGELO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARRINI Controparte_1 C.F._4
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' C/O AVV.BALLONE
BURINI CASTELFIDARDO presso il difensore avv. GASPARRINI ROBERTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato in data 28.05.2024, e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentire
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) accertare e dichiarare la cessazione del comodato precario relativo all'immobile di
proprietà dei sig.ri sito in Osimo, via Santorre di Santarosa n. 1 meglio descritto in Parte_1
narrativa a far tempo dal 03.12.2023 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittima occupazione in
quanto sine titulo da parte della sig.ra ; b) condannare la resistente al rilascio Parte_2
immediato in favore dei ricorrenti dell'immobile sopra descritto libero da persone e cose, con ogni pagina 2 di 9 opportuno e conseguente provvedimento;
c) condannare, altresì la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di una indennità per l'illegittima occupazione nella misura che emergerà dall'istruttoria
della causa e, in ogni caso, non inferiore alla misura del canone locativo di mercato, oltre interessi ed
accessori dal dovuto al saldo. Con vittoria di anticipazioni e competenze professionali anche del procedimento di mediazione”. I ricorrenti premettevamo: che in data 24.09.23 decedeva il loro padre,
, lasciandoli eredi;
che tra i beni relitti dell'asse ereditario figurava la piena proprietà Persona_1
dell'appartamento in atti descritto;
che ni primi mesi dell'anno 2023 il de cuius decideva di ospitare la odierna convenuta senza stipulare alcun contratto scritto ed in assenza di altri rapporti giuridici tanto che il de cuius si preoccupava che la abitazione andasse in eredità ai figli in pari quota, indicando agli stessi anche potenziali acquirenti, con i quali aveva già preso contatti ed avviato trattative per la vendita, per agevolare la divisione del bene;
che tale circostanza escludeva la sussistenza di un comodato finalizzato ai bisogni abitativi, tanto più considerato che la convenuta non faceva mai visita al de cuius durante i venti giorni dell'ultimo ricovero, non veniva indicata tra i numeri da contattare quale familiare in caso di necessità, né partecipava ai funerali;
di avere, quindi, chiesto formalmente con lettera del 17.10.2023 la restituzione dell'appartamento a far data dal 02.12.2023; che la convenuta non ottemperava a tale richiesta per cui con lettera del 02.02.2024 veniva richiesta la corresponsione di un'indennità per la illegittima occupazione successiva alla scadenza concessa, preannunciando l'inizio delle opportune azioni legali;
di avere attivato anche la procedura di mediazione, che si concludeva con esito negativo stante la mancata comparizione della chiamata;
che l'occupazione abusiva da parte della convenuta aveva impedito loro di vendere l'immobile od anche di concederlo in locazione ad un canone congruo, pari, secondo la stima di un agente immobiliare, a circa € 800/850,00 mensili.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 16.07.2024 rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i titoli esposti in
narrativa, respingere tutte le richieste avanzate dai ricorrenti nel presente giudizio in quanto infondate
in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare il diritto della sig.ra di abitare Controparte_1
l'immobile oggetto di causa per la durata di due anni decorrenti dalla morte del sig. Persona_1
avvenuta in data 24.09.2023. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa “. La resistente deduceva, in via specifica: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. Persona_1
per oltre venti anni, durata sino al suo decesso;
di avere vissuto per tutta la durata della relazione pagina 3 di 9 nell'abitazione dei propri genitori fino al pignoramento del suddetto immobile ed aggiudicazione a terzi;
di avere avuto la possibilità di ottenere un alloggio da parte del Comune di Falconara Marittima,
ma avendo la coppia deciso di sposarsi, scelto, dietro richiesta del sig. , di trasferirsi presso Parte_1
l'immobile oggetto del contendere;
che la convivenza rappresentava la logica conseguenza della scelta di sposarsi con rito civile per la data del 03.12.2022, come dimostrato dall'istanza rivolta al Sindaco del
Comune di Osimo e dal pagamento della relativa tassa;
che le nozze non si erano celebrate per la contrarietà dei figli e dell'ex moglie;
di essersi quindi definitivamente trasferita nel suddetto immobile dai primi giorni del mese di febbraio 2023 e di avere avviato le pratiche per il trasferimento della residenza;
di avere, pertanto, diritto a permanere nella detenzione dell'appartamento sino al 24.09.2025 ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 76/2016; di non avere preso parte al funerale a causa di una grave crisi psicologica, ancora in corso, a causa delle pressioni esercitate dagli odierni ricorrenti, che le impediva di uscire di casa ed avere relazioni esterne.
Alla prima udienza del 26.07.2024 il Giudice, appurata la regolare instaurazione del contraddittorio,
formulava alle parti una proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c. che prevedeva il rilascio dell'immobile entro il mese di febbraio 2025 ed il pagamento da parte della resistente della somma mensile di € 700,00 a titolo di indennità, in caso di mancato rilascio per la suddetta data, fino al momento della effettiva riconsegna. Solo parte ricorrente accettava la suddetta proposta. Con ordinanza del 29.09.2024 il Giudice ammetteva le richieste istruttorie nei limiti ivi indicati. Escussi i testimoni il
Giudice, ritenuta superflua la CTU finalizzata a stabilire il valore locativo dell'appartamento, richiesta dalla difesa dei ricorrenti, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 14.02.2025 con termine alle parti per il deposito di note conclusionali. Alla suddetta udienza le parti, rassegnate le conclusioni come da verbale, da intendersi quivi richiamate, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Sulla scorta delle emergenze processuali le domande veicolate dai ricorrenti debbono ritenersi fondate e, come tali, meritano integrale accoglimento.
Che la resistente non abbia partecipato ai funerali del sig. è circostanza ammessa dalla Persona_1
stessa parte, così come la resistente mai ha contestato il fatto di non avere prestato alcuna assistenza al pagina 4 di 9 sig. durante i ricoveri in ospedale, situazione che ha trovato conferma nelle deposizioni Parte_1
testimoniali dei sig,ri e Testimone_1 Testimone_2
Da quanto precede non può non desumersi che ben prima del decesso del sig. fosse venuta Parte_1
meno la comunione di vita con il suo precedente compagno. Quale migliore occasione, se non la malattia del proprio compagno di vita, per dimostrare il sostegno materiale e morale, in cui si sostanzia il consorzio familiare, che equipara le convivenze di fatto alle unioni civili od al matrimonio?
Né la resistente ha in alcun modo dimostrato di trovarsi in uno stato di profonda crisi psicologica tale,
addirittura, da impedirle di uscire di casa e di avere relazioni sociali: trattasi di mera allegazione sfornita di qualsiasi documentazione medico/farmacologica.
Depone nello stesso senso anche il fatto che la non sia stata indicata, nella documentazione CP_1
relativa al ricovero in ospedale del sig. tra i familiari ai quali comunicare le notizie sullo Parte_1
stato di salute del degente o tra i familiari da contattare in caso di necessità o quale caregiver del de cuius ( doc. 7 ricorrenti ). Se all'epoca ci fosse stata quella stabile e duratura comunanza di vita materiale e spirituale con il sig. , dedotta dalla resistente, perché non annoverarla tra i Parte_1
caregiver o tra le persone da contattare in caso di necessità? Evidentemente la comunione di vita era venuta meno.
Che, poi, il sig. non intendesse adibire l'appartamento per cui è causa a residenza della Parte_1
coppia, quanto meno dopo la decisione di non celebrare le nozze, è emerso anche dalla testimonianza del sig. che ha confermato l'intenzione del sig. , contattato nel periodo Tes_3 Parte_1
giugno/luglio 2023, di vendere l'immobile per trasferirsi a OR ( cap. a ).
Da quanto precede consegue che la resistente non può avvalersi della L. 76/2016 per affermare il suo diritto ad occupare l'immobile per cui è causa quanto meno sino al 24.09.2025.
Sostiene, comunque, la difesa della resistente che i ricorrenti non avrebbero dimostrato l'esistenza di un contratto di comodato precario, dedotto nel ricorso introduttivo.
In realtà i ricorrenti hanno allegato e dimostrato tutti gli elementi di fatto e di diritto che consentono di affermare l'attuale assenza di un valido titolo che legittimi la perdurante occupazione dell'immobile da parte della resistente.
In primo luogo, occorre evidenziare che in nessun modo è stata contestata la proprietà dell'immobile in capo ai ricorrenti, i quali hanno allegato che la resistente era stata ospitata nell'appartamento per cui è pagina 5 di 9 causa dal sig. , a seguito della perdita dell'abitazione dei propri genitori dove prima Persona_1
risiedeva, in quanto all'epoca avevano una stabile relazione che, però, era venuta meno prima del decesso del sig. , fatto a seguito del quale la resistente non aveva più alcun titolo per Parte_1
occupare l'immobile.
Qualificare il rapporto di fatto con l'immobile come comodato precario ( di cui comunque ricorrono gli elementi sostanziali, ai sensi dell'art. 1803 c.c. ) o come mera ospitalità poco rileva ai fini della decisione della causa, spettando alla resistente, in tale contesto, dimostrare di avere un valido titolo per continuare ad occupare l'immobile. Ebbene, la resistente ha dichiarato di potere continuare a detenere l'appartamento in forza della L. 76/2016 i cui presupposti però, per quanto sopra esposto, non ricorrono.
Di conseguenza la resistente, a seguito della richiesta di restituzione dell'immobile per cui è causa,
inoltrata con missiva del 17.10.2023 ( tale richiesta ha, infatti, determinato l'immediata cessazione del diritto alla disponibilità ed al godimento dell'immobile da parte della resistente la quale, decorso il congruo termine concesso – entro il 02.12.2023 -, ha assunto la posizione di detentore sine titulo,
ovvero abusivo, del bene altrui, non avendo dimostrato di poterne disporre in base ad altro rapporto,
diverso da quello allegato da parte ricorrente, né tanto meno ha dimostrato l'esatto adempimento ), va dichiarata occupante senza titolo delle unità immobiliari site in Osimo (AN), Via Santorre di Santarosa
n.1, come in atti meglio descritte, di proprietà dei ricorrenti e, per l'effetto, va dichiarata tenuta e condannata al rilascio delle suddette unità immobiliari libere da cose e/o persone anche interposte nella disponibilità dei ricorrenti. Quanto alla data di rilascio, stante il tempo trascorso dalla richiesta di riconsegna, viene fissata al 28.02.2025.
In merito alla richiesta di risarcimento danni formulata dai ricorrenti per l'illegittima occupazione dell'immobile da parte della resistente, successivamente alla richiesta di rilascio, occorre richiamare quanto statuito dalle S.U civili con la sentenza n. 33645, pubblicata il 15.11.2022, con la quale hanno risolto il contrasto insorto tra la Seconda e la Terza Sezione civile circa i presupposti richiesti ed i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo.
Innanzitutto gli hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da Parte_3
parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del pagina 6 di 9 godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Danno da ritenersi, in assenza di specifica contestazione da parte del resistente ai sensi dell'art. 115 c.p.c., normale. In tale contesto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato. Per quel che rileva, invece, l'eventuale danno da mancato guadagno, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento è lo specifico pregiudizio subito, “ quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri
verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato “.
La traduzione di tali principi in punto di onere probatorio implica che l'attore che richieda il risarcimento del danno da perdita subita, come nel caso di specie, solo in caso di specifica contestazione da parte del convenuto della concreta possibilità di godimento perduta allegata , contestazione da farsi nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1,
cod. proc. civ. ( pag. 24 ), debba provare lo specifico godimento perso. Onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ( art. 115,
comma 2, cod. proc. civ. ) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione, proseguono gli
Ermellini, l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa ( pag. 25 ).
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva,
l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato…In generale, in relazione al mancato guadagno può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ….” Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 comma 1, nelle pagina 7 di 9 controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere
probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato
guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di “ danno normale “ e “ danno presunto “ emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di
specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al
godimento del proprietario a seguito della occupazione abusiva “ ( pag. 26 ).
Nel caso concreto che i ricorrenti, a seguito della occupazione abusiva da parte della resistente, non abbiano potuto utilizzare l'immobile oggetto di causa per locarlo o per venderlo, non è stato mai contestato dalla resistente, neanche in maniera generica, per cui, sulla scorta di quanto statuito dalle
S.U. sopra richiamate, deve essere riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno in misura pari al presumibile valore locativo del bene che si reputa congruo quantificare, avuto riguardo alla ubicazione dell'immobile ed alle sue caratteristiche, quali emergenti dalla descrizione fatta nella valutazione della
Agenzia Immobiliare allegata dai ricorrenti, in € 800,00 mensili ( doc. 11 ). Somma mensile che la resistente va dichiarata tenuta e condannata a pagare in favore dei ricorrenti a partire dal mese di febbraio 2024 ( al 02.02.2024 risale la richiesta di pagamento della indennità di occupazione – doc. 9 )
fino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alle competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 ( come modificato con DM 147/22 ) in base al valore della controversia ( scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 ), alla natura delle difese ed all'attività svolta ( anche l'attivazione della mediazione ), vanno poste a carico della resistente in base al principio della soccombenza.
Va, infine, segnalato che l'art. 12bis del Dlgs 28/2010, al comma 2, dispone che quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento all'entrata al bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provato da chi lo invoca: non avendo la resistente neppure allegato alcuna giustificazione, la medesima pagina 8 di 9 va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ovvero di € 1.036,00 ( € 518,00 x 2 ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta,
• dichiara che occupa senza titolo le unità immobiliari di proprietà dei Controparte_1
ricorrenti site in Osimo (AN), Via Santorre di Santarosa n. 1, distinte al NCEU del detto
Comune al Fg. 46 mapp. 1557 sub. 17, cat. A/2 rendita € 503,55 vani 6,5 e al Fg. 46 mapp.
1557, sub. 47 rendita € 61,97, mq 25 a decorrere dal 03.12.2023;
• per l'effetto condanna al rilascio delle suddette unità immobiliari libere da Controparte_1
cose e/o persone anche interposte nella disponibilità dei ricorrenti;
• fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 28.02.2025;
• condanna , per le causali di cui alla parte motiva, al pagamento in favore dei Controparte_1
ricorrenti, a decorrere dal mese di febbraio 2024 sino alla data di effettiva riconsegna delle unità immobiliari oggetto di causa, la somma mensile di € 800,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• dichiara priva di giustificato motivo la mancata partecipazione di alla Controparte_1
procedura di mediazione;
• condanna, ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese processuali, che sono Controparte_1
liquidate in € 861,81 per esborsi ( di cui € 273,28 per la mediazione ) ed in € 5.518,00 ( di cui €
441,00 relativi alla mediazione ) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
• condanna al pagamento in favore dell'Erario della somma di € 1.036,00, Controparte_1
mandando alla Cancelleria per la riscossione e per le comunicazioni di cui all'art. 12bis D.lgs
28/2010.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 14.02.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2764/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 febbraio 2025 ad ore 9,51 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per e Per l'avv. BORRELLI ANGELO e Parte_1 Parte_1 l'avv. MOLINARO CINZIA oggi sostituiti dall'avv. Loredana Camilli Per 'avv. GASPARRINI ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Claudio Mattiol Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Camilli precisa le conclusioni sia in via istruttoria che nel merito come da note conclusive autorizzate, alle quali si riporta anche ai fini della discussione, rimettendosi al Giudice per la liquidazione delle spese. L'avv. Mattioli si riporta alle note conclusive del 4 febbraio 2025 ed alla comparsa di costituzione e risposta con le conclusioni ivi formulate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 12,40.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORRELLI Parte_1 C.F._1 ANGELO e dell'avv. MOLINARO CINZIA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. BORRELLI ANGELO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORRELLI Parte_1 C.F._3 ANGELO e dell'avv. MOLINARO CINZIA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. BORRELLI ANGELO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARRINI Controparte_1 C.F._4
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' C/O AVV.BALLONE
BURINI CASTELFIDARDO presso il difensore avv. GASPARRINI ROBERTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato in data 28.05.2024, e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentire
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) accertare e dichiarare la cessazione del comodato precario relativo all'immobile di
proprietà dei sig.ri sito in Osimo, via Santorre di Santarosa n. 1 meglio descritto in Parte_1
narrativa a far tempo dal 03.12.2023 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittima occupazione in
quanto sine titulo da parte della sig.ra ; b) condannare la resistente al rilascio Parte_2
immediato in favore dei ricorrenti dell'immobile sopra descritto libero da persone e cose, con ogni pagina 2 di 9 opportuno e conseguente provvedimento;
c) condannare, altresì la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di una indennità per l'illegittima occupazione nella misura che emergerà dall'istruttoria
della causa e, in ogni caso, non inferiore alla misura del canone locativo di mercato, oltre interessi ed
accessori dal dovuto al saldo. Con vittoria di anticipazioni e competenze professionali anche del procedimento di mediazione”. I ricorrenti premettevamo: che in data 24.09.23 decedeva il loro padre,
, lasciandoli eredi;
che tra i beni relitti dell'asse ereditario figurava la piena proprietà Persona_1
dell'appartamento in atti descritto;
che ni primi mesi dell'anno 2023 il de cuius decideva di ospitare la odierna convenuta senza stipulare alcun contratto scritto ed in assenza di altri rapporti giuridici tanto che il de cuius si preoccupava che la abitazione andasse in eredità ai figli in pari quota, indicando agli stessi anche potenziali acquirenti, con i quali aveva già preso contatti ed avviato trattative per la vendita, per agevolare la divisione del bene;
che tale circostanza escludeva la sussistenza di un comodato finalizzato ai bisogni abitativi, tanto più considerato che la convenuta non faceva mai visita al de cuius durante i venti giorni dell'ultimo ricovero, non veniva indicata tra i numeri da contattare quale familiare in caso di necessità, né partecipava ai funerali;
di avere, quindi, chiesto formalmente con lettera del 17.10.2023 la restituzione dell'appartamento a far data dal 02.12.2023; che la convenuta non ottemperava a tale richiesta per cui con lettera del 02.02.2024 veniva richiesta la corresponsione di un'indennità per la illegittima occupazione successiva alla scadenza concessa, preannunciando l'inizio delle opportune azioni legali;
di avere attivato anche la procedura di mediazione, che si concludeva con esito negativo stante la mancata comparizione della chiamata;
che l'occupazione abusiva da parte della convenuta aveva impedito loro di vendere l'immobile od anche di concederlo in locazione ad un canone congruo, pari, secondo la stima di un agente immobiliare, a circa € 800/850,00 mensili.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 16.07.2024 rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i titoli esposti in
narrativa, respingere tutte le richieste avanzate dai ricorrenti nel presente giudizio in quanto infondate
in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare il diritto della sig.ra di abitare Controparte_1
l'immobile oggetto di causa per la durata di due anni decorrenti dalla morte del sig. Persona_1
avvenuta in data 24.09.2023. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa “. La resistente deduceva, in via specifica: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. Persona_1
per oltre venti anni, durata sino al suo decesso;
di avere vissuto per tutta la durata della relazione pagina 3 di 9 nell'abitazione dei propri genitori fino al pignoramento del suddetto immobile ed aggiudicazione a terzi;
di avere avuto la possibilità di ottenere un alloggio da parte del Comune di Falconara Marittima,
ma avendo la coppia deciso di sposarsi, scelto, dietro richiesta del sig. , di trasferirsi presso Parte_1
l'immobile oggetto del contendere;
che la convivenza rappresentava la logica conseguenza della scelta di sposarsi con rito civile per la data del 03.12.2022, come dimostrato dall'istanza rivolta al Sindaco del
Comune di Osimo e dal pagamento della relativa tassa;
che le nozze non si erano celebrate per la contrarietà dei figli e dell'ex moglie;
di essersi quindi definitivamente trasferita nel suddetto immobile dai primi giorni del mese di febbraio 2023 e di avere avviato le pratiche per il trasferimento della residenza;
di avere, pertanto, diritto a permanere nella detenzione dell'appartamento sino al 24.09.2025 ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 76/2016; di non avere preso parte al funerale a causa di una grave crisi psicologica, ancora in corso, a causa delle pressioni esercitate dagli odierni ricorrenti, che le impediva di uscire di casa ed avere relazioni esterne.
Alla prima udienza del 26.07.2024 il Giudice, appurata la regolare instaurazione del contraddittorio,
formulava alle parti una proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c. che prevedeva il rilascio dell'immobile entro il mese di febbraio 2025 ed il pagamento da parte della resistente della somma mensile di € 700,00 a titolo di indennità, in caso di mancato rilascio per la suddetta data, fino al momento della effettiva riconsegna. Solo parte ricorrente accettava la suddetta proposta. Con ordinanza del 29.09.2024 il Giudice ammetteva le richieste istruttorie nei limiti ivi indicati. Escussi i testimoni il
Giudice, ritenuta superflua la CTU finalizzata a stabilire il valore locativo dell'appartamento, richiesta dalla difesa dei ricorrenti, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 14.02.2025 con termine alle parti per il deposito di note conclusionali. Alla suddetta udienza le parti, rassegnate le conclusioni come da verbale, da intendersi quivi richiamate, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Sulla scorta delle emergenze processuali le domande veicolate dai ricorrenti debbono ritenersi fondate e, come tali, meritano integrale accoglimento.
Che la resistente non abbia partecipato ai funerali del sig. è circostanza ammessa dalla Persona_1
stessa parte, così come la resistente mai ha contestato il fatto di non avere prestato alcuna assistenza al pagina 4 di 9 sig. durante i ricoveri in ospedale, situazione che ha trovato conferma nelle deposizioni Parte_1
testimoniali dei sig,ri e Testimone_1 Testimone_2
Da quanto precede non può non desumersi che ben prima del decesso del sig. fosse venuta Parte_1
meno la comunione di vita con il suo precedente compagno. Quale migliore occasione, se non la malattia del proprio compagno di vita, per dimostrare il sostegno materiale e morale, in cui si sostanzia il consorzio familiare, che equipara le convivenze di fatto alle unioni civili od al matrimonio?
Né la resistente ha in alcun modo dimostrato di trovarsi in uno stato di profonda crisi psicologica tale,
addirittura, da impedirle di uscire di casa e di avere relazioni sociali: trattasi di mera allegazione sfornita di qualsiasi documentazione medico/farmacologica.
Depone nello stesso senso anche il fatto che la non sia stata indicata, nella documentazione CP_1
relativa al ricovero in ospedale del sig. tra i familiari ai quali comunicare le notizie sullo Parte_1
stato di salute del degente o tra i familiari da contattare in caso di necessità o quale caregiver del de cuius ( doc. 7 ricorrenti ). Se all'epoca ci fosse stata quella stabile e duratura comunanza di vita materiale e spirituale con il sig. , dedotta dalla resistente, perché non annoverarla tra i Parte_1
caregiver o tra le persone da contattare in caso di necessità? Evidentemente la comunione di vita era venuta meno.
Che, poi, il sig. non intendesse adibire l'appartamento per cui è causa a residenza della Parte_1
coppia, quanto meno dopo la decisione di non celebrare le nozze, è emerso anche dalla testimonianza del sig. che ha confermato l'intenzione del sig. , contattato nel periodo Tes_3 Parte_1
giugno/luglio 2023, di vendere l'immobile per trasferirsi a OR ( cap. a ).
Da quanto precede consegue che la resistente non può avvalersi della L. 76/2016 per affermare il suo diritto ad occupare l'immobile per cui è causa quanto meno sino al 24.09.2025.
Sostiene, comunque, la difesa della resistente che i ricorrenti non avrebbero dimostrato l'esistenza di un contratto di comodato precario, dedotto nel ricorso introduttivo.
In realtà i ricorrenti hanno allegato e dimostrato tutti gli elementi di fatto e di diritto che consentono di affermare l'attuale assenza di un valido titolo che legittimi la perdurante occupazione dell'immobile da parte della resistente.
In primo luogo, occorre evidenziare che in nessun modo è stata contestata la proprietà dell'immobile in capo ai ricorrenti, i quali hanno allegato che la resistente era stata ospitata nell'appartamento per cui è pagina 5 di 9 causa dal sig. , a seguito della perdita dell'abitazione dei propri genitori dove prima Persona_1
risiedeva, in quanto all'epoca avevano una stabile relazione che, però, era venuta meno prima del decesso del sig. , fatto a seguito del quale la resistente non aveva più alcun titolo per Parte_1
occupare l'immobile.
Qualificare il rapporto di fatto con l'immobile come comodato precario ( di cui comunque ricorrono gli elementi sostanziali, ai sensi dell'art. 1803 c.c. ) o come mera ospitalità poco rileva ai fini della decisione della causa, spettando alla resistente, in tale contesto, dimostrare di avere un valido titolo per continuare ad occupare l'immobile. Ebbene, la resistente ha dichiarato di potere continuare a detenere l'appartamento in forza della L. 76/2016 i cui presupposti però, per quanto sopra esposto, non ricorrono.
Di conseguenza la resistente, a seguito della richiesta di restituzione dell'immobile per cui è causa,
inoltrata con missiva del 17.10.2023 ( tale richiesta ha, infatti, determinato l'immediata cessazione del diritto alla disponibilità ed al godimento dell'immobile da parte della resistente la quale, decorso il congruo termine concesso – entro il 02.12.2023 -, ha assunto la posizione di detentore sine titulo,
ovvero abusivo, del bene altrui, non avendo dimostrato di poterne disporre in base ad altro rapporto,
diverso da quello allegato da parte ricorrente, né tanto meno ha dimostrato l'esatto adempimento ), va dichiarata occupante senza titolo delle unità immobiliari site in Osimo (AN), Via Santorre di Santarosa
n.1, come in atti meglio descritte, di proprietà dei ricorrenti e, per l'effetto, va dichiarata tenuta e condannata al rilascio delle suddette unità immobiliari libere da cose e/o persone anche interposte nella disponibilità dei ricorrenti. Quanto alla data di rilascio, stante il tempo trascorso dalla richiesta di riconsegna, viene fissata al 28.02.2025.
In merito alla richiesta di risarcimento danni formulata dai ricorrenti per l'illegittima occupazione dell'immobile da parte della resistente, successivamente alla richiesta di rilascio, occorre richiamare quanto statuito dalle S.U civili con la sentenza n. 33645, pubblicata il 15.11.2022, con la quale hanno risolto il contrasto insorto tra la Seconda e la Terza Sezione civile circa i presupposti richiesti ed i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo.
Innanzitutto gli hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da Parte_3
parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del pagina 6 di 9 godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Danno da ritenersi, in assenza di specifica contestazione da parte del resistente ai sensi dell'art. 115 c.p.c., normale. In tale contesto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato. Per quel che rileva, invece, l'eventuale danno da mancato guadagno, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento è lo specifico pregiudizio subito, “ quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri
verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato “.
La traduzione di tali principi in punto di onere probatorio implica che l'attore che richieda il risarcimento del danno da perdita subita, come nel caso di specie, solo in caso di specifica contestazione da parte del convenuto della concreta possibilità di godimento perduta allegata , contestazione da farsi nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1,
cod. proc. civ. ( pag. 24 ), debba provare lo specifico godimento perso. Onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ( art. 115,
comma 2, cod. proc. civ. ) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione, proseguono gli
Ermellini, l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa ( pag. 25 ).
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva,
l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato…In generale, in relazione al mancato guadagno può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ….” Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 comma 1, nelle pagina 7 di 9 controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere
probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato
guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di “ danno normale “ e “ danno presunto “ emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di
specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al
godimento del proprietario a seguito della occupazione abusiva “ ( pag. 26 ).
Nel caso concreto che i ricorrenti, a seguito della occupazione abusiva da parte della resistente, non abbiano potuto utilizzare l'immobile oggetto di causa per locarlo o per venderlo, non è stato mai contestato dalla resistente, neanche in maniera generica, per cui, sulla scorta di quanto statuito dalle
S.U. sopra richiamate, deve essere riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno in misura pari al presumibile valore locativo del bene che si reputa congruo quantificare, avuto riguardo alla ubicazione dell'immobile ed alle sue caratteristiche, quali emergenti dalla descrizione fatta nella valutazione della
Agenzia Immobiliare allegata dai ricorrenti, in € 800,00 mensili ( doc. 11 ). Somma mensile che la resistente va dichiarata tenuta e condannata a pagare in favore dei ricorrenti a partire dal mese di febbraio 2024 ( al 02.02.2024 risale la richiesta di pagamento della indennità di occupazione – doc. 9 )
fino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alle competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 ( come modificato con DM 147/22 ) in base al valore della controversia ( scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 ), alla natura delle difese ed all'attività svolta ( anche l'attivazione della mediazione ), vanno poste a carico della resistente in base al principio della soccombenza.
Va, infine, segnalato che l'art. 12bis del Dlgs 28/2010, al comma 2, dispone che quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento all'entrata al bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provato da chi lo invoca: non avendo la resistente neppure allegato alcuna giustificazione, la medesima pagina 8 di 9 va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ovvero di € 1.036,00 ( € 518,00 x 2 ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta,
• dichiara che occupa senza titolo le unità immobiliari di proprietà dei Controparte_1
ricorrenti site in Osimo (AN), Via Santorre di Santarosa n. 1, distinte al NCEU del detto
Comune al Fg. 46 mapp. 1557 sub. 17, cat. A/2 rendita € 503,55 vani 6,5 e al Fg. 46 mapp.
1557, sub. 47 rendita € 61,97, mq 25 a decorrere dal 03.12.2023;
• per l'effetto condanna al rilascio delle suddette unità immobiliari libere da Controparte_1
cose e/o persone anche interposte nella disponibilità dei ricorrenti;
• fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 28.02.2025;
• condanna , per le causali di cui alla parte motiva, al pagamento in favore dei Controparte_1
ricorrenti, a decorrere dal mese di febbraio 2024 sino alla data di effettiva riconsegna delle unità immobiliari oggetto di causa, la somma mensile di € 800,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• dichiara priva di giustificato motivo la mancata partecipazione di alla Controparte_1
procedura di mediazione;
• condanna, ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese processuali, che sono Controparte_1
liquidate in € 861,81 per esborsi ( di cui € 273,28 per la mediazione ) ed in € 5.518,00 ( di cui €
441,00 relativi alla mediazione ) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
• condanna al pagamento in favore dell'Erario della somma di € 1.036,00, Controparte_1
mandando alla Cancelleria per la riscossione e per le comunicazioni di cui all'art. 12bis D.lgs
28/2010.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 14.02.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
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