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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1100/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Crescentino (VC) il
18/04/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 1999.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi maggiorenni ma solo il secondo Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente, e in data 22/11/2008 , ancora minore. Per_3
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Crescentino (VC) il 18/04/1999, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1999 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la comunione dei beni verrà sciolta;
3. la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Per_3 residenza anagrafica e dimora presso la madre;
4. la casa coniugale ubicata in Villanova Monferrato, con tutti gli arredi, viene assegnata alla IG.ra , che la occuperà insieme ai figli;
Parte_2
5. gli incontri padre-figlia verranno concordati liberamente tra il IG. ed Pt_1 Per_3 nel rispetto del principio di bigenitorialità al fine di assicurare alla minore la possibilità di coltivare un rapporto sereno con entrambe le figure genitoriali;
6. il sig. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Pt_1 Pt_2 bonifico bancario, la somma di Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli ed , (300 euro per ciascun figlio), attualmente non Per_1 Per_3
pagina 2 di 3 economicamente autosufficienti. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, relative ai figli. Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ci si richiama al Protocollo
d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Vercelli.
Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e il rimborso dovrà avvenire unitamente al versamento del mantenimento del mese successivo;
8. si dà atto che le parti concordano che l'Assegno Unico relativo ai figli verrà percepito in misura del 100% dalla IG.ra ; Pt_2
9. si dà atto che i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per la figlia minore con facoltà di iscrizione della minore sul documento di entrambi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1100/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Crescentino (VC) il
18/04/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 1999.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi maggiorenni ma solo il secondo Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente, e in data 22/11/2008 , ancora minore. Per_3
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Crescentino (VC) il 18/04/1999, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1999 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la comunione dei beni verrà sciolta;
3. la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Per_3 residenza anagrafica e dimora presso la madre;
4. la casa coniugale ubicata in Villanova Monferrato, con tutti gli arredi, viene assegnata alla IG.ra , che la occuperà insieme ai figli;
Parte_2
5. gli incontri padre-figlia verranno concordati liberamente tra il IG. ed Pt_1 Per_3 nel rispetto del principio di bigenitorialità al fine di assicurare alla minore la possibilità di coltivare un rapporto sereno con entrambe le figure genitoriali;
6. il sig. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Pt_1 Pt_2 bonifico bancario, la somma di Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli ed , (300 euro per ciascun figlio), attualmente non Per_1 Per_3
pagina 2 di 3 economicamente autosufficienti. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, relative ai figli. Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ci si richiama al Protocollo
d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Vercelli.
Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e il rimborso dovrà avvenire unitamente al versamento del mantenimento del mese successivo;
8. si dà atto che le parti concordano che l'Assegno Unico relativo ai figli verrà percepito in misura del 100% dalla IG.ra ; Pt_2
9. si dà atto che i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per la figlia minore con facoltà di iscrizione della minore sul documento di entrambi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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