Ordinanza cautelare 26 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/06/2025, n. 11540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11540 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06135/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6135 del 2024, proposto da
AL RR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di MA EL SE, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Scopelliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto rettorale n. 1038/2024 del 6 maggio 2024, pubblicato in pari data, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, per un posto di professore di ruolo di prima fascia nel S.C. 04/A3, S.S.D. GEO/04 - Geografia fisica e geo-morfologia, presso il Dipartimento di Scienze della terra dell’Ateneo resistente, e dichiarata vincitrice la Prof. MA EL SE; della relazione finale della Commissione giudicatrice e i relativi verbali allegati; di ogni altro atto, cognito o incognito, presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di MA EL SE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il prof. AL RR, odierno ricorrente, ha partecipato alla procedura comparativa indetta dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza con D.R. n. 2669/2023 del 18 ottobre 2023 per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1, L. 240/2010, di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze della Terra-Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, per il settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia) e settore scientifico disciplinare GEO/04 (Geografia Fisica e Geomorfologia).
Unitamente al ricorrente, ha partecipato alla procedura anche la prof.ssa MA EL SE.
All’esito dei lavori (consistiti in una prima seduta dell’8 marzo 2024 per la predeterminazione dei criteri per la valutazione dei candidati e in una seconda seduta del 29 aprile 2024 per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati), la Commissione esaminatrice ha individuato all’unanimità la prof.ssa EL SE quale vincitrice della procedura.
Con decreto n. 1038/2024 del 6 maggio 2024, il Rettore ha approvato gli atti della Commissione.
I.1.1. Con ricorso notificato (all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, quale Amministrazione intimata, alla prof.ssa EL SE, quale controinteressata) e depositato il 4 giugno 2024, il prof. RR ha impugnato in questa Sede il richiamato provvedimento, affidandosi ad un unico articolato motivo (rubricato « ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE NEI GIUDIZI RESI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN ORDINE AI CURRICULUM DEI DUE CANDIDATI ») con cui ha censurato le valutazioni della Commissione, sotto i seguenti profili:
a) per quanto concerne la documentata attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri , contesta l’attribuzione a lui e alla controinteressata del medesimo giudizio di “ottimo”, stante la sua evidente superiorità curriculare sotto tale aspetto;
b) in relazione alla attività didattica e seminariale presso Università ed Enti di ricerca nazionali e internazionali , ritiene ingiustificata la migliore valutazione ottenuta dalla controinteressata;
c) in merito alla attività didattica istituzionale nell’ambito del SSD GEO/04 , sostiene che parimenti risulterebbe priva di giustificazione la superiorità riconosciuta alla prof.ssa EL SE;
d) per quanto riguarda la produzione scientifica congruente con la declaratoria del S.C.-S.S.D. , evidenzia che ingiustificatamente i due candidati avrebbero ottenuto una parità nella valutazione;
e) per quanto attiene alla responsabilità scientifica per progetti di ricerca (organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi) , risulterebbe non adeguatamente giustificata la più elevata valutazione riconosciuta alla controinteressata;
f) quanto ai premi nazionali e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca , ritiene di aver ricevuto una valutazione non adeguata rispetto alle sue dichiarate e documentate esperienze;
g) rispetto alla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali , parimenti deduce una sottovalutazione del suo profilo curriculare;
h) con riferimento agli incarichi istituzionali , sostiene l’inattendibilità della valutazione nettamente superiore della controinteressata rispetto alla sua;
i) con riguardo, infine, alla c.d. “terza missione” , anche in questo reputa non giustificata la valutazione della sua esperienza in tale ambito.
I.1.1.1. Il ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. Si sono costituiti in resistenza sia l’Ateneo sia la controinteressata, che hanno depositato documenti e scritti difensivi in vista della camera di consiglio del 26 giugno 2024, fissata per la discussione sulla predetta istanza cautelare.
I.3. All’esito della menzionata camera di consiglio, con ordinanza n. 2833/2024 pubblicata in pari data questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare non ravvisando il fumus boni juris , necessitando le censure proposte l’approfondimento proprio della sede di merito, e ritenendo comunque insussistente il periculum in mora , poiché gli effetti ripristinatori e conformativi di un’eventuale pronuncia di merito favorevole risulterebbero del tutto satisfattivi rispetto alle aspettative del ricorrente al bene della vita anelato.
I.4. Fissata l’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha ribadito la fondatezza delle proprie censure, nonché contestato le deduzioni svolte in sede cautelare dall’Ateneo e dalla controinteressata.
I.4.1. Anche la prof.ssa EL SE ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per non avere il ricorrente per mancata impugnazione degli atti successivi adottati dall’Ateneo nella vicenda procedimentale controversa. Ha in ogni caso ribadito l’infondatezza delle avverse censure.
La medesima controinteressata ha depositato altresì una replica alla memoria del ricorrente.
I.5. All’udienza pubblica del 14 maggio 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione, formulata dalla controinteressata, di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, che deriverebbe dalla mancata impugnazione dei successivi atti con cui il Consiglio del Dipartimento ha, prima, proposto la sua chiamata e, poi, approvato tale chiamata, cui ha fatto seguito la nomina e la presa di servizio: il consolidamento di tali atti renderebbe privo di utilità l’eventuale accoglimento del ricorso.
Detta è eccezione infondata, come da seguente indirizzo giurisprudenziale (al quale si rinvia ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.): « In un recente precedente (sentenza 27 maggio 2024, n. 4675) questa sezione, dopo aver dato atto dell’esistenza di un indirizzo esegetico secondo cui la mancata impugnazione degli atti finali della procedura si presta ad essere letta nel senso di un disinteresse sostanziale manifestato dal ricorrente avverso l’altrui effettiva presa di servizio, con conseguente venir meno, sul piano processuale, dell’interesse a ricorrere avverso gli atti a monte della procedura, al contempo è stata evidenziata l’esistenza di un diverso indirizzo, al quale ha aderito, alla stregua del quale, nonostante il provvedimento conclusivo della procedura debba essere individuato nella delibera di approvazione del consiglio di amministrazione, ciò tuttavia non è in grado di incidere, sul versante processuale, nel senso di ritenere che la procedibilità del giudizio principale dipenda in senso logico-giuridico dall’impugnazione anche di tale atto.
È stato infatti rilevato che l’impugnazione del decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, per l’effetto, dichiarato vincitore della procedura il controinteressato, rappresenta di per sé stessa la condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia sul merito della fondatezza delle censure dedotte, poiché l’atto di nomina e la presa di servizio, pur se provvedimenti distinti rispetto a quello di approvazione dell’esito della procedura, si fondano per l’appunto su di esso.
È stato quindi ribadito il principio secondo cui “l’interesse è connesso agli esiti della procedura selettiva indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina, atto autonomo rispetto al quale l’esito della procedura selettiva costituisce un presupposto che non viene messo in discussione (Cons. di Stato, sez. VII, n. 8800/2022). Si tratta di un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l’annullamento del provvedimento di approvazione dell’esito della procedura esplica sugli atti successivi un’efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 5 marzo 2024 n. 2175).
Il Collegio condivide le riportate conclusioni, dalle quali non ravvisa motivi per discostarsi.
Invero, l’estensione dell’annullamento all’atto presupponente si verifica “anche quando questo non sia stato impugnato” (Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2022, n. 6811) e trova un impedimento nel solo caso in cui con detto atto posteriore sia stato conferito un bene o una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio che ha per oggetto l’atto presupposto. Solo in tal caso la giurisprudenza afferma la necessità che l’invalidità derivata dell’atto finale venga fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, onde evitare l’indebita produzione degli effetti negativi del giudicato di annullamento a carico di soggetti che mai hanno potuto esercitare il loro diritto di difesa (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 maggio 2023, n. 4474).
In definitiva, secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, va esclusa l’improcedibilità dell’originario ricorso proposto avverso gli atti della procedura valutativa per la mancata impugnazione degli atti successivi di chiamata e nomina degli idonei, sulla base del rilievo che l’accoglimento del ricorso di primo grado comporta comunque “la caducazione automatica degli atti di nomina e di presa in servizio, in virtù del nesso sostanziale di presupposizione-consequenzialità intercorrente tra esito positivo della procedura selettiva e successivo provvedimento di nomina” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2017 n. 4427; 26 maggio 2017, n. 2482; 8 marzo 2010, n. 1318).
I ravvisati effetti caducanti sugli atti successivi derivanti dall’annullamento degli atti della procedura non sono scalfiti dalla considerazione che la delibera del consiglio di dipartimento, la delibera del consiglio di facoltà e il decreto rettorale, ove adottati, hanno natura altamente discrezionale, posto che la valutazione di idoneità del candidato è comunque presupposto necessario dei successivi atti di nomina. Ne consegue che, venuto meno il presupposto necessario costituito dal decreto di approvazione degli esiti della procedura, anche gli effetti di questi ultimi vengono meno in via automatica, stanti gli effetti caducanti (e non solo vizianti) dell’annullamento dell’atto presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2021, n. 769) » (Cons. Stato, Sez. VII, 20 gennaio 2025, n. 393).
II.2. Nel merito, il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.3. In termini generali, va rammentato che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, « per giurisprudenza assolutamente consolidata le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione » (Cons. Stato, Sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8512).
In maniera più diffusa e analitica, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare (anche ribadendo e precisando gli indirizzi ermeneutici emersi in subiecta materia ) quanto segue: « La valutazione dell'attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l'eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un'inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.
L'importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l'ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell'iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Questa operazione (che, ancora una volta, può essere disciplinata dai singoli regolamenti o prefigurata dalla stessa Commissione in sede di predisposizione delle modalità valutative) può avere contenuti diversi.
Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Ciò perché bisognerebbe stilare ex ante una "classifica" dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, il che non sarebbe, ovviamente, neanche ipotizzabile.
La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598) » (Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685).
II.3.1. Tenuto conto dei (pienamente condivisi) princìpi poc’anzi richiamati, le censure proposte dal ricorrente non risultano suscettibili di accoglimento, poiché nella valutazione dei due candidati non si rinvengono errori di fatto o macroscopiche illogicità, quanto piuttosto una valutazione non condivisa a cui però non ne può essere sostituita una (eventualmente ed ipoteticamente) diversa di questo Giudice.
Al riguardo, dev’essere altresì richiamato il « consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale […] secondo cui nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24) » (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 3456).
D’altra parte, il ricorrente « sconfina nel merito delle suddette valutazioni ed addirittura corregge i punteggi assegnati ai candidati, indicando i punteggi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere attribuiti agli stessi per effetto della corretta valutazione inerente le allegazioni dei candidati: egli viene, così, a sovrapporre le proprie personali valutazioni a quelle della Commissione, il che, per giurisprudenza costante, non è consentito (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 6892/2023, cit.; id., 18 gennaio 2023, n. 615; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 10807; id., 17 gennaio 2023, n. 561; Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4665 e n. 4666; id. 25 agosto 2020, n. 5204; id., 25 luglio 2019, n. 5266; Sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248) » (così Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4956).
II.4. Ciò premesso in termini generali, si rileva quanto segue in ordine alle specifiche doglianze sopra sintetizzate sub § I.1.1.
II.4.1. Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
Il ricorrente afferma la sua superiorità curriculare quantitativa e qualitativa, che renderebbe ingiustificata l’attribuzione del medesimo giudizio di “ottimo” a lui e alla controinteressata: tenuto conto del percorso accademico di quest’ultima (cfr. allegato 1 al verbale n. 2 della Commissione: doc. 8 prodotto dal ricorrente, pag. 8), la doglianza sconfina evidentemente nel merito della valutazione e non può perciò essere positivamente apprezzata.
II.4.2. Attività didattica e attività seminariale presso università ed enti di ricerca nazionali e internazionali
Il ricorrente sostiene di aver ricevuto il giudizio di “buono”, anziché (quantomeno) “ottimo”, perché la Commissione avrebbe immotivatamente omessa di valutare una parte degli insegnamenti da lui svolti.
In disparte la sussistenza di una motivazione che avrebbe indotto la Commissione a non procedere alla valutazione di tali insegnamenti, consistente nell’assenza di adeguata allegazione e documentazione a supporto (cfr. la relazione prodotta dall’Avvocatura dello Stato: doc. 2 del deposito del 20 giugno 2024, pagg. 3-4), la censura non è comunque persuasiva, restando del tutto indimostrato che la valutazione sarebbe mutata a fronte di una differenza meramente quantitativa, giacché la Commissione è chiamata a compiere un apprezzamento (tecnico-discrezionale) primariamente qualitativo.
II.4.3. Attività didattica istituzionale nell’ambito del SSD GEO/04
Il ricorrente contesta la valutazione della Commissione nella parte in cui ha ritenuto che buona parte della sua « attività didattica istituzionale è da ricondursi ad SSD affini al GEO/04 su tematiche integrative e ad esso complementari », poiché sul piano sostanziale l’attinenza dell’attività da lui svolta al SSD GEO/04 risulterebbe ictu oculi sussistente.
L’assunto non può trovare condivisione in quanto anche il giudizio di pertinenza di un insegnamento a un determinato SSD attiene al merito della valutazione tecnico-discrezionale, non sindacabile se non a fronte di una manifesta erroneità, illogicità o arbitrarietà, che tuttavia nella specie non è dato ravvisare.
II.4.4. Produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD per il quale è stata bandita la procedura, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando
Il ricorrente si duole dell’attribuzione del medesimo giudizio di “ottimo” a lui e alla controinteressata, dato la sua evidente superiorità (emergente anche dagli indici bibliometrici), che non sarebbe stata riconosciuta soltanto perché la Commissione, erroneamente, avrebbe misconosciuto la pertinenza di numerose pubblicazioni al SSD GEO/04.
Al riguardo va ribadito quanto poc’anzi già affermato circa la natura tecnico-discrezionale del giudizio di pertinenza a un determinato SSD, insuscettibile di sindacato sostitutivo da parte del Giudice Amministrativo.
Quanto alle risultanze degli indici bibliometrici, « è consolidato l’indirizzo esegetico nella giurisprudenza amministrativa secondo cui tali indici rappresentano solo uno dei criteri di valutazione della produzione scientifica, che non assumono quindi valenza vincolante, e che devono operare in sinergia con altri indici rilevanti quali la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale » (Cons. Stato, Sez. VII, 10 aprile 2025, n. 3094): “a monte”, la Commissione deve ritenersi deputata a giudicare la pertinenza delle pubblicazioni che è una condizione preliminare (e non uno degli elementi) per valutarle.
II.4.5. Responsabilità scientifica per progetti di ricerca (organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi)
Il ricorrente sostiene che l’attribuzione del giudizio di “buono” a lui e di “ottimo” alla controinteressata sarebbe ingiustificato, dato che sarebbe evidente una sua superiorità quantitativa e qualitativa sotto tale aspetto: tuttavia, la doglianza sconfina all’evidenza nel merito della valutazione e non può perciò essere positivamente apprezzata
II.4.6. Premi nazionali e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca
Il ricorrente sostiene di aver ricevuto una valutazione (“discreto”) inadeguata rispetto a quanto dichiarato e documentato: la doglianza, ancora una volta, sconfina evidentemente nel merito della valutazione e non può perciò essere positivamente apprezzata.
II.4.7. Relatore a convegni
Analogamente alla censura che precede, il ricorrente deduce l’inadeguatezza della valutazione ricevuta (“buono”) rispetto a quanto dichiarato e documentato: anche in questo caso la doglianza sconfina palesemente nel merito della valutazione e non può perciò essere positivamente apprezzata.
II.4.8. Incarichi istituzionali
Il ricorrente ritiene che l’attribuzione del giudizio di “sufficiente” a lui e di “eccellente” alla controinteressata sarebbe manifestamente ingiustificato, non evincendosi in alcun modo una sua inferiorità né quantitativa né qualitativa sotto tale aspetto (e sarebbe semmai da ritenersi il contrario): non può che ribadirsi come una siffatta tipologia di doglianza sconfini nel merito della valutazione e non possa perciò essere positivamente apprezzata.
II.4.9. Attività di terza missione
Il ricorrente, pur ammettendo una superiorità quantitativa della controinteressata sotto tale profilo, afferma che egli avrebbe meritato quantomeno il giudizio di “buono” alla luce delle attività svolte: pure in quest’ultimo caso, si deve dare atto dell’impossibilità di scrutinare favorevolmente una censura che impinge chiaramente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione.
II.5. Conclusivamente il ricorso dev’essere respinto, non configurandosi la prospettata illegittimità del complessivo operato della Commissione (nei limiti in cui ne è consentito il sindacato giurisdizionale).
II.6. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e degli interessi ad esse sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO