Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1007/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte al n. 1007/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA S. ANTONIO, N. 7, LA SPEZIA, presso C.F._2
lo studio degli Avv.ti SERGIO ROMANELLI E DARIO ROMANELLI che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di mandato in atti;
PARTI APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 CP_2
), elettivamente domiciliati in CORSO CAVOUR, N. 33, LA SPEZIA, C.F._4
presso lo studio degli Avv.ti ANDREA DELLA CROCE e GIUSEPPE GROCCIA che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di mandato in atti;
PARTI APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti appellanti: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis, ammettere le prove testimoniali dedotte nella memoria ex art 183 n. 2 cpc del 2.01.2017 – testi indicati nel merito:
1
In riforma dell'impugnata sentenza, annullare la condanna al pagamento della provvigione per i motivi esposti in atti ed, in particolare, per mancanza di efficienza causale nel comportamento dell' , con il rigetto di ogni domanda e richiesta attorea, in quanto infondata in fatto e CP_3
diritto e non provata
In subordinata ipotesi limitare il riconoscimento di una eventuale provvigione a quanto effettivamente eseguito e posto in essere dall' CP_3
Annullare la condanna di parte convenuta ex art 96 cpc
Compensare le spese di Ctu in considerazione alle risultanze
Con vittoria di compenso professionale, iva, cap e spese generali di entrambi i gradi di giudizio o con compensazione degli stessi”;
Per le parti appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, adversis reiectis,
Nel merito RESPINGERE l'avversario appello, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza n°671/23 del Tribunale della Spezia. In subordine, CONDANNARE comunque
[...]
e , in solido tra loro o ciascuno per propria parte dovuta al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore delle parti attrici, della somma di €. 4.500,00. Con liquidazione di ulteriore importo risarcitorio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla luce della colpa e temerarietà della posizione assunta a fronte della evidente documentazione in atti.
Con vittoria di spese ed onorari tutti di entrambi i gradi del giudizio.”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 27/06/2016, l'agenzia immobiliare Parte_3
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale della Spezia, e
[...] Parte_1
, deducendo che: Parte_2
- in data 15/05/2014, aveva curato la compravendita di un appartamento di due piani sito a La
Spezia, Via Vailunga, n. 16, di proprietà di accompagnando i convenuti Persona_1 interessati all'acquisto a visitare sia tale immobile, sia altri di proprietà della R_
- in tale circostanza, i convenuti avevano sottoscritto un modulo prestampato dell'agenzia immobiliare, riconoscendo l'intervento di quest'ultima in caso di conclusione dell'affare;
- le trattative erano durate per un lungo periodo nel quale i convenuti avevano chiesto all'agenzia immobiliare di avere le planimetrie dell'immobile di Via Vailunga, n. 16, da quest'ultima inviate via e-mail.
2 Pertanto, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della provvigione nella misura di € 5.490, pari al 3% del prezzo di compravendita.
Nel corso del giudizio, alla società attrice succedevano i soci e ex Controparte_1 CP_2
art. 110 c.p.c., in ragione dello scioglimento della stessa.
2. Si costituivano nel giudizio di primo grado e , Parte_1 Parte_2 disconoscendo di aver sottoscritto il documento di impegno nei confronti dell'agenzia immobiliare e deducendo che, dopo l'unica visita dell'immobile, anche in considerazione all'esosità Parte_3 del prezzo, l'incontro era rimasto fine a sé stesso.
Inoltre, eccepivano che tempo dopo transitando per la strada, avevano visto un avviso posizionato all'esterno dell'edificio che riportava gli estremi telefonici della venditrice con la quale R_
prendevano diretti contatti e procedevano alle trattative, su sua indicazione con il suo commercialista Persona_2
- quindi, ogni trattativa si era sviluppata tra detto professionista e gli acquirenti e Parte_1
e l'agenzia immobiliare non era mai più intervenuta;
Pt_2 Parte_3
- le planimetrie allegate dall'attrice riguardavano, in realtà, case diverse da quella oggetto del rogito;
- la venditrice non aveva mai pagato alcuna provvigione all'agenzia immobiliare R_
Parte_3
Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda avversaria.
3. Il Tribunale rigettava le istanze istruttorie formulate dai convenuti e licenziava C.T.U. grafologica per verificare l'autenticità della sottoscrizione del modulo fornito dall'agenzia immobiliare. Quindi, con sentenza n. 671 del 2/10/2023:
- accertava il diritto di e alla provvigione nella misura di € 4.500,00, Controparte_1 CP_2 oltre I.V.A., se dovuta, e, per l'effetto, condannava e al Parte_1 Parte_2
pagamento di tale somma in favore degli attori;
- condannava e al pagamento delle spese di lite e di C.T.U., Parte_1 Parte_2
oltre al pagamento, in favore delle controparti, della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, c. 1
c.p.c..
Il Tribunale in particolare rilevava che:
- sulla base delle risultanze della C.T.U. grafologica, era esclusa la riferibilità a Parte_2 della sigla apposta sul modulo fornito dall'agenzia immobiliare, mentre, ai sensi dell'art. 219 c.p.c., riteneva tale scrittura riconosciuta per quanto riguarda , in ragione del rifiuto di Parte_1 quest'ultima a fornire il saggio grafico della sua sigla.;
3 - in ogni caso, tale documento appare superfluo ai fini della decisione, in ragione che è pacifica e non contestata la visita all'immobile del 2014 a cura della agenzia;
- l'incarico conferito da all'agenzia immobiliare Persona_1 Parte_3 per la vendita dell'immobile era non contestato e documentato;
[...]
- la quantificazione della provvigione richiesta non era contestata;
- la vendita dell'immobile, da parte della ed a favore dei convenuti al prezzo di € R_
150.000,00 era avvenuta nel mese di novembre 2015;
- l'invio della planimetria dell'immobile oggetto di causa da parte dell'agenzia immobiliare su richiesta dei convenuti nel mese di aprile 2015 risultava documentato dalle e-mail prodotte;
- nel maggio 2015, i convenuti avevano preso contatto diretto con la proprietaria e con questa intrattenuto le successive trattative, così scavalcando l'agenzia immobiliare;
- dai documenti di causa risultava che la venditrice si era fatta coadiuvare dal proprio commercialista, il quale, tuttavia non aveva avuto alcun ruolo nel mettere in contatto le parti e nel condurre le trattative.
Pertanto, sulla base del principio giurisprudenziale di causalità adeguata, il Tribunale accertava il nesso di causalità tra l'attività posta in essere dall'agenzia immobiliare e la conclusione della compravendita, determinando la provvigione dovuta nella misura del 3% del prezzo di compravendita.
La condanna al pagamento della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, c. 1 c.p.c., era motivata dal fatto che i convenuti avevano resistito in giudizio pur nella piena consapevolezza dello svolgimento dei fatti, disconoscendo, altresì, il documento oggetto di C.T.U., per poi rifiutarsi (la ) di Parte_1
sottoporsi al saggio grafico.
4. In data 14/11/2023, e proponevano appello avverso detta Parte_1 Parte_2
sentenza, formulando cinque motivi di impugnazione e istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado ex artt. 283 e 351 c.p.c.
4.1 Con il primo motivo di appello, lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, sulla base della C.T.U. grafologica, aveva considerato riconosciuta la sottoscrizione della del modulo ex art. 219 c.p.c. avendo rifiutato di rilasciare saggio grafico della sua sigla. Parte_1
Secondo gli appellanti, in primo luogo, mancava qualunque sottoscrizione del , inoltre la Pt_2
aveva, in realtà, apposto il saggio della sua sigla in sede peritale e, non essendo mai Parte_1
stata invitata formalmente ad eseguire il proprio saggio grafico o a scrivere sotto dettatura ex art. 92 disp. att. c.p.c., non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 219 c.p.c., con conseguente impossibilità di ritenere riconosciuta la scrittura in argomento. Infine, assumono che,
4 contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, la C.T.U. aveva accertato l'impossibilità di riferire la sottoscrizione presente sul modulo alla con apprezzabile grado di probabilità in Parte_1
mancanza di scritture comparative di quest'ultima e non l'impossibilità di condurre l'accertamento peritale in assenza del saggio grafico della parte.
4.2 Con il secondo motivo di censura, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla provvigione sulla base dell'invio delle planimetrie dell'immobile oggetto di causa, assumendo di aver ricevuto via e-mail dall'agenzia immobiliare diverse planimetrie, tra le quali ve ne erano di riferibili ad immobili di proprietà della non oggetto del giudizio, oltre ad una planimetria riguardante un'immobile di proprietà R_
della , e di avere, in ogni caso, contestato tempestivamente il valore probatorio di tale e- Parte_1
mail, per cui non si comprende quale sia stato il comportamento dell'agenzia immobiliare in relazione al bene oggetto di compravendita.
4.3 Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del
Tribunale nella parte in cui aveva accertato che la venditrice aveva pagato la provvigione R_ all'agenzia immobiliare sulla base di una dichiarazione di quest'ultima depositata dalle controparti, in quanto, in realtà, la venditrice aveva dichiarato di non aver versato alcun compenso all'agenzia immobiliare e di aver svolto le pratiche relative alla stipula del preliminare e del rogito Parte_3 con l'intervento del proprio commercialista.
4.4 Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato il nesso causale tra la condotta dell'agenzia immobiliare e la conclusione della compravendita oggetto di causa secondo il criterio della causalità adeguata, in quanto, a loro dire, dopo la prima visita all'immobile nel 2014 avevano deciso di non acquistarlo e avevano concluso la compravendita solo a distanza di un anno, dopo aver visto un annuncio di vendita dell'immobile e con l'intervento del commercialista della venditrice.
4.5 Con il quinto motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della statuizione di condanna del Tribunale al pagamento della somma di € 500,00 ex art. 96, c. 1 c.p.c., assumendo di non aver resistito in giudizio con mala fede e colpa grave e ribadendo che la non si era Parte_1
sottratta ad alcuna intimazione formale di fornire il saggio grafico.
5. Si costituivano nel giudizio di appello e chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello avversario con conferma della sentenza di primo grado e deducendo, in particolare, che la C.T.U. non aveva potuto procedere all'accertamento peritale dell'autenticità della sottoscrizione, in ragione del rifiuto della di fornire il suo saggio grafico;
che tra le planimetrie inviate Parte_1
agli odierni appellanti vi erano anche quelle dell'appartamento di Via Vailunga, n. 16,
5 successivamente acquistato, a nulla rilevando l'invio di planimetrie anche di altri immobili;
che mai avevano mai dedotto di aver ricevuto dalla la provvigione, avendo allegato semplicemente R_ di aver raggiunto con la stessa un accordo stragiudiziale in merito e che, in ogni caso, l'istanza di escussione testimoniale della venditrice non era ammissibile, siccome quest'ultima aveva un manifesto interesse nella presente controversia;
che il diritto degli appellati alla provvigione derivava dall'aver messo in contatto le parti e nell'aver curato le trattative, in quanto tale attività si era posta come idoneo e rilevante antecedente causale della stipula del rogito, secondo il criterio della causalità adeguata;
che sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, c. 1 c.p.c., in ragione della condotta processuale delle controparti.
6. Rigettata l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, all'udienza del
16/01/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere
Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
7. L'appello va rigettato per le seguenti ragioni.
8. Il primo motivo di appello è infondato.
8.1 Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la C.T.U. ha chiarito di non aver avuto la possibilità di accertare se la sigla apposta sul modulo fornito dall'agenzia immobiliare fosse riferibile a , non che tale sigla non fosse, con ogni probabilità, riferibile a Parte_1 quest'ultima. Infatti, mentre nell'accertamento peritale volto a verificare la riferibilità della sigla a
, la C.T.U. è pervenuta ad un risultato di incompatibilità dando atto di aver potuto Parte_2
comparare il segno grafico apposto sul modulo con scritture comparative provviste della sigla della parte, ciò non è stato possibile rispetto a per la mancanza in atti di documenti Parte_1
aventi un saggio grafico della sua sigla. Di talché, si era reso necessario richiedere alla parte di fornire il suo saggio grafico, onde accertare la paternità della sottoscrizione.
8.2 Dai verbali delle operazioni peritali si ricava chiaramente che si è rifiutata di Parte_1 fornire il proprio saggio grafico della sigla;
come segue: “Si precisa che si dispone solo di firme autografe vergate per esteso della IG.ra e di nessuna sigla. Infatti i reperti Parte_1
comparativi in atti (firme apposte su carta di identità, atto notarile, procura speciale alle liti, memoria di costituzione) sono rappresentati da sottoscrizioni interamente vergate per esteso.
Inoltre durante la raccolta del saggio grafico, nonostante le mie richieste, la IG.ra Parte_1
non ha vergato alcuna sigla precisando quanto segue: “Io sottoscritta
[...] Parte_1
preciso nonostante le richieste del C.T.U. di non aver mai apposto sigla del mio nome e cognome e quindi di non essere in grado di mettere una sigla in quanto nella mia attività lavorativa in passato
6 non mi è stato mai concesso (Polizia Penintenziaria)”. (v. verbale di acquisizione del saggio grafico del 23.04.2018 e foglio n. 2 del saggio grafico stesso). Ritengo doveroso precisare che il parere conclusivo sui dati rilevati nel corso dei confronti tecnici per essere inequivocabile ed inconfutabile deve risultare obiettivo, valido, attendibile e verificabile "ubique, semper et erga omnes". Come è noto, l'indagine grafica è per sua natura prevalentemente, quando non essenzialmente, a carattere comparativo: trattasi invero di accertare, sulla base di documenti provenienti sicuramente da una determinata persona, se altri documenti (contestati, disconosciuti, ecc.) possano o meno essere attribuiti a detta persona. Pertanto affinché tale parere risulti il più possibile sicuro e convincente il materiale autografo comparativo deve essere per quantità
(numero, abbondanza, estensione) e qualità (spontaneità, automaticità, omogeneità, frequenza di connotati segnaletici, contrassegni individualizzanti, etc. ) pertinente ed idoneo per eseguire quindi validi ed attendibili confronti tecnici con il materiale in esame. Nella fattispecie concreta, in base al principio di omogeneità dei termini a confronto, il materiale autografo comparativo in atti
(rappresentato da sole firme vergate per esteso, chiare e leggibili) non è idoneo e sufficiente per eseguire validi ed attendibili confronti tecnici con la sottoscrizione in esame (siglata, altamente semplificata e illeggibile).Pertanto nel caso in esame, data l'assenza in atti di sigle autografe comparative della IG.ra e dato il movimento formativo altamente semplificato Parte_1
della sigla in verifica, non è possibile accertare con un apprezzabile grado di probabilità se tale sigla in verifica è stata vergata o meno dalla IG.ra .” (pagg. 17-19 della C.T.U.). Parte_1
8.3 si è rifiutata di rendere il saggio grafico della propria sigla con una Parte_1
motivazione pretestuosa, considerato che, da un lato, non appare verosimile che, durante la propria vita, non abbia mai avuto occasione di apporre una sigla su un qualsivoglia documento e, dall'altro, che avrebbe potuto realizzarla, in ogni caso, per la prima volta sul momento e che, come dichiarato dalla C.T.U., ciò sarebbe stato sufficiente per condurre l'accertamento peritale.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto riconosciuta la scrittura privata prodotta come riferibile a , ai sensi dell'art. 219 c.p.c. Parte_1
9. Il secondo motivo di appello è infondato.
9.1 Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, risulta che tra le planimetrie inviate a e dall'agenzia immobiliare con e-mail dell'8/04/2015, vi era Parte_2 Parte_1
quella riferibile all'appartamento sito in Via Vailunga, n. 16, successivamente acquistato, mentre, dalle allegazioni degli odierni appellanti, si ricava che le trattative per la compravendita di tale immobile sono proseguite direttamente con la venditrice (e il suo commercialista) solo successivamente al maggio 2015.
7 9.2 Al riguardo, non assume alcun rilievo ostativo al riconoscimento del diritto alla provvigione in capo agli odierni appellati la circostanza che l'agenzia immobiliare aveva inviato agli appellanti via e-mail anche le planimetrie di altri immobili, in quanto l'aver inviato comunque la planimetria dell'immobile in seguito acquistato, unitamente alla visita organizzata in precedenza, rappresenta un atto idoneo a provare lo svolgimento di un'attività di mediazione in favore degli odierni appellanti meritevole di compenso, potendo tale attività concretizzarsi anche solo nel mettere in contatto le parti (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, n. 11443/2022).
10. Il terzo motivo di appello è infondato.
Posto che dagli atti di causa consta che gli appellati hanno dichiarato semplicemente di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con la venditrice in ordine al pagamento della R_ provvigione, la circostanza dell'effettivo pagamento della provvigione da parte della venditrice non assume alcun rilievo rispetto alla pretesa oggetto del presente giudizio.
11. Il quarto motivo di appello è infondato.
11.1 Il Tribunale ha correttamente riconosciuto agli odierni appellati il diritto alla provvigione sulla base dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui tale diritto sorge in capo al mediatore anche solo in ragione di un'attività materiale di quest'ultimo consistita nell'aver messo in contatto la parte venditrice con la parte interessata all'acquisto del bene, a condizione che da tale attività sia derivata la conclusione del contratto, secondo il principio di causalità adeguata (cfr.
Cass. Civ., n. 6135/2023, Cass. Civ., Sez. II, n. 11443/2022 e Cass. Civ., n. 7781/2020).
11.2 Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che: gli appellanti abbiano visitato l'immobile tramite l'agenzia degli appellati;
che abbiano chiesto e ricevuto dalla agenzia le planimetrie dell'immobile; che successivamente siano pervenuti all'acquisto dello stesso.
Alla luce del principio di causalità adeguata, deve ritenersi che l'aver organizzato la visita dell'immobile poi acquistato dagli appellanti il 15/04/2014 e l'aver successivamente inviato a questi ultimi la planimetria dello stesso l'8/04/2015 costituiscono elementi probanti dell'attività di mediazione dalla quale è derivata, prima la stipula del contratto preliminare e, successivamente, la stipula del rogito in data 23/11/2015.
11.3 Al riguardo, non rilevano in senso contrario le circostanze allegate dagli appellanti secondo cui, in un primo momento, questi ultimi non si sarebbero determinati alla conclusione della compravendita, che avrebbero, in realtà, concluso successivamente trattando direttamente con la venditrice, siccome avrebbero appreso, da un avviso di vendita, che l'immobile era ancora in vendita, ma ad un prezzo inferiore rispetto a quello iniziale. Ciò in quanto l'attività sopra descritta posta in essere dall'agenzia immobiliare ha permesso agli appellanti di venire a conoscenza
8 dell'immobile di Via Vailunga, n. 16 e di determinarsi – seppur non immediatamente, ma comunque a distanza di poco più di un anno dalla prima visita all'appartamento – all'acquisto dello stesso, se pur ad un prezzo differente rispetto a quello inizialmente proposto dalla venditrice.
11.4 Di conseguenza, devono essere rigettate le istanze di prova testimoniale riproposte dagli appellanti nel presente giudizio, in quanto relative a circostanze in parte irrilevanti e in parte documentali.
12. Il quinto motivo di appello è infondato.
Alla luce di quanto sopra illustrato e, in particolare, del rifiuto ingiustificato a rendere il saggio grafico opposto da , la Corte ritiene corretta la condanna, pronunciata dal Parte_1
Tribunale, al pagamento, in favore delle controparti, della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96,
c. 1 c.p.c., confermando integralmente la sentenza di primo grado.
13. La Corte ritiene, altresì, di accogliere la domanda di condanna degli appellanti ex art. 96, c. 1
c.p.c., formulata dagli appellati per il presente grado di giudizio, nella misura di € 500,00, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di gravame proposti e del rifiuto ingiustificato degli appellanti all'adesione alla proposta conciliativa formulata dal Consigliere Istruttore ex art. 185 bis
c.p.c. con ordinanza del 23/02/2024, resa all'esito della prima udienza cartolare del 22/02/2024, che, invece, gli appellati hanno accettato per fini deflattivi.
14. Le spese legali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, avuto riguardo al valore della causa, in € 2.915,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00, per la fase istruttoria o di trattazione, € 851,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022);
15.1 Si dà atto dell'integrale rigetto dell'appello ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
671/2023 del 2/10/2023 del Tribunale di Genova che conferma;
2) condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e delle spese legali del presente grado di giudizio che liquida in € 2.915,00 CP_1 CP_2
per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
3) condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e della somma di € 500,00 dell'art. 96, c. 1 c.p.c.; CP_1 CP_2
9 4) dichiara che l'appello è stato integralmente rigettato ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Genova, 15 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
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