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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8093/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Rossetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8093/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DALMASSON GISELLA;
ATTORE contro
C.F. ) rappresentata da C.F. ) con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Laura Fornara;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
Parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso
Nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 67, primo e secondo comma, R.D. n. 267/1942, del pagamento effettuato a mezzo bonifico per l'importo di € 120.000,00 eseguito in data 17 gennaio 2019 da Techmen Architecture s.r.l per conto di in favore di (quale Parte_1 Controparte_1 cessionaria del credito azionato esecutivamente da ovvero dell'operazione a Controparte_3 titolo oneroso costituita dal versamento di € 120.000, per la rinuncia al pignoramento sugli immobili della società fallita Parte_1
In via subordinata e salvo gravame Accertare e dichiarare l'indebito oggettivo conseguente alla ricezione dell'importo di € 120.000,00 senza cancellazione dell'ipoteca sugli immobili della società fallita;
Per l'effetto condannare e/o in via solidale tra loro alla restituzione Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di complessivi Euro 120.000,00, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal versamento al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% dell'imponibile, IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
In via principale: accertata l'insussistenza dei requisiti (oggettivo, soggettivo e temporale “pe-riodo sospetto”) previsti per l'accoglimento della revocatoria promossa dal Parte_2
• respingere ogni domanda avversaria, perché infondata e/o inammissi-bile per le ragioni espresse in narrativa;
• con il favore di spese ed onorari di giudizio, accessori di legge In via istruttoria: Ci si riserva di capitolare, indicare testi e ulteriormente produrre ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai fini della decisione della presente domanda di revocatoria fallimentare, rilevano i seguenti fatti, come documentalmente provati e, comunque, non oggetto di specifica contestazione:
(i) La in bonis divenne titolare di un certo immobile il 28.12.2015 a seguito Parte_1 della sua scissione dalla società Norton;
(ii) Norton aveva un debito con Intesa San Paolo garantito da ipoteca sull'immobile della
; Parte_1
(iii) Il 29.7.2016 l'originaria titolare del credito iniziava nei confronti della terza proprietaria un pignoramento immobiliare per ottenere soddisfazione delle proprie Parte_1 ragioni nei confronti della Norton;
(iv) Il 19.6.2017 la Norton falliva;
(v) Il 17.1.2019 la Techmen Architecture s.r.l pagava per conto di in Parte_1 favore di che il 5.5.2018 aveva acquistato il credito di Controparte_1 [...]
, la somma di euro 120.000 a titolo transattivo per rinunciare al pignoramento CP_3 ed estinguere l'ipoteca;
(vi) Il 15.7.2019 la presentava domanda di concordato con riserva ai sensi Parte_1 dell'art. 161, co. 6, l.f. e in considerazione dell'esito negativo del percorso di risanamento così ipotizzato, falliva con sentenza del Tribunale di Milano del
28.12.2020.
Il fallimento afferma che il pagamento del gennaio 2019 sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 1 e 2, l.f. in quanto:
(a.) avvenuto nel periodo sospetto;
(b.) avvenuto su delegazione della fallita e con somme messe a disposizione da parte della stessa;
(c.) avvenuto nella consapevolezza dello stato di decozione dell'attrice
La convenuta, viceversa, costituitasi tardivamente - ma le cui difese, nei limiti in cui non sia incorsa in pagina 2 di 5 preclusioni e decadenze, possono senz'altro esaminarsi – nega la revocabilità del pagamento ricevuto evidenziando:
(a.) che il periodo sospetto dovrebbe decorrere dalla data di presentazione della domanda piena;
(b.) che nulla sapeva dell'eventuale stato di decozione della che per essa era Parte_1 esclusivamente la terza proprietaria di un immobile a garanzia di un credito verso la Norton;
(c.) che l'operazione posta in essere, rientrando nello schema della liberazione dell'immobile dal pignoramento era perfettamente valida ed efficace;
(d.) che senza preavviso e per libera scelta della il pagamento era giunto dal terzo Parte_1
Techmen Architecture s.r.l;
(e.) che l'operazione non aveva determinato alcun danno alla par condicio creditorum, atteso che la convenuta aveva ragioni di credito per una somma pari a circa il doppio di quella transatta.
La domanda proposta dal fallimento deve trovare integrale accoglimento.
(a.) Quanto al decorso del periodo sospetto, non essendovi questione sulla consecuzione tra concordato e successivo fallimento, ciò che rileva - a norma dell'art. 169 bis l.f. - è la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e la legge non distingue tra domanda piena e domanda con riserva;
(b.) Quanto alle modalità di estinzione del debito nei confronti della , risulta CP_1 per tabulas che effettivamente il pagamento è avvenuto mediante bonifico disposto dalla
(doc. 12) e tanto mediante risorse messe a disposizione alla Controparte_4 CP_4 dalla (doc. 14), circostanza che non risulta specificamente contestata dalla Parte_3 convenuta;
trova quindi applicazione, nel caso di specie, il seguente principio di diritto: la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito (Cass. 13165/2020);
(c.) Quanto alla consapevolezza dello stato di decozione della , essa si ricava Parte_1 da una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti:
i. , infatti, aveva nel 2018 acquistato un credito nei confronti di una società CP_1 fallita da un anno;
ii. l'immobile posto a garanzia del bene, ancorché appartenente ad un diverso soggetto, era a sua volta oggetto di un'espropriazione forzata promossa dalla dante causa della creditrice: l'esistenza di un pignoramento costituisce elemento indiziario forte circa la consapevolezza dello stato di decozione del terzo proprietario che subisce l'espropriazione e che non è in grado di conservare la propria consistenza immobiliare;
iii. a fronte di un credito ipotecario per oltre euro 250.000, la era giunta ad CP_1 una transazione che prevedeva, a fronte dell'estinzione del pignoramento e alla rinuncia all'ipoteca, il pagamento di euro 120.000; iv. La aveva infine accettato e considerato satisfattivo un pagamento non CP_1 mediante assegno circolare come previsto nella transazione, ma tramite un bonifico disposto da un soggetto terzo, ulteriore segno del fatto che la non Parte_1 era in grado di pagare le proprie obbligazioni. pagina 3 di 5 In breve: la era perfettamente consapevole di avere acquistato il credito da CP_1 una società insolvente, garantito da un immobile di proprietà di un soggetto che pure non riusciva ad onerare regolarmente le obbligazioni che su quell'immobile gravavano tanto da essere assoggettata ad espropriazione forzata;
inoltre, la società creditrice sapeva perfettamente che non sarebbe mai riuscita a rientrare delle proprie ragioni e si vide costretta a concludere una transazione per un valore pari a meno della metà del suo credito, accettando un pagamento proveniente da un soggetto terzo.
Non è, qui, ovviamente in discussione il tema della validità della transazione raggiunta tra e la – abbiano le parti seguito o meno il procedimento di Parte_1 CP_1 liberazione dell'immobile da ipoteca, così come evocato da – quanto quello CP_1 della sua efficacia nei confronti della massa.
(d.) Non può poi essere messa in dubbio la revocabilità del ridetto pagamento – che secondo le tesi della convenuta non avrebbe determinato danno alla massa - in forza di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5049/2022.
In un caso sostanzialmente analogo a quello oggetto del presente giudizio, ovverosia di domanda revocatoria promossa nei confronti di un creditore munito di garanzia reale realizzata prima del successivo fallimento, infatti le Sezioni Unite hanno precisato che:
a. “a partire dalla pronuncia delle S.U. n. 7028 del 2006 all'azione revocatoria fallimentare è stata attribuita una funzione distributiva ed antindennitaria”;
b. “il pagamento di un creditore privilegiato non esclude la lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, dal momento che solo in seguito alla ripartizione dell'attivo potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati i quali, successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria, potrebbero in tesi insinuarsi”;
c. in sede fallimentare devono essere soddisfatti in primo luogo “i crediti della massa;
il principio vale non solo per i crediti chirografari e per quelli privilegiati (muniti di privilegio speciale o generale) ma anche per i crediti ipotecari e pignoratizi, sia pure nei limiti dell'art. 111 bis comma 2 legge fall. - per cui i crediti prededucibili vanno soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio, "con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca", esclusione però limitata alla "parte destinata ai creditori garantiti" - con implicito rinvio all'art. 111 ter comma 3 legge fall., in base al quale i creditori ipotecari e pignoratizi sopportano non solo le spese direttamente imputabili alla gestione e liquidazione dei beni gravati da pegno o ipoteca, ma anche una quota parte delle spese generali di gestione della procedura, "secondo un criterio proporzionale";
d. In conclusione, il fondamento teorico di quest'opzione è costituito da due pilastri: la natura distributiva dell'azione revocatoria e la necessità di ristabilire la par condicio creditorum in relazione a tutti i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto senza alcuna esclusione dettata dalla natura giuridica dei crediti posti a pase degli importi versati.
Conclusivamente, sussistendone tutti i presupposti di legge, la revocatoria proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiarare l'inefficacia ex art. 67 l.f. del pagamento effettuato a mezzo bonifico per l'importo di € 120.000,00 eseguito in data 17 gennaio 2019 da Techmen Architecture s.r.l per conto di
[...] in favore di e per l'effetto Parte_1 Controparte_1
condanna a pagare in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_4
120.000, oltre interessi legali dalla domanda (23.2.2023) al saldo effettivo;
condanna a pagare in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_4 che si liquidano in euro 14.103,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a.
Milano, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Sergio Rossetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Rossetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8093/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DALMASSON GISELLA;
ATTORE contro
C.F. ) rappresentata da C.F. ) con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Laura Fornara;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
Parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso
Nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 67, primo e secondo comma, R.D. n. 267/1942, del pagamento effettuato a mezzo bonifico per l'importo di € 120.000,00 eseguito in data 17 gennaio 2019 da Techmen Architecture s.r.l per conto di in favore di (quale Parte_1 Controparte_1 cessionaria del credito azionato esecutivamente da ovvero dell'operazione a Controparte_3 titolo oneroso costituita dal versamento di € 120.000, per la rinuncia al pignoramento sugli immobili della società fallita Parte_1
In via subordinata e salvo gravame Accertare e dichiarare l'indebito oggettivo conseguente alla ricezione dell'importo di € 120.000,00 senza cancellazione dell'ipoteca sugli immobili della società fallita;
Per l'effetto condannare e/o in via solidale tra loro alla restituzione Controparte_1 Controparte_2 dell'importo di complessivi Euro 120.000,00, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal versamento al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% dell'imponibile, IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
In via principale: accertata l'insussistenza dei requisiti (oggettivo, soggettivo e temporale “pe-riodo sospetto”) previsti per l'accoglimento della revocatoria promossa dal Parte_2
• respingere ogni domanda avversaria, perché infondata e/o inammissi-bile per le ragioni espresse in narrativa;
• con il favore di spese ed onorari di giudizio, accessori di legge In via istruttoria: Ci si riserva di capitolare, indicare testi e ulteriormente produrre ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai fini della decisione della presente domanda di revocatoria fallimentare, rilevano i seguenti fatti, come documentalmente provati e, comunque, non oggetto di specifica contestazione:
(i) La in bonis divenne titolare di un certo immobile il 28.12.2015 a seguito Parte_1 della sua scissione dalla società Norton;
(ii) Norton aveva un debito con Intesa San Paolo garantito da ipoteca sull'immobile della
; Parte_1
(iii) Il 29.7.2016 l'originaria titolare del credito iniziava nei confronti della terza proprietaria un pignoramento immobiliare per ottenere soddisfazione delle proprie Parte_1 ragioni nei confronti della Norton;
(iv) Il 19.6.2017 la Norton falliva;
(v) Il 17.1.2019 la Techmen Architecture s.r.l pagava per conto di in Parte_1 favore di che il 5.5.2018 aveva acquistato il credito di Controparte_1 [...]
, la somma di euro 120.000 a titolo transattivo per rinunciare al pignoramento CP_3 ed estinguere l'ipoteca;
(vi) Il 15.7.2019 la presentava domanda di concordato con riserva ai sensi Parte_1 dell'art. 161, co. 6, l.f. e in considerazione dell'esito negativo del percorso di risanamento così ipotizzato, falliva con sentenza del Tribunale di Milano del
28.12.2020.
Il fallimento afferma che il pagamento del gennaio 2019 sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 1 e 2, l.f. in quanto:
(a.) avvenuto nel periodo sospetto;
(b.) avvenuto su delegazione della fallita e con somme messe a disposizione da parte della stessa;
(c.) avvenuto nella consapevolezza dello stato di decozione dell'attrice
La convenuta, viceversa, costituitasi tardivamente - ma le cui difese, nei limiti in cui non sia incorsa in pagina 2 di 5 preclusioni e decadenze, possono senz'altro esaminarsi – nega la revocabilità del pagamento ricevuto evidenziando:
(a.) che il periodo sospetto dovrebbe decorrere dalla data di presentazione della domanda piena;
(b.) che nulla sapeva dell'eventuale stato di decozione della che per essa era Parte_1 esclusivamente la terza proprietaria di un immobile a garanzia di un credito verso la Norton;
(c.) che l'operazione posta in essere, rientrando nello schema della liberazione dell'immobile dal pignoramento era perfettamente valida ed efficace;
(d.) che senza preavviso e per libera scelta della il pagamento era giunto dal terzo Parte_1
Techmen Architecture s.r.l;
(e.) che l'operazione non aveva determinato alcun danno alla par condicio creditorum, atteso che la convenuta aveva ragioni di credito per una somma pari a circa il doppio di quella transatta.
La domanda proposta dal fallimento deve trovare integrale accoglimento.
(a.) Quanto al decorso del periodo sospetto, non essendovi questione sulla consecuzione tra concordato e successivo fallimento, ciò che rileva - a norma dell'art. 169 bis l.f. - è la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e la legge non distingue tra domanda piena e domanda con riserva;
(b.) Quanto alle modalità di estinzione del debito nei confronti della , risulta CP_1 per tabulas che effettivamente il pagamento è avvenuto mediante bonifico disposto dalla
(doc. 12) e tanto mediante risorse messe a disposizione alla Controparte_4 CP_4 dalla (doc. 14), circostanza che non risulta specificamente contestata dalla Parte_3 convenuta;
trova quindi applicazione, nel caso di specie, il seguente principio di diritto: la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito (Cass. 13165/2020);
(c.) Quanto alla consapevolezza dello stato di decozione della , essa si ricava Parte_1 da una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti:
i. , infatti, aveva nel 2018 acquistato un credito nei confronti di una società CP_1 fallita da un anno;
ii. l'immobile posto a garanzia del bene, ancorché appartenente ad un diverso soggetto, era a sua volta oggetto di un'espropriazione forzata promossa dalla dante causa della creditrice: l'esistenza di un pignoramento costituisce elemento indiziario forte circa la consapevolezza dello stato di decozione del terzo proprietario che subisce l'espropriazione e che non è in grado di conservare la propria consistenza immobiliare;
iii. a fronte di un credito ipotecario per oltre euro 250.000, la era giunta ad CP_1 una transazione che prevedeva, a fronte dell'estinzione del pignoramento e alla rinuncia all'ipoteca, il pagamento di euro 120.000; iv. La aveva infine accettato e considerato satisfattivo un pagamento non CP_1 mediante assegno circolare come previsto nella transazione, ma tramite un bonifico disposto da un soggetto terzo, ulteriore segno del fatto che la non Parte_1 era in grado di pagare le proprie obbligazioni. pagina 3 di 5 In breve: la era perfettamente consapevole di avere acquistato il credito da CP_1 una società insolvente, garantito da un immobile di proprietà di un soggetto che pure non riusciva ad onerare regolarmente le obbligazioni che su quell'immobile gravavano tanto da essere assoggettata ad espropriazione forzata;
inoltre, la società creditrice sapeva perfettamente che non sarebbe mai riuscita a rientrare delle proprie ragioni e si vide costretta a concludere una transazione per un valore pari a meno della metà del suo credito, accettando un pagamento proveniente da un soggetto terzo.
Non è, qui, ovviamente in discussione il tema della validità della transazione raggiunta tra e la – abbiano le parti seguito o meno il procedimento di Parte_1 CP_1 liberazione dell'immobile da ipoteca, così come evocato da – quanto quello CP_1 della sua efficacia nei confronti della massa.
(d.) Non può poi essere messa in dubbio la revocabilità del ridetto pagamento – che secondo le tesi della convenuta non avrebbe determinato danno alla massa - in forza di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5049/2022.
In un caso sostanzialmente analogo a quello oggetto del presente giudizio, ovverosia di domanda revocatoria promossa nei confronti di un creditore munito di garanzia reale realizzata prima del successivo fallimento, infatti le Sezioni Unite hanno precisato che:
a. “a partire dalla pronuncia delle S.U. n. 7028 del 2006 all'azione revocatoria fallimentare è stata attribuita una funzione distributiva ed antindennitaria”;
b. “il pagamento di un creditore privilegiato non esclude la lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, dal momento che solo in seguito alla ripartizione dell'attivo potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati i quali, successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria, potrebbero in tesi insinuarsi”;
c. in sede fallimentare devono essere soddisfatti in primo luogo “i crediti della massa;
il principio vale non solo per i crediti chirografari e per quelli privilegiati (muniti di privilegio speciale o generale) ma anche per i crediti ipotecari e pignoratizi, sia pure nei limiti dell'art. 111 bis comma 2 legge fall. - per cui i crediti prededucibili vanno soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio, "con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca", esclusione però limitata alla "parte destinata ai creditori garantiti" - con implicito rinvio all'art. 111 ter comma 3 legge fall., in base al quale i creditori ipotecari e pignoratizi sopportano non solo le spese direttamente imputabili alla gestione e liquidazione dei beni gravati da pegno o ipoteca, ma anche una quota parte delle spese generali di gestione della procedura, "secondo un criterio proporzionale";
d. In conclusione, il fondamento teorico di quest'opzione è costituito da due pilastri: la natura distributiva dell'azione revocatoria e la necessità di ristabilire la par condicio creditorum in relazione a tutti i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto senza alcuna esclusione dettata dalla natura giuridica dei crediti posti a pase degli importi versati.
Conclusivamente, sussistendone tutti i presupposti di legge, la revocatoria proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiarare l'inefficacia ex art. 67 l.f. del pagamento effettuato a mezzo bonifico per l'importo di € 120.000,00 eseguito in data 17 gennaio 2019 da Techmen Architecture s.r.l per conto di
[...] in favore di e per l'effetto Parte_1 Controparte_1
condanna a pagare in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_4
120.000, oltre interessi legali dalla domanda (23.2.2023) al saldo effettivo;
condanna a pagare in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_4 che si liquidano in euro 14.103,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a.
Milano, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Sergio Rossetti
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