Sentenza 22 agosto 2018
Massime • 1
In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.
Commentario • 1
- 1. Registrazione tardiva contratto di locazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/08/2018, n. 20881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20881 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2018 |
Testo completo
ORIGINALE 2088 1-2018 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Contratto di locazione ad LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE uso diverso da TERZA SEZIONE CIVILE abitazione Maggiorazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del canone rispetto a - Presidente Dott. AR MARGHERITA CHIARINI quello risultante Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI nel contratto Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Rel. Consigliere registrato Nullità - Dott. LINA RUBINO Consigliere Fondamento Consigliere R.G. N. 7639/2016 Dott. FRANCESCA FIECCONI 20881 ha pronunciato la seguente Cron.
0.1. SENTENZA Rep. sul ricorso 7639-2016 proposto da: Ud. 14/11/2017 CH RE, elettivamente domiciliato in ROMA, PU LARGO DELLA GANCIA, 1, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO DONZELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 2017 MI NN AR;
2182 intimata Nonché da: MI NN AR, elettivamente domiciliata in ROMA, 1 VIALE SANTA TERESA, 23, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GRIMALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GRECO giusta procura in atti;
- ricorrente incidentale
contro
RE CH;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1090/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso principale;
inammissibilità del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato ROMOLO PONZELLI;
udito l'Avvocato FRANCESCO GRECO;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14/9/2015 la Corte d'Appello di Palermo ha respinto il gravame interposto dal sig. EA AR nei confronti della sig. AN RI CI in relazione alla pronunzia -emessa in riuniti giudizi- Trib. Palermo 27/3/2014, di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto immobile sito nella locale via Siracusa n. 45 per parziale grave reciprocità degli inadempimenti commessi da entrambi i contraenti>>. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il AR propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi. Resiste con controricorso la CI, che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, cui resiste con controricorso il AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione>> dell'art. 13 L. n. 431 del 1998, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia affermato la validità ed efficacia del negozio stipulato il 10 dicembre 2008 e registrato il 5 gennaio 2009>>, dopo aver accertato la simulazione relativa del rapporto circa il quantum del canone di locazione>>, in base alla lettura restrittiva dell'art. 13, co. 1, I. 437/98 del tutto erronea, in quanto basata su un precedente di legittimità superato>> da Cass., Sez. Un., n. 18213 del 2015. Lamenta l'assoluta inefficacia, sul piano civilistico, del ravvedimento operoso del 21 dicembre 2011 effettuato dall'avv. CI, seppure tale circostanza non sia stata presa in considerazione dal giudice di secondo grado, il quale ha meramente constatato l'inapplicabilità al caso de quo dell'art. 13, co. 1, I. 431/98>>, come confermato anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 47/E/2012>>. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare in tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della I. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre 3 resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente;
il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica ( v. Cass., Sez. Un., 17/09/2015, n. 18213 ). Orbene, nella specie, in presenza di un contratto di locazione ad uso di abitazione dall'odierno ricorrente originariamente stipulato con il locatore sig. NI CI, all'esito del rinnovo tacito del contratto e della pattuizione con l'erede di quest'ultimo sig. AN RI CI del relativo nuovo canone nella misura dapprima di euro 619,00 mensili e successivamente, nel 2008, in euro 750,00, la medesima ha preteso il pagamento del canone maggiorato di euro 150,00>> rispetto a quello registrato, e così per complessivi euro 900,00 mensili, a far data dal 2004>>, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. In particolare là dove ha affermato che nel caso in esame non si verte nell'ipotesi della pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto di locazione, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario, ma, piuttosto, in quella diversa della simulazione del contratto di locazione, stipulato in forma scritta e registrato, e quindi valido ed efficace, rispetto alla misura del corrispettivo>>, in quanto la nullità prevista all'art. 13, primo comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, invocata dall'appellante, è volta a colpire la prima ipotesi ( pattuizione, nel corso di svolgimento del rapporto di locazione, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario ), e non quella in esame ( di simulazione relativa del contratto di locazione, rispetto alla misura del corrispettivo ), la norma essendo espressione del principio della invariabilità, per tutto il tempo della durata del rapporto, del canone fissato nel contratto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16089 del 27/10/2003 )>>. Della medesima, assorbiti gli altri motivi [ il 2° motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione>> dell'art. 2033 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia erroneamente escluso l'applicabilità della ripetizione d'indebito, laddove è stato semmai la CI ad aver effettuato un pagamento nei confronti del 4 condominio non più dovuto, in quanto avvenuto dopo l'adempimento -seppur indebito del Dott. AR>>; il 3° motivo con il quale denunzia violazione e falsa applicazione>> dell'art. 1241 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia erroneamente compensato la somma di 597,58 euro pagata dall'avv. CI al condominio, con il credito complessivamente vantato nei suoi confronti dal Dott. AR>>, atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 c.c. il rapporto debito/credito deve essere reciproco>>, laddove nella specie sussiste un rapporto trilaterale per cui il conduttore è creditore del proprietario per euro 2.242,71 in virtù degli oneri condominiali indebitamente pagati al suo posto, ed a sua volta il proprietario vanta un credito di euro 597,58 nei confronti del condominio per aver indebitamente pagato somme.. già in precedenza interamente corrisposte dal Dott. AR>>; il 4° motivo con il quale denunzia omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., dolendosi che in ordine agli oneri condominiali la corte di merito abbia erroneamente esteso la cognizione del perito fino al giorno 11 marzo 2012 anziché limitatamente al periodo dicembre 2000 ( anno della stipula del primo contratto di locazione con il sig. CI NI ... - dicembre 2010, o al massimo al 25 novembre 2011>> ) e il ricorso incidentale sostanzialmente condizionato ( con il quale la ricorrente in via incidentale denunzia omesso esame>> di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., dolendosi che la corte di merito non abbia pronunziato in merito alle sollevate eccezioni di inammissibilità, in quanto nuove, delle domande di nullità dell'intero contratto a seguito della registrazione di un canone inferiore rispetto a quello effettivamente convenuto>> e di ritenere e dichiarare che il ravvedimento operoso effettuato dalla sig.ra CI AN RI è un istituto di carattere tributario privo di effetti civilistici>> ], s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 5
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il 1° motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione. Roma, 14/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente 17.111/200 39 Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.2 AGO 2018. Oggi .. Il Funzionario Giudiziario S cenzo BATTISTA 6