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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario dott. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R.G. 3758 dell'anno 2017
TRA
(26/4/1934), , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Gallo, e presso la stessa elettivamente domiciliata in Altavilla Silentina, alla Via Galdo
n.33, come da procura in atti,
-OPPONENTE
E
(12/01/1977), , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._2
Maria Grazia Montera, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Diaz n.12, come da procura in atti,
-OPPOSTO
E
e , CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Gallo, e presso lo stesso Persona_1
elettivamente domiciliati in Altavilla Silentina, alla Via S. Pipino n.36, come da procura in atti,
-INTERVENIENTI
E
1 , procuratore generale di rappresentato e difeso Controparte_3 Controparte_4 dall'Avv. Edoardo Rocco, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Eboli, alla Via Dei Lucani
n.35, come da procura in atti,
-INTERVENIENTE
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/02/2017, il sig. (12/01/1977) ha chiesto, al Parte_1
Tribunale di Salerno, di voler ingiungere agli eredi di , collettivamente ed Persona_1 impersonalmente domiciliati presso l'ultimo domicilio del defunto, il pagamento della somma di
Euro 19.520,00 oltre interessi di legge. A sostegno, premesso di essere titolare della omonima ditta esercenti lavori edili, ha dedotto di aver ricevuto dal , con scrittura del 16/7/2012, Persona_1
l'incarico di realizzare un capannone agricolo, in via Galdo n.7 di Altavilla Silentina. Che eseguiti i lavori emetteva fattura n. 10 del 24/3/2014 per la somma di Euro 19.520,00. Che non aveva ricevuto il pagamento del dovuto;
che il era deceduto in data 02/12/2016. Persona_1
In data 01-02/3/2017 veniva reso dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 885/2017 (RGN
1898/2017), detto decreto è stato notificato, in data 13/3/2017, agli eredi del tutti Persona_1
collettivamente ed impersonalmente domiciliati presso l'ultimo domicilio del de cuius.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente (26/4/1934) Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. Ha eccepito che, in qualità di fratello del aveva rinunciato all'eredità dello stesso, come da atto per notaio Persona_1 [...]
del 15/12/2016, rep. 25379, racc. n.10411, pubblicato il 30/01/2017. Ed ha concluso Per_2
per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di esso del 1934, Parte_1
con vittoria delle spese di lite.
Con atto del 19/4/2017 intervenivano in giudizio i sigg. e CP_1 CP_2
, quali figli del el 1934, che dichiaravano di essere subentrati, per
[...] Parte_1 rappresentazione, al padre (1934), e di aver accettato l'eredità del de Parte_1 cuius zio , per la quota di ¼ dell'intero. Hanno dedotto l'inesistenza del decreto Persona_1 ingiuntivo in quanto reso in “incertam personam” –eredi impersonalmente e collettivamente domiciliati-. Nel merito, hanno eccepito che nulla è dovuto al el 1977, Parte_1
hanno disconosciuto la scrittura privata del 16/7/2012; la violazione dell'art. 752 c.c. sulla ripartizione dei debiti ereditari;
in subordine hanno dedotto la nullità del contratto di appalto. Hanno
2 concluso per la declaratoria di inesistenza del decreto ingiuntivo, per il rigetto di ogni domanda creditoria da parte dell'opposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva l'opposto del 1977, con comparsa del 26/7/2017, che Parte_1 impugnava e contestava tutto l'avverso dedotto. In particolare, affermava che la dedotta rinuncia all'eredità non era stata trascritta ai fini della pubblicità a terzi, ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con successivo atto del 08/01/2019 interveniva in giudizio il sig. quale Controparte_3 procuratore generale di quale chiamata all'eredità per il 50% del patrimonio del Controparte_4
fratello . Deduceva che in data 10/3/2017 veniva notificato alla Persona_1 Controparte_4
il medesimo decreto ingiuntivo n. 885/2017, che con atto di citazione notificato il 10/4/2017 essa proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, giudizio segnato al Controparte_4
RGN 6743/2017. Formulava istanza di riunione dei due giudizi. Nel merito, disconosceva la scrittura privata del 12/7/2012; impugnava la fattura n.10 del 2014 per non averla mai ricevuta;
contestava l'avvenuta esecuzione dell'opera, come richiesta dall'opposto, impugnando tutta la documentazione esibita da controparte. Concludeva, quindi, per la declaratoria di inesistenza del decreto ingiuntivo impugnato, e per il rigetto di ogni domanda nei confronti di esso interveniente, con vittoria di spese di lite.
Così composto il contraddittorio, rigettata dal Magistrato titolare del ruolo l'istanza di riunione dei giudizi, venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti e le causa assegnata a questo giudicante. Si procedeva, indi, all'escussione di un teste all'udienza del 17/6/2021. In seguito, all'udienza del 24/02/2022, il procuratore dell'opposto dichiarava a verbale di essere stato soddisfatto dalla coerede obbligata solidale, e di rinunziare all'azione ed agli Controparte_4
atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. Con ordinanza del 10/10/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e come tale va accolta.
1. Esaminando le varie eccezione sollevate, si ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_5
Si rileva, in vero, che la rinunzia all'eredità effettuata dall'opponente, nel caso di specie, è valida ed efficace, in quanto è intervenuta con atto pubblico del 15/12/2016, registrato il 21/12/2016 (doc. in atti produzione parte opponente). Si deve considerare, altresì, che la rinunzia all'eredità è stata formalizzata ben due mesi prima del deposito (23/02/2017) del ricorso per ingiunzione di pagamento in cancelleria;
ne discende pertanto che il decreto ingiuntivo non poteva essere emanato contro il el 1934 che non riveste più la qualità di erede. Parte_1
3 Ne consegue che alcuna pretesa può essere prospettata da parte dell'opposto nei confronti di del 1934, avendo rinunziato espressamente all'eredità devoluta in loro Parte_1
favore dal de ciuus Persona_1
2. Gli intervenuti hanno chiesto dichiararsi l'inesistenza del decreto ingiuntivo n. 885/2017 (RGN
1898/2017), in quanto emesso nei confronti di persone non identificate (eredi impersonalmente).
L'eccezione è fondata.
Nella specie il provvedimento (decreto ingiuntivo) è stato emesso nei confronti di persona defunta e, per questa, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente. Esso dunque risulta emesso “in incertam personam”: non contro il defunto, soggetto giuridicamente inesistente al momento della pronuncia;
non agli eredi, che senza individuazione non costituiscono un soggetto possibile destinatario del provvedimento.
Il nostro ordinamento riconosce quali possibili destinatari dei provvedimenti, soggetti di diritti ed obblighi, soltanto le persone fisiche e giuridiche. Qui le persone fisiche non sono individuate, mentre la collettività degli eredi non ha giuridica rilevanza (salva l'ipotesi meramente processuale prevista dall'art. 303, 2 comma cpc, la quale trova la sua particolare giustificazione nel fatto che è già pendente un processo). La tesi dell'inesistenza dei provvedimenti del genere di quello qui esaminato trova ulteriore conferma nella considerazione che nel momento in cui il provvedimento stesso fu emanato quelli che sono indicati in esso come eredi, in realtà potevano anche non esserlo, trattandosi solo di chiamati all'eredità.
Sul punto Cass. 9526/1992: “Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di persona defunta al momento della pronuncia e, per essa, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente,
è giuridicamente inesistente e non nullo: Per la giuridica esistenza dei provvedimenti giurisdizionali occorre non soltanto che essi provengono da un organo investito dalla funzione giurisdizionale, ma anche che essi siano emanati nei confronti di uno o più soggetti determinati che siano idonei destinatari del comando giuridico contenuto nel provvedimento stesso. Ed è all'uopo indispensabile che il o i soggetti siano individuati nel provvedimento stesso (e non che possano essere identificati con altre eventuali successive attività delle parti o dello stesso organo giurisdizionale) come persona fisica o come persona giuridica. Nella specie il provvedimento
(decreto ingiuntivo) è stato emesso nei confronti di persona defunta e, per questa, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente. Esso dunque risulta emesso "in incertam personam": non contro il defunto, soggetto giuridicamente inesistente al momento della pronuncia;
non agli eredi, che senza individuazione non costituiscono un soggetto possibile destinatario del provvedimento.)
4 Tirando le fila del discorso, il decreto ingiuntivo opposto è da considerarsi inesistente e non nullo, mancando in radice il destinatario dell'ingiunzione, sicché esso non produce alcun effetto né nei confronti del defunto, né nei confronti dei suoi eredi.
Il vizio insanabile (e comunque non sanato) del decreto ingiuntivo e della sua notificazione impedisce la valida instaurazione di un rapporto processuale, precludendo la pronuncia sulla fondatezza della pretesa creditoria nel merito.
Ora, sebbene il decreto ingiuntivo debba considerarsi inidoneo ad instaurare un giudizio a cognizione piena sulla sussistenza del credito, nondimeno sussiste, in primo luogo, la legittimazione degli intervenuti, (nella loro pacifica qualità di chiamati all'eredità) a resistere in giudizio, quale convenuti in senso sostanziale, con finalità conservative del patrimonio ereditario e, in secondo luogo, il loro interesse a proporre opposizione domandando di espungere dal mondo giuridico, previo accertamento del vizio che lo inficia, un atto che, altrimenti, sarebbe astrattamente idoneo ad incidere sul citato patrimonio. S'impone, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente e degli intervenuti.
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 885/2017 (RGN 1898/2017), deve considerarsi radicalmente inesistente e va revocato.
Peraltro, è la stessa parte opposta che dichiara, nel ricorso per decreto ingiuntivo, di aver contezza dell'avvenuto decesso del , ciò avrebbe dovuto essere sufficiente a farlo desistere Persona_1 dall'azionare la pronuncia monitoria, ottenuta nei confronti del defunto, e soprattutto dal resistere nel presente giudizio di opposizione.
3. Un'ultima considerazione, parte opposta, nel verbale di udienza del 24/02/2022, dichiara di
“rinunciare all'azione e agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c. in quanto soddisfatta dalla coerede , dichiarazione reiterata anche all'udienza del 06/6/2024. Controparte_4
Ebbene, premesso che tale rinuncia è del tutto inefficacia, in quanto per rinunciare all'azione si richiede, in linea generale, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem" (v. (Cass. civ. 19/02/2019, n. 4837; Cass. sez. Lav. N. 2268/1999;
Tribunale Parma, sez. I, 22/5/2017, n. 736). Nel corso del giudizio non è stata depositata né la rinuncia formulata personalmente dal el 1977, né è stata depositata una Parte_1
procura speciale ad hoc. Tale mancanza conduce a ritenere che la rinuncia formulata non sia valida.
Inoltre, va rilevato che anche la rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) non è stata accettata dalle parti (intervenuti), senza contare come la stessa parte opposta non abbia fornito alcuna prova
5 di essere stata soddisfatta dalla Anzi quest'ultima, per il tramite del suo Controparte_4
procuratore generale , ha negato ogni ipotesi transattiva e/o pagamento Controparte_3
spontaneo.
In definitiva, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
4. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da el 1977, nei confronti di del 1934, e con Parte_1 Parte_1
l'intervento di e , nella qualità, CP_1 CP_2 Controparte_3
ogni ulteriore domanda disattesa così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 885/2017 (RGN 1898/2017) emesso dal Tribunale di Salerno il 01-
02/3/2017;
-dichiara tenuto e condanna l'opposto del 1977 Parte_1
) a pagare in favore di del 1934 le spese di C.F._2 Parte_1
giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge con attribuzione all'avv. Francesca Gallo per dichiarato anticipo;
-dichiara tenuto e condanna l'opposto del 1977 Parte_1
) a pagare in favore di e le C.F._2 CP_1 CP_2
spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge con attribuzione all'avv. Michele Gallo per dichiarato anticipo;
-dichiara tenuto e condanna l'opposto del 1977 Parte_1
) a pagare in favore di , nella qualità, le spese di C.F._2 Controparte_3
giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge con attribuzione all'avv. Edoardo Rocco per dichiarato anticipo
Così deciso in Salerno, lì 14/5/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario dott. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R.G. 3758 dell'anno 2017
TRA
(26/4/1934), , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Gallo, e presso la stessa elettivamente domiciliata in Altavilla Silentina, alla Via Galdo
n.33, come da procura in atti,
-OPPONENTE
E
(12/01/1977), , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._2
Maria Grazia Montera, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Diaz n.12, come da procura in atti,
-OPPOSTO
E
e , CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Gallo, e presso lo stesso Persona_1
elettivamente domiciliati in Altavilla Silentina, alla Via S. Pipino n.36, come da procura in atti,
-INTERVENIENTI
E
1 , procuratore generale di rappresentato e difeso Controparte_3 Controparte_4 dall'Avv. Edoardo Rocco, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Eboli, alla Via Dei Lucani
n.35, come da procura in atti,
-INTERVENIENTE
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/02/2017, il sig. (12/01/1977) ha chiesto, al Parte_1
Tribunale di Salerno, di voler ingiungere agli eredi di , collettivamente ed Persona_1 impersonalmente domiciliati presso l'ultimo domicilio del defunto, il pagamento della somma di
Euro 19.520,00 oltre interessi di legge. A sostegno, premesso di essere titolare della omonima ditta esercenti lavori edili, ha dedotto di aver ricevuto dal , con scrittura del 16/7/2012, Persona_1
l'incarico di realizzare un capannone agricolo, in via Galdo n.7 di Altavilla Silentina. Che eseguiti i lavori emetteva fattura n. 10 del 24/3/2014 per la somma di Euro 19.520,00. Che non aveva ricevuto il pagamento del dovuto;
che il era deceduto in data 02/12/2016. Persona_1
In data 01-02/3/2017 veniva reso dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 885/2017 (RGN
1898/2017), detto decreto è stato notificato, in data 13/3/2017, agli eredi del tutti Persona_1
collettivamente ed impersonalmente domiciliati presso l'ultimo domicilio del de cuius.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente (26/4/1934) Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. Ha eccepito che, in qualità di fratello del aveva rinunciato all'eredità dello stesso, come da atto per notaio Persona_1 [...]
del 15/12/2016, rep. 25379, racc. n.10411, pubblicato il 30/01/2017. Ed ha concluso Per_2
per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di esso del 1934, Parte_1
con vittoria delle spese di lite.
Con atto del 19/4/2017 intervenivano in giudizio i sigg. e CP_1 CP_2
, quali figli del el 1934, che dichiaravano di essere subentrati, per
[...] Parte_1 rappresentazione, al padre (1934), e di aver accettato l'eredità del de Parte_1 cuius zio , per la quota di ¼ dell'intero. Hanno dedotto l'inesistenza del decreto Persona_1 ingiuntivo in quanto reso in “incertam personam” –eredi impersonalmente e collettivamente domiciliati-. Nel merito, hanno eccepito che nulla è dovuto al el 1977, Parte_1
hanno disconosciuto la scrittura privata del 16/7/2012; la violazione dell'art. 752 c.c. sulla ripartizione dei debiti ereditari;
in subordine hanno dedotto la nullità del contratto di appalto. Hanno
2 concluso per la declaratoria di inesistenza del decreto ingiuntivo, per il rigetto di ogni domanda creditoria da parte dell'opposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva l'opposto del 1977, con comparsa del 26/7/2017, che Parte_1 impugnava e contestava tutto l'avverso dedotto. In particolare, affermava che la dedotta rinuncia all'eredità non era stata trascritta ai fini della pubblicità a terzi, ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con successivo atto del 08/01/2019 interveniva in giudizio il sig. quale Controparte_3 procuratore generale di quale chiamata all'eredità per il 50% del patrimonio del Controparte_4
fratello . Deduceva che in data 10/3/2017 veniva notificato alla Persona_1 Controparte_4
il medesimo decreto ingiuntivo n. 885/2017, che con atto di citazione notificato il 10/4/2017 essa proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, giudizio segnato al Controparte_4
RGN 6743/2017. Formulava istanza di riunione dei due giudizi. Nel merito, disconosceva la scrittura privata del 12/7/2012; impugnava la fattura n.10 del 2014 per non averla mai ricevuta;
contestava l'avvenuta esecuzione dell'opera, come richiesta dall'opposto, impugnando tutta la documentazione esibita da controparte. Concludeva, quindi, per la declaratoria di inesistenza del decreto ingiuntivo impugnato, e per il rigetto di ogni domanda nei confronti di esso interveniente, con vittoria di spese di lite.
Così composto il contraddittorio, rigettata dal Magistrato titolare del ruolo l'istanza di riunione dei giudizi, venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti e le causa assegnata a questo giudicante. Si procedeva, indi, all'escussione di un teste all'udienza del 17/6/2021. In seguito, all'udienza del 24/02/2022, il procuratore dell'opposto dichiarava a verbale di essere stato soddisfatto dalla coerede obbligata solidale, e di rinunziare all'azione ed agli Controparte_4
atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. Con ordinanza del 10/10/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e come tale va accolta.
1. Esaminando le varie eccezione sollevate, si ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_5
Si rileva, in vero, che la rinunzia all'eredità effettuata dall'opponente, nel caso di specie, è valida ed efficace, in quanto è intervenuta con atto pubblico del 15/12/2016, registrato il 21/12/2016 (doc. in atti produzione parte opponente). Si deve considerare, altresì, che la rinunzia all'eredità è stata formalizzata ben due mesi prima del deposito (23/02/2017) del ricorso per ingiunzione di pagamento in cancelleria;
ne discende pertanto che il decreto ingiuntivo non poteva essere emanato contro il el 1934 che non riveste più la qualità di erede. Parte_1
3 Ne consegue che alcuna pretesa può essere prospettata da parte dell'opposto nei confronti di del 1934, avendo rinunziato espressamente all'eredità devoluta in loro Parte_1
favore dal de ciuus Persona_1
2. Gli intervenuti hanno chiesto dichiararsi l'inesistenza del decreto ingiuntivo n. 885/2017 (RGN
1898/2017), in quanto emesso nei confronti di persone non identificate (eredi impersonalmente).
L'eccezione è fondata.
Nella specie il provvedimento (decreto ingiuntivo) è stato emesso nei confronti di persona defunta e, per questa, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente. Esso dunque risulta emesso “in incertam personam”: non contro il defunto, soggetto giuridicamente inesistente al momento della pronuncia;
non agli eredi, che senza individuazione non costituiscono un soggetto possibile destinatario del provvedimento.
Il nostro ordinamento riconosce quali possibili destinatari dei provvedimenti, soggetti di diritti ed obblighi, soltanto le persone fisiche e giuridiche. Qui le persone fisiche non sono individuate, mentre la collettività degli eredi non ha giuridica rilevanza (salva l'ipotesi meramente processuale prevista dall'art. 303, 2 comma cpc, la quale trova la sua particolare giustificazione nel fatto che è già pendente un processo). La tesi dell'inesistenza dei provvedimenti del genere di quello qui esaminato trova ulteriore conferma nella considerazione che nel momento in cui il provvedimento stesso fu emanato quelli che sono indicati in esso come eredi, in realtà potevano anche non esserlo, trattandosi solo di chiamati all'eredità.
Sul punto Cass. 9526/1992: “Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di persona defunta al momento della pronuncia e, per essa, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente,
è giuridicamente inesistente e non nullo: Per la giuridica esistenza dei provvedimenti giurisdizionali occorre non soltanto che essi provengono da un organo investito dalla funzione giurisdizionale, ma anche che essi siano emanati nei confronti di uno o più soggetti determinati che siano idonei destinatari del comando giuridico contenuto nel provvedimento stesso. Ed è all'uopo indispensabile che il o i soggetti siano individuati nel provvedimento stesso (e non che possano essere identificati con altre eventuali successive attività delle parti o dello stesso organo giurisdizionale) come persona fisica o come persona giuridica. Nella specie il provvedimento
(decreto ingiuntivo) è stato emesso nei confronti di persona defunta e, per questa, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente. Esso dunque risulta emesso "in incertam personam": non contro il defunto, soggetto giuridicamente inesistente al momento della pronuncia;
non agli eredi, che senza individuazione non costituiscono un soggetto possibile destinatario del provvedimento.)
4 Tirando le fila del discorso, il decreto ingiuntivo opposto è da considerarsi inesistente e non nullo, mancando in radice il destinatario dell'ingiunzione, sicché esso non produce alcun effetto né nei confronti del defunto, né nei confronti dei suoi eredi.
Il vizio insanabile (e comunque non sanato) del decreto ingiuntivo e della sua notificazione impedisce la valida instaurazione di un rapporto processuale, precludendo la pronuncia sulla fondatezza della pretesa creditoria nel merito.
Ora, sebbene il decreto ingiuntivo debba considerarsi inidoneo ad instaurare un giudizio a cognizione piena sulla sussistenza del credito, nondimeno sussiste, in primo luogo, la legittimazione degli intervenuti, (nella loro pacifica qualità di chiamati all'eredità) a resistere in giudizio, quale convenuti in senso sostanziale, con finalità conservative del patrimonio ereditario e, in secondo luogo, il loro interesse a proporre opposizione domandando di espungere dal mondo giuridico, previo accertamento del vizio che lo inficia, un atto che, altrimenti, sarebbe astrattamente idoneo ad incidere sul citato patrimonio. S'impone, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente e degli intervenuti.
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 885/2017 (RGN 1898/2017), deve considerarsi radicalmente inesistente e va revocato.
Peraltro, è la stessa parte opposta che dichiara, nel ricorso per decreto ingiuntivo, di aver contezza dell'avvenuto decesso del , ciò avrebbe dovuto essere sufficiente a farlo desistere Persona_1 dall'azionare la pronuncia monitoria, ottenuta nei confronti del defunto, e soprattutto dal resistere nel presente giudizio di opposizione.
3. Un'ultima considerazione, parte opposta, nel verbale di udienza del 24/02/2022, dichiara di
“rinunciare all'azione e agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c. in quanto soddisfatta dalla coerede , dichiarazione reiterata anche all'udienza del 06/6/2024. Controparte_4
Ebbene, premesso che tale rinuncia è del tutto inefficacia, in quanto per rinunciare all'azione si richiede, in linea generale, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem" (v. (Cass. civ. 19/02/2019, n. 4837; Cass. sez. Lav. N. 2268/1999;
Tribunale Parma, sez. I, 22/5/2017, n. 736). Nel corso del giudizio non è stata depositata né la rinuncia formulata personalmente dal el 1977, né è stata depositata una Parte_1
procura speciale ad hoc. Tale mancanza conduce a ritenere che la rinuncia formulata non sia valida.
Inoltre, va rilevato che anche la rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) non è stata accettata dalle parti (intervenuti), senza contare come la stessa parte opposta non abbia fornito alcuna prova
5 di essere stata soddisfatta dalla Anzi quest'ultima, per il tramite del suo Controparte_4
procuratore generale , ha negato ogni ipotesi transattiva e/o pagamento Controparte_3
spontaneo.
In definitiva, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
4. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da el 1977, nei confronti di del 1934, e con Parte_1 Parte_1
l'intervento di e , nella qualità, CP_1 CP_2 Controparte_3
ogni ulteriore domanda disattesa così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 885/2017 (RGN 1898/2017) emesso dal Tribunale di Salerno il 01-
02/3/2017;
-dichiara tenuto e condanna l'opposto del 1977 Parte_1
) a pagare in favore di del 1934 le spese di C.F._2 Parte_1
giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge con attribuzione all'avv. Francesca Gallo per dichiarato anticipo;
-dichiara tenuto e condanna l'opposto del 1977 Parte_1
) a pagare in favore di e le C.F._2 CP_1 CP_2
spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge con attribuzione all'avv. Michele Gallo per dichiarato anticipo;
-dichiara tenuto e condanna l'opposto del 1977 Parte_1
) a pagare in favore di , nella qualità, le spese di C.F._2 Controparte_3
giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge con attribuzione all'avv. Edoardo Rocco per dichiarato anticipo
Così deciso in Salerno, lì 14/5/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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