CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R EP LI TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'PP di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa MAluisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa MA Antonietta Naso
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 526/22 e 531/22 RG Lav, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 95/2022 pubblicata in data 19.1.2022
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti NA Parte 1
ZU e SE BA,
APPELLANTE nel proc. 526/2022 ed appellato in quello n. 531/2022
E
In persona del legale rappresentante pro- Controparte 1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Roberta Russo e Daniele Fumagalli, giusta procura in atti;
- APPELLATO nel proc. 526/2022 ed appellante in quello n. 531/2022
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con la decisione in esame il primo giudice, in accoglimento parziale della domanda formulata dal lavoratore (relativa al periodo dal 2013 al 2017) e a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancato lavaggio dei DPI da parte del datore di lavoro ha riconosciuto, nei limiti del decennio dal primo atto interruttivo ex art. 2946 cc a ritroso dal 25.1.2020 (atto interruttivo della prescrizione), l'importo di € 112,00 (€ 4,00 a lavaggio, computando 1 lavaggio al mese x 28 mesi), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Hanno proposto separati appelli, poi riuniti, entrambe le parti, per i motivi appresso illustrati Parte Depositate note di trattazione scritta nei termini assegnati, con le quali è stato chiesto ulteriore rinvio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025, essendo le parti state avvertite dal Collegio, con ordinanza del 10.10.2025, che non sarebbero stati concessi ulteriore rinvii per la formalizzazione dell'accordo transattivo, in ragione dell'anno di iscrizione a ruolo del fascicolo e delle plurime richieste di rinvio per il medesimo incombente, ove non avessero documentato in udienza l'intervenuto accordo.
***
In sintesi, il Tribunale, in adesione alle pronunce di altri giudici della stessa Sezione, posto che era incontestato il ricorrente fosse dipendente della CP 1 Controparte 1 con mansioni di carrellista, riteneva che era sufficiente, ai fini di causa, affermare che gli indumenti caratterizzati dalla presenza di elementi rifrangenti avessero la funzione di salvaguardia dell'integrità dello stesso dal punto di vista della visibilità e, quindi, dell'incolumità.
Infatti, l'accertamento che ulteriori capi di vestiario avessero caratteristiche di protezione, sotto altri profili, non avrebbe modificato i parametri di valutazione costituiti dalla misura e nella frequenza dei lavaggi, posto che comunque avrebbero dovuto essere, per igiene, condotti separatamente dal resto della biancheria.
Quindi, posto che l'obbligo datoriale aveva fonte legale, e che era pacifico in atti che tale obbligo non fosse stato adempiuto avendo la società dedotto di essere obbligata solo alla sostituzione degli indumenti, ed essendo pure emerso dalle indicazioni contenute nelle prescrizioni del datore di lavoro che solo rispetto all'usura o alla rottura degli indumenti era prevista la sostituzione ma non anche rispetto all'ordinaria "sporcizia”, accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 1218 c.c. sulla base del dato presuntivo dell'avvenuto lavaggio "casalingo" con una frequenza tale da consentire la garanzia di un livello di igiene minimo.
Definiva in via equitativa il danno patrimoniale in € 4,00, ponderando i possibili costi per il detersivo ed i prodotti di consumo, per l'energia elettrica, per l'acqua, per l'usura dell'elettrodomestico, per il tempo impegnato sulla base della comune scienza ed esperienza e riconosceva la necessità di un lavaggio al mese e, quindi, ordinariamente di 12 lavaggi annuali.
Nel definire il regolamento delle spese, le compensava integralmente dando rilevo alla parziale reciproca soccombenza e ponderando la sostanziale riduzione dell'importo oggetto del riconosciuto risarcimento del danno e dell'oggettivo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo normativo del lavaggio da parte del datore di lavoro.
PP ER
Il lavoratore lamenta in primo luogo che il GL, negando l'attività istruttoria richiesta, era giunto ad accordare un risarcimento irrisorio e trascurando che l'oggetto della lite era la violazione Parte sistematica da parte di di un preciso obbligo legale, posto dall'art. 77 del D.Lgs n 81/2008
e assistito da sanzione penale ai sensi dell'art. 87 c. 2 lett. d dello stesso testo legislativo.
Il Tribunale avrebbe trascurato che i lavoratori addetti al Porto erano costretti a lavorare a contatto con sudiciume e sostanze nocive, e che tra gli stessi DPI ve ne erano alcuni da indossare direttamente a contatto con la pelle e non su altri indumenti.
Critica la riduttiva qualificazione di D.P.I. soltanto degli indumenti con funzione di visibilità
(gilet rifrangenti per il periodo estivo e giubbotto rifrangente per il periodo invernale) e deduce che la contraddittoria irrilevanza del relativo accertamento sulla natura dei singoli indumenti pure presente nel corpo della sentenza sarebbe stata smentita in sede di liquidazione equitativa del danno, assumendo di avere ritenuto necessario non più di un lavaggio al mese tenuto conto del tipo di dispositivo indossato e soprattutto dell'attività in concreto svolta dal ricorrente.
Inoltre, la sentenza sarebbe stata censurabile per il criterio di quantificazione utilizzato, che non includeva anche la retribuzione per il tempo speso (da considerarsi lavoro straordinario), per occuparsi di un'attività, il lavaggio, che avrebbe dovuto essere svolta dal datore di lavoro, in luogo del lavoratore.
Infine, censura la regolamentazione delle spese di lite, avendo il Giudice disposto la compensazione integrale delle stesse, a fronte di una soccombenza solo parziale.
Ai fini del decidere si riporta ex art 118 disp att. cp.c la motivazione già adottata da questa sezione in controversie analoghe (tra le quali la n. 280/2023 depositata il 28.12.2023 emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 83/22RGL), con talune rettifiche dovute alla peculiarità di questa causa rispetto a quelle finora tratte dalla sezione.
In relazione al primo motivo d'appello di Pt 1 si osserva quanto segue.
Va in primo luogo osservato che l'assunto che ulteriori capi andassero qualificati come DPI rispetto a quelli presi in esame dal primo giudice non tiene innanzitutto conto della considerazione condotta dal Tribunale ( e fatta propria da questo Collegio in altre decisioni) che la qualità (e la conseguente quantità) dei capi da igienizzare non incide sul numero dei lavaggi e conseguentemente dei costi essendo l'unica differenza che ne deriva che il lavaggio domestico (in lavatrice) avverrà a pieno carico anziché a con carico ridotto. Il Tribunale ha così sostenuto che ... le conseguenze risarcitorie non avrebbero potuto essere significativamente diverse (tanto da giustificare l'ingresso di una lunga ed articolata istruttoria) neanche nell'ipotesi in cui a quei capi dovessero esserne aggiunti altri per ipotesi funzionali sempre alla protezione non di una qualsiasi ordinaria esposizione alla "sporcizia" bensì di uno specifico "rischio sporcizia”.>>.
Al fine di superare tale argomentare l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che viceversa tale assunto fosse erroneo e che la qualificazione anche di altri capi di vestiario come DPI avrebbe avuto riflessi sulla frequenza e numero dei lavaggi e, quindi, dei costi quantificati in via equitativa dal Tribunale.
Mancando tale allegazione che con evidenza non è stata mai condotta, deve ritendersi la carenza di interesse in relazione a tale doglianza.
A ciò si aggiunge quanto segue.
Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato l'art. 74, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 - che prevede che "si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI>>, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"- ha richiamato il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) debba riferirsi a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., escludendo la vincolatività della qualificazione attribuita agli indumenti nel documento di valutazione del rischio oppure in sede di assegnazione degli stessi al lavoratore (v. Cass. n.
5748/2020). Pertanto, ciò che qualifica un indumento come D.P.I. non è la veste formale attribuitagli dal datore di lavoro, bensì la funzione di protezione dal contatto con sostanze nocive o patogene concretamente svolta dallo stesso (v. sul punto Cass. n. 16749/2019, n.
20206/2019, n. 27354/2019 e n. 17132/2019)."
Proprio da tale corretta premessa emerge l'erroneità del presupposto sul quale è articolato il primo motivo di appello, ovvero che tutti gli indumenti in quanto dovevano costituire barriera per sostanze nocive/sudiciume etc avrebbero dovuto essere lavati almeno due volte a settimana, tenendo presente che alcuni di essi dovevano essere indossati direttamente a contatto con la pelle.
Appare evidente che se un indumento può essere classificato, aldilà della qualificazione formale datane dal datore di lavoro, come DPI (e in forza di tale qualificazione deve essere lavato a cura e spese del datore di lavoro) solo laddove svolga una funzione protettiva, e che di tutti i capi di vestiario citati dal lavoratore solo quelli dotati di elementi catarifrangenti possono essere classificati come dpi, proteggendo i lavoratori dal rischio di incidenti, non essendo seriamente sostenibile che tali capi di abbigliamento possano avere una qualche funzione protettiva, trattandosi al di là di ciò di comuni capi di vestiario inidonei a costituire una barriera nei confronti di agenti inquinanti, esalazioni nocive, agenti patogeni, virus e quant'altro cui si assume fossero esposti i lavoratori portuali.
Inoltre, tali indumenti forniti dall'impresa erano indossati su altri capi di vestiario. Infatti proprio il documento Dispositivi di Protezione individuale e indumenti di lavoro citato dal lavoratore a supporto della qualificabilità in termini di dpi, non soltanto del pantalone ad alta visibilità, del gilet rifrangente ad alta visibilità per il periodo estivo e il giubbotto rifrangente ad alta visibilità per il periodo invernale considerati tali dal giudice di prime cure, ma anche per quanto qui di interesse “magliette polo (mezze maniche) con bande rifrangenti", per il vestiario estivo (tutti gli altri indumenti citati dal lavoratore sono, aldilà della qualificazione data, da indossare naturalmente su altri indumenti) fornisce indicazioni diverse da quelle indicate dal lavoratore. Nel citato documento, come dice lo stesso titolo, vengono distinti i DPI dagli indumenti di lavoro che non hanno funzione di protezione ed ovviamente sono sottoposti a procedure diverse.
La scheda citata dal lavoratore a supporto della propria impostazione è in realtà intitolata scheda di "assegnazione DPI e indumenti di lavoro", e nella stessa i diversi indumenti vengono indicati come "capi di vestiario", talché è solo la funzione di protezione da un qualsiasi rischio che consente la qualificazione in termini di dpi tra i capi ivi indicati
Ed allora si rileva che tra i capi di vestiario non viene annotata “la maglietta polo mezze maniche con bande rifrangenti", come preteso dal lavoratore bensì “una maglietta polo m/c e bande rifrangenti", laddove la prima è un indumento di lavoro le seconde hanno funzione protettiva, come emerge plasticamente dalle fotografie versate in atti, in cui sono ritratte magliette sulle quali sono appoggiate le bande catarifrangenti.
Tutti gli altri indumenti, giubbotti gilet felpe, come detto sono naturalmente da indossare su altri indumenti che fanno da barriera rispetto alla traspirazione, tenendo presente che si tratta di indumenti da indossare d'inverno.
Per quanto riguarda i criteri utilizzati per quantificare il risarcimento del danno si rinvia, per non appesantire la motivazione, al prosieguo nel quale la questione verrà trattata, in relazione all'appello proposto da CP 1
PP Pt 2 [...] articola quattro motivi di impugnativa avverso la decisione che dopo essere stati illustrati saranno, per comodità espositiva, esaminati tutti insieme.
Con il primo motivo, la società assume l'insussistenza del proprio inadempimento sostenendo di avere assolto all'obbligo di garantire le condizioni di igiene dei DPI attraverso la sostituzione periodica dei dispositivi, sostituzione preferita al lavaggio per ragioni di spesa (poiché l'esborso per la nuova fornitura sarebbe stato assai inferiore a quello necessario ad assicurare il lavaggio)
e consentita dallo stesso dettato normativo in quanto prefigurata come modalità alternativa al lavaggio.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'azienda non avrebbe adempiuto all'obbligo di provvedere alla manutenzione dei DPI poiché la sostituzione degli indumenti sarebbe stata insufficiente. L'art. 77 del D. Lgs. n. 81/2008 avrebbe stabilito che il datore di lavoro, ai fini della scelta del DPI, mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
A sua volta il lavoratore, oltre a dovere utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione, avrebbe avuto il dovere di segnalare immediatamente le deficienze.
Considerato il logoramento cui vanno incontro i DPI in caso di ripetuti lavaggi ed il basso costo degli stessi, l'azienda avrebbe deciso di procedere alla loro sostituzione, piuttosto che al lavaggio, adottando così una modalità organizzativa che sarebbe stata conforme al dettato dell'art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008 che, avrebbe posto in capo al datore di lavoro l'obbligo di manutenere, riparare o sostituire i DPI. La sostituzione sarebbe disposta con cadenza programmata, oltre che ogni volta in cui i lavoratori l'avessero richiesta.
Nello specifico, non emergerebbe che il ricorrente avesse mai richiesto la sostituzione. In sintesi, secondo la società il tenore del testo normativo (art. 77 citato) avrebbe dato facoltà al datore di lavoro di scegliere fra diverse modalità per garantire la manutenzione e l'igiene dei
DPI, inclusa la sostituzione, e la scelta della società di optare per tale soluzione, sarebbe stata insindacabile, in quanto avvenuta nell'esercizio della facoltà di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. . Dunque, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non adempiuto l'obbligo per avere la società ritenuto di essere obbligata solo alla sostituzione degli indumenti.
La scelta, viceversa, oltre che conforme alla previsione di legge, sarebbe stata anche di maggiore tutela per la sicurezza dei lavoratori, considerato essa avrebbe escluso il logoramento conservando la caratteristica della visibilità dei lavoratori. La presenza di oltre 1.000 dipendenti presso il porto di Gioia Tauro, centinaia dei quali dotati di DPI, avrebbe imposto un'effettiva collaborazione dei lavoratori al fine di individuare quali fossero i DPI da sostituire nei casi di danneggiamento, usura o insudiciamento degli stessi, mentre nel caso tale segnalazione non sarebbe mai avvenuta.
Con il secondo motivo si assume l'insussistenza del danno risarcibile per inadeguata allegazione della parte. Infatti, al di là della circostanza illustrata con il precedente motivo, dell'insussistenza dell'inadempimento, l'appellato non avrebbe offerto nessuna indicazione concreta di quale deterioramento o imbrattamento avrebbero subito i DPI assegnati, limitandosi a generiche affermazioni di principio.
Inoltre, avrebbe preteso di dimostrare l'entità del danno mediante la produzione di un preventivo che, tuttavia, non avrebbe avuto corrispondenza con l'ammontare delle spese effettivamente e personalmente sostenute, ma essendo rappresentato da costi meramente ipotetici, pretendendo, in alternativa, la quantificazione del danno in via equitativa, senza fornire alcun elemento di prova e criterio/parametro di riferimento.
Per un verso, il costo del lavaggio di un gilet del tipo di quelli utilizzati, di peso e volume ridottissimi, sarebbe stato minimo, ed irrilevante, potendo l'indumento essere aggiunto a qualsiasi lavaggio casalingo di biancheria altrimenti effettuato per normali esigenze domestiche, e con altre decisioni lo stesso Tribunale avrebbe escluso il diritto in assenza di una adeguata allegazione del danno. In conclusione, il lavoratore non avrebbe assolto all'onere su di esso gravante, di dimostrare sia la frequenza sia il costo sostenuto per assicurare l'efficienza degli indumenti mediante il lavaggio nonché le modalità di quest'ultimo.
Con il terzo motivo si deduce la necessità di parametrare il risarcimento all'effettiva presenza del lavoratore pari al 48,86 % delle giornate lavorative.
Sicché anche la somma di condanna, ove fosse stato confermato l'an debeatur, avrebbe dovuto essere riproporzionata secondo tale percentuale.
Con il quarto motivo si insiste sull' applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., che decorrerebbe dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità e non in quello decennale ritenuto dal Tribunale.
Anche in relazione a tali motivi si richiamano le considerazioni svolte nei numerosi precedenti di questa Sezione.
< Occorre premettere, ai fini della distribuzione dell'onere della prova, che è sufficiente che il lavoratore alleghi la fonte dell'obbligo datoriale, qui la legge, perché sorga in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adempimento. Infatti, < ….. in conformità con l'art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva a ragione sia del rilevo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire i D.P.I. ai dipendenti e a garantirne l'idoneità ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza.
6. In questa ottica, il contenuto di tale obbligo di sicurezza richiede che nei confronti del datore di lavoro sia ravvisabile una condotta commissiva o omissiva, sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 15112/2020; Cass. n. 26495/2018).
7. Ne consegue che il lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, deve allegare la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo nonché la eventuale scadenza del termine e l'inadempimento; il datore di lavoro ha, invece, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le altre Cass. n. 26945/2018; Cass. n. 2209/2016).
8. Nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore, in base al principio richiamato dalla Corte territoriale "ei incumbit probatio qui dicit” a dovere allegare i fatti sopra richiamati in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, come ha sostenuto la Corte territoriale, ma una volta ritenuto l'inadempimento denunciato dell'obbligo, come hanno pacificamente opinato i giudici di seconde cure, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (in tema, tra le altre, Cass. n. 9856/2002).>> (ex multis di recente Sez. L, Ordinanza n. 12710 del 2023).
Nel caso, l'inadempimento è un fatto pacifico, avendo il datore di lavoro ammesso di non avere mai provveduto ai lavaggi, sostenendo che avesse efficacia esimente la sostituzione periodica
(a scadenze prestabilite, a seconda dei casi, annuali o biennali) dei dispositivi/indumenti ovvero, in un arco temporale più ristretto, solo a richiesta del lavoratore.
Ora, tale adempimento non è satisfattivo dell'obbligo. Infatti, l'igiene dei DPI deve essere garantita dal datore di lavoro a prescindere dalla richiesta del lavoratore e con una cadenza sicuramente e comprensibilmente più ravvicinata di quella annuale o biennale delle forniture periodiche dei DPI, per la naturale esposizione all'insudiciamento di qualsiasi capo di abbigliamento, anche solo per il contatto con superfici o strumenti di lavoro, affinché la salute dei dipendenti sia adeguatamente preservata.
Pertanto, pur a volere intendere il disposto dell'art. 77 del Dlgs 81/2008 < mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante>>, come previsione che legittima il datore di lavoro a provvedere alla sostituzione in luogo del lavaggio, resta il fatto che la sostituzione, per avere efficacia realmente satisfattiva delle esigenze di salute sottese alla previsione non può essere rimandata a scadenze periodiche così lunghe come quelle annuali o biennali, ma deve avere una cadenza più ravvicinata analoga a quella, usualmente richiesta per i lavaggi.
Poi, l'igiene deve essere garantita a prescindere ed anche in assenza di una richiesta del lavoratore essendo l'obbligo previsto dall'art. 77 incondizionato e non potendo il lavoratore disporre su tale materia. In altri termini, l'inadeguatezza della periodicità fissa a uno o due anni e l'impossibilità di condizionare l'obbligo datoriale alla mancata segnalazione del lavoratore per l'insorgenza diretta dalla legge dell'obbligo determina l'affermazione dell'inadempimento.
Condividendosi la considerazione del primo giudice in ordine alla superfluità dell'indagine sulla natura degli altri indumenti, diversi da quelli ad alta visibilità, giacché, ai fini della determinazione del costo affrontato dal lavoratore per i lavaggi, essa risulta del tutto neutra, in quanto la considerazione da cui occorre partire e da cui parte il Collegio ( al pari del primo giudice) per la quantificazione è la necessità di procedere ad un lavaggio separato dei DPI rispetto ai restanti indumenti personali o familiari, sicché il numero dei capi da lavare e l'inclusione di uno o più di essi, incide unicamente sul piano del lavaggio eseguito a pieno carico o a carico ridotto e non influisce sensibilmente sui costi determinati in questa sede in via equitativa.
Sicché il numero dei capi da igienizzare è sostanzialmente irrilevante ai fini del costo quantificato.
Come già anticipato sopra, vanno valutati contestualmente la censura del lavoratore sul parametro di 1 lavaggio mensile utilizzato in sentenza e il 3° motivo di MCT, vertente sulla prova e quantificazione del danno, richiamando ancora una volta quanto ritenuto da questa
Sezione nelle analoghe controversie:
< Effettivamente la determinazione della frequenza o del numero dei lavaggi in relazione al tempo è rimessa ad un fatto di comune esperienza sicché esigenze di ordinaria pulizia dei capi, considerato che, per altro, buona parte di essi, come emerso dal contraddittorio fra le parti nelle numerose controversie venute all'attenzione del Collegio in relazione all'oggetto dell'attuale giudizio, non sono destinati ad essere indossati direttamente sulla pelle, ma vengono indossati sopra i vestiti, importa la conclusione che un corretto bilanciamento degli interessi (che deve anche tenere conto della necessità di non gravare di costi eccessivi ed insopportabili l'impresa) fa sì che sia sicuramente corretta la determinazione equitativa di un lavaggio ogni due settimane (14-15 giorni circa). Del resto, è anche vero che nel periodo invernale le temperature più fredde riducono sensibilmente la traspirazione sicché l'esigenza dell'igienizzazione dei capi di vestiario diviene meno frequente soprattutto se si consideri che gli stessi non sono destinati a venire a contatto diretto con la pelle (ciò vale in particolare per le tute o i capi ad alta visibilità dotati di bande catarifrangenti).
In ultima analisi, la considerazione complessiva delle diverse condizioni climatiche che possono presentarsi nell'arco delle stagioni e la necessità di operare un bilanciamento degli opposti interessi delle parti inducono a ravvisare nella frequenza quindicinale il giusto contemperamento di tali elementi.
Circa il costo affrontato, la determinazione del Tribunale risulta assistita dal riferimento ad una serie di costi unitari (acqua, luce, detersivo...) allegati dal lavoratore, non contrastata con dati altrettanto specifici dall'azienda che non fornisce parametri di valutazione alternativi.
Come osservato in altre controversie di analogo contenuto dal Collegio, una volta affermata la certezza dell'an debeatur, il che deriva dall'affermazione dell'inadempimento datoriale e dalla considerazione del fatto notorio ai fini della frequenza dei lavaggi, è rimessa al Giudice la scelta del criterio equitativo in base al quale definire il quantum debeatur;
criterio che può essere il più vario, come dimostra il fatto che taluni giudici di merito in altre controversie relative ad analogo oggetto in ambito nazionale si siano affidati alla parametrazione alle misure orarie della retribuzione (straordinaria o meno).
Nel caso di specie, la soluzione adottata dal primo giudice risulta appare sostanzialmente coerente con quella adottata anche da questo Collegio in casi analoghi e consente di assicurare una soluzione il più possibile uniforme fra quelli venuti all'attenzione del Collegio relativi ai Parte dipendenti della e, soprattutto non risulta adeguatamente contrastata dall'impresa con l'indicazione di diversi ed inferiori costi unitari neppure in appello >>.
Da quanto precede consegue che non risulta ragionevole che in via equitativa il primo giudice abbia ritenuto necessario non più di un lavaggio al mese, dunque 12 lavaggi annui, scelta che non può evidentemente essere giustificata sulla base del vaghissimo riferimento all' “attività in concreto svolta e al tipo di dispositivo indossato", tra l'altro contraddicendo quanto in precedenza affermato sulla irrilevanza dell'accertamento relativo alla natura dei singoli indumenti ai fini della risarcimento.
Infine, a differenza di altre cause esaminate dal Collegio, è infondato il motivo formulato dall'impresa con cui si chiede il riproporzionamento delle somme erogate a titolo risarcitorio in rapporto alle giornate di effettiva presenza in quanto (così pure nella citata sentenza di questa sezione n. 280/2023) il lavoratore sin dal primo grado ha puntualmente allegato i giorni di presenza mese per mese e rispetto agli stessi ha chiesto il risarcimento del danno. A sua volta, il Tribunale, pur premettendo che la frequenza in generale dei lavaggi è mensile, ha determinato i lavaggi in 28 affermando di avere operato la quantificazione < tenuto conto della detrazione delle assenze in servizio, secondo il calendario prodotto dallo stesso ricorrente >> (così in motivazione) nel periodo oggetto di domanda fra il 2013 e il 2017.
L'appellante avrebbe dovuto, allora, dimostrare che le effettive presenze del lavoratore fossero inferiori a quelle allegate sin dal primo grado da quest'ultimo (cfr prospetti dettagliati alle pagg. 18-
22 del ricorso introduttivo), così provando che la riduzione già operata dal primo giudice rispetto all'intero fosse non proporzionata, dimostrazione mai fornita.
Da quanto premesso consegue che va raddoppiato il numero di lavaggi quantificato dal primo giudice
(passando da 1 a 2 lavaggi mensili, e quindi 56 lavaggi) e fermo per quanto già visto l'importo
,
unitario di € 4,00, l'importo a titolo di risarcimento è pari a € 224,00 oltre accessori.
In ordine all'eccezione di prescrizione ex art.2948 cc, riproposta in appello da CP_2 che afferma l'applicabilità della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale da inadempimento contrattuale ritenuta operante dal Tribunale, deve osservarsi che la questione è infondata. Infatti, trattandosi di inadempimento contrattuale opera nel caso il termine ex art.2946 cc., sicché la determinazione assunta in tal senso dal Tribunale è corretta e va confermata.
Quanto al regolamento delle spese, va detto che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite (vedi Cass. 2/9/2014 n.
18503, Cass. 23/07/2010 n. 17351) e che il regolamento complessivo che tenga conto delle rispettive domande e posizioni difensive giustifica per entrambi i gradi una compensazione parziale considerato l'accoglimento solo parziale delle domande e che la residua misura vada posta a carico dell'impresa, che va ritenuta per la residua misura soccombente, essendo stato il lavoratore costretto ad intraprendere il giudizio per l'affermazione del suo diritto.
Senza dubbio anche laddove non possa ritenersi la soccombenza reciproca, il giudice di merito può, tuttavia, tener conto del limitatissimo accoglimento della domanda per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese, ove tale esito sia riconducibile ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (così Cass. ord, n.
28855 del 2023 che cita Cass. Sezioni Unite, n. 32061 del 2022).
Del pari si è affermato che il giudizio di compensazione delle spese di lite ha trovato dunque testuale ed adeguata motivazione proprio nel richiamo dell'art. 92, co. 2^, cod.proc.civ., per quanto si tratti non di soccombenza reciproca, ma solo di parziale accoglimento (Cass.ord. n. 34895 del 2023). Per tale via la sentenza di primo grado va riformata anche sulle spese di lite, apparendo equa (ancora una volta in linea con i giudizi analoghi già decisi) una compensazione nella misura del 50 % in Parte entrambi i gradi, ponendo la restante misura delle spese a carico di determinate nell'intero sulla base dei compensi medi dimezzati per fase di studio, introduttiva istruttoria e decisionale del DM vigente I scaglione (da € 0,01 a € 1.100,00) tabella 3 in primo grado e tabella 12 in appello.
La determinazione dei compensi professionali in corrispondenza ai minimi tariffari si giustifica per la serialità delle controversie.
Parte Le spese per la frazione residua del 50 % poste a carico di sono distratte in favore dell'Avv. ti
NA ZU e NT MA BA che ne hanno fatto richiesta.
Parte In relazione all'appello di 'sono sussistenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
PQM
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nei giudizi di appello riuniti iscritti ai nn. 526/22 e 531/22 RG Lav, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 95/2022 pubblicata in data 19.1.2022 vertenti tra
Parte 1 e Controparte 1
1)Accoglie parzialmente l'appello Parte 1 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina l'importo a titolo di risarcimento da mancato lavaggio in € 224,00 monetaria in favore del ricorrente, dichiarando compensate nella misura del 50 % le spese del primo grado di giudizio che liquida nell'intero in € 354,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione della residua frazione del 50% in favore degli Avvocati NA ZU e SE BA
Controparte 12) Rigetta l'appello proposto da
3)Dichiara compensate nella misura del 50 % le spese del presente grado del giudizio che liquida, nell'intero, in € 337,00 oltre IVA, Cpa e spese generali, con distrazione della residua frazione del
50% in favore degli Avvocati NA ZU e SE BA. Parte In relazione all'appello di , dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa MA Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa MAluisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'PP di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa MAluisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa MA Antonietta Naso
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 526/22 e 531/22 RG Lav, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 95/2022 pubblicata in data 19.1.2022
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti NA Parte 1
ZU e SE BA,
APPELLANTE nel proc. 526/2022 ed appellato in quello n. 531/2022
E
In persona del legale rappresentante pro- Controparte 1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Roberta Russo e Daniele Fumagalli, giusta procura in atti;
- APPELLATO nel proc. 526/2022 ed appellante in quello n. 531/2022
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con la decisione in esame il primo giudice, in accoglimento parziale della domanda formulata dal lavoratore (relativa al periodo dal 2013 al 2017) e a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancato lavaggio dei DPI da parte del datore di lavoro ha riconosciuto, nei limiti del decennio dal primo atto interruttivo ex art. 2946 cc a ritroso dal 25.1.2020 (atto interruttivo della prescrizione), l'importo di € 112,00 (€ 4,00 a lavaggio, computando 1 lavaggio al mese x 28 mesi), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Hanno proposto separati appelli, poi riuniti, entrambe le parti, per i motivi appresso illustrati Parte Depositate note di trattazione scritta nei termini assegnati, con le quali è stato chiesto ulteriore rinvio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025, essendo le parti state avvertite dal Collegio, con ordinanza del 10.10.2025, che non sarebbero stati concessi ulteriore rinvii per la formalizzazione dell'accordo transattivo, in ragione dell'anno di iscrizione a ruolo del fascicolo e delle plurime richieste di rinvio per il medesimo incombente, ove non avessero documentato in udienza l'intervenuto accordo.
***
In sintesi, il Tribunale, in adesione alle pronunce di altri giudici della stessa Sezione, posto che era incontestato il ricorrente fosse dipendente della CP 1 Controparte 1 con mansioni di carrellista, riteneva che era sufficiente, ai fini di causa, affermare che gli indumenti caratterizzati dalla presenza di elementi rifrangenti avessero la funzione di salvaguardia dell'integrità dello stesso dal punto di vista della visibilità e, quindi, dell'incolumità.
Infatti, l'accertamento che ulteriori capi di vestiario avessero caratteristiche di protezione, sotto altri profili, non avrebbe modificato i parametri di valutazione costituiti dalla misura e nella frequenza dei lavaggi, posto che comunque avrebbero dovuto essere, per igiene, condotti separatamente dal resto della biancheria.
Quindi, posto che l'obbligo datoriale aveva fonte legale, e che era pacifico in atti che tale obbligo non fosse stato adempiuto avendo la società dedotto di essere obbligata solo alla sostituzione degli indumenti, ed essendo pure emerso dalle indicazioni contenute nelle prescrizioni del datore di lavoro che solo rispetto all'usura o alla rottura degli indumenti era prevista la sostituzione ma non anche rispetto all'ordinaria "sporcizia”, accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 1218 c.c. sulla base del dato presuntivo dell'avvenuto lavaggio "casalingo" con una frequenza tale da consentire la garanzia di un livello di igiene minimo.
Definiva in via equitativa il danno patrimoniale in € 4,00, ponderando i possibili costi per il detersivo ed i prodotti di consumo, per l'energia elettrica, per l'acqua, per l'usura dell'elettrodomestico, per il tempo impegnato sulla base della comune scienza ed esperienza e riconosceva la necessità di un lavaggio al mese e, quindi, ordinariamente di 12 lavaggi annuali.
Nel definire il regolamento delle spese, le compensava integralmente dando rilevo alla parziale reciproca soccombenza e ponderando la sostanziale riduzione dell'importo oggetto del riconosciuto risarcimento del danno e dell'oggettivo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo normativo del lavaggio da parte del datore di lavoro.
PP ER
Il lavoratore lamenta in primo luogo che il GL, negando l'attività istruttoria richiesta, era giunto ad accordare un risarcimento irrisorio e trascurando che l'oggetto della lite era la violazione Parte sistematica da parte di di un preciso obbligo legale, posto dall'art. 77 del D.Lgs n 81/2008
e assistito da sanzione penale ai sensi dell'art. 87 c. 2 lett. d dello stesso testo legislativo.
Il Tribunale avrebbe trascurato che i lavoratori addetti al Porto erano costretti a lavorare a contatto con sudiciume e sostanze nocive, e che tra gli stessi DPI ve ne erano alcuni da indossare direttamente a contatto con la pelle e non su altri indumenti.
Critica la riduttiva qualificazione di D.P.I. soltanto degli indumenti con funzione di visibilità
(gilet rifrangenti per il periodo estivo e giubbotto rifrangente per il periodo invernale) e deduce che la contraddittoria irrilevanza del relativo accertamento sulla natura dei singoli indumenti pure presente nel corpo della sentenza sarebbe stata smentita in sede di liquidazione equitativa del danno, assumendo di avere ritenuto necessario non più di un lavaggio al mese tenuto conto del tipo di dispositivo indossato e soprattutto dell'attività in concreto svolta dal ricorrente.
Inoltre, la sentenza sarebbe stata censurabile per il criterio di quantificazione utilizzato, che non includeva anche la retribuzione per il tempo speso (da considerarsi lavoro straordinario), per occuparsi di un'attività, il lavaggio, che avrebbe dovuto essere svolta dal datore di lavoro, in luogo del lavoratore.
Infine, censura la regolamentazione delle spese di lite, avendo il Giudice disposto la compensazione integrale delle stesse, a fronte di una soccombenza solo parziale.
Ai fini del decidere si riporta ex art 118 disp att. cp.c la motivazione già adottata da questa sezione in controversie analoghe (tra le quali la n. 280/2023 depositata il 28.12.2023 emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 83/22RGL), con talune rettifiche dovute alla peculiarità di questa causa rispetto a quelle finora tratte dalla sezione.
In relazione al primo motivo d'appello di Pt 1 si osserva quanto segue.
Va in primo luogo osservato che l'assunto che ulteriori capi andassero qualificati come DPI rispetto a quelli presi in esame dal primo giudice non tiene innanzitutto conto della considerazione condotta dal Tribunale ( e fatta propria da questo Collegio in altre decisioni) che la qualità (e la conseguente quantità) dei capi da igienizzare non incide sul numero dei lavaggi e conseguentemente dei costi essendo l'unica differenza che ne deriva che il lavaggio domestico (in lavatrice) avverrà a pieno carico anziché a con carico ridotto. Il Tribunale ha così sostenuto che ... le conseguenze risarcitorie non avrebbero potuto essere significativamente diverse (tanto da giustificare l'ingresso di una lunga ed articolata istruttoria) neanche nell'ipotesi in cui a quei capi dovessero esserne aggiunti altri per ipotesi funzionali sempre alla protezione non di una qualsiasi ordinaria esposizione alla "sporcizia" bensì di uno specifico "rischio sporcizia”.>>.
Al fine di superare tale argomentare l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che viceversa tale assunto fosse erroneo e che la qualificazione anche di altri capi di vestiario come DPI avrebbe avuto riflessi sulla frequenza e numero dei lavaggi e, quindi, dei costi quantificati in via equitativa dal Tribunale.
Mancando tale allegazione che con evidenza non è stata mai condotta, deve ritendersi la carenza di interesse in relazione a tale doglianza.
A ciò si aggiunge quanto segue.
Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato l'art. 74, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 - che prevede che "si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI>>, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"- ha richiamato il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) debba riferirsi a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., escludendo la vincolatività della qualificazione attribuita agli indumenti nel documento di valutazione del rischio oppure in sede di assegnazione degli stessi al lavoratore (v. Cass. n.
5748/2020). Pertanto, ciò che qualifica un indumento come D.P.I. non è la veste formale attribuitagli dal datore di lavoro, bensì la funzione di protezione dal contatto con sostanze nocive o patogene concretamente svolta dallo stesso (v. sul punto Cass. n. 16749/2019, n.
20206/2019, n. 27354/2019 e n. 17132/2019)."
Proprio da tale corretta premessa emerge l'erroneità del presupposto sul quale è articolato il primo motivo di appello, ovvero che tutti gli indumenti in quanto dovevano costituire barriera per sostanze nocive/sudiciume etc avrebbero dovuto essere lavati almeno due volte a settimana, tenendo presente che alcuni di essi dovevano essere indossati direttamente a contatto con la pelle.
Appare evidente che se un indumento può essere classificato, aldilà della qualificazione formale datane dal datore di lavoro, come DPI (e in forza di tale qualificazione deve essere lavato a cura e spese del datore di lavoro) solo laddove svolga una funzione protettiva, e che di tutti i capi di vestiario citati dal lavoratore solo quelli dotati di elementi catarifrangenti possono essere classificati come dpi, proteggendo i lavoratori dal rischio di incidenti, non essendo seriamente sostenibile che tali capi di abbigliamento possano avere una qualche funzione protettiva, trattandosi al di là di ciò di comuni capi di vestiario inidonei a costituire una barriera nei confronti di agenti inquinanti, esalazioni nocive, agenti patogeni, virus e quant'altro cui si assume fossero esposti i lavoratori portuali.
Inoltre, tali indumenti forniti dall'impresa erano indossati su altri capi di vestiario. Infatti proprio il documento Dispositivi di Protezione individuale e indumenti di lavoro citato dal lavoratore a supporto della qualificabilità in termini di dpi, non soltanto del pantalone ad alta visibilità, del gilet rifrangente ad alta visibilità per il periodo estivo e il giubbotto rifrangente ad alta visibilità per il periodo invernale considerati tali dal giudice di prime cure, ma anche per quanto qui di interesse “magliette polo (mezze maniche) con bande rifrangenti", per il vestiario estivo (tutti gli altri indumenti citati dal lavoratore sono, aldilà della qualificazione data, da indossare naturalmente su altri indumenti) fornisce indicazioni diverse da quelle indicate dal lavoratore. Nel citato documento, come dice lo stesso titolo, vengono distinti i DPI dagli indumenti di lavoro che non hanno funzione di protezione ed ovviamente sono sottoposti a procedure diverse.
La scheda citata dal lavoratore a supporto della propria impostazione è in realtà intitolata scheda di "assegnazione DPI e indumenti di lavoro", e nella stessa i diversi indumenti vengono indicati come "capi di vestiario", talché è solo la funzione di protezione da un qualsiasi rischio che consente la qualificazione in termini di dpi tra i capi ivi indicati
Ed allora si rileva che tra i capi di vestiario non viene annotata “la maglietta polo mezze maniche con bande rifrangenti", come preteso dal lavoratore bensì “una maglietta polo m/c e bande rifrangenti", laddove la prima è un indumento di lavoro le seconde hanno funzione protettiva, come emerge plasticamente dalle fotografie versate in atti, in cui sono ritratte magliette sulle quali sono appoggiate le bande catarifrangenti.
Tutti gli altri indumenti, giubbotti gilet felpe, come detto sono naturalmente da indossare su altri indumenti che fanno da barriera rispetto alla traspirazione, tenendo presente che si tratta di indumenti da indossare d'inverno.
Per quanto riguarda i criteri utilizzati per quantificare il risarcimento del danno si rinvia, per non appesantire la motivazione, al prosieguo nel quale la questione verrà trattata, in relazione all'appello proposto da CP 1
PP Pt 2 [...] articola quattro motivi di impugnativa avverso la decisione che dopo essere stati illustrati saranno, per comodità espositiva, esaminati tutti insieme.
Con il primo motivo, la società assume l'insussistenza del proprio inadempimento sostenendo di avere assolto all'obbligo di garantire le condizioni di igiene dei DPI attraverso la sostituzione periodica dei dispositivi, sostituzione preferita al lavaggio per ragioni di spesa (poiché l'esborso per la nuova fornitura sarebbe stato assai inferiore a quello necessario ad assicurare il lavaggio)
e consentita dallo stesso dettato normativo in quanto prefigurata come modalità alternativa al lavaggio.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'azienda non avrebbe adempiuto all'obbligo di provvedere alla manutenzione dei DPI poiché la sostituzione degli indumenti sarebbe stata insufficiente. L'art. 77 del D. Lgs. n. 81/2008 avrebbe stabilito che il datore di lavoro, ai fini della scelta del DPI, mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
A sua volta il lavoratore, oltre a dovere utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione, avrebbe avuto il dovere di segnalare immediatamente le deficienze.
Considerato il logoramento cui vanno incontro i DPI in caso di ripetuti lavaggi ed il basso costo degli stessi, l'azienda avrebbe deciso di procedere alla loro sostituzione, piuttosto che al lavaggio, adottando così una modalità organizzativa che sarebbe stata conforme al dettato dell'art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008 che, avrebbe posto in capo al datore di lavoro l'obbligo di manutenere, riparare o sostituire i DPI. La sostituzione sarebbe disposta con cadenza programmata, oltre che ogni volta in cui i lavoratori l'avessero richiesta.
Nello specifico, non emergerebbe che il ricorrente avesse mai richiesto la sostituzione. In sintesi, secondo la società il tenore del testo normativo (art. 77 citato) avrebbe dato facoltà al datore di lavoro di scegliere fra diverse modalità per garantire la manutenzione e l'igiene dei
DPI, inclusa la sostituzione, e la scelta della società di optare per tale soluzione, sarebbe stata insindacabile, in quanto avvenuta nell'esercizio della facoltà di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. . Dunque, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non adempiuto l'obbligo per avere la società ritenuto di essere obbligata solo alla sostituzione degli indumenti.
La scelta, viceversa, oltre che conforme alla previsione di legge, sarebbe stata anche di maggiore tutela per la sicurezza dei lavoratori, considerato essa avrebbe escluso il logoramento conservando la caratteristica della visibilità dei lavoratori. La presenza di oltre 1.000 dipendenti presso il porto di Gioia Tauro, centinaia dei quali dotati di DPI, avrebbe imposto un'effettiva collaborazione dei lavoratori al fine di individuare quali fossero i DPI da sostituire nei casi di danneggiamento, usura o insudiciamento degli stessi, mentre nel caso tale segnalazione non sarebbe mai avvenuta.
Con il secondo motivo si assume l'insussistenza del danno risarcibile per inadeguata allegazione della parte. Infatti, al di là della circostanza illustrata con il precedente motivo, dell'insussistenza dell'inadempimento, l'appellato non avrebbe offerto nessuna indicazione concreta di quale deterioramento o imbrattamento avrebbero subito i DPI assegnati, limitandosi a generiche affermazioni di principio.
Inoltre, avrebbe preteso di dimostrare l'entità del danno mediante la produzione di un preventivo che, tuttavia, non avrebbe avuto corrispondenza con l'ammontare delle spese effettivamente e personalmente sostenute, ma essendo rappresentato da costi meramente ipotetici, pretendendo, in alternativa, la quantificazione del danno in via equitativa, senza fornire alcun elemento di prova e criterio/parametro di riferimento.
Per un verso, il costo del lavaggio di un gilet del tipo di quelli utilizzati, di peso e volume ridottissimi, sarebbe stato minimo, ed irrilevante, potendo l'indumento essere aggiunto a qualsiasi lavaggio casalingo di biancheria altrimenti effettuato per normali esigenze domestiche, e con altre decisioni lo stesso Tribunale avrebbe escluso il diritto in assenza di una adeguata allegazione del danno. In conclusione, il lavoratore non avrebbe assolto all'onere su di esso gravante, di dimostrare sia la frequenza sia il costo sostenuto per assicurare l'efficienza degli indumenti mediante il lavaggio nonché le modalità di quest'ultimo.
Con il terzo motivo si deduce la necessità di parametrare il risarcimento all'effettiva presenza del lavoratore pari al 48,86 % delle giornate lavorative.
Sicché anche la somma di condanna, ove fosse stato confermato l'an debeatur, avrebbe dovuto essere riproporzionata secondo tale percentuale.
Con il quarto motivo si insiste sull' applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., che decorrerebbe dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità e non in quello decennale ritenuto dal Tribunale.
Anche in relazione a tali motivi si richiamano le considerazioni svolte nei numerosi precedenti di questa Sezione.
< Occorre premettere, ai fini della distribuzione dell'onere della prova, che è sufficiente che il lavoratore alleghi la fonte dell'obbligo datoriale, qui la legge, perché sorga in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adempimento. Infatti, < ….. in conformità con l'art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva a ragione sia del rilevo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire i D.P.I. ai dipendenti e a garantirne l'idoneità ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza.
6. In questa ottica, il contenuto di tale obbligo di sicurezza richiede che nei confronti del datore di lavoro sia ravvisabile una condotta commissiva o omissiva, sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 15112/2020; Cass. n. 26495/2018).
7. Ne consegue che il lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, deve allegare la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo nonché la eventuale scadenza del termine e l'inadempimento; il datore di lavoro ha, invece, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le altre Cass. n. 26945/2018; Cass. n. 2209/2016).
8. Nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore, in base al principio richiamato dalla Corte territoriale "ei incumbit probatio qui dicit” a dovere allegare i fatti sopra richiamati in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, come ha sostenuto la Corte territoriale, ma una volta ritenuto l'inadempimento denunciato dell'obbligo, come hanno pacificamente opinato i giudici di seconde cure, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (in tema, tra le altre, Cass. n. 9856/2002).>> (ex multis di recente Sez. L, Ordinanza n. 12710 del 2023).
Nel caso, l'inadempimento è un fatto pacifico, avendo il datore di lavoro ammesso di non avere mai provveduto ai lavaggi, sostenendo che avesse efficacia esimente la sostituzione periodica
(a scadenze prestabilite, a seconda dei casi, annuali o biennali) dei dispositivi/indumenti ovvero, in un arco temporale più ristretto, solo a richiesta del lavoratore.
Ora, tale adempimento non è satisfattivo dell'obbligo. Infatti, l'igiene dei DPI deve essere garantita dal datore di lavoro a prescindere dalla richiesta del lavoratore e con una cadenza sicuramente e comprensibilmente più ravvicinata di quella annuale o biennale delle forniture periodiche dei DPI, per la naturale esposizione all'insudiciamento di qualsiasi capo di abbigliamento, anche solo per il contatto con superfici o strumenti di lavoro, affinché la salute dei dipendenti sia adeguatamente preservata.
Pertanto, pur a volere intendere il disposto dell'art. 77 del Dlgs 81/2008 < mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante>>, come previsione che legittima il datore di lavoro a provvedere alla sostituzione in luogo del lavaggio, resta il fatto che la sostituzione, per avere efficacia realmente satisfattiva delle esigenze di salute sottese alla previsione non può essere rimandata a scadenze periodiche così lunghe come quelle annuali o biennali, ma deve avere una cadenza più ravvicinata analoga a quella, usualmente richiesta per i lavaggi.
Poi, l'igiene deve essere garantita a prescindere ed anche in assenza di una richiesta del lavoratore essendo l'obbligo previsto dall'art. 77 incondizionato e non potendo il lavoratore disporre su tale materia. In altri termini, l'inadeguatezza della periodicità fissa a uno o due anni e l'impossibilità di condizionare l'obbligo datoriale alla mancata segnalazione del lavoratore per l'insorgenza diretta dalla legge dell'obbligo determina l'affermazione dell'inadempimento.
Condividendosi la considerazione del primo giudice in ordine alla superfluità dell'indagine sulla natura degli altri indumenti, diversi da quelli ad alta visibilità, giacché, ai fini della determinazione del costo affrontato dal lavoratore per i lavaggi, essa risulta del tutto neutra, in quanto la considerazione da cui occorre partire e da cui parte il Collegio ( al pari del primo giudice) per la quantificazione è la necessità di procedere ad un lavaggio separato dei DPI rispetto ai restanti indumenti personali o familiari, sicché il numero dei capi da lavare e l'inclusione di uno o più di essi, incide unicamente sul piano del lavaggio eseguito a pieno carico o a carico ridotto e non influisce sensibilmente sui costi determinati in questa sede in via equitativa.
Sicché il numero dei capi da igienizzare è sostanzialmente irrilevante ai fini del costo quantificato.
Come già anticipato sopra, vanno valutati contestualmente la censura del lavoratore sul parametro di 1 lavaggio mensile utilizzato in sentenza e il 3° motivo di MCT, vertente sulla prova e quantificazione del danno, richiamando ancora una volta quanto ritenuto da questa
Sezione nelle analoghe controversie:
< Effettivamente la determinazione della frequenza o del numero dei lavaggi in relazione al tempo è rimessa ad un fatto di comune esperienza sicché esigenze di ordinaria pulizia dei capi, considerato che, per altro, buona parte di essi, come emerso dal contraddittorio fra le parti nelle numerose controversie venute all'attenzione del Collegio in relazione all'oggetto dell'attuale giudizio, non sono destinati ad essere indossati direttamente sulla pelle, ma vengono indossati sopra i vestiti, importa la conclusione che un corretto bilanciamento degli interessi (che deve anche tenere conto della necessità di non gravare di costi eccessivi ed insopportabili l'impresa) fa sì che sia sicuramente corretta la determinazione equitativa di un lavaggio ogni due settimane (14-15 giorni circa). Del resto, è anche vero che nel periodo invernale le temperature più fredde riducono sensibilmente la traspirazione sicché l'esigenza dell'igienizzazione dei capi di vestiario diviene meno frequente soprattutto se si consideri che gli stessi non sono destinati a venire a contatto diretto con la pelle (ciò vale in particolare per le tute o i capi ad alta visibilità dotati di bande catarifrangenti).
In ultima analisi, la considerazione complessiva delle diverse condizioni climatiche che possono presentarsi nell'arco delle stagioni e la necessità di operare un bilanciamento degli opposti interessi delle parti inducono a ravvisare nella frequenza quindicinale il giusto contemperamento di tali elementi.
Circa il costo affrontato, la determinazione del Tribunale risulta assistita dal riferimento ad una serie di costi unitari (acqua, luce, detersivo...) allegati dal lavoratore, non contrastata con dati altrettanto specifici dall'azienda che non fornisce parametri di valutazione alternativi.
Come osservato in altre controversie di analogo contenuto dal Collegio, una volta affermata la certezza dell'an debeatur, il che deriva dall'affermazione dell'inadempimento datoriale e dalla considerazione del fatto notorio ai fini della frequenza dei lavaggi, è rimessa al Giudice la scelta del criterio equitativo in base al quale definire il quantum debeatur;
criterio che può essere il più vario, come dimostra il fatto che taluni giudici di merito in altre controversie relative ad analogo oggetto in ambito nazionale si siano affidati alla parametrazione alle misure orarie della retribuzione (straordinaria o meno).
Nel caso di specie, la soluzione adottata dal primo giudice risulta appare sostanzialmente coerente con quella adottata anche da questo Collegio in casi analoghi e consente di assicurare una soluzione il più possibile uniforme fra quelli venuti all'attenzione del Collegio relativi ai Parte dipendenti della e, soprattutto non risulta adeguatamente contrastata dall'impresa con l'indicazione di diversi ed inferiori costi unitari neppure in appello >>.
Da quanto precede consegue che non risulta ragionevole che in via equitativa il primo giudice abbia ritenuto necessario non più di un lavaggio al mese, dunque 12 lavaggi annui, scelta che non può evidentemente essere giustificata sulla base del vaghissimo riferimento all' “attività in concreto svolta e al tipo di dispositivo indossato", tra l'altro contraddicendo quanto in precedenza affermato sulla irrilevanza dell'accertamento relativo alla natura dei singoli indumenti ai fini della risarcimento.
Infine, a differenza di altre cause esaminate dal Collegio, è infondato il motivo formulato dall'impresa con cui si chiede il riproporzionamento delle somme erogate a titolo risarcitorio in rapporto alle giornate di effettiva presenza in quanto (così pure nella citata sentenza di questa sezione n. 280/2023) il lavoratore sin dal primo grado ha puntualmente allegato i giorni di presenza mese per mese e rispetto agli stessi ha chiesto il risarcimento del danno. A sua volta, il Tribunale, pur premettendo che la frequenza in generale dei lavaggi è mensile, ha determinato i lavaggi in 28 affermando di avere operato la quantificazione < tenuto conto della detrazione delle assenze in servizio, secondo il calendario prodotto dallo stesso ricorrente >> (così in motivazione) nel periodo oggetto di domanda fra il 2013 e il 2017.
L'appellante avrebbe dovuto, allora, dimostrare che le effettive presenze del lavoratore fossero inferiori a quelle allegate sin dal primo grado da quest'ultimo (cfr prospetti dettagliati alle pagg. 18-
22 del ricorso introduttivo), così provando che la riduzione già operata dal primo giudice rispetto all'intero fosse non proporzionata, dimostrazione mai fornita.
Da quanto premesso consegue che va raddoppiato il numero di lavaggi quantificato dal primo giudice
(passando da 1 a 2 lavaggi mensili, e quindi 56 lavaggi) e fermo per quanto già visto l'importo
,
unitario di € 4,00, l'importo a titolo di risarcimento è pari a € 224,00 oltre accessori.
In ordine all'eccezione di prescrizione ex art.2948 cc, riproposta in appello da CP_2 che afferma l'applicabilità della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale da inadempimento contrattuale ritenuta operante dal Tribunale, deve osservarsi che la questione è infondata. Infatti, trattandosi di inadempimento contrattuale opera nel caso il termine ex art.2946 cc., sicché la determinazione assunta in tal senso dal Tribunale è corretta e va confermata.
Quanto al regolamento delle spese, va detto che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite (vedi Cass. 2/9/2014 n.
18503, Cass. 23/07/2010 n. 17351) e che il regolamento complessivo che tenga conto delle rispettive domande e posizioni difensive giustifica per entrambi i gradi una compensazione parziale considerato l'accoglimento solo parziale delle domande e che la residua misura vada posta a carico dell'impresa, che va ritenuta per la residua misura soccombente, essendo stato il lavoratore costretto ad intraprendere il giudizio per l'affermazione del suo diritto.
Senza dubbio anche laddove non possa ritenersi la soccombenza reciproca, il giudice di merito può, tuttavia, tener conto del limitatissimo accoglimento della domanda per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese, ove tale esito sia riconducibile ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (così Cass. ord, n.
28855 del 2023 che cita Cass. Sezioni Unite, n. 32061 del 2022).
Del pari si è affermato che il giudizio di compensazione delle spese di lite ha trovato dunque testuale ed adeguata motivazione proprio nel richiamo dell'art. 92, co. 2^, cod.proc.civ., per quanto si tratti non di soccombenza reciproca, ma solo di parziale accoglimento (Cass.ord. n. 34895 del 2023). Per tale via la sentenza di primo grado va riformata anche sulle spese di lite, apparendo equa (ancora una volta in linea con i giudizi analoghi già decisi) una compensazione nella misura del 50 % in Parte entrambi i gradi, ponendo la restante misura delle spese a carico di determinate nell'intero sulla base dei compensi medi dimezzati per fase di studio, introduttiva istruttoria e decisionale del DM vigente I scaglione (da € 0,01 a € 1.100,00) tabella 3 in primo grado e tabella 12 in appello.
La determinazione dei compensi professionali in corrispondenza ai minimi tariffari si giustifica per la serialità delle controversie.
Parte Le spese per la frazione residua del 50 % poste a carico di sono distratte in favore dell'Avv. ti
NA ZU e NT MA BA che ne hanno fatto richiesta.
Parte In relazione all'appello di 'sono sussistenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
PQM
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nei giudizi di appello riuniti iscritti ai nn. 526/22 e 531/22 RG Lav, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 95/2022 pubblicata in data 19.1.2022 vertenti tra
Parte 1 e Controparte 1
1)Accoglie parzialmente l'appello Parte 1 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina l'importo a titolo di risarcimento da mancato lavaggio in € 224,00 monetaria in favore del ricorrente, dichiarando compensate nella misura del 50 % le spese del primo grado di giudizio che liquida nell'intero in € 354,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione della residua frazione del 50% in favore degli Avvocati NA ZU e SE BA
Controparte 12) Rigetta l'appello proposto da
3)Dichiara compensate nella misura del 50 % le spese del presente grado del giudizio che liquida, nell'intero, in € 337,00 oltre IVA, Cpa e spese generali, con distrazione della residua frazione del
50% in favore degli Avvocati NA ZU e SE BA. Parte In relazione all'appello di , dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa MA Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa MAluisa Crucitti)