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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 13569 nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Antonella Verde ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli, al Vico Tutti i Santi n.3;
- ricorrente
TRA in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- resistente
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.06.2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 31.01.2023 domanda all' per il riconoscimento del Pt_2 diritto all'assegno sociale ex art 3 L. 335/1995;
- di aver ricevuto il provvedimento dell' dell'1.02.2023, con il quale gli è stato Pt_2 comunicato il rigetto della domanda con la seguente motivazione: “ai fini del diritto all'assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tener presente dei redditi effettivi di “qualsiasi natura” dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno.
considerato che
ai redditi del richiedente si sommano anche quelli del coniuge, in quest'ottica, l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita dell'immobile avvenuta l'11/01/2011, costituisce reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad irpef”
- di aver , invano, proposto ricorso amministrativo;
- di non avere alcun reddito imponibile dichiarato né per sé stesso né per la coniuge convivente.
In relazione al motivo del diniego, in sede amministrativa della domanda di assegno sociale, parte ricorrente ritiene che l'interpretazione fornita dall'Ente previdenziale sia illegittima, in quanto contraria ad ogni principio del diritto tributario che, innanzitutto, essendo normativa speciale, non può essere soggetto ad interpretazione analogica, nel senso che il caso specifico può essere disciplinato soltanto da una norma che lo prevede.
1 Ha poi precisato che dai chiarimenti normativi resi dall' (messaggio n. 4424 del Pt_2
8 novembre 2017), risulta chiaramente la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti reddituali richiesti dalla legge, poiché i redditi da considerare sono quelli prodotti nel periodo di riferimento corrispondente all'anno in cui è stata presentata la domanda telematica, vale a dire il 2023, a nulla rilevando i redditi e/o ricavi prodotti negli anni precedenti, se non limitatamente agli ulteriori redditi che possono produrre negli anni successivi, con la conseguenza che il ricavato della vendita dell'immobile conclusa, nel 2021, dalla coniuge convivente, , non può essere Parte_3 computata, ai fini reddituali, nel 2023.
Pertanto, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale, a decorrere dalla domanda amministrativa dell'1/2023, con conseguente condanna dell' , al riconoscimento e al pagamento in favore Pt_2 del ricorrente dell' assegno sociale a decorrere dall' 1/2023, vinte le spese da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che dalla relazione istruttoria in atti, emerge Pt_2 che il ricorrente figura quale dante causa, insieme ad altri 3 comproprietari, in due vendite immobiliari stipulate, entrambe, il 24.07.2023, dunque nel corso dell'anno di presentazione della domanda amministrativa, per l'importo dichiarato rispettivamente di euro 224.300,00 e di euro 4.000,00, con la conseguenza cge,
l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l'anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”, così come da disposizioni dell' . Pt_2
Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, dopo il deposito telematico di note sintetiche, la causa
è stata decisa mediante separata sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
La parte istante invoca il diritto al godimento dell'assegno sociale nella misura ex lege dovuta.
Sul piano generale l'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 contempla l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, come una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero.
2 Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno. Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale. Nel caso in esame, l' ha indicato come motivazione per il diniego: “ai fini del Pt_2 diritto all'assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tener presente dei redditi effettivi di “qualsiasi natura” dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno.
considerato che
ai redditi del richiedente si sommano anche quelli delconiuge, in quest'ottica, l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita dell'immobile avvenuta l'11/01/2011, costituisce reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad irpef”. Tuttavia, come già sopra evidenziato, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza dello stato di bisogno che deve essere adeguatamente comprovato. A tal fine, è a carico del ricorrente l'onere di provare l'insufficienza dei mezzi economici propri e del coniuge ed il legislatore ha adottato criteri basati sul flusso reddituale in favore dell'interessato e del coniuge, elencando altresì le entrate che vanno escluse dal computo, fissando inoltre i parametri per la riduzione dell'importo, qualora i redditi rientrino tra quelli computabili e siano inferiori al limite stabilito.
In materia di assegno sociale rileva il flusso reddituale annuo e ad esso occorre fare riferimento ai fini della valutazione dello stato di bisogno.
Dalla documentazione in atti emerge come il ricorrente figuri quale dante causa, insieme ad altri 3 comproprietari, in due vendite immobiliari stipulate, entrambe, il
24.07.2023, con la conseguenza che il reddito derivante dalla compravendita degli immobili deve essere interamente imputato all'anno in cui viene presentata la domanda, ossia nel 2023, rendendo incompatibile la concessione della prestazione richiesta per superamento dei limiti reddituali prescritti dalla legge.
3 Deve, quindi, ritenersi indimostrato il requisito reddituale che in sostanza consiste nello stato di bisogno, non già nell'assenza di redditi dichiarati a fini fiscali, con conseguente reiezione del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 940,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Napoli il 25.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 13569 nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Antonella Verde ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli, al Vico Tutti i Santi n.3;
- ricorrente
TRA in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- resistente
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.06.2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 31.01.2023 domanda all' per il riconoscimento del Pt_2 diritto all'assegno sociale ex art 3 L. 335/1995;
- di aver ricevuto il provvedimento dell' dell'1.02.2023, con il quale gli è stato Pt_2 comunicato il rigetto della domanda con la seguente motivazione: “ai fini del diritto all'assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tener presente dei redditi effettivi di “qualsiasi natura” dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno.
considerato che
ai redditi del richiedente si sommano anche quelli del coniuge, in quest'ottica, l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita dell'immobile avvenuta l'11/01/2011, costituisce reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad irpef”
- di aver , invano, proposto ricorso amministrativo;
- di non avere alcun reddito imponibile dichiarato né per sé stesso né per la coniuge convivente.
In relazione al motivo del diniego, in sede amministrativa della domanda di assegno sociale, parte ricorrente ritiene che l'interpretazione fornita dall'Ente previdenziale sia illegittima, in quanto contraria ad ogni principio del diritto tributario che, innanzitutto, essendo normativa speciale, non può essere soggetto ad interpretazione analogica, nel senso che il caso specifico può essere disciplinato soltanto da una norma che lo prevede.
1 Ha poi precisato che dai chiarimenti normativi resi dall' (messaggio n. 4424 del Pt_2
8 novembre 2017), risulta chiaramente la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti reddituali richiesti dalla legge, poiché i redditi da considerare sono quelli prodotti nel periodo di riferimento corrispondente all'anno in cui è stata presentata la domanda telematica, vale a dire il 2023, a nulla rilevando i redditi e/o ricavi prodotti negli anni precedenti, se non limitatamente agli ulteriori redditi che possono produrre negli anni successivi, con la conseguenza che il ricavato della vendita dell'immobile conclusa, nel 2021, dalla coniuge convivente, , non può essere Parte_3 computata, ai fini reddituali, nel 2023.
Pertanto, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale, a decorrere dalla domanda amministrativa dell'1/2023, con conseguente condanna dell' , al riconoscimento e al pagamento in favore Pt_2 del ricorrente dell' assegno sociale a decorrere dall' 1/2023, vinte le spese da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che dalla relazione istruttoria in atti, emerge Pt_2 che il ricorrente figura quale dante causa, insieme ad altri 3 comproprietari, in due vendite immobiliari stipulate, entrambe, il 24.07.2023, dunque nel corso dell'anno di presentazione della domanda amministrativa, per l'importo dichiarato rispettivamente di euro 224.300,00 e di euro 4.000,00, con la conseguenza cge,
l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l'anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”, così come da disposizioni dell' . Pt_2
Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, dopo il deposito telematico di note sintetiche, la causa
è stata decisa mediante separata sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
La parte istante invoca il diritto al godimento dell'assegno sociale nella misura ex lege dovuta.
Sul piano generale l'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 contempla l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, come una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero.
2 Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno. Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale. Nel caso in esame, l' ha indicato come motivazione per il diniego: “ai fini del Pt_2 diritto all'assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tener presente dei redditi effettivi di “qualsiasi natura” dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno.
considerato che
ai redditi del richiedente si sommano anche quelli delconiuge, in quest'ottica, l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita dell'immobile avvenuta l'11/01/2011, costituisce reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad irpef”. Tuttavia, come già sopra evidenziato, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza dello stato di bisogno che deve essere adeguatamente comprovato. A tal fine, è a carico del ricorrente l'onere di provare l'insufficienza dei mezzi economici propri e del coniuge ed il legislatore ha adottato criteri basati sul flusso reddituale in favore dell'interessato e del coniuge, elencando altresì le entrate che vanno escluse dal computo, fissando inoltre i parametri per la riduzione dell'importo, qualora i redditi rientrino tra quelli computabili e siano inferiori al limite stabilito.
In materia di assegno sociale rileva il flusso reddituale annuo e ad esso occorre fare riferimento ai fini della valutazione dello stato di bisogno.
Dalla documentazione in atti emerge come il ricorrente figuri quale dante causa, insieme ad altri 3 comproprietari, in due vendite immobiliari stipulate, entrambe, il
24.07.2023, con la conseguenza che il reddito derivante dalla compravendita degli immobili deve essere interamente imputato all'anno in cui viene presentata la domanda, ossia nel 2023, rendendo incompatibile la concessione della prestazione richiesta per superamento dei limiti reddituali prescritti dalla legge.
3 Deve, quindi, ritenersi indimostrato il requisito reddituale che in sostanza consiste nello stato di bisogno, non già nell'assenza di redditi dichiarati a fini fiscali, con conseguente reiezione del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 940,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Napoli il 25.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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