Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 459/2023 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 69/2023 pubblicata in data 6 maggio 2023 promossa con ricorso depositato in data 23 agosto 2023 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Padova Galleria San Bernardino n.1 presso e nello studio dell'avv. Roberto
Roman che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
CP_ Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dall' avv. Riccardo Salvo giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37590 rep del 23/01/2023 Persona_1
APPELLATO
Controparte_3
elettivamente domiciliato a Catania via Vagliasindi n.9 presso e nello studio dell'avv. Salvatore Cavallaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 16.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di Giudice del lavoro ha accolto in parte l'opposizione proposta da dichiarando Controparte_3
che non aveva diritto ad agire in executivis Parte_1
in relazione ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 339-2013- CP_2
0001622608-000 n. 339-2014-0001813035-000 n. 339-2014-0001813136-000 e n. 339-2015-0000943262-000 perché estinti per intervenuta prescrizione.
Annullava, quindi, per l'effetto parzialmente l'intimazione di pagamento n. 039
2019 90035722 61/00 del 24.09.2019, notificata il 18.03.22, emessa dall' di Ferrara, limitatamente agli avvisi di Parte_1
addebito sopra indicati.
In tale ricorso aveva chiesto l'annullamento della suddetta Controparte_3
CP_ intimazione di pagamento in relazione ad avvisi di addebito deducendo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 1 della legge n. 212/2000, l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità dell'intimazione di pagamento e l'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso Parte_1
CP_ Si costituiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto.
nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace CP_4
Il Tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse erroneamente motivato sulla normativa applicabile e sosteneva che l'intimazione di pagamento del 2017 fosse stata validamente notificata con conseguente
2 interruzione della prescrizione.
Con il secondo motivo di appello deduceva che la sentenza fosse viziata per omessa pronuncia in relazione alla sussistenza della sospensione legale dei termini di prescrizione.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata la validità della notifica dell'Intimazione di pagamento n. 039-2017-
9000023541-000 e la conseguente sua efficacia ai fini interruttivi della prescrizione degli Avvisi di Addebito sottesi (n. 339-2013-0001622608-000; n.
339-2014-0001813035-000; n. 339-2014-0001813136-000; n. 339-2015-
0000943262-000).
Domandava, inoltre, che fosse accertata in ogni caso, che non era maturata la prescrizione quinquennale dell'Avviso di Addebito n.339-2015-0000943262-
000 (notificato in data 21.10.2015) tenuto conto della sospensione legale dei termini di sospensione/decadenza per la normativa emergenziale (Covid).
CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 7 aprile 2024 chiedendo che la Corte d'appello accertasse e dichiarasse la fondatezza del proposto appello, la legittimità dell' intimazione di pagamento e degli atti interruttivi notificati da nonché l'erroneità dell'affermata Controparte_5
prescrizione degli obblighi contributivi e, conseguentemente, la debenza di tutti gli obblighi contributivi sottesi alla opposta intimazione di cui agli avvisi di addebito n. n. 339-2013-0001622608-000, n. 339-2014-0001813035-000, n.
339-2014- 0001813136-000, n. 339-2015-0000943262-000, e per l'effetto, la riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, sez. lav., n. 69/23, depositata in data 6.5.2023, rigettando integralmente il ricorso di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 23 ottobre 2024 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello. nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. CP_4
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 16 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Si ritiene che il primo motivo di appello sia infondato e vada rigettato.
L'art 14. Dlgs n. 159/2015 pro tempore vigente disponeva che: “1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva
3 conoscibilita' degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all
[...]
all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli Controparte_6
indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.".
Ebbene si osserva, innanzitutto, che a differenza dell'attuale art. 60 dpr n.
600/1973 il suddetto articolo vigente sino al 30 giugno 2017 come previsto dall'art 7-quater, comma 6, del D.L. 22 ottobre 2016, n.193,convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225 è riferito unicamente alla notificazione delle cartelle e non di altri atti quale l'intimazione di pagamento.
Si osserva, poi, che, comunque, la norma prevede per il perfezionamento della notifica effettuata mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di
Commercio competente per territorio e la pubblicazione del relativo avviso sul
4 sito informatico della medesima, l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento. Orbene è evidente che ai fini dell'efficacia della notifica è necessario che la raccomandata sia inviata al domicilio del destinatario, non potendosi certo considerare efficace ai fini della notifica una raccomandata inviata in un luogo dove lo stesso è sconosciuto come è avvenuto nel caso di specie (cfr. doc n.
3.3 di parte appellante in primo grado).
La ratio della norma è, infatti, quella di rendere conoscibile l'atto al destinatario.
Né in contrario rileva la disciplina sul perfezionamento della notifica di cui all'art. 60 DPR n. 600/1973 in quanto, a parte i dubbi in merito alla costituzionalità della norma se interpretata nel senso indicato da parte appellante considerata la pronuncia della Corte Costituzionale n.3/2010 relativa all'art. 140 cpc, comunque, il momento di perfezionamento della notifica non coincide con la sua validità che presuppone che venga data dall'ufficio effettiva notizia dell'avvenuta notificazione.
Per questo motivo questa Corte reputa di discostarsi dal precedente orientamento espresso nella sentenza n.511/2024 citata da parte appellante.
Si precisa, poi, che tale sentenza non è ancora passata in giudicato e che, comunque, non potrebbe costituire giudicato nel presente giudizio in quanto in
CP_ tale causa non ha partecipato titolare del credito di cui viene eccepita la prescrizione.
Il motivo di appello è, quindi, infondato avendo correttamente ritenuto il giudice di primo grado, seppur dovendosi integrare la motivazione come sopra, che, stante l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento, non si sia interrotta la prescrizione.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Il giudice di primo grado non si è effettivamente pronunciato sulla dedotta sospensione ex art. 67 Dl n. 18/2020 e art. 12 dlgs n. 159/2015 dei termini di prescrizione e occorre verificare se la stessa sussista o meno nel caso di specie.
L'art. 67 dl n. 18/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) stabilisce che: “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della
5 presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo
1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria Email_1
3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonche' nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi
1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15” .
L'art. 68 dlgs n. 18/2020, poi, prevede che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo
9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del
21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020
e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione,- rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive
3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre
7 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto- legge n. 119 del 2018:
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno
2022.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente,
i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
8 L'art. 12 dlsg n. 159/2015 dispone che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_6 pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”
Orbene, come già affermato da questa Corte d'appello con sentenza n.115/2024, si ritiene che il richiamo alle disposizioni in questione non sia pertinente poiché la sospensione si riferisce ai termini di versamento dei contributi previdenziali, ovverosia ai termini di versamento non ancora scaduti, a cui viene logicamente correlata la sospensione della prescrizione, diversamente da quanto può dirsi nel caso di specie, posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa risultavano già ampiamente scaduti alla data dell'8.3.2020.
Inoltre si osserva che come stabilito dall'art. 67 co 4 dl n. 18/2020 che dispone
“ Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli
9 uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi
1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15” si applicano solo i commi
1 e 3 dell'art. 12 del dlsg n. 159/2015 e non anche il comma 2, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, che prevede che “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Ciò è del resto logico tenuto conto della speciale disciplina per la sospensione della prescrizione Covid in materia previdenziale.
A seguito dell'emergenza Covid, è stata, infatti, emanata normativa apposita con cui è stata disposta la sospensione della prescrizione dei crediti previdenziali dagli articoli 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni)
e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) con la conseguenza che il computo del termine di scadenza della prescrizione ha subito l'allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni) dell'originario termine di maturazione della stessa. Si precisa, peraltro, che detta disciplina non evita nel caso di specie, effettuati i relativi calcoli, la prescrizione e del resto la stessa non viene posta a fondamento dell'appello.
Considerato, quindi, che non opera la sospensione della prescrizione nei termini dedotti dall'appellante deve essere rigettato anche il secondo motivo di appello.
L'appello va, quindi, rigettato con conferma della sentenza appellata
Stante la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontante vanno integralmente compensate le spese giudiziali del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e
10 contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 459/2023 RGL così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 16 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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