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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/11/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1021/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVICCHI Parte_1 C.F._1
DA e dell'avv. CAPRA MARTA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessi gli adempimenti di rito, contrariis rejectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 18 maggio Parte_1
pagina 1 di 7 1992, codice fiscale e , nato a [...], il 25 C.F._1 CP_1 febbraio 1985, codice fiscale , coniugatisi in Rrahbull, Durres, in data C.F._2
10.09.2010, con addebito al marito, alle seguenti condizioni:
A) disporre, ove fossero ritenuti sussistenti i presupposti processuali e sostanziali, l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con residenza presso la stessa, Persona_1 Persona_2 che provvederà alla loro istruzione ed educazione, prevendo che le decisioni di maggior importanza per i figli, oltre a quelle di ordinaria amministrazione, siano adottate dalla madre, e riconoscendo al padre la facoltà di incontrare i figli previa valutazione dei servizi sociali competenti;
B) disporre che il padre, , contribuisca al mantenimento dei figli minori CP_1 Persona_1
e , corrispondendo alla sig.ra - in via anticipata entro il giorno 1 Persona_2 Parte_1 di ogni mese - l'importo mensile di euro 400,00, euro 200 per ciascun figlio, che verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat costo vita per famiglie di impiegati e operai, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
C) autorizzare il rilascio e rinnovo in favore della sig.ra in via autonoma, di Parte_1 ogni documento utile nell'interesse dei figli minori, anche con riferimento al permesso di soggiorno e ad ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio;
D) autorizzare il rilascio, in favore della sig.ra dei documenti d'identità, Parte_1 anche validi per l'espatrio, indipendentemente dal consenso del sig. ; CP_1
E) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
F) con vittoria di spese e compensi di causa, compreso il rimborso forfetario, da determinarsi ai sensi di legge (attualmente al 15%)”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1 di ottenere la separazione personale da con addebito della stessa al marito, l'affido CP_1 esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne per il pagina 2 di 7 tramite dei Servizi Sociali, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento di complessivi € 400,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto all'udienza del 3.10.2025 CP_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. LE e si sono sposati in Albania in data 10.9.2010 (matrimonio non Pt_1 CP_1 trascritto in Italia;
doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati due figli, il Per_1
18.8.2012 e il 15.8.2014 (doc. 2 parte ricorrente). Per_2
Il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto provvisorio del 22.1.2021 ha disposto, tra le altre cose: l'affido dei minori all'Ente, con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, sanitario, educativo e scolastico;
il collocamento dei minori presso una comunità educativa segretata insieme alla madre;
delega ai Servizi sociali per la regolamentazione dei rapporti con il padre.
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, poi, con decreto definitivo del 15.5.2024, ha revocato l'affido all'ente dei minori e ha dichiarato la decadenza del padre dalla Persona_1 Persona_2 responsabilità genitoriale e ha demandato ai servizi sociali competenti la regolamentazione delle visite paterne.
3. Ciò posto, deve essere anzitutto accolta la domanda diretta ad ottenere la separazione.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale (cessata a gennaio 2021 quando la ricorrente è andata in comunità insieme ai figli), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente, in conformità al parere del PM.
4. Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da si osserva Parte_1 quanto segue.
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile
pagina 3 di 7 la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione, dunque, è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio: “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione”
(Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. 23.08.2012, n. 14610).
La separazione, pertanto, è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
Per quanto qui specificamente interessa, poi, secondo un indirizzo costante della giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – i maltrattamenti, da intendersi come violenze non solo fisiche ma anche morali, che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterati nel tempo, costituiscono un vulnus di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare di per sé soli causa idonea a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore degli stessi, nonché da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ. Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3925;
Cass. civ. 7 aprile 2005, n. 7321; Tribunale Torino 11 febbraio 2022, n. 608; Tribunale Pisa, 28 gennaio 2022, n. 120; Tribunale Ancona, 8 ottobre 2021, n. 1225; Tribunale Vicenza, 11 novembre 2019, n. 2330).
4.2 Nel caso in esame, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente si fonda sulle condotte maltrattanti poste in essere dal marito durante il matrimonio;
condotte per le quali il GUP del
Tribunale di Pavia, con sentenza definitiva, ha condannato alla pena di anni due e CP_1
pagina 4 di 7 mesi otto di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) posto in essere nei confronti della moglie e del minore (cfr. sentenza n. 401/2022 del GUP Parte_1 Per_1 del Tribunale di Pavia del 30.6.2022 depositata il 28.9.2022; doc. 4 parte ricorrente).
Orbene, facendo applicazione dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente merita accoglimento.
5. Per quanto riguarda l'affido e il collocamento dei due minori, occorre dare atto che, come anticipato, il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 15.5.2024 ha dichiarato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
La ricorrente, poi, sentita dal Giudice delegato per la trattazione della causa, ha confermato che il padre è ormai da tempo sparito dalla vita dei figli: “da quando sono uscita di casa nel 2021 non ho più sentito mio marito;
i miei figli hanno visto l'ultima volta il padre a marzo 2023; di fatto i
Servizi sociali dal 2021 hanno organizzato solo tre incontri con il padre;
lui dopo la condanna è stato agli arresti domiciliari, è stato anche in carcere;
i Servizi sociali mi hanno detto che a dicembre 2024 lui è uscito ed è agli arresti domiciliari;
dovrebbe vivere insieme al fratello;
lui in tutti questi anni non mi ha mai dato nulla per il mantenimento dei nostri figli;
i Servizi sociali mi hanno detto che lui vorrebbe vedere i figli e i Servizi sociali hanno fatto un incontro con lui il 26 settembre, ancora però non hanno iniziato alcun incontro con i ragazzi, anche perché uno dei miei figli è seguito da uno psicologo quindi dicono che non è ancora pronto per rivedere il padre” (cfr. verbale udienza del 3.10.2025).
5.1 Orbene deve ritenersi che per effetto della decadenza del padre, la titolarità della responsabilità genitoriale si è concentrata in capo alla madre, la quale può adottare autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione e informativa da parte del padre.
Conseguentemente, il Collegio ritiene rispondente all'interesse dei minori disporne l'affidamento in via super esclusiva alla madre, la quale pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale.
5.2 All'affido alla madre segue la collocazione dei minori presso la stessa.
6. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare opportuno allo stato dettare un calendario atteso il disinteresse sinora manifestato dal resistente.
pagina 5 di 7 Il padre, in ogni caso, potrà vedere i figli – qualora faccia richiesta in tal senso – per il tramite dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, con i tempi e le modalità dagli stessi ritenuti più opportuni.
7. Al fine di decidere in ordine al mantenimento dei minori, si osserva quanto segue.
in sede di ricorso, ha dato atto di lavorare, con contratto a tempo Parte_1 indeterminato (doc. 5 parte ricorrente), presso un supermercato sito in Melegnano, in qualità di commessa e di percepire una retribuzione lorda annuale di circa 18.000,00.
La stessa, poi, sentita all'udienza del 3.10.2025, ha dichiarato: “io lavoro come commessa in un supermercato a Melegnano;
guadagno circa € 1.600,00 al mese per 13 mensilità; vivo con i miei figli a Melegnano in una casa in affitto, pago € 650,00 al mese;
prendo per intero l'assegno unico che è di € 400,00 al mese;
riesco a gestire i miei figli da sola, anche perché adesso vanno alle medie, quindi, sono più autonomi”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 5.594,91 in relazione all'anno 2021, € 14.914,25 in relazione all'anno
2022, € 17.734,80 in relazione all'anno 2023 (doc.
8-10 parte ricorrente).
Quanto al resistente, la ricorrente è stata in grado unicamente di riferire che lo stesso, dopo un periodo in carcere, si troverebbe attualmente agli arresti domiciliari a casa del fratello.
7.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che dal 2021 i compiti domestici e di cura dei minori (art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 500,00, omnicomprensivo, atteso il disinteresse sinora mostrato dal resistente e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta, atteso il disinteresse sinora mostrato nei confronti dei figli.
8. Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente, relative all'autorizzazione e al rilascio dei documenti nell'interesse dei minori, atteso che la competenza esclusiva a decidere in ordine alla presente materia spetta al Giudice Tutelare del luogo di domicilio o residenza del minore.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 6 di 7 così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali CP_1 Parte_1 hanno contratto matrimonio civile in Rrahbull, Durres, in data 10.9.2010 con addebito a
; CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melegnano (in quanto Comune di residenza della ricorrente) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) attesa la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, affida i minori e Per_1 in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con Per_2 delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
4) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite paterne, qualora ne faccia richiesta;
CP_1
5) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
6) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
7) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 4.358,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1021/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVICCHI Parte_1 C.F._1
DA e dell'avv. CAPRA MARTA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessi gli adempimenti di rito, contrariis rejectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 18 maggio Parte_1
pagina 1 di 7 1992, codice fiscale e , nato a [...], il 25 C.F._1 CP_1 febbraio 1985, codice fiscale , coniugatisi in Rrahbull, Durres, in data C.F._2
10.09.2010, con addebito al marito, alle seguenti condizioni:
A) disporre, ove fossero ritenuti sussistenti i presupposti processuali e sostanziali, l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con residenza presso la stessa, Persona_1 Persona_2 che provvederà alla loro istruzione ed educazione, prevendo che le decisioni di maggior importanza per i figli, oltre a quelle di ordinaria amministrazione, siano adottate dalla madre, e riconoscendo al padre la facoltà di incontrare i figli previa valutazione dei servizi sociali competenti;
B) disporre che il padre, , contribuisca al mantenimento dei figli minori CP_1 Persona_1
e , corrispondendo alla sig.ra - in via anticipata entro il giorno 1 Persona_2 Parte_1 di ogni mese - l'importo mensile di euro 400,00, euro 200 per ciascun figlio, che verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat costo vita per famiglie di impiegati e operai, nonché il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
C) autorizzare il rilascio e rinnovo in favore della sig.ra in via autonoma, di Parte_1 ogni documento utile nell'interesse dei figli minori, anche con riferimento al permesso di soggiorno e ad ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio;
D) autorizzare il rilascio, in favore della sig.ra dei documenti d'identità, Parte_1 anche validi per l'espatrio, indipendentemente dal consenso del sig. ; CP_1
E) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
F) con vittoria di spese e compensi di causa, compreso il rimborso forfetario, da determinarsi ai sensi di legge (attualmente al 15%)”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1 di ottenere la separazione personale da con addebito della stessa al marito, l'affido CP_1 esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne per il pagina 2 di 7 tramite dei Servizi Sociali, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento di complessivi € 400,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto all'udienza del 3.10.2025 CP_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. LE e si sono sposati in Albania in data 10.9.2010 (matrimonio non Pt_1 CP_1 trascritto in Italia;
doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati due figli, il Per_1
18.8.2012 e il 15.8.2014 (doc. 2 parte ricorrente). Per_2
Il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto provvisorio del 22.1.2021 ha disposto, tra le altre cose: l'affido dei minori all'Ente, con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, sanitario, educativo e scolastico;
il collocamento dei minori presso una comunità educativa segretata insieme alla madre;
delega ai Servizi sociali per la regolamentazione dei rapporti con il padre.
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, poi, con decreto definitivo del 15.5.2024, ha revocato l'affido all'ente dei minori e ha dichiarato la decadenza del padre dalla Persona_1 Persona_2 responsabilità genitoriale e ha demandato ai servizi sociali competenti la regolamentazione delle visite paterne.
3. Ciò posto, deve essere anzitutto accolta la domanda diretta ad ottenere la separazione.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale (cessata a gennaio 2021 quando la ricorrente è andata in comunità insieme ai figli), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente, in conformità al parere del PM.
4. Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da si osserva Parte_1 quanto segue.
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile
pagina 3 di 7 la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione, dunque, è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio: “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione”
(Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. 23.08.2012, n. 14610).
La separazione, pertanto, è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
Per quanto qui specificamente interessa, poi, secondo un indirizzo costante della giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – i maltrattamenti, da intendersi come violenze non solo fisiche ma anche morali, che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterati nel tempo, costituiscono un vulnus di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare di per sé soli causa idonea a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore degli stessi, nonché da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ. Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3925;
Cass. civ. 7 aprile 2005, n. 7321; Tribunale Torino 11 febbraio 2022, n. 608; Tribunale Pisa, 28 gennaio 2022, n. 120; Tribunale Ancona, 8 ottobre 2021, n. 1225; Tribunale Vicenza, 11 novembre 2019, n. 2330).
4.2 Nel caso in esame, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente si fonda sulle condotte maltrattanti poste in essere dal marito durante il matrimonio;
condotte per le quali il GUP del
Tribunale di Pavia, con sentenza definitiva, ha condannato alla pena di anni due e CP_1
pagina 4 di 7 mesi otto di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) posto in essere nei confronti della moglie e del minore (cfr. sentenza n. 401/2022 del GUP Parte_1 Per_1 del Tribunale di Pavia del 30.6.2022 depositata il 28.9.2022; doc. 4 parte ricorrente).
Orbene, facendo applicazione dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente merita accoglimento.
5. Per quanto riguarda l'affido e il collocamento dei due minori, occorre dare atto che, come anticipato, il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 15.5.2024 ha dichiarato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
La ricorrente, poi, sentita dal Giudice delegato per la trattazione della causa, ha confermato che il padre è ormai da tempo sparito dalla vita dei figli: “da quando sono uscita di casa nel 2021 non ho più sentito mio marito;
i miei figli hanno visto l'ultima volta il padre a marzo 2023; di fatto i
Servizi sociali dal 2021 hanno organizzato solo tre incontri con il padre;
lui dopo la condanna è stato agli arresti domiciliari, è stato anche in carcere;
i Servizi sociali mi hanno detto che a dicembre 2024 lui è uscito ed è agli arresti domiciliari;
dovrebbe vivere insieme al fratello;
lui in tutti questi anni non mi ha mai dato nulla per il mantenimento dei nostri figli;
i Servizi sociali mi hanno detto che lui vorrebbe vedere i figli e i Servizi sociali hanno fatto un incontro con lui il 26 settembre, ancora però non hanno iniziato alcun incontro con i ragazzi, anche perché uno dei miei figli è seguito da uno psicologo quindi dicono che non è ancora pronto per rivedere il padre” (cfr. verbale udienza del 3.10.2025).
5.1 Orbene deve ritenersi che per effetto della decadenza del padre, la titolarità della responsabilità genitoriale si è concentrata in capo alla madre, la quale può adottare autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione e informativa da parte del padre.
Conseguentemente, il Collegio ritiene rispondente all'interesse dei minori disporne l'affidamento in via super esclusiva alla madre, la quale pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale.
5.2 All'affido alla madre segue la collocazione dei minori presso la stessa.
6. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare opportuno allo stato dettare un calendario atteso il disinteresse sinora manifestato dal resistente.
pagina 5 di 7 Il padre, in ogni caso, potrà vedere i figli – qualora faccia richiesta in tal senso – per il tramite dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, con i tempi e le modalità dagli stessi ritenuti più opportuni.
7. Al fine di decidere in ordine al mantenimento dei minori, si osserva quanto segue.
in sede di ricorso, ha dato atto di lavorare, con contratto a tempo Parte_1 indeterminato (doc. 5 parte ricorrente), presso un supermercato sito in Melegnano, in qualità di commessa e di percepire una retribuzione lorda annuale di circa 18.000,00.
La stessa, poi, sentita all'udienza del 3.10.2025, ha dichiarato: “io lavoro come commessa in un supermercato a Melegnano;
guadagno circa € 1.600,00 al mese per 13 mensilità; vivo con i miei figli a Melegnano in una casa in affitto, pago € 650,00 al mese;
prendo per intero l'assegno unico che è di € 400,00 al mese;
riesco a gestire i miei figli da sola, anche perché adesso vanno alle medie, quindi, sono più autonomi”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 5.594,91 in relazione all'anno 2021, € 14.914,25 in relazione all'anno
2022, € 17.734,80 in relazione all'anno 2023 (doc.
8-10 parte ricorrente).
Quanto al resistente, la ricorrente è stata in grado unicamente di riferire che lo stesso, dopo un periodo in carcere, si troverebbe attualmente agli arresti domiciliari a casa del fratello.
7.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che dal 2021 i compiti domestici e di cura dei minori (art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 500,00, omnicomprensivo, atteso il disinteresse sinora mostrato dal resistente e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta, atteso il disinteresse sinora mostrato nei confronti dei figli.
8. Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente, relative all'autorizzazione e al rilascio dei documenti nell'interesse dei minori, atteso che la competenza esclusiva a decidere in ordine alla presente materia spetta al Giudice Tutelare del luogo di domicilio o residenza del minore.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 6 di 7 così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali CP_1 Parte_1 hanno contratto matrimonio civile in Rrahbull, Durres, in data 10.9.2010 con addebito a
; CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melegnano (in quanto Comune di residenza della ricorrente) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) attesa la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, affida i minori e Per_1 in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con Per_2 delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
4) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite paterne, qualora ne faccia richiesta;
CP_1
5) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
6) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
7) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 4.358,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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