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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 92/2022 + 94/2022 R.G.C.A. aventi ad oggetto: appello avverso l'Ordinanza n. 827/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data 07.02.2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonina CodiceFiscale_1
Provitina, presso il cui studio, in Enna, Via Grimaldi 8, è elettivamente domiciliato;
Appellante nel giudizio 92/2022 ed appellato nel giudizio 94/2022
CONTRO
, nato a [...] il [...] TR
(c.f. ) e , nata a CodiceFiscale_2 Controparte_2
Calascibetta il 30.09.1968 (c.f. ) in proprio e quali CodiceFiscale_3
1 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
[...]
, nato ad [...] il [...] (c.f. Persona_1 C.F._4
tutti residenti a [...]in C.da San Leonardo, rappresentati
[...]
e difesi dall'Avv. Eleonora Pedevillano, presso lo studio della quale, in
Enna, via dello Stadio n. 10, sono elettivamente domiciliati;
Appellati nel giudizio 92/2022 e nel giudizio 94/2022
E, NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo Sindaco p.t., (c.f. Controparte_3
) corrente in Calascibetta, via Conte di Ruggero n. 14, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo William Mantegna, presso il cui studio, in Enna, Via Nazionale n. 31, è elettivamente domiciliato;
Appellato nel giudizio 92/2022 e appellante nel giudizio 94/2022 R.G.
Conclusioni dell'appellante (giudizio 92/22 R.G.) Parte_1
“Voglia l'on. Corte d'Appello adita, previa sospensione della esecutività provvisoria della sentenza, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in riforma della sentenza impugnata: in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità del ricorso proposto innanzi al Tribunale di Enna dai
IGg.ri e . In via Parte_2 Controparte_2 subordinata dichiarare il difetto di legittimazione del signor
[...]
In via ancor più gradata rigettare il suddetto ricorso in quanto Pt_1 infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio secondo il principio della soccombenza da distrarre a favore dello Stato avendo l'appellante fatto richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.”
Conclusioni degli appellati (giud. 92/22 e 94/22 CP_4 CP_2
R.G.C.A.)
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appella adita: 1) rigettare l'appello perché infondato in fatto di diritto;
2) Confermare in toto l'ordinanza di primo grado;
£) Con Vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.”
2 Conclusioni dell'appellato (giud. 92/22 R.G.C.A.) CP_3
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente riunire la causa n. 92/22 RG con la causa n. 94/22 RG stante che la notificazione dell'atto di appello proposto dal è avvenuta prima della notifica dell'atto di Controparte_3 appello della In subordine, nel merito si insiste per CP_5
l'accoglimento dei motivi già formulati nel proprio atto di appello, qui allegato e richiamato integralmente e in particolare si chiede di riformare il provvedimento di primo grado accertando e dichiarandolo l' inesistenza di condotte discriminatorie poste in essere dal in Controparte_3 danno di e, conseguentemente, tenere indenne Persona_1 il da qualsiasi condanna risarcitoria. Con vittoria Controparte_3 di spese compensi di entrambi i gradi del giudizio in favore del
[...]
. CP_3
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.05.2019 e TR
, in proprio e quali genitori esercenti la CP_2 Controparte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 agivano in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, al fine di far accertare la condotta discriminatoria posta in essere dal e Controparte_3 dalla in danno del minore disabile Controparte_6
a far data dal mese di ottobre 2018. Persona_1
Chiedevano, altresì ordinarsi la cessazione del comportamento discriminatorio e la condanna dei resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale che quantificavano in €. 20.000,00; Chiedevano, infine, ordinarsi la pubblicazione dell'emittendo provvedimento a spese dei residenti.
A sostegno della domanda deducevano che il giovane , Persona_1 affetto da grave ritardo mentale, epilessia e disfagia, invalido al 100 %,
3 necessitava di terapia riabilitativa da somministrarsi presso il centro
AIAS di Enna nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana in orari prestabiliti (12,20 – 13,15) e che sino al mese di settembre 2018 il trasporto di dall'abitazione sino al centro AIAS avveniva Persona_1
a cura e con mezzo proprio dei genitori ed il Comune, a titolo di rimborso spese, provvedeva a corrispondere la somma di €. 8,00 per ogni giorno di presenza presso il Centro di Riabilitazione.
Rappresentavano che, a partire dall'ottobre 2018 e per ben 24 mesi, in luogo del contributo economico, il Comune di Calascibetta aveva affidato il servizio trasporto disabili alla ma che, Controparte_6 nonostante le reiterate richieste formalizzate sia al Comune che alla DI affidataria, il previsto servizio non era stato prestato con grave nocumento per il disabile.
Si costituiva in giudizio il convenuto che avversava la domanda CP_3 attorea chiedendone il rigetto.
A propria discolpa l'Ente sosteneva di aver provveduto celermente a contattare la al fine di trovare una soluzione alle criticità CP_5 sollevate dai familiari del disabile e che in ogni caso la omessa prestazione del servizio non era addebitabile a responsabilità dell'Ente anche in considerazione che, nel capitolato di appalto sottoscritto tra le parti, non era prevista alcuna figura di “personale medico” qualificato come accompagnatore, (figura pretesa dai genitori di per consentirne Per_1 il trasporto sul Pulmino della ), ma soltanto che doveva essere CP_5 consentito l'accesso sul mezzo di personale idoneo a garantire l'incolumità del disabile;
Ribadiva, ancora, che il servizio di trasporto del minore a prescindere dalla superiore argomentazione Per_1 difensiva, non era stato effettuato per esclusiva responsabilità della CP_5 resistente che era stata espressamente sanzionata una volta ricevute le lamentele della famiglia.
4 Contestava ed eccepiva, per ultimo, l'eccessività della somma richiesta a titolo risarcitorio e l'assenza di qualsivoglia condotta discriminatoria.
Si costituiva in giudizio quale titolare della omonima CP_6
DI, che chiedeva, anch'esso, il rigetto delle domande dei ricorrenti eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la questione era inerente ad un inadempimento contrattuale attribuibile eventualmente all'Ente e, nel merito, negava l'esistenza di condotte discriminatorie in danno del giovane disabile.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova per testi e interrogatorio formale del resistente e, all'udienza del 21.10.2021, precisamente le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha accolto il ricorso e disposto, in danno della , la Controparte_6 immediata attivazione del servizio di trasporto del minore dalla propria abitazione al centro di riabilitazione;
Ha altresì disposto che il Comune di vigilasse alla corretta esecuzione del predetto servizio CP_7 condannando il al pagamento, in favore dei Controparte_3 ricorrenti della somma di €. 8,00 per ogni giorno di presenza presso il
Centro di riabilitazione AIAS di Enna dal mese di ottobre sino alla data di effettiva attivazione del servizio;
Ha condannato il
[...]
e la , in solido, al pagamento, in favore dei CP_3 CP_5 ricorrenti, della somma di €. 50,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per ciascun giorno di omesso trasporto dal mese di ottobre sino all'effettiva attivazione dello stesso;
Ha, infine condannato i resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo compensando, invece le spese tra il e la CP_3 CP_6
[...]
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato in applicazione dell'articolo 2 della legge 67/2006, norma che offre una nozione molto ampia di
5 discriminazione al fine di assicurare al disabile un trattamento di livello pari a quello riconosciuto alle persone che da disabilità non sono affette.
Il Giudice di prime cure, nel motivare la propria decisione, ha preventivamente valutato il tenore degli accordi contrattuali sottoscritti tra la ed il Controparte_6 Controparte_3 evidenziando come detta si fosse impegnata, mediante propri CP_5 automezzi e personale qualificato, ad effettuare il servizio di trasporto dalla abitazione dei soggetti disabili (in totale 11) sino ai centri di riabilitazione secondo i calendari di apertura e le attività di tali centri e che il predetto servizio doveva essere svolto con automezzi idonei ad assicurare il benessere dei fruitori.
Il Tribunale ha poi rilevato come i ricorrenti avessero dimostrato che al disabile non era stato consentito di fruire, negli orari Persona_1
e nelle forme richieste, dell'assistenza specializzata, atteso che la CP_5
nonostante le ripetute diffide da parte del si era rifiutata,
[...] CP_3 per ragioni organizzative, di effettuare il trasporto anche per l'assenza di accompagnatore qualificato.
Di contro parte resistente non aveva dato prova che la mancata esecuzione del servizio di trasporto, giustificata come detto da ragioni organizzative, non potesse essere superata mediante una opportuna e diversa programmazione aziendale anche in considerazione del fatto che il padre del giovane – proprio per garantire al figlio la presenza Per_1 nei centri di riabilitazione - si era personalmente reso disponibile a fungere da accompagnatore sul mezzo messo a disposizione dalla . CP_5
Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità solidale dei resistenti, rilevando, quanto al , che Controparte_8 lo stesso, determinatosi ad affidare ad una DI privata un servizio particolarmente delicato come quello afferente il trasporto dei disabili doveva, in primo luogo, selezionare il contraente in modo adeguato e, in
6 secondo luogo, vigilare affinché il servizio fosse svolto nel miglior modo possibile per la tutela e nell'interesse del beneficiario.
In definitiva, con riferimento alla posizione dell'Ente, il Tribunale, - pur rilevando che era emersa la volontà del di mediare tra le parti al CP_3 fine di trovare una soluzione tra la famiglia e la , - Per_1 CP_5 ha ritenuto la condotta dell'Ente non sufficiente a garantire che il giovane potesse fruire del servizio tanto agognato. Per_1
Quanto, invece, alla responsabilità della DI affidataria il Tribunale l'ha ritenuta sussistente anche all'esito delle dichiarazioni testimoniali rese da e da quanto emerso dall' interrogatorio formale di Testimone_1
. Controparte_6
Dalla lettura di tali dichiarazioni era possibile evincersi, secondo il
Tribunale, che la mancata esecuzione del servizio di trasporto era dipeso
– così come sostenuto dal resistente - dalla mancata presenza di un accompagnatore specializzato sul mezzo di trasporto per come previsto dal capitolato di appalto.
Per tali ragioni – ed anche in considerazione del fatto che il ricorrente si era reso disponibile a fungere da accompagnatore TR del figlio - il Tribunale ha raccolto la domanda risarcitoria disponendo il versamento delle somme indicate in dispositivo.
Il Giudice di prime cure ha, invece, rigettato la domanda afferente la pubblicazione del provvedimento in quanto misura inidonea a rimuovere gli effetti specifici della condotta discriminatoria oggetto del giudizio.
*****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame Controparte_6
(giudizio n. 92/2022 R.G.) per i motivi in detto atto meglio specificati.
Con autonomo atto di appello ha proposto gravame (giudizio portante il n. 94/2022 R.G.) il . Controparte_3
7 Con Ordinanza del 19.10.2022 la Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti trattandosi di impugnazioni separatamente proposte avverso il medesimo provvedimento.
Sostituita l'udienza del 30 gennaio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame deduce la Controparte_6 erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.li
3 e 4 comma I° della legge 67/2006.
Si argomenta, a sostegno del motivo e richiamata giurisprudenza comunitaria, che il Tribunale ha mal interpretato i principi sottesi alla disciplina contro le discriminazioni, non valutando che, perché sussista tale discriminazione, è necessario che situazioni simili vengano trattate in modo diverso.
Nel caso in specie, specifica l'appellante, non vi è stata alcuna discriminazione in quanto la posizione del non è stata trattata Per_1 in modo diverso rispetto a quella dell'altro disabile in carico alla e CP_5 per il quale erano insorti altri problemi poi superati (tale ), in Per_2 quanto non vi era possibilità di esplicitare il servizio di trasporto nei giorni e nelle ore pretese dalla famiglia per ragioni organizzative (in quelle ore era previsto il normale servizio scolastico da svolgersi con lo stesso mezzo di trasporto) e pertanto, la – essendo ciò permesso dal capitolato – CP_5 aveva prospettato soluzioni diverse ed alternative non accettate da parte appellata.
*****
8 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza de quo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Si osserva in proposito che, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di prime cure, i ricorrenti non hanno dato prova della sussistenza del comportamento discriminatorio.
Anzi, precisa l'appellante, il Tribunale ha incredibilmente invertito l'onere probatorio pretendendo che fosse la DI appellante a dimostrare l'assenza di comportamenti discriminatori.
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Con il terzo motivo di censura si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla erronea ricostruzione dei fatti di causa.
A sostegno di tale motivo l'appellante deduce come il Tribunale avesse mal interpretato i contorni della vicenda traendone conclusioni erronee.
Specifica che il servizio trasporto disabili era fornito attraverso pulmino
“Scuolabus” (i disabili trasportati erano 11 e 9 di questi non hanno mai avuto a che ridire sul servizio) e che, stante che il capitolato di appalto
(art. 6) ne consentiva la possibilità, la aveva cercato di CP_5
“concordare” con la famiglia orari tali da consentire anche lo Per_1 svolgimento di altri servizi nell'interesse di altri giovani del Comune.
Tali prospettate variazioni dell'orario di prelievo del disabile erano state trasmesse a mezzo pec alla AIAS che aveva acconsentito a che il ricovero di avvenisse in orari diversi rispetto a quelli originariamente Per_1 pattuiti a condizione che tale richiesta provenisse dalla famiglia, ma i
IGg.ri non hanno mai accettato alcun compromesso sul Per_1 punto denunciando al il presunto inadempimento e preferendo CP_3 accompagnare da soli il figlio.
9 Nonostante ciò, la si era dichiarata disposta a fornire il CP_5 servizio negli orari pretesi dai ma, nonostante il pulmino Per_1 transitasse davanti la loro casa mai era stato rinvenuto qualcuno in attesa.
Tali argomenti, precisa l'appellante, sono stati prospettati attraverso produzione documentale al Tribunale e confermati dal teste Tes_1 ma, incredibilmente, non sono stati valutati dal Giudice.
*****
Con il quarto motivo di censura, l'appellante deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.li 2947 e 1362 c.c..
Si osserva, in proposito, come il Tribunale abbia male interpretato il capitolato di appalto non valutando che erano stati proprio i Per_1 tramite il loro difensore, a richiedere con missiva, che il trasporto del disabile fosse assicurato mediante la presenza, a bordo del pulmino, di personale medico specializzato e bombola di ossigeno.
A tale richiesta, la aveva immediatamente dato riscontro CP_5 rappresentato che non era suo compito provvedere ma, eventualmente tali servizi aggiuntivi dovevano essere apprestati dal e, per tali CP_3 ragioni, aveva preteso, per continuare a svolgere il servizio in serenità, la sottoscrizione di una nota nella quale, i genitori di Per_1 rinunciavano a tali pretese.
Non un esonero di responsabilità quindi, (come erroneamente dedotto dal
Tribunale) ma una semplice rinuncia a pretese non previste a carico della nel capitolato di appalto, il quale (art. 5) prevedeva esclusivamente CP_5 la presenza a bordo del pulmino, di personale munito di apposita licenza di guida con l'ausilio di altro personale idoneo a consentire la salita e la discesa del disabile dal mezzo e il suo accompagnamento all'interno della struttura, senza prevedere, in alcun modo, la presenza di personale medico specializzato.
10 ******
Con il quinto ed ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante deduce la violazione degli artt.li 1226 e 2647 c.c. nonché illogicità della motivazione.
Si argomenta che la disposta condanna “alla immediata effettuazione del servizio” non può essere attuata – e va disposta con riferimento ad essa la cessazione della materia del contendere – avendo il
[...]
, nelle more, attuato il trasporto del disabile con mezzi propri. CP_3
In ogni caso, continua l'appellante, il risarcimento, nella misura disposta
è esorbitante anche in considerazione che nessuna prova, a giustificazione della pretesa risarcitoria è stata mai fornita in giudizio.
In particolare, trattandosi di danno esistenziale, era onere dei ricorrenti allegare i presupposti della esistenza del danno ai fini della risarcibilità.
Né era possibile, per il Tribunale, supplire a tale deficienza probatoria attraverso il criterio di equità di cui all'art. 1226 c.c., trattandosi di previsione sussidiaria che presuppone l'esistenza di un danno, comunque accertato.
In ogni caso, la decisione del Tribunale, di fissare in €. 50,00 per ogni giorno di mancato servizio l'importo risarcitorio, è erroneo trattandosi di somma determinata nel contratto di appalto in ipotesi di mancata prestazione del servizio nei confronti di tutti e 11 i disabili, e non come nel caso in specie, nelle ipotesi in cui il servizio, per gli altri 10 disabili era stato regolarmente prestato con ampia soddisfazione dell'utenza.
*******
Con autonomo atto di appello il proponeva Controparte_3 gravame avvero la Ordinanza del Tribunale di Enna deducendo, con il primo motivo di censura, la erroneità della stessa nella parte in cui era stata accertata la responsabilità del CP_3
11 Si osserva, in proposito, come il avesse Controparte_3 immediatamente contrastato l'inerzia della resistente CP_5 sanzionandola e contestandole l'inadempimento contrattuale attraverso la nota protocollo n. 3985 del 4.04.2019, inviando, nel contempo, la
Polizia Municipale presso la Casa dei ricorrenti al fine di accertare il persistere dell'inadempimento.
La ricostruzione dei fatti, supportata da produzione documentale, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad affermare l'estremità del CP_3 nella vicenda in esame.
In relazione ad un eventuale “culpa in eligendo” l'appellante evidenzia che la ha regolarmente svolto il servizio di trasporto in favore di CP_5 altri 10 soggetti disabili, i quali non hanno mai mosso alcuna doglianza apparendo evidente, pertanto, che il aveva individuato una DI CP_3 avente le competenze specifiche per svolgere il delicato servizio affidatole.
Nessuna “culpa in vigilando”, inoltre, poteva essere attribuita al CP_3 proprio alla luce dei numerosi controlli e delle ripetute sanzioni applicate nei confronti della DI affidataria per come riconosciuto dallo stesso
Tribunale in sentenza.
Si osserva, ancora, che la scelta del giudizio de quo, caratterizzato per sua natura da una maggiore speditezza rispetto ad un giudizio ordinario, non poteva concludersi mediante una pronuncia di accertamento della responsabilità contrattuale del in quanto la possibilità di CP_3 risolvere il contratto di appalto (suggerita dal Decidente) era prevista nel capitolato “come mera facoltà” non sussistendo una clausola risolutiva espressa.
Si omette di valutare che, ove anche il avesse scelto di risolvere CP_3 il contratto con la DI affidataria del trasporto disabili, ciò avrebbe cagionato un grave danno a tutti gli altri soggetti (circa 10) i quali non
12 avrebbero potuto fruire del servizio fino alla individuazione di un'altra
DI idonea.
Da ciò, secondo l'appellante, la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto discriminatorio l'operato dell'Ente nei confronti del omettendo di valutare, peraltro, che nessuna Per_1 discriminazione era stata posta in essere nei confronti di quest'ultimo in quanto non era stato trattato in modo diverso rispetto agli altri disabili, ma anzi aveva usufruito del servizio gratuitamente (non imposto dalla legge) proprio perché disabile ed il Comune, per venire incontro alle esigenze della famiglia, aveva cercato di mediare atteso che, nelle ore pretese dai signori il pulmino era utilizzato per il regolare Per_1 servizio scolastico.
Nel motivo di gravame si precisa, ancora, che il , Controparte_3 già prima dell'ordinanza impugnata, aveva impegnato in bilancio la somma di €. 8,00 a titolo di rimborso spese, da elargire in favore dei ricorrenti, ma questi avevano sempre rifiutato la somma pretendendo il servizio di trasporto pubblico.
Per tali ragioni, il con ulteriore sforzo economico, già dal 23 CP_3 giugno 2021, aveva affidato il servizio di trasporto ad altra DI comunicando ciò alla famiglia la quale si era resa, però, Per_1 disponibile ad accettare tale modifica solo a far data dal 10.02.2022.
******
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità e contraddittorietà dell'Ordinanza impugnata ritenendola viziata per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Si specifica che nel caso in specie il Giudice di prime cure non si è pronunciato sulle eccezioni sollevate dall'Ente con particolare riferimento a quella relativa al difetto di legittimazione passiva stante l'evidente
13 assenza di comportamenti aventi natura discriminatoria nella istituzione del servizio di trasporto in favore di soggetti disabili.
Allo stesso modo risulta omessa, da parte del Tribunale, ogni richiamo motivazionale in ordine alla eccepita carenza di responsabilità dell'Ente benché prevista in seno al contratto d'appalto.
Nello specifico si ricorda che l'articolo 7 del predetto documento prevede espressamente che il “viene ad essere sollevato da qualsivoglia CP_3 responsabilità inerente al servizio di trasporto nei confronti di terzi.”
*****
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, infine, il impugna CP_3
l'impugnata Ordinanza con riferimento alla quantificazione del danno deciso dal Tribunale in favore dei ricorrenti.
Si osserva in proposito che il è stato condannato Controparte_3
a pagare la somma di €. 8,00 per ciascun giorno di presenza presso il
Centro di Riabilitazione AIAS di Enna nonché €. 50,00 per ciascun giorno di omesso trasporto del disabile dal mese di ottobre sino all'effettiva attivazione del servizio.
Si precisa che il dato relativo all'effettivo numero di presenze del giovane presso il centro AIAS non era stato mai acquisito in seno Persona_1 al procedimento e dunque il danno, nel suo ammontare, risulta essere totalmente indeterminato.
Ciò senza dimenticare che il contratto di appalto sottoscritto tra il e la DI aveva una durata di due anni e dunque vi era CP_3
l'impossibilità di disporre una condanna sine die.
******
Deve, in via preliminare, rilevarsi che la Corte, con provvedimento del 3 ottobre 2022, reso in seno al sub procedimento 92 -1/2022, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Ordinanza
14 impugnata come formulata da ritenendo Controparte_6 sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora con riferimento, per un verso, alla necessità di verificare il contenuto delle reali obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di appalto dalla DI e, per altro, con riferimento alla indeterminatezza della condanna ad un facere contenuta nel provvedimento impugnato.
Con ulteriore provvedimento del 13.07.2022, reso nell'ambito del sub procedimento 94 – 1/2022 R.G., la Corte, ha, invece, rigettato l'istanza di inibitoria formulata dal appellante ritenendo insussistenti i CP_3 requisiti del periculum e del fumus boni iuris.
******
Nel merito l'appello è fondato secondo quanto si dirà.
Quanto ai primi due motivi di censura sollevati dall'appellante
[...] che attengono, sostanzialmente alla dedotta violazione e/o falsa Pt_1 applicazione della Legge 67/2006 nonché alla mancanza di prova in ordine alla “condotta discriminatoria” posta in essere nei confronti di disabile grave, si osserva: Persona_1
La legge 67 del 2006, rubricata "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione", definisce la discriminazione in modo ampio, includendo sia la discriminazione diretta che quella indiretta, specificando che una persona con disabilità è considerata vittima di discriminazione non solo quando viene trattata in modo meno favorevole a causa della sua disabilità, ma anche quando una prassi o un comportamento apparentemente neutro le arreca uno svantaggio.
Secondo la nozione di discriminazione di cui all'articolo 2 della legge
67/2006 ricorre la discriminazione diretta “quando la persona disabile viene trattata in modo diverso, in diritto o in fatto rispetto ad un soggetto abile;
Ricorre la discriminazione indiretta quando una disposizione, un
15 criterio, una prassi, un atto, un patto, un comportamento apparentemente neutro mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto a soggetti abili. Infine, sono discriminazioni le molestie, ovvero comportamenti indesiderati posti in essere per motivi connessi alla disabilità che creano un clima di intimidazione, umiliazione, offesa o ostilità nei confronti della persona disabile. (Cass. Civ. Sez. Un. n. 25101/2/2019)
In definitiva l'effetto qualificante della condotta è individuato dalla giurisprudenza nelle conseguenze che l'atto, in concreto, produce ovvero nello svantaggio del soggetto disabile rispetto al soggetto abile.
La norma prevede, inoltre, che chi dovesse ritenersi discriminato, può rivolgersi al Tribunale (anche mediante l'apporto di associazioni di categoria) per ottenere la cessazione del comportamento discriminatorio, il risarcimento dei danni e altri provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione.
Traslando tale principio alla compiuta integrazione dei giovani disabili, ad esempio, nel mondo della scuola, la giurisprudenza ha riconosciuto l'indubbia rilevanza costituzionale del diritto all'istruzione, che nei ragazzi con disabilità può essere attuato soltanto attraverso le misure d'integrazione e di sostegno che si rendono di volta in volta necessarie in considerazione delle specifiche problematiche.
****
Ciò detto, con riferimento al caso concreto, quello che emerge dalla lettura degli atti di causa non appare essere qualificabile come attività discriminatoria posta in essere nei confronti del giovane Persona_1
- che non ha mai ricevuto un trattamento diverso rispetto agli
[...] altri disabili anch'essi fruitori del servizio di trasporto da parte della CP_5
– quanto, invece il risultato di un eventuale inadempimento
[...] contrattuale attribuibile ai resistenti rispetto a quanto previsto nel capitolato di appalto con il quale l'Ente aveva affidato alla CP_9
[...
[...] il servizio di trasporto per disabili nel Comune di Calascibetta e
[...] che verrà meglio analizzato attraverso l'analisi degli altri motivi di gravame.
*******
Quanto al terzo ed al quarto motivo di censura dell'appellante CP_5
(giudizio 92/2022 R.G.C.A.) che investono, sostanzialmente la erronea interpretazione dei fatti di causa si osserva:
Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 20.08.2018 il
Comune di Calascibetta approvò “il capitolato speciale di appalto per il servizio di trasporto disabili ai centri di riabilitazione” nel cui art. 1 è dato leggere: “La DI aggiudicataria dell'appalto si impegna mediante propri automezzi e personale qualificato (autista ed accompagnatore) ad effettuare il servizio di trasporto per gli utenti segnalati dal servizio sociale comunale presso i centri di riabilitazione frequentati da ciascun disabile muovendo dalla loro abitazione e relativo ritorno…. Il numero di disabili da trasportare è stimato in circa 12”.
Il successivo articolo 2 così recita: “il contratto all'appalto del servizio di trasporto e accompagnamento ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di preventiva disdetta.”
L'art. articolo 4 a sua volta prevede: “Il servizio dovrà essere effettuato mediante idonei automezzi destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri con ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti. Gli automezzi devono essere autorizzati al trasporto delle persone disabili a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l'incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati.”
Ancora l'articolo 5 prevede che:” Il personale da impiegare nel servizio dovrà essere munito di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente
17 all'automezzo utilizzato. Il servizio comprende, inoltre l'ausilio agli utenti nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza e posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine. Il servizio comprende la sorveglianza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio di carrozzine e
l'accompagnamento all'interno della struttura.”
L'articolo 6, infine recita: “Il servizio è espletato secondo i calendari di apertura e di attività dei centri di cura e riabilitazione. La frequenza da parte degli utenti è variabile in quanto può essere giornaliera per sei giorni alla settimana ovvero può avere una minore frequenza settimanale. In linea di massima non sono comprese le domeniche e le festività. … Per gli utenti residenti oltre il raggio di Km 2 dal perimetro urbano dovrà essere concordato l'orario e il punto di inizio trasporto. Qualora il disabile necessiti anche dell'accompagnatore in considerazione del grave deficit documentato da apposita certificazione dell'ASP, sul mezzo di trasporto dovrà esserne consentito l'accesso. Eventuali variazioni degli orari potranno essere fissate esclusivamente su richiesta del Resta, pertanto l'impegno della CP_3
DI a garantire il servizio anche in presenza di possibili variazioni di orario. L'osservanza degli orari è rilevante anche in relazione alla definizione della responsabilità per eventuali ritardi, danni o infortuni.”
Con Determina n. 467 del 24.09.2019 il servizio di trasporto venne ufficialmente affidato alla con decorrenza Controparte_6
1.10.2018.
Già in data 3.10.2018 i genitori del giovane diffidavano, a mezzo Per_1 pec, il Comune di Calascibetta rilevando che l'affidatario del servizio
(sentito telefonicamente) “non si era reso Controparte_6 disponibile” ad effettuarlo negli orari di terapia stabiliti (lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 12,30 alle ore 13,15) invitando l'Ente ad intervenire prontamente per assicurare l'espletamento del servizio.
18 Con missiva del 28 gennaio 2019 indirizzata al Comune di Calascibetta, - in risposta alle sollecitazioni ricevute dall'Ente (anche da parte del legale dei IG.ri vedasi lettera a/r dell' 8 gennaio 2019)- , Per_1 [...] rappresentava le difficoltà ad espletare il servizio negli orari Pt_1 indicati motivando ciò con la necessità di utilizzare il Pulmino per altri servizi scolastici manifestando, comunque, la propria disponibilità dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 sino alla chiusura del Centro di
Riabilitazione, sabato compreso.
Rappresentava ancora, nella medesima missiva, che l'imposizione degli orari pretesi dai genitori di avrebbe comportato grave Per_1 nocumento per tutti le altre famiglie “che usufruiscono del servizio in modo soddisfacente”.
Nel corpo della sua risposta evidenziava, infine, che la Parte_1
IG.ra (madre di ) aveva rifiutato il CP_2 Persona_1 servizio avendo espressamente richiesto” la presenza di un medico sanitario a bordo del furgone e la bombola di ossigeno”, servizio non previsto nel capitolato, nonché che il figlio venisse “preso direttamente dal terzo piano dall'abitazione” servizio anch'esso non previsto dal capitolato
(vedasi comunicazione del 28.01.2029 allegata).
Con ulteriore raccomandata a/r del 14 febbraio 2019 – Parte_1 richiamate le sollecitazioni a lui pervenute dal Comune – “manifestava la piena disponibilità ad effettuare il servizio di trasporto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12,30 alle ore 13,15” assecondando, pertanto, le richieste della famiglia del disabile.
Chiedeva però che, a causa delle gravi condizioni del giovane, che imponevano la presenza di personale medico specializzato, il Comune di
Calascibetta o la famiglia si adoperasse in tal senso così da assicurare “un trasporto in condizioni sicurezza” o, eventualmente, di sottoscrivere “un
19 esonero di responsabilità civile e penale” che lo mettesse al riparo da rischi futuri.
La circostanza che, sin dai primi giorni di servizio (ottobre 2018) fossero emersi problemi a causa degli orari di terapia indicati dal centro di riabilitazione AIAS, risulta peraltro confermato anche dalla missiva del 17 gennaio 2019 (doc. allegato al fascicolo dell'Ente) con il quale, il CP_3 dava atto di avere concordato vari incontri con i rappresentanti del centro
AIAS “per poter rivedere gli orari di terapia dei soggetti disabili interessati” ma che, sino a quando non si fosse raggiunto un accordo sul punto, il servizio doveva essere svolto nei giorni ed orari indicati.
Inoltre, dall'attività istruttoria (testimonianza di del Tes_1
10.09.2020) emerge che il servizio di trasporto di non era stato Per_1 effettuato – nonostante la DI avesse acconsentito a svolgerlo negli orari pretesi dalla famiglia – perché a bordo del pulmino non vi era Per_1 personale medico specializzato, richiesto espressamente dalla famiglia e successivamente preteso da vedasi, in proposito pec prot. Parte_1
n. 4736 del 23.04.2019 del Comune di Calascibetta ed indirizzata al legale dei ove si legge: “E' evidente che la mancata attivazione del Per_1 servizio di trasporto è addebitabile ad entrambe le controparti che, sin dal primo giorno, si sono scontrate sull'orario di trasporto e sulla presenza o meno nell'autovettura, di personale qualificato prima richiesto dalla famiglia con onere a carico della e successivamente richiesto dalla CP_5
”. CP_5
Lo stesso Comune, con nota del 17 gennaio 2019 aveva comunicato alla famiglia che: “… nel capitolato di appalto non è prevista alcuna Per_1 figura di personale qualificato in qualità di accompagnatore a carico della
bensì è prevista la presenza di un accompagnatore del disabile, in CP_5 considerazione del grave stato di deficit documentato da apposita documentazione rilasciata dall'ASP”.
20 *****
La complessa e minuziosa ricostruzione dei termini della vicenda e le difficoltà incorse nell'espletamento del servizio da subito riscontrate dalle parti consentono di rilevare come le obbligazioni assunte dalla
[...] per effetto del contratto di appalto stipulato con il Controparte_6 di Calascibetta per soggetti disabili residenti nel territorio CP_3 comunale, consentivano:
- di concordare l'orario e il punto di inizio del trasporto (art. 6);
- che il servizio venisse svolto da personale munito di idoneità alla guida del mezzo utilizzato e che esso comprendesse l'ausilio al disabile per la salita e discesa dal mezzo e l'accompagnamento all'interno della struttura
(art. 5);
- la presenza “di un accompagnatore” in caso di grave deficit adeguatamente documentato dall'ASP (art. 6).
Su tale ultimo aspetto, per come correttamente evidenziato nei motivi di gravame, il capitolato non prevedeva che l'accompagnatore – cui doveva essere consentito l'accesso sul mezzo – dovesse essere un medico specializzato e che sul mezzo fosse presente “una bombola di ossigeno” e che, infine, i costi di tali servizi fossero a carico dell'Ente o della DI affidataria.
Tali circostanze, in uno alla oggettiva assenza di condotte discriminatorie poste in essere nei confronti di da parte del Persona_1 CP_3
e della - atteso che, per come sopra ricordato, il Comune aveva CP_5 prima previsto un rimborso spese in favore dei genitori e poi stipulato un contratto di trasporto a titolo gratuito del giovane proprio perché disabile – in quanto la mancata esecuzione del servizio di trasporto era palesemente da attribuire a contrasti tra le parti insorte nell'immediatezza dell'affidamento e relative a questioni non riconducibili, “stricto senso”, alla disabilità del giovane ma a diverse interpretazioni contrattuali,
21 consentono di ritenere accoglibili i motivi di censura sollevati dall'appellante (e poi, per come si vedrà infra anche dal Parte_1
Comune di Calascibetta) relativamente sia alla assenza di attività discriminatorie sia con riferimento alla corretta valutazione complessiva delle ragioni che hanno impedito il regolare espletamento del servizio.
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Quanto alla tutela di risarcitoria invoca dai ricorrenti, riconosciuta dal
Tribunale ed avversata dalla appellante con il quinto motivo di CP_5 gravame si osserva ulteriormente:
essa, per costante giurisprudenza è ricondotta nell'ambito applicativo dell'articolo 2043 c.c. a fronte di condotte attive o passive discriminatorie che assurgano a fatti illeciti. (Cass. Civ. 17138/2023 del 15.06.2023).
La persona offesa può agire secondo le regole generali per il risarcimento del danno ma è tenuta a dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'illecito aquiliano e, quindi, sia l'esistenza di un pregiudizio effettivo qualificabile come ingiusto, sia la riconducibilità del danno sotto il profilo eziologico ad una condotta intenzionale o quantomeno colposa dell'agente, in questo caso nelle diverse declinazioni della colpa, anche soltanto lieve, generica e specifica.
Inoltre, la natura della situazione soggettiva azionata implica che, in caso di lesione sorge, in capo al soggetto leso, anche il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ex articolo 2059 c.c. (Cass. Civ. Sez. Un.
4063/2010; Cass. Civ. n. 24585/2019; Cass. Civ. 29206/2019; Cas. Civ.
4723/223) a prescindere dalla circostanza che il fatto adesivo integri o meno un reato.
Ciò detto, in assenza di comportamento pregiudizievole (rectius: di atto avente carattere discriminatorio) appare accoglibile anche il quinto motivo di gravame con riferimento al riconosciuto risarcimento del danno posto, solidamente, in capo ad entrambi i resistenti in primo grado.
22 Per mera completezza appare opportuno rilevare anche che l'importo determinato dal Tribunale a titolo di ristoro, pari ad €. 50,00 per ogni giorno di servizio non effettuato, appare erroneo in quanto individuato dal
Tribunale sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del capitolato di appalto, senza considerare che tale somma – come correttamente sottolineato dall'appellante – era stata prevista e concordata pattiziamente “per ogni giorno di mancato servizio” ovvero nelle ipotesi in cui il servizio di trasporto non venisse erogato nella sua generalità e non, come nel caso in specie, quando lo stesso non era svolto (o svolto saltuariamente) solo nei confronti del . Persona_1
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Occorre, a questo punto ricordare che, il , già Controparte_3 prima dell'impugnata Ordinanza, aveva previsto, con Deliberazione di
Giunta un rimborso giornaliero di €. 8,00 in favore dei IGg.ri Per_1 per i giorni di trasporto del figlio presso il centro riabilitativo e che, per come riconosciuto dallo stesso Comune appellante (pagg. 12 atto di appello giudizio n. 94/2022) i predetti iniziavano a fruire di tale servizio
(affidato ad altra ditta, la “ ” già TR0 prima dell'emissione della Ordinanza impugnata) a far data del
14.02.2022.
Risulta che la somma dovuta a titolo di ristoro per le spese in favore della famiglia è stata loro liquidata giusta Determina Dirigenziale Per_1
n. 855 del 15.07.2022 nell'importo complessivo di €. 2.248,00 per come determinata in uno al prospetto riepilogativo allegato dal legale dei al fascicolo relativo alla istanza di inibitoria (fascicolo n. 94 - Persona_1
1 /2022 R.G.).
La dedotta assenza di attività discriminatoria nel comportamento degli appellanti, che consente di inquadrare la lite in un mero inadempimento contrattuale (o, comunque, in una differente interpretazione di attuazione
23 delle modalità di attuazione del servizio offerto dalla ) impone CP_5 disporsi la restituzione della predetta somma all'Ente in uno agli interessi, al tasso legale, maturati dalla Determina Dirigenziale 855/2022 (15 luglio
2022) sino all'effettivo soddisfo.
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Le precedenti considerazioni possono integralmente richiamarsi anche ai fini dell'esame dei motivi di censura sollevati dall'appellante
[...]
con l'atto di appello relativo al giudizio n. 94/2022 R.G. CP_3
In particolare possono richiamarsi le argomentazioni utilizzate ai fini dell'accoglimento dei motivi di gravame avanzate dall'appellante
[...] con particolare riferimento sia all'assenza di comportamenti Pt_1 discriminatori in danno del disabile - che devono escludersi anche con riferimento all'attività del Comune - sia con riferimento alla ricostruzione dei fatti di causa ed alla conseguente responsabilità solidale del
[...]
. Controparte_3
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Deve, conseguentemente integralmente riformarsi l'Ordinanza impugnata anche con riferimento alla condanna del e della , in CP_3 CP_5 solido, al risarcimento del danno, già liquidato in esecuzione della
Ordinanza di primo grado in €. 19.900,00 dal , Controparte_3 giusta Determina Dirigenziale n. 1331/22 del 4.11.2022.
L'accoglimento dei motivi di censura con riferimento all'importo determinato a titolo risarcitorio (€. 50,00 per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio) impone disporsi la restituzione, da parte dei della somma versata, in uno agli interessi al tasso legale Per_1 maturati dall'effettivo esborso sino al soddisfo, in favore del
[...]
. CP_3
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24 L'Ordinanza deve, pertanto, riformarsi nei termini che precedono.
La particolarità delle questioni trattate e la considerazione che la domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio non era manifestamente infondata, consentono di compensare, integralmente tra le parti, le spese del doppio grado del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell'Ordinanza 827/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 7 febbraio
2022 ed appellata da (giudizio n. 92/2022 Controparte_6
R.G.) e dal (giudizio n. 94/2022 R.G.) Controparte_3
-rigetta le domande avanzate da e TR [...]
) in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale Parte_3 sul figlio minore , con il ricorso introduttivo Persona_1 della lite;
Condanna gli appellati e TR1 Controparte_2
, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio
[...] [...]
, alla restituzione, in favore del Persona_1 Controparte_3 della complessiva somma di €. 19.900,00, oltre interessi legali, dalla data di percezione della stessa all'effettivo soddisfo.
Condanna gli appellati e TR1 Controparte_2
, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio
[...] [...]
, alla restituzione, in favore del Persona_1 Controparte_3 della complessiva somma di €. 2.248,00, oltre interessi legali, per come indicato in parte motiva.
Compensa, integralmente, fra le parti, le spese del doppio grado del giudizio.
Caltanissetta, 26 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
25 Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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