TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1815 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
( ), in persona delle Parte_1 P.IVA_1 curatrici dott.sse e rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 Parte_3 atti, dall'avv. Mauro D'Amato e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Vallo della Lucania, corso G. Murat;
ATTORE
E
( ) e CP_1 C.F._1 CP_2
( ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Di Vietri C.F._2
e con lo stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vallo della Lucania, via Mons.
Nicodemo n. 9;
CONVENUTI
NONCHÉ
( ), rappresentato e difeso da sé medesimo ed CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via A. Vespucci n. 9;
INTERVENTORE VOLONTARIO
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5/11/2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva Parte_1
1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, e al fine CP_1 CP_2 di sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, stipulato il 19/6/2012 per notar
, rep. n. 5030/3539, trascritto il 26/6/2012 ai nn. di reg. gen. 24600 e reg. part. Persona_1
20602, con cui i convenuti costituivano in fondo patrimoniale i seguenti beni immobili di proprietà esclusiva del sig. : 1) opificio alla via Acqua del Lauro, in Catasto fabbricati a Pt_1 fol 41 part.lla 1222, piano T;
2) abitazione di tipo civile alla via Acqua del Lauro, in Catasto
Fabbricati al fol 41 part.lla 1207, A 2, 7,5 vani. piano T;
3) terreno alla via Acqua del Lauro, in
Catasto Terreni al fol 41 part.lla 191, 2 are 36 centiare;
4) terreno alla via Acqua del Lauro, in
Catasto Terreni al fol 41 part.lla 197, 3 are 48 centiare;
5) terreno alla via Acqua del Lauro, in
Catasto Terreni al fol 41 part.lla 213, 5 are 5 centiare;
6) fabbricato rurale alla via Acqua del Lauro, in Catasto Terreni al fol 41 part.lla 196, 35 centiare;
7) abitazione di tipo economica alla via
Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol 31 part.lla 580 sub 9, cat. A3, piano T;
8) magazzino e locale deposito alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati a fol. 31, part.lla 580 sub 4, piano
T, mq. 94; 9) corte alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol. 31, part.lla 580 sub 2; 10) corte alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol 31, part.lla 580 sub 8, piano T;
11) terreno alla località Casaburi, in Catasto Terreni al fol 37 part.lla 416, 12 are 50 centiare;
12) terreno alla località Casaburi, in Catasto Terreni al fol 37 part.lla 418, 12 are 5 centiare;
13) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1169, 38 centiare;
14) terreno alla località
Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1171, 70 centiare;
15) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1175, 13 centiare;
16) terreno alla località Trivento, in Catasto
Terreni al fol 43 part.lla 1181, 61 centiare;
17) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1187, 4 centiare;
18) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla
1191, 23 centiare;
19) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1250, 48 centiare;
20) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1251, 45 centiare;
21) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1252, 19 centiare;
22) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1253, 6 centiare;
23) terreno alla località
Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1254, 2 are 45 centiare;
24) terreno alla località
Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1255, 21 centiare;
25) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1256, 38 centiare;
26) terreno alla località Trivento, in Catasto
Terreni al fol 43 part.lla 1257, 72 centiare;
21) terreno alla località Trivento in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1258, 26 centiare;
28) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
2 part.lla 1259, 40 centiare;
29) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla
1260, 21 centiare;
30) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1265, 75
centiare; 31) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1268, 90 are 88
centiare; 32) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1269, 2 are 73
centiare; 33) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1272, 2 are 34
centiare; 34) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1275, 11 centiare;
35) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1276, 1 are 23 centiare;
36) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1277, 15 centiare;
37) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1281, 97 are 39 centiare;
38) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1282, 14 centiare;
39) terreno alla località
Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1286, 35 are 59 centiare;
40) terreno alla località
Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1287, 3 centiare;
41) terreno alla località Trivento, in
Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1288, 2 are 21 centiare;
42) terreno alla località Trivento, in
Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1289, 7 centiare;
43) terreno alla località Trivento, in Catasto
Terreni al fol 43 part.lla 1290, 2 centiare;
44) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1433, 32 centiare;
45) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1437, 32 centiare;
46) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla
1439, 8 centiare;
47) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1442, 88 centiare;
48) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 788, 95 are 95 centiare;
in ME (Sa) : 49) terreno alla località Cella, in Catasto Terreni al fol 47 part.lla 24,
1 ettari 34 are 60 centiare;
50) terreno alla località Cella, in Catasto Terreni al fol 47 part.lla 39, 1 ettari 58 are 15 centiare;
51) terreno alla località Cella, in Catasto Terreni al fol 47 part.lla 52, 42 centiare;
52) terreno alla località Cella, in Catasto Terreni al fol 47 part.lla 53, 1 are;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Affermava, in particolare, l'attore che detto fondo patrimoniale veniva costituito successivamente alla dichiarazione di fallimento della società - avvenuta con sentenza n. Parte_1
2/2012 del Tribunale di Vallo di Lucania e di cui il era amministratore unico – al CP_1 fine di sottrarre i suddetti beni immobili alla garanzia patrimoniale di cui all'art 2740 c.c. e di pregiudicare le ragioni di credito del connesse al Parte_1 risarcimento dei danni conseguenti all'illecita gestione sociale posta in essere da esso e Pt_1 per la quale lo stesso veniva convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 146 l.f., innanzi all'intestato
Tribunale (proc. n. r.g. 1653/2014).
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i sig.ri e CP_1 CP_2
i quali evidenziavano l'inammissibilità o comunque la totale infondatezza della pretesa attorea, poiché i beni costituiti in fondo patrimoniale, facendo parte del patrimonio personale del CP_1
giammai potevano considerarsi destinati o destinabili alla garanzia dei creditori. I
[...] convenuti instavano, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di intervento volontario, depositata in data 3/7/2015, si costituiva poi in giudizio affermando di essere creditore del in virtù dell'ordinanza CP_3 CP_1 pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 7-28/1/2015, all'esito del procedimento civile n. R.G. 1106/2014, munita di formula esecutiva il 31/3/2015 e notificata congiuntamente ad atto di precetto il 9/4/2015, quale procuratore attributario delle spese di lite quantificate in €
2.133, 68 oltre interessi e spese successive. L'interventore concludeva, pertanto, per la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di disposizione di cui sopra, con ordine al competente Conservatore dei
R.R.I.I. di annotare e trascrivere l'emananda sentenza e vittoria delle spese di lite.
Dopo una serie di rinvii, determinati da esigenze di ruolo, la causa, in data 6/11/2024, veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
La domanda proposta dall'attore e quella proposta dal terzo interventore appaiono meritevoli di accoglimento.
Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. e rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.. Più precisamente, l'azione revocatoria assolve ad una funzione non recuperatoria, ma meramente conservativa, in quanto rende inefficaci nei confronti dei creditori procedenti gli atti dispositivi, a titolo gratuito o oneroso, compiuti dal debitore per ridurre la consistenza del suo patrimonio e sottrarsi alle azioni esecutive
(Cass. nn. 7172/2001 e 1804/2000).
Tanto premesso, occorre procedere all'esatta individuazione dei presupposti richiesti per l'accoglimento dell'azione di cui gli artt. 2901 e ss. c.c. Questi sono: l'esistenza del credito, che può anche sopravvenire all'atto; l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo;
la scientia damni, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
nel solo caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
Ebbene, nella fattispecie concreta, risultano integrati tutti i richiamati presupposti.
4 In primis, quanto all'esistenza del credito, va evidenziato che, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il credito sia certo ed attuale ovvero che la pretesa obbligatoria sia liquida ed esigibile, bastando la presenza anche di una “semplice aspettativa”, non essendo necessario, nel giudizio revocatorio, dare compiuta prova della fondatezza del credito vantato (ex multis Cass. nn. 2748/2005, 11471/2003 e 12678/2001). La giurisprudenza di legittimità, dunque, ammette pacificamente all'esercizio dell'azione revocatoria anche il titolare di un credito non ancora accertato, meramente eventuale, potenziale e litigioso, compresi i crediti sottoposti a condizione o a termine nonché i crediti nascenti da fatti illeciti di natura contrattuale, cosicchè le argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale dei convenuti circa l'incedere del processo n. 1653/2014 R.G. del Tribunale di Vallo della Lucania non appaiono dirimenti (cfr.
Cass. nn. 2400/1990 e 1712/1998) e i crediti sub iudice (Cass. n. 2104/2000).
Le ragioni dedotte dal e dall'avv. trovano Parte_1 CP_3 conforto nella documentazione rispettivamente depositata, ossia nella copia della sentenza n.
2/2012 del Tribunale di Vallo della Lucania e successivo atto di citazione del 12/11/2014 (proc.
n. R.G. 1653/2014) e dalla copia dell'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del 7-
28/1/2015 nella causa civile n. R.G. 1106/2014, munita di formula esecutiva il 31/3/2015 e pedissequo precetto di pagamento, notificati congiuntamente al il 9/4/2015 e CP_1 anzi il contenuto della consulenza tecnica di ufficio redatta nell'ambito del procedimento n.
1653/2014 R.G., dal quale si evince la mancata acquisizione di parte dei documenti contabili della società fallita, consentono di ritenere sussistente il requisito dell'esistenza del credito.
Con riferimento agli altri due presupposti, occorre rilevare che parte convenuta non ha dimostrato di poter soddisfare le ragioni dei creditori mediante ulteriori beni facenti parte del suo patrimonio sicché deve ritenersi vera, in quanto non contestata, la circostanza secondo cui questi abbia conferito nel fondo l'intero suo patrimonio immobiliare.
Detta circostanza non solo prova il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (eventus damni) - per il quale, peraltro, non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma si ritiene sufficiente il compimento anche di un singolo atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore – ma anche la consapevolezza dello stesso (scientia damni) (cfr. Cass. n. 22365/2007 e 10623/2010).
In ogni caso, con riferimento all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità ammette che la prova dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria possa essere fornita anche mediante presunzioni semplici (ex multis Cass. n. 5359/09), soprattutto quando l'atto dismissivo,
5 come avvenuto nel caso di specie, sia a titolo gratuito e disposto in favore di soggetti legati al debitore da vincoli parentali stretti.
In particolare, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 n. 1, c.c. richiamato espressamente dall'art. 66 L. Fall. con riferimento alla legittimazione del curatore fallimentare
(cfr. Cass. n. 22878/2012).
Come documentalmente provato, il ha destinato i propri immobili ad un fondo CP_1 patrimoniale la cui proprietà ed amministrazione spetta ad entrambi i coniugi convenuti. Appare evidente che tale atto, in considerazione del particolare regime giuridico di protezione dei beni dall'aggressione dei creditori di cui gode l'istituto in esame, abbia avuto quale finalità la sottrazione dei beni in questione alla garanzia dei creditori.
Tanto considerato, appare altresì verosimile che anche moglie di , CP_2 CP_1 fosse ben consapevole della finalità della costituzione del fondo patrimoniale nonché dell'ingente possibile esposizione debitoria del proprio coniuge.
In definitiva, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale per cui è causa è revocabile mediante declaratoria di inefficacia nei confronti dei creditori istanti (c.d. inefficacia relativa) essendo per gli stessi pregiudizievole.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal
[...]
nonché dall'avv. , ogni avversa istanza, deduzione ed Parte_1 CP_3 eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta nell'interesse del in Parte_1
persona delle curatrici e Parte_2 Parte_3
2) Accoglie la domanda proposta nell'interesse dell'avv. ; CP_3
3) Dichiara inefficace nei confronti del in persona Parte_1
delle curatrici e e dell'avv. l'atto di Parte_2 Parte_3 CP_3 costituzione del fondo patrimoniale del 19/6/2012 per notar , rep. n. Persona_1
6 5030/3539, trascritto il 26/6/2012 ai nn. di reg. gen. 24600 e reg. part. 20602, con cui i coniugi e hanno destinato a tale fondo i seguenti beni: 1) CP_1 CP_2 opificio alla via Acqua del Lauro, in Catasto fabbricati a fol 41 part.lla 1222, piano T;
2) abitazione di tipo civile alla via Acqua del Lauro, in Catasto Fabbricati al fol 41 part.lla
1207, A 2, 7,5 vani. piano T;
3) terreno alla via Acqua del Lauro, in Catasto Terreni al fol
41 part.lla 191, 2 are 36 centiare;
4) terreno alla via Acqua del Lauro, in Catasto Terreni al fol 41 part.lla 197, 3 are 48 centiare;
5) terreno alla via Acqua del Lauro, in Catasto Terreni al fol 41 part.lla 213, 5 are 5 centiare;
6) fabbricato rurale alla via Acqua del Lauro, in
Catasto Terreni al fol 41 part.lla 196, 35 centiare;
7) abitazione di tipo economica alla via
Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol 31 part.lla 580 sub 9, cat. A3, piano T;
8) magazzino e locale deposito alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati a fol. 31, part.lla
580 sub 4, piano T, mq. 94; 9) corte alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol.
31, part.lla 580 sub 2; 10) corte alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol 31, part.lla 580 sub 8, piano T;
11) terreno alla località Casaburi, in Catasto Terreni al fol 37 part.lla 416, 12 are 50 centiare;
12) terreno alla località Casaburi, in Catasto Terreni al fol
37 part.lla 418, 12 are 5 centiare;
13) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol
43 part.lla 1169, 38 centiare;
14) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1171, 70 centiare;
15) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1175, 13 centiare;
16) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1181, 61 centiare;
17) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1187, 4 centiare;
18) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1191, 23 centiare;
19) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1250, 48 centiare;
20) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1251, 45 centiare;
21) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1252, 19 centiare;
22) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1253, 6 centiare;
23) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1254, 2 are 45 centiare;
24) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol
43 part.lla 1255, 21 centiare;
25) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1256, 38 centiare;
26) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1257, 72 centiare;
21) terreno alla località Trivento in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1258, 26 centiare;
28) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1259, 40 centiare;
29) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
7 part.lla 1260, 21 centiare;
30) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1265, 75 centiare;
31) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1268, 90 are 88 centiare;
32) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol
43 part.lla 1269, 2 are 73 centiare;
33) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1272, 2 are 34 centiare;
34) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1275, 11 centiare;
35) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1276, 1 are 23 centiare;
36) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1277, 15 centiare;
37) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1281, 97 are 39 centiare;
38) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1282, 14 centiare;
39) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1286, 35 are 59 centiare;
40) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1287, 3 centiare;
41) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1288, 2 are 21 centiare;
42) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1289, 7 centiare;
43) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1290, 2 centiare;
44) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol
43 part.lla 1433, 32 centiare;
45) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1437, 32 centiare;
46) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1439, 8 centiare;
47) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1442, 88 centiare;
48) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 788, 95 are 95 centiare;
in ME (Sa) : 49) terreno alla località Cella, in Catasto
Terreni al fol 47 part.lla 24, 1 ettari 34 are 60 centiare;
50) terreno alla località Cella, in
Catasto Terreni al fol 47 part.lla 39, 1 ettari 58 are 15 centiare;
51) terreno alla località
Cella, in Catasto Terreni al fol 47 part.lla 52, 42 centiare;
52) terreno alla località Cella, in
Catasto Terreni al fol 47 part.lla 53, 1 are;
2. Ordina alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Condanna e al pagamento delle spese di giudizio che si CP_1 CP_2 liquidano in 3.809,00, oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per Legge.
Vallo della Lucania, 28/1/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1815 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
( ), in persona delle Parte_1 P.IVA_1 curatrici dott.sse e rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 Parte_3 atti, dall'avv. Mauro D'Amato e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Vallo della Lucania, corso G. Murat;
ATTORE
E
( ) e CP_1 C.F._1 CP_2
( ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Di Vietri C.F._2
e con lo stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vallo della Lucania, via Mons.
Nicodemo n. 9;
CONVENUTI
NONCHÉ
( ), rappresentato e difeso da sé medesimo ed CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via A. Vespucci n. 9;
INTERVENTORE VOLONTARIO
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5/11/2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva Parte_1
1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, e al fine CP_1 CP_2 di sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, stipulato il 19/6/2012 per notar
, rep. n. 5030/3539, trascritto il 26/6/2012 ai nn. di reg. gen. 24600 e reg. part. Persona_1
20602, con cui i convenuti costituivano in fondo patrimoniale i seguenti beni immobili di proprietà esclusiva del sig. : 1) opificio alla via Acqua del Lauro, in Catasto fabbricati a Pt_1 fol 41 part.lla 1222, piano T;
2) abitazione di tipo civile alla via Acqua del Lauro, in Catasto
Fabbricati al fol 41 part.lla 1207, A 2, 7,5 vani. piano T;
3) terreno alla via Acqua del Lauro, in
Catasto Terreni al fol 41 part.lla 191, 2 are 36 centiare;
4) terreno alla via Acqua del Lauro, in
Catasto Terreni al fol 41 part.lla 197, 3 are 48 centiare;
5) terreno alla via Acqua del Lauro, in
Catasto Terreni al fol 41 part.lla 213, 5 are 5 centiare;
6) fabbricato rurale alla via Acqua del Lauro, in Catasto Terreni al fol 41 part.lla 196, 35 centiare;
7) abitazione di tipo economica alla via
Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol 31 part.lla 580 sub 9, cat. A3, piano T;
8) magazzino e locale deposito alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati a fol. 31, part.lla 580 sub 4, piano
T, mq. 94; 9) corte alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol. 31, part.lla 580 sub 2; 10) corte alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol 31, part.lla 580 sub 8, piano T;
11) terreno alla località Casaburi, in Catasto Terreni al fol 37 part.lla 416, 12 are 50 centiare;
12) terreno alla località Casaburi, in Catasto Terreni al fol 37 part.lla 418, 12 are 5 centiare;
13) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1169, 38 centiare;
14) terreno alla località
Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1171, 70 centiare;
15) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1175, 13 centiare;
16) terreno alla località Trivento, in Catasto
Terreni al fol 43 part.lla 1181, 61 centiare;
17) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1187, 4 centiare;
18) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla
1191, 23 centiare;
19) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1250, 48 centiare;
20) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1251, 45 centiare;
21) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1252, 19 centiare;
22) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1253, 6 centiare;
23) terreno alla località
Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1254, 2 are 45 centiare;
24) terreno alla località
Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1255, 21 centiare;
25) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1256, 38 centiare;
26) terreno alla località Trivento, in Catasto
Terreni al fol 43 part.lla 1257, 72 centiare;
21) terreno alla località Trivento in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1258, 26 centiare;
28) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
2 part.lla 1259, 40 centiare;
29) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla
1260, 21 centiare;
30) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1265, 75
centiare; 31) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1268, 90 are 88
centiare; 32) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1269, 2 are 73
centiare; 33) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1272, 2 are 34
centiare; 34) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1275, 11 centiare;
35) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1276, 1 are 23 centiare;
36) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1277, 15 centiare;
37) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1281, 97 are 39 centiare;
38) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1282, 14 centiare;
39) terreno alla località
Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1286, 35 are 59 centiare;
40) terreno alla località
Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1287, 3 centiare;
41) terreno alla località Trivento, in
Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1288, 2 are 21 centiare;
42) terreno alla località Trivento, in
Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1289, 7 centiare;
43) terreno alla località Trivento, in Catasto
Terreni al fol 43 part.lla 1290, 2 centiare;
44) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1433, 32 centiare;
45) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1437, 32 centiare;
46) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla
1439, 8 centiare;
47) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1442, 88 centiare;
48) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 788, 95 are 95 centiare;
in ME (Sa) : 49) terreno alla località Cella, in Catasto Terreni al fol 47 part.lla 24,
1 ettari 34 are 60 centiare;
50) terreno alla località Cella, in Catasto Terreni al fol 47 part.lla 39, 1 ettari 58 are 15 centiare;
51) terreno alla località Cella, in Catasto Terreni al fol 47 part.lla 52, 42 centiare;
52) terreno alla località Cella, in Catasto Terreni al fol 47 part.lla 53, 1 are;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Affermava, in particolare, l'attore che detto fondo patrimoniale veniva costituito successivamente alla dichiarazione di fallimento della società - avvenuta con sentenza n. Parte_1
2/2012 del Tribunale di Vallo di Lucania e di cui il era amministratore unico – al CP_1 fine di sottrarre i suddetti beni immobili alla garanzia patrimoniale di cui all'art 2740 c.c. e di pregiudicare le ragioni di credito del connesse al Parte_1 risarcimento dei danni conseguenti all'illecita gestione sociale posta in essere da esso e Pt_1 per la quale lo stesso veniva convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 146 l.f., innanzi all'intestato
Tribunale (proc. n. r.g. 1653/2014).
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i sig.ri e CP_1 CP_2
i quali evidenziavano l'inammissibilità o comunque la totale infondatezza della pretesa attorea, poiché i beni costituiti in fondo patrimoniale, facendo parte del patrimonio personale del CP_1
giammai potevano considerarsi destinati o destinabili alla garanzia dei creditori. I
[...] convenuti instavano, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di intervento volontario, depositata in data 3/7/2015, si costituiva poi in giudizio affermando di essere creditore del in virtù dell'ordinanza CP_3 CP_1 pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 7-28/1/2015, all'esito del procedimento civile n. R.G. 1106/2014, munita di formula esecutiva il 31/3/2015 e notificata congiuntamente ad atto di precetto il 9/4/2015, quale procuratore attributario delle spese di lite quantificate in €
2.133, 68 oltre interessi e spese successive. L'interventore concludeva, pertanto, per la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di disposizione di cui sopra, con ordine al competente Conservatore dei
R.R.I.I. di annotare e trascrivere l'emananda sentenza e vittoria delle spese di lite.
Dopo una serie di rinvii, determinati da esigenze di ruolo, la causa, in data 6/11/2024, veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
La domanda proposta dall'attore e quella proposta dal terzo interventore appaiono meritevoli di accoglimento.
Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. e rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.. Più precisamente, l'azione revocatoria assolve ad una funzione non recuperatoria, ma meramente conservativa, in quanto rende inefficaci nei confronti dei creditori procedenti gli atti dispositivi, a titolo gratuito o oneroso, compiuti dal debitore per ridurre la consistenza del suo patrimonio e sottrarsi alle azioni esecutive
(Cass. nn. 7172/2001 e 1804/2000).
Tanto premesso, occorre procedere all'esatta individuazione dei presupposti richiesti per l'accoglimento dell'azione di cui gli artt. 2901 e ss. c.c. Questi sono: l'esistenza del credito, che può anche sopravvenire all'atto; l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo;
la scientia damni, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
nel solo caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
Ebbene, nella fattispecie concreta, risultano integrati tutti i richiamati presupposti.
4 In primis, quanto all'esistenza del credito, va evidenziato che, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il credito sia certo ed attuale ovvero che la pretesa obbligatoria sia liquida ed esigibile, bastando la presenza anche di una “semplice aspettativa”, non essendo necessario, nel giudizio revocatorio, dare compiuta prova della fondatezza del credito vantato (ex multis Cass. nn. 2748/2005, 11471/2003 e 12678/2001). La giurisprudenza di legittimità, dunque, ammette pacificamente all'esercizio dell'azione revocatoria anche il titolare di un credito non ancora accertato, meramente eventuale, potenziale e litigioso, compresi i crediti sottoposti a condizione o a termine nonché i crediti nascenti da fatti illeciti di natura contrattuale, cosicchè le argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale dei convenuti circa l'incedere del processo n. 1653/2014 R.G. del Tribunale di Vallo della Lucania non appaiono dirimenti (cfr.
Cass. nn. 2400/1990 e 1712/1998) e i crediti sub iudice (Cass. n. 2104/2000).
Le ragioni dedotte dal e dall'avv. trovano Parte_1 CP_3 conforto nella documentazione rispettivamente depositata, ossia nella copia della sentenza n.
2/2012 del Tribunale di Vallo della Lucania e successivo atto di citazione del 12/11/2014 (proc.
n. R.G. 1653/2014) e dalla copia dell'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del 7-
28/1/2015 nella causa civile n. R.G. 1106/2014, munita di formula esecutiva il 31/3/2015 e pedissequo precetto di pagamento, notificati congiuntamente al il 9/4/2015 e CP_1 anzi il contenuto della consulenza tecnica di ufficio redatta nell'ambito del procedimento n.
1653/2014 R.G., dal quale si evince la mancata acquisizione di parte dei documenti contabili della società fallita, consentono di ritenere sussistente il requisito dell'esistenza del credito.
Con riferimento agli altri due presupposti, occorre rilevare che parte convenuta non ha dimostrato di poter soddisfare le ragioni dei creditori mediante ulteriori beni facenti parte del suo patrimonio sicché deve ritenersi vera, in quanto non contestata, la circostanza secondo cui questi abbia conferito nel fondo l'intero suo patrimonio immobiliare.
Detta circostanza non solo prova il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (eventus damni) - per il quale, peraltro, non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma si ritiene sufficiente il compimento anche di un singolo atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore – ma anche la consapevolezza dello stesso (scientia damni) (cfr. Cass. n. 22365/2007 e 10623/2010).
In ogni caso, con riferimento all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità ammette che la prova dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria possa essere fornita anche mediante presunzioni semplici (ex multis Cass. n. 5359/09), soprattutto quando l'atto dismissivo,
5 come avvenuto nel caso di specie, sia a titolo gratuito e disposto in favore di soggetti legati al debitore da vincoli parentali stretti.
In particolare, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 n. 1, c.c. richiamato espressamente dall'art. 66 L. Fall. con riferimento alla legittimazione del curatore fallimentare
(cfr. Cass. n. 22878/2012).
Come documentalmente provato, il ha destinato i propri immobili ad un fondo CP_1 patrimoniale la cui proprietà ed amministrazione spetta ad entrambi i coniugi convenuti. Appare evidente che tale atto, in considerazione del particolare regime giuridico di protezione dei beni dall'aggressione dei creditori di cui gode l'istituto in esame, abbia avuto quale finalità la sottrazione dei beni in questione alla garanzia dei creditori.
Tanto considerato, appare altresì verosimile che anche moglie di , CP_2 CP_1 fosse ben consapevole della finalità della costituzione del fondo patrimoniale nonché dell'ingente possibile esposizione debitoria del proprio coniuge.
In definitiva, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale per cui è causa è revocabile mediante declaratoria di inefficacia nei confronti dei creditori istanti (c.d. inefficacia relativa) essendo per gli stessi pregiudizievole.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal
[...]
nonché dall'avv. , ogni avversa istanza, deduzione ed Parte_1 CP_3 eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta nell'interesse del in Parte_1
persona delle curatrici e Parte_2 Parte_3
2) Accoglie la domanda proposta nell'interesse dell'avv. ; CP_3
3) Dichiara inefficace nei confronti del in persona Parte_1
delle curatrici e e dell'avv. l'atto di Parte_2 Parte_3 CP_3 costituzione del fondo patrimoniale del 19/6/2012 per notar , rep. n. Persona_1
6 5030/3539, trascritto il 26/6/2012 ai nn. di reg. gen. 24600 e reg. part. 20602, con cui i coniugi e hanno destinato a tale fondo i seguenti beni: 1) CP_1 CP_2 opificio alla via Acqua del Lauro, in Catasto fabbricati a fol 41 part.lla 1222, piano T;
2) abitazione di tipo civile alla via Acqua del Lauro, in Catasto Fabbricati al fol 41 part.lla
1207, A 2, 7,5 vani. piano T;
3) terreno alla via Acqua del Lauro, in Catasto Terreni al fol
41 part.lla 191, 2 are 36 centiare;
4) terreno alla via Acqua del Lauro, in Catasto Terreni al fol 41 part.lla 197, 3 are 48 centiare;
5) terreno alla via Acqua del Lauro, in Catasto Terreni al fol 41 part.lla 213, 5 are 5 centiare;
6) fabbricato rurale alla via Acqua del Lauro, in
Catasto Terreni al fol 41 part.lla 196, 35 centiare;
7) abitazione di tipo economica alla via
Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol 31 part.lla 580 sub 9, cat. A3, piano T;
8) magazzino e locale deposito alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati a fol. 31, part.lla
580 sub 4, piano T, mq. 94; 9) corte alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol.
31, part.lla 580 sub 2; 10) corte alla via Torquato Tasso, in Catasto Fabbricati al fol 31, part.lla 580 sub 8, piano T;
11) terreno alla località Casaburi, in Catasto Terreni al fol 37 part.lla 416, 12 are 50 centiare;
12) terreno alla località Casaburi, in Catasto Terreni al fol
37 part.lla 418, 12 are 5 centiare;
13) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol
43 part.lla 1169, 38 centiare;
14) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1171, 70 centiare;
15) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1175, 13 centiare;
16) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1181, 61 centiare;
17) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1187, 4 centiare;
18) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1191, 23 centiare;
19) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1250, 48 centiare;
20) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1251, 45 centiare;
21) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1252, 19 centiare;
22) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1253, 6 centiare;
23) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1254, 2 are 45 centiare;
24) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol
43 part.lla 1255, 21 centiare;
25) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1256, 38 centiare;
26) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1257, 72 centiare;
21) terreno alla località Trivento in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1258, 26 centiare;
28) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1259, 40 centiare;
29) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
7 part.lla 1260, 21 centiare;
30) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1265, 75 centiare;
31) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1268, 90 are 88 centiare;
32) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol
43 part.lla 1269, 2 are 73 centiare;
33) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1272, 2 are 34 centiare;
34) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1275, 11 centiare;
35) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1276, 1 are 23 centiare;
36) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1277, 15 centiare;
37) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1281, 97 are 39 centiare;
38) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1282, 14 centiare;
39) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1286, 35 are 59 centiare;
40) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1287, 3 centiare;
41) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1288, 2 are 21 centiare;
42) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1289, 7 centiare;
43) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43 part.lla 1290, 2 centiare;
44) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol
43 part.lla 1433, 32 centiare;
45) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1437, 32 centiare;
46) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1439, 8 centiare;
47) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 1442, 88 centiare;
48) terreno alla località Trivento, in Catasto Terreni al fol 43
part.lla 788, 95 are 95 centiare;
in ME (Sa) : 49) terreno alla località Cella, in Catasto
Terreni al fol 47 part.lla 24, 1 ettari 34 are 60 centiare;
50) terreno alla località Cella, in
Catasto Terreni al fol 47 part.lla 39, 1 ettari 58 are 15 centiare;
51) terreno alla località
Cella, in Catasto Terreni al fol 47 part.lla 52, 42 centiare;
52) terreno alla località Cella, in
Catasto Terreni al fol 47 part.lla 53, 1 are;
2. Ordina alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Condanna e al pagamento delle spese di giudizio che si CP_1 CP_2 liquidano in 3.809,00, oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per Legge.
Vallo della Lucania, 28/1/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
8