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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. MI RC Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 645 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Marini del
Foro di Macerata (C.F.: Pec: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Corridonia, Via Dell'Industria n.280
APPELLANTE
CONTRO
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 sede a Camerino (MC), Via D'Accorso n. 2/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita
Turchetti del foro di Macerata (CF: Pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2 studio sito a Castelraimondo (MC), Corso Italia n. 25
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 411/2023 emessa dal Tribunale di Macerata nel procedimento R.G. n. 2024/2017 in materia di appalto di servizi, pubblicata in data 16.05.2023.
Conclusioni: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva solo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 515/2017 proposta dal e lo condannava al Parte_1 pagamento di € 8.187,46 oltre accessori in favore della per l'esecuzione delle CP_1 convenute prestazioni di manutenzione di prodotti software, effettuate. Il Tribunale, inoltre, respingeva la domanda risarcitoria (anche ai fini di una eventuale compensazione con quanto eventualmente dovuto) avanzata dall'attore nei confronti della per non aver assolto l'onere probatorio posto a suo carico. CP_1
L'appellante impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la totale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, asserendo quale unica doglianza di essere totalmente estranea alla cancellazione dei dati.
Con il primo motivo di censura, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione di fatto e di diritto da parte del giudice di primo grado in quanto la domanda risarcitoria avanzata dal Sig. ei confronti della risultava comprovata dalla condotta inadempiente Parte_1 CP_1 di parte appellata e consistente - come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado - nell'avvenuta cancellazione di oltre tremila files, con conseguente sussistenza di responsabilità
a suo carico, in considerazione delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio in ordine: a) al tempo di lavoro necessario per il reinserimento dei dati cancellati e per la ricostruzione delle procedure (€ 6.500 pari a 130 ore lavorative); b) lavoro supplementare per la predisposizione dei bilanci e delle note integrative in ritardo rispetto alla naturale scadenza (€ 1.500 pari a 30 ore lavorative); c) il blocco a opera della del programma fornito come ritorsione al CP_1 sorgere della controversia (€ 3.000 in via equitativa).
Altra doglianza concerneva la circostanza che la , nel costituirsi, aveva contestato CP_1
l'attribuibilità a se stessa di tali danni ma non il quantum e i criteri di calcolo.
I motivi sono infondati.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità” (Cass. Civ., sez. III, 03.12.2015 n. 24632; conforme Cassazione Civile, Sez. I,
22.01.2025, n. 1511).
Al contempo, con riferimento alla liquidazione equitativa, è bene ricordare che: “… la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass.
19/12/2011, n. 27447), cioè che "la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata" (Cass. 04/04/2017, n. 8662); ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447); la ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o
pag. 2/4 altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393)” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/03/2024).
E' necessario però aggiungere che “l'utilizzo del criterio equitativo ai fini della liquidazione del danno, per legge subordinato alla condizione della sua acclarata sussistenza e della impossibilità di provarne la precisa entità (ovvero, come si legge nella sentenza gravata, "a fronte di un danno certo nella sua esistenza, ma incerto nel suo ammontare"), non esclude, ma anzi richiede (o comunque di certo consente) l'ancoraggio a ben individuati parametri, idonei a consentirne una quantificazione non arbitraria. Più precisamente, nel procedere all'apprezzamento equitativo, il giudice, per rendere la liquidazione quanto più possibile corrispondente alla reale entità del pregiudizio, può tener conto di tutto il compendio istruttorio raccolto in giudizio, anche su iniziativa officiosa: e, in questo contesto, può senz'altro basarsi, sottoponendoli a vaglio di idoneità, su elementi di prova offerti dallo stesso danneggiato, sul quale, in ultima analisi, grava l'onere ex art. 2697 cod. civ. di orientare il giudice, con sufficiente approssimazione, alla stima dell'entità del danno.” (Cassazione civile sez. III, 08/07/2025).
Svolte tali premesse, nel caso di specie, l'inadempimento della consistente nella CP_1 definitiva cancellazione dei dati, risulta comprovato dalla ctu assunta in giudizio che ha confermato come il backup dell'hard disk Toshiba fosse funzionante al momento della sua consegna a parte appellata e che tutti i dati, in precedenza presenti in esso, non siano attualmente recuperabili dopo l'avvenuta cancellazione;
le conclusioni della CTU in ordine alla natura dei dati cancellati sono confermate dal deposto dal teste che ha ricordato di Tes_1 aver impiegato del tempo per inserire i bilanci circostanza che avvalora l'avvenuta cancellazione di cui si è detto, circostanza che comporta l'infondatezza dell'unico motivo di appello incidentale.
Sfornita di prove deve invece ritenersi l'attribuzione all'appellata dell'oscuramento dei programmi alla luce dei deposti dei testi (che riferiva di aver contattato la società Tes_2 fornitrice del prodotto la quale le riferiva come il blocco degli archivi fosse Parte_2 possibile soltanto dal computer in loco) e , responsabile commerciale dei Testimone_3 rivenditori della che precisava come dalla schermata mostratagli (doc. n. 5 Parte_3 dove si legge “il prodotto non è stato attivato”) che richiedeva il codice della licenza non risultasse indicato il codice di attivazione fornito dalla società al momento della prima installazione e come dalla detta medesima non fosse possibile comprendere le motivazioni dell'assenza della licenza.
In breve: la ha sicuramente fornito il programma e il codice di attivazione, il CP_1 ha utilizzato il programma sino al suo oscuramento, il blocco del programma non Parte_1 poteva essere provocato se non agendo sul computer dello studio e quindi non certo dalla
. CP_1
Limitata l'esistenza degli inconvenienti consistenti nel tempo necessario per reinserire i dati e ai ritardi per la redazione dei bilanci e delle note integrative, si evidenzia che l'appellante non ha fornito prove per la quantificazione del loro danno.
pag. 3/4 In particolare nulla è dato sapere del tempo necessario per il reinserimento dei dati della predisposizione con ritardo dei bilanci e delle note integrative nonché del valore/costo orario collegato né di eventuali doglianze della clientela.
Al contempo non è lecito ricorrere all'ipotesi della liquidazione equitativa in quanto sarebbe stato onere dell'appellate fornire parametri quantomeno almeno approssimativi per evitare l'arbitrarietà della quantificazione.
In ordine alla mancata contestazione sul quantum dei danni come prospettati dagli appellati si deve ricordare che la ne ha comunque escluso a sè la attribuibilità; tale contestazione CP_1 coinvolge anche la quantificazione di danni prospettati come non riconducibili all'operato della attuale appellata in quanto (cfr. Cassazione civile sez. un., 23/01/2002, n.761: “Ha, poi, considerato che queste contestazioni, compendiandosi nell'assunto dell'avvenuta corresponsione al lavoratore di tutto quanto gli spettava in dipendenza del rapporto di lavoro, fossero di contenuto tale , da investire necessariamente ogni allegazione dell'attore in ordine alle pretese differenze retributive, risultandone, per l'effetto, esclusa ogni necessità di più specifica contestazione delle voci del conteggio prodotto unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di merito.” ).
L'appello principale e quello incidentale, quindi, risultano infondati e le spese di causa del grado d'appello vengono compensate alla luce della soccombenza reciproca tra le parti.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig. nei confronti della e sull'appello incidentale avanzato Parte_1 CP_1 dall'appellata e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Respinge sia l'appello principale sia quello incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
- Compensa integralmente le spese di lite del grado d'appello;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante che da parte dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione,
a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Ancona lì 07.10.2025
IL PRESIDENTE Est.
MI RC
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. MI RC Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 645 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Marini del
Foro di Macerata (C.F.: Pec: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Corridonia, Via Dell'Industria n.280
APPELLANTE
CONTRO
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 sede a Camerino (MC), Via D'Accorso n. 2/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita
Turchetti del foro di Macerata (CF: Pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2 studio sito a Castelraimondo (MC), Corso Italia n. 25
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 411/2023 emessa dal Tribunale di Macerata nel procedimento R.G. n. 2024/2017 in materia di appalto di servizi, pubblicata in data 16.05.2023.
Conclusioni: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva solo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 515/2017 proposta dal e lo condannava al Parte_1 pagamento di € 8.187,46 oltre accessori in favore della per l'esecuzione delle CP_1 convenute prestazioni di manutenzione di prodotti software, effettuate. Il Tribunale, inoltre, respingeva la domanda risarcitoria (anche ai fini di una eventuale compensazione con quanto eventualmente dovuto) avanzata dall'attore nei confronti della per non aver assolto l'onere probatorio posto a suo carico. CP_1
L'appellante impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la totale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, asserendo quale unica doglianza di essere totalmente estranea alla cancellazione dei dati.
Con il primo motivo di censura, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione di fatto e di diritto da parte del giudice di primo grado in quanto la domanda risarcitoria avanzata dal Sig. ei confronti della risultava comprovata dalla condotta inadempiente Parte_1 CP_1 di parte appellata e consistente - come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado - nell'avvenuta cancellazione di oltre tremila files, con conseguente sussistenza di responsabilità
a suo carico, in considerazione delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio in ordine: a) al tempo di lavoro necessario per il reinserimento dei dati cancellati e per la ricostruzione delle procedure (€ 6.500 pari a 130 ore lavorative); b) lavoro supplementare per la predisposizione dei bilanci e delle note integrative in ritardo rispetto alla naturale scadenza (€ 1.500 pari a 30 ore lavorative); c) il blocco a opera della del programma fornito come ritorsione al CP_1 sorgere della controversia (€ 3.000 in via equitativa).
Altra doglianza concerneva la circostanza che la , nel costituirsi, aveva contestato CP_1
l'attribuibilità a se stessa di tali danni ma non il quantum e i criteri di calcolo.
I motivi sono infondati.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità” (Cass. Civ., sez. III, 03.12.2015 n. 24632; conforme Cassazione Civile, Sez. I,
22.01.2025, n. 1511).
Al contempo, con riferimento alla liquidazione equitativa, è bene ricordare che: “… la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass.
19/12/2011, n. 27447), cioè che "la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata" (Cass. 04/04/2017, n. 8662); ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447); la ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o
pag. 2/4 altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393)” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/03/2024).
E' necessario però aggiungere che “l'utilizzo del criterio equitativo ai fini della liquidazione del danno, per legge subordinato alla condizione della sua acclarata sussistenza e della impossibilità di provarne la precisa entità (ovvero, come si legge nella sentenza gravata, "a fronte di un danno certo nella sua esistenza, ma incerto nel suo ammontare"), non esclude, ma anzi richiede (o comunque di certo consente) l'ancoraggio a ben individuati parametri, idonei a consentirne una quantificazione non arbitraria. Più precisamente, nel procedere all'apprezzamento equitativo, il giudice, per rendere la liquidazione quanto più possibile corrispondente alla reale entità del pregiudizio, può tener conto di tutto il compendio istruttorio raccolto in giudizio, anche su iniziativa officiosa: e, in questo contesto, può senz'altro basarsi, sottoponendoli a vaglio di idoneità, su elementi di prova offerti dallo stesso danneggiato, sul quale, in ultima analisi, grava l'onere ex art. 2697 cod. civ. di orientare il giudice, con sufficiente approssimazione, alla stima dell'entità del danno.” (Cassazione civile sez. III, 08/07/2025).
Svolte tali premesse, nel caso di specie, l'inadempimento della consistente nella CP_1 definitiva cancellazione dei dati, risulta comprovato dalla ctu assunta in giudizio che ha confermato come il backup dell'hard disk Toshiba fosse funzionante al momento della sua consegna a parte appellata e che tutti i dati, in precedenza presenti in esso, non siano attualmente recuperabili dopo l'avvenuta cancellazione;
le conclusioni della CTU in ordine alla natura dei dati cancellati sono confermate dal deposto dal teste che ha ricordato di Tes_1 aver impiegato del tempo per inserire i bilanci circostanza che avvalora l'avvenuta cancellazione di cui si è detto, circostanza che comporta l'infondatezza dell'unico motivo di appello incidentale.
Sfornita di prove deve invece ritenersi l'attribuzione all'appellata dell'oscuramento dei programmi alla luce dei deposti dei testi (che riferiva di aver contattato la società Tes_2 fornitrice del prodotto la quale le riferiva come il blocco degli archivi fosse Parte_2 possibile soltanto dal computer in loco) e , responsabile commerciale dei Testimone_3 rivenditori della che precisava come dalla schermata mostratagli (doc. n. 5 Parte_3 dove si legge “il prodotto non è stato attivato”) che richiedeva il codice della licenza non risultasse indicato il codice di attivazione fornito dalla società al momento della prima installazione e come dalla detta medesima non fosse possibile comprendere le motivazioni dell'assenza della licenza.
In breve: la ha sicuramente fornito il programma e il codice di attivazione, il CP_1 ha utilizzato il programma sino al suo oscuramento, il blocco del programma non Parte_1 poteva essere provocato se non agendo sul computer dello studio e quindi non certo dalla
. CP_1
Limitata l'esistenza degli inconvenienti consistenti nel tempo necessario per reinserire i dati e ai ritardi per la redazione dei bilanci e delle note integrative, si evidenzia che l'appellante non ha fornito prove per la quantificazione del loro danno.
pag. 3/4 In particolare nulla è dato sapere del tempo necessario per il reinserimento dei dati della predisposizione con ritardo dei bilanci e delle note integrative nonché del valore/costo orario collegato né di eventuali doglianze della clientela.
Al contempo non è lecito ricorrere all'ipotesi della liquidazione equitativa in quanto sarebbe stato onere dell'appellate fornire parametri quantomeno almeno approssimativi per evitare l'arbitrarietà della quantificazione.
In ordine alla mancata contestazione sul quantum dei danni come prospettati dagli appellati si deve ricordare che la ne ha comunque escluso a sè la attribuibilità; tale contestazione CP_1 coinvolge anche la quantificazione di danni prospettati come non riconducibili all'operato della attuale appellata in quanto (cfr. Cassazione civile sez. un., 23/01/2002, n.761: “Ha, poi, considerato che queste contestazioni, compendiandosi nell'assunto dell'avvenuta corresponsione al lavoratore di tutto quanto gli spettava in dipendenza del rapporto di lavoro, fossero di contenuto tale , da investire necessariamente ogni allegazione dell'attore in ordine alle pretese differenze retributive, risultandone, per l'effetto, esclusa ogni necessità di più specifica contestazione delle voci del conteggio prodotto unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di merito.” ).
L'appello principale e quello incidentale, quindi, risultano infondati e le spese di causa del grado d'appello vengono compensate alla luce della soccombenza reciproca tra le parti.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig. nei confronti della e sull'appello incidentale avanzato Parte_1 CP_1 dall'appellata e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Respinge sia l'appello principale sia quello incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
- Compensa integralmente le spese di lite del grado d'appello;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante che da parte dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione,
a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Ancona lì 07.10.2025
IL PRESIDENTE Est.
MI RC
pag. 4/4