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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3939/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
7.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: rimozione videocamere sorveglianza tra
e , rappresentate e difese dall'avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Costabile, per mandato in atti;
attrici
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Marini Serra, per Controparte_1
mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le odierne attrici hanno citato in giudizio per ottenere la condanna della medesima alla rimozione di cinque Controparte_1
telecamere, facilmente orientabili, installate sulle parti comuni dell'immobile in comproprietà, nonché il risarcimento del danno subito.
A sostegno delle proprie domande le istanti hanno dedotto che le telecamere erano state posizionate in modo tale da inquadrare l'intero pianerottolo, il vano scale, il giardino nonché l'ingresso dell'abitazione delle attrici e che in tal modo la convenuta era in grado di registrare ogni ingresso nell'abitazione delle stesse, controllando le abitudini della famiglia, spiandone i movimenti, realizzando così una indebita ed illegittima intrusione nell'altrui vita privata e domestica.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la convenuta, la quale ha dedotto che le telecamere erano state installate per tutelare l'incolumità e la sicurezza personale della medesima e che tale decisione si è resa necessaria dopo taluni comportamenti molesti e persecutori posti in essere dalle attrici.
Ha, quindi, evidenziato che l'unica telecamera avente un raggio visivo ricadente sul pianerottolo comune era stata spostata dalla convenuta nelle more dell'instaurazione del procedimento (come già provato in fase di mediazione), ed, in ogni caso, aveva ripreso un'area che non assolve alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparto da sguardi indiscreti.
La causa, istruita documentalmente, con prova orale e CTU, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'art. 134 D. Lgs. 196/2003 (c.d. codice in materia di protezione dei dati personali), che riserva al Garante della privacy la promozione, nel settore della videosorveglianza, di un codice di deontologia di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevede specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuati da soggetti privati e pubblici (art. 4, co. 3°).
Il codice di deontologia del Garante della privacy distingue a seconda se ad installare sistemi di videosorveglianza sia il condominio o più proprietari o condomini, studi professionali, società o da enti no profit, oppure un singolo condomino persona fisica per fini esclusivamente personali.
In questo secondo caso, non si applicano le norme previste dal codice della privacy, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, co. 3, secondo cui il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali senza comunicazione a terzi o diffusione, come nel caso di specie, non è necessario segnalare l'eventuale presenza del sistema di video sorveglianza con un apposito cartello. E' necessario però che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l'obiettivo della telecamera riprenda soltanto la proprietà esclusiva di colui che l'abbia installata o comunque quella immediatamente di fronte alla porta di casa .
La circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzata per molteplici fini meritevoli di perseguimento (protezione e incolumità degli individui, finalità di sicurezza ed ordine pubblico, protezione della proprietà, rilevazione e prevenzione delle infrazioni, acquisizione di prove) non esclude, infatti, la necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, di guisa che la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consentita purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.
In particolare, l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali, tra le altre, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sia quando avvenga ad opera di soggetti pubblici, sia quando vada ascritta a soggetti privati.
Inoltre, è necessario:
- che il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei
"presupposti di liceità" che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici
(svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi", consenso libero ed espresso ex artt. 23-27 del Codice).
- che sia rispettato il "principio di necessità" ex art.3 del Codice, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali;
- che l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. "principio di proporzionalità" nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli apparecchi, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del
Codice).
Ne consegue che l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento degli apparecchi e della qualità delle immagini un trattamento di dati personali, quando, può mettere a rischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento e deve essere effettuato nel rispetto dei principi prima ricordati.
Va ulteriormente rimarcato, tuttavia, che la disciplina del Codice non trova integrale applicazione nel caso di "trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali" qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi: tanto è previsto dall'art. 5, comma 3 del Codice, che si premura di sottolineare che, anche in tale ipotesi, resta ferma l'applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e necessaria l'adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati, di cui agli artt. 15 e 31 del Codice.
Segnatamente, l'art. 15 prevede espressamente la risarcibilità del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell'art.2050 c.c. per effetto del trattamento dei dati personali, compreso il caso di violazione delle disposizioni su modalità di trattamento e requisiti dei dati (art. 11 del Codice); l'art. 31 stabilisce ampi obblighi di sicurezza nel trattamento e nella custodia dei dati.
In particolare, possono rientrare nell'ambito descritto dall'art. 5, comma 3, del Codice gli strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box), con la precisazione che, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini, come chiarito dallo stesso Garante nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, al par. 6.1. "Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali".
Im definitiva, l'installazione di telecamera di videosorveglianza è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità fisica personale e famigliare, purché non violi, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi tutela costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. In sintesi, al singolo condomino e' consentito installare le telecamere per uso privato nell'ambito delle aree di sua esclusiva proprieta'e relative pertinenze, in caso contrario, ossia nel caso in cui la telecamera riprendesse anche solo in parte, la proprieta' di fronte o vicina, risulterebbe violato il diritto alla riservatezza.
Questo pero' non significa che si sia liberi di mettere sotto controllo ogni area comune: anche nel caso del pianerottolo di fronte alla porta d'ingresso, la videosorveglianza sara' legittima se inquadra la porzione strettamente indispensabile a tutelare la sicurezza della propria abitazione.
La giurisprudenza di legittimita'(Cass. Civ.n.24151-2017), ancora, ha rilevato che in un sistema di videosorveglianza privata e' possibile riprendere le aree condominiali, solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio.
Nel merito, deve ritenersi pacifico che l'installazione del sistema di ripresa audio video non sia stato autorizzato dalle comproprietarie del fabbricato né sia segnalato e che, quanto meno una delle telecamere facenti parte del sistema di videosorveglianza, quella posta di fronte alla porta dell'abitazione di , sia stata posizionata in Controparte_1 modalità idonea a riprendere anche aree di proprietà comuni alle attrici.
Tanto è avvenuto in epoca antecedente l'instaurazione del procedimento, atteso che il sistema di videosorveglianza in questione ha ripreso un episodio di litigio e presunta aggressione verbale subita dalla convenuta, avendo un raggio di visione evidentemente esteso alle scale che conducono all'abitazione delle attrici, come evincibile dal cd video accluso alla produzione attorea.
Il raggio di ripresa delle telecamere è stato, però, modificato prima dell'instaurazione del giudizio, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta, ritraente le aree attualmente oggetto di sorveglianza.
La modifica del sistema in questione, confermata dal teste , corrobora la Testimone_1
prospettazione della manovrabilità del relativo puntamento (sulla questione, si consideri che pure il teste estraneo ai fatti di causa, elettricista, ha riferito che le Testimone_2
telecamere in questione “possono essere spostate manualmente”).
L'orientamento e l'inclinazione delle telecamere, quindi, possono essere cambiati, mediante agevole operazione manuale, in modo da puntare anche le pertinenze di proprietà delle attrici. La modificabilità del raggio visivo è stata confermata dall'ausiliario nominato nel corso del giudizio, che ha accertato che “il raggio visivo delle n. 5 telecamere, tutte dello stesso tipo, costituenti l'apparato di videosorveglianza, risulta variabile solo in modalità manuale. Ossia, raggiungendo l'altezza della telecamera, mediante una scala, un operatore ha la possibilità di orientare a piacimento l'obiettivo, in maniera tale da scegliere, praticamente, “qualsiasi” raggio visivo ( Fig, 11 ) ( Fig. 12 ), anteriormente alla base di supporto”.
L'ing. ha, invero, potuto esaminare e valutare lo stato dei luoghi, il Persona_1
posizionamento delle videocamere e le immagini potenzialmente registrabili dalle stesse.
In proposito, il CTU ha affermato che “In sede di sopralluogo si è accertato lo stato di puntamento delle suddette n. 5 telecamere, costituenti l'apparato di videosorveglianza, verificando
l'attuale raggio visivo”, rilevando criticità, per quanto qui interessa, limitatamente alla telecamera indicata con il numero 1 e quella contrassegnata col numero 5.
In particolare, ha chiarito il tecnico che la “telecamera n. 1 risulta essere installata su di una parete interna afferente al vano scala, comune al fabbricato, e posta di fronte alla porta di accesso all'appartamento di proprietà della sig.ra che comprende anche una limitata Controparte_1 porzione del vano scala nelle immediate prossimità della porta di accesso all'appartamento di proprietà della sig.ra ma con la possibilità di inquadrare soggetti in transito Controparte_1 sul relativo pianerottolo posti nella vicinanza della stessa porta di accesso” ( Fig. 6 della relazione peritale in atti).
Quanto al puntamento della telecamera n. 5 (esterna) e relativo raggio visivo ( Fig. 10 della relazione peritale), l'ausiliario ha evidenziato “che il raggio visivo della suddetta telecamera n. 5 comprende il balcone di pertinenza dell'appartamento di proprietà della sig.ra
ma anche una limitata porzione della corte, con la possibilità di inquadrare, Controparte_1 anche se in “lontananza”, soggetti in transito sulla suddetta area”.
I dubbi espressi dalla difesa di parte attrice in ordine alla limitatezza del campo visivo della telecamera n. 1 sono stati convincentemente fugati dal ctu, che ha chiarito che, all'esito delle verifiche fatte in loco alla presenza dei procuratori delle parti, tale dispositivo “risulta installato su di una parete interna del vano scala condominiale e, peraltro, per come già sopra rappresentato ( Fig. 5 ) ( Fig. 6 ), rientra nel campo visivo anche una limitata porzione del vano scala ( porzione del pianerottolo ) nelle immediate prossimità della porta di accesso all'appartamento di proprietà della sig.ra con la possibilità, Controparte_1 comunque, di inquadrare soggetti in transito sul relativo pianerottolo posti nella vicinanza della stessa porta di accesso ( Fig. 14 )”.
In ogni caso, proprio l'agevole manovrabilità della telecamera, che ben può estendere ulteriormente il suo raggio visivo, come già avvenuto in passato, rafforza la lesività della sua installazione.
La collocazione della telecamera di cui al dispositivo n. 5, invece, ad avviso della scrivente non appare integrare una violazione della privacy, atteso che riprende una limitata porzione della corte comune restituendo un'immagine in lontananza, sfocata ed esterna del fabbricato, ritraente un'area che non costituisce luogo di privata dimora.
In definitiva, il sistema di videosorveglianza, limitatamente alla sola telecamera sopra specificata, non assicura la riservatezza degli spazi limitrofi di proprietà di parte attrice, atteso che non è stato realizzato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti.
La domanda delle attrici volta alla rimozione della sola telecamera sopra descritta è, quindi, da accogliere come da dispositivo essendo lecita per il resto la sorveglianza delle aree di proprietà esclusiva e comune.
Il tecnico ha suggerito, quale soluzione alternativa alla rimozione dei dispositivi, la sostituzione con telecamere fisse non orientabili in modo tale da inquadrare sole le aree di pertinenza dell'appartamento di proprietà di e/o il blocco (saldatura Controparte_1
metallica/plastica ovvero colla) dei meccanismi di orientamento di quelle attuali e, quanto alla telecamera n. 1, la sua apposizione all'interno dell'abitazione della convenuta.
In definitiva, ove non rimosse, è necessario che le telecamere in questione vengano orientate in modo da escludere dal campo di ripresa le parti di proprietà esclusiva dei convenuti e le parti comuni, in conformità alle soluzioni tecnica individuate dal ctu.
Venendo alla domanda risarcitoria articolata da parte attrice, deve escludersi che sia stata fornita adeguata prova della sussistenza di un danno risarcibile.
Ed invero, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, (da ultimo ex plurimis Cass. 10527/11). Nella specie, alcuna idonea allegazione è stata fornita da parte attrice circa eventuali conseguenze scaturenti dalla lesione del diritto alla riservatezza nonché in ordine alla individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, il che osta al riconoscimento di una somma da liquidarsi in via equitativa.
E' pacifico in giurisprudenza, infatti, anche in materia di violazione sul trattamento dei dati personali che il danno non patrimoniale, determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno.
Tale tipologia di danno, pur potendo essere provato anche attraverso presunzioni, non è in re ipsa, non si identifica cioè "con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (cd danno evento), ma con le conseguenze di tale lesione (cd danno conseguenza)" (da ultimo si veda Cass. 26.04.2021, n. 11020; Cass. 20.08.2020, n. 17383), nella specie non dimostrate.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, caratterizzato dall'accoglimento parziale della domanda principale e dal rigetto della domanda risarcitoria, le spese di lite meritano integrale compensazione tra le parti.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dell'Erario, essendo entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- Condanna parte convenuta a rimuovere la telecamera contrassegnata con il numero 1 nella relazione a firma dell'ing. , qui da intendersi richiamata, ove non sia Per_1 possibile orientarla in modo da escludere definitivamente dal campo di ripresa le aree comuni, in conformità alle soluzioni tecniche individuate dall'ausiliario;
- rigetta la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di ctu.
Cosenza, 18.1.2024 il Giudice
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3939/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
7.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: rimozione videocamere sorveglianza tra
e , rappresentate e difese dall'avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Costabile, per mandato in atti;
attrici
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Marini Serra, per Controparte_1
mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le odierne attrici hanno citato in giudizio per ottenere la condanna della medesima alla rimozione di cinque Controparte_1
telecamere, facilmente orientabili, installate sulle parti comuni dell'immobile in comproprietà, nonché il risarcimento del danno subito.
A sostegno delle proprie domande le istanti hanno dedotto che le telecamere erano state posizionate in modo tale da inquadrare l'intero pianerottolo, il vano scale, il giardino nonché l'ingresso dell'abitazione delle attrici e che in tal modo la convenuta era in grado di registrare ogni ingresso nell'abitazione delle stesse, controllando le abitudini della famiglia, spiandone i movimenti, realizzando così una indebita ed illegittima intrusione nell'altrui vita privata e domestica.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la convenuta, la quale ha dedotto che le telecamere erano state installate per tutelare l'incolumità e la sicurezza personale della medesima e che tale decisione si è resa necessaria dopo taluni comportamenti molesti e persecutori posti in essere dalle attrici.
Ha, quindi, evidenziato che l'unica telecamera avente un raggio visivo ricadente sul pianerottolo comune era stata spostata dalla convenuta nelle more dell'instaurazione del procedimento (come già provato in fase di mediazione), ed, in ogni caso, aveva ripreso un'area che non assolve alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparto da sguardi indiscreti.
La causa, istruita documentalmente, con prova orale e CTU, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'art. 134 D. Lgs. 196/2003 (c.d. codice in materia di protezione dei dati personali), che riserva al Garante della privacy la promozione, nel settore della videosorveglianza, di un codice di deontologia di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevede specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuati da soggetti privati e pubblici (art. 4, co. 3°).
Il codice di deontologia del Garante della privacy distingue a seconda se ad installare sistemi di videosorveglianza sia il condominio o più proprietari o condomini, studi professionali, società o da enti no profit, oppure un singolo condomino persona fisica per fini esclusivamente personali.
In questo secondo caso, non si applicano le norme previste dal codice della privacy, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, co. 3, secondo cui il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali senza comunicazione a terzi o diffusione, come nel caso di specie, non è necessario segnalare l'eventuale presenza del sistema di video sorveglianza con un apposito cartello. E' necessario però che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l'obiettivo della telecamera riprenda soltanto la proprietà esclusiva di colui che l'abbia installata o comunque quella immediatamente di fronte alla porta di casa .
La circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzata per molteplici fini meritevoli di perseguimento (protezione e incolumità degli individui, finalità di sicurezza ed ordine pubblico, protezione della proprietà, rilevazione e prevenzione delle infrazioni, acquisizione di prove) non esclude, infatti, la necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, di guisa che la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consentita purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.
In particolare, l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali, tra le altre, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sia quando avvenga ad opera di soggetti pubblici, sia quando vada ascritta a soggetti privati.
Inoltre, è necessario:
- che il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei
"presupposti di liceità" che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici
(svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi", consenso libero ed espresso ex artt. 23-27 del Codice).
- che sia rispettato il "principio di necessità" ex art.3 del Codice, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali;
- che l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. "principio di proporzionalità" nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli apparecchi, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del
Codice).
Ne consegue che l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento degli apparecchi e della qualità delle immagini un trattamento di dati personali, quando, può mettere a rischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento e deve essere effettuato nel rispetto dei principi prima ricordati.
Va ulteriormente rimarcato, tuttavia, che la disciplina del Codice non trova integrale applicazione nel caso di "trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali" qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi: tanto è previsto dall'art. 5, comma 3 del Codice, che si premura di sottolineare che, anche in tale ipotesi, resta ferma l'applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e necessaria l'adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati, di cui agli artt. 15 e 31 del Codice.
Segnatamente, l'art. 15 prevede espressamente la risarcibilità del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell'art.2050 c.c. per effetto del trattamento dei dati personali, compreso il caso di violazione delle disposizioni su modalità di trattamento e requisiti dei dati (art. 11 del Codice); l'art. 31 stabilisce ampi obblighi di sicurezza nel trattamento e nella custodia dei dati.
In particolare, possono rientrare nell'ambito descritto dall'art. 5, comma 3, del Codice gli strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box), con la precisazione che, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini, come chiarito dallo stesso Garante nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, al par. 6.1. "Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali".
Im definitiva, l'installazione di telecamera di videosorveglianza è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità fisica personale e famigliare, purché non violi, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi tutela costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. In sintesi, al singolo condomino e' consentito installare le telecamere per uso privato nell'ambito delle aree di sua esclusiva proprieta'e relative pertinenze, in caso contrario, ossia nel caso in cui la telecamera riprendesse anche solo in parte, la proprieta' di fronte o vicina, risulterebbe violato il diritto alla riservatezza.
Questo pero' non significa che si sia liberi di mettere sotto controllo ogni area comune: anche nel caso del pianerottolo di fronte alla porta d'ingresso, la videosorveglianza sara' legittima se inquadra la porzione strettamente indispensabile a tutelare la sicurezza della propria abitazione.
La giurisprudenza di legittimita'(Cass. Civ.n.24151-2017), ancora, ha rilevato che in un sistema di videosorveglianza privata e' possibile riprendere le aree condominiali, solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio.
Nel merito, deve ritenersi pacifico che l'installazione del sistema di ripresa audio video non sia stato autorizzato dalle comproprietarie del fabbricato né sia segnalato e che, quanto meno una delle telecamere facenti parte del sistema di videosorveglianza, quella posta di fronte alla porta dell'abitazione di , sia stata posizionata in Controparte_1 modalità idonea a riprendere anche aree di proprietà comuni alle attrici.
Tanto è avvenuto in epoca antecedente l'instaurazione del procedimento, atteso che il sistema di videosorveglianza in questione ha ripreso un episodio di litigio e presunta aggressione verbale subita dalla convenuta, avendo un raggio di visione evidentemente esteso alle scale che conducono all'abitazione delle attrici, come evincibile dal cd video accluso alla produzione attorea.
Il raggio di ripresa delle telecamere è stato, però, modificato prima dell'instaurazione del giudizio, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta, ritraente le aree attualmente oggetto di sorveglianza.
La modifica del sistema in questione, confermata dal teste , corrobora la Testimone_1
prospettazione della manovrabilità del relativo puntamento (sulla questione, si consideri che pure il teste estraneo ai fatti di causa, elettricista, ha riferito che le Testimone_2
telecamere in questione “possono essere spostate manualmente”).
L'orientamento e l'inclinazione delle telecamere, quindi, possono essere cambiati, mediante agevole operazione manuale, in modo da puntare anche le pertinenze di proprietà delle attrici. La modificabilità del raggio visivo è stata confermata dall'ausiliario nominato nel corso del giudizio, che ha accertato che “il raggio visivo delle n. 5 telecamere, tutte dello stesso tipo, costituenti l'apparato di videosorveglianza, risulta variabile solo in modalità manuale. Ossia, raggiungendo l'altezza della telecamera, mediante una scala, un operatore ha la possibilità di orientare a piacimento l'obiettivo, in maniera tale da scegliere, praticamente, “qualsiasi” raggio visivo ( Fig, 11 ) ( Fig. 12 ), anteriormente alla base di supporto”.
L'ing. ha, invero, potuto esaminare e valutare lo stato dei luoghi, il Persona_1
posizionamento delle videocamere e le immagini potenzialmente registrabili dalle stesse.
In proposito, il CTU ha affermato che “In sede di sopralluogo si è accertato lo stato di puntamento delle suddette n. 5 telecamere, costituenti l'apparato di videosorveglianza, verificando
l'attuale raggio visivo”, rilevando criticità, per quanto qui interessa, limitatamente alla telecamera indicata con il numero 1 e quella contrassegnata col numero 5.
In particolare, ha chiarito il tecnico che la “telecamera n. 1 risulta essere installata su di una parete interna afferente al vano scala, comune al fabbricato, e posta di fronte alla porta di accesso all'appartamento di proprietà della sig.ra che comprende anche una limitata Controparte_1 porzione del vano scala nelle immediate prossimità della porta di accesso all'appartamento di proprietà della sig.ra ma con la possibilità di inquadrare soggetti in transito Controparte_1 sul relativo pianerottolo posti nella vicinanza della stessa porta di accesso” ( Fig. 6 della relazione peritale in atti).
Quanto al puntamento della telecamera n. 5 (esterna) e relativo raggio visivo ( Fig. 10 della relazione peritale), l'ausiliario ha evidenziato “che il raggio visivo della suddetta telecamera n. 5 comprende il balcone di pertinenza dell'appartamento di proprietà della sig.ra
ma anche una limitata porzione della corte, con la possibilità di inquadrare, Controparte_1 anche se in “lontananza”, soggetti in transito sulla suddetta area”.
I dubbi espressi dalla difesa di parte attrice in ordine alla limitatezza del campo visivo della telecamera n. 1 sono stati convincentemente fugati dal ctu, che ha chiarito che, all'esito delle verifiche fatte in loco alla presenza dei procuratori delle parti, tale dispositivo “risulta installato su di una parete interna del vano scala condominiale e, peraltro, per come già sopra rappresentato ( Fig. 5 ) ( Fig. 6 ), rientra nel campo visivo anche una limitata porzione del vano scala ( porzione del pianerottolo ) nelle immediate prossimità della porta di accesso all'appartamento di proprietà della sig.ra con la possibilità, Controparte_1 comunque, di inquadrare soggetti in transito sul relativo pianerottolo posti nella vicinanza della stessa porta di accesso ( Fig. 14 )”.
In ogni caso, proprio l'agevole manovrabilità della telecamera, che ben può estendere ulteriormente il suo raggio visivo, come già avvenuto in passato, rafforza la lesività della sua installazione.
La collocazione della telecamera di cui al dispositivo n. 5, invece, ad avviso della scrivente non appare integrare una violazione della privacy, atteso che riprende una limitata porzione della corte comune restituendo un'immagine in lontananza, sfocata ed esterna del fabbricato, ritraente un'area che non costituisce luogo di privata dimora.
In definitiva, il sistema di videosorveglianza, limitatamente alla sola telecamera sopra specificata, non assicura la riservatezza degli spazi limitrofi di proprietà di parte attrice, atteso che non è stato realizzato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti.
La domanda delle attrici volta alla rimozione della sola telecamera sopra descritta è, quindi, da accogliere come da dispositivo essendo lecita per il resto la sorveglianza delle aree di proprietà esclusiva e comune.
Il tecnico ha suggerito, quale soluzione alternativa alla rimozione dei dispositivi, la sostituzione con telecamere fisse non orientabili in modo tale da inquadrare sole le aree di pertinenza dell'appartamento di proprietà di e/o il blocco (saldatura Controparte_1
metallica/plastica ovvero colla) dei meccanismi di orientamento di quelle attuali e, quanto alla telecamera n. 1, la sua apposizione all'interno dell'abitazione della convenuta.
In definitiva, ove non rimosse, è necessario che le telecamere in questione vengano orientate in modo da escludere dal campo di ripresa le parti di proprietà esclusiva dei convenuti e le parti comuni, in conformità alle soluzioni tecnica individuate dal ctu.
Venendo alla domanda risarcitoria articolata da parte attrice, deve escludersi che sia stata fornita adeguata prova della sussistenza di un danno risarcibile.
Ed invero, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, (da ultimo ex plurimis Cass. 10527/11). Nella specie, alcuna idonea allegazione è stata fornita da parte attrice circa eventuali conseguenze scaturenti dalla lesione del diritto alla riservatezza nonché in ordine alla individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, il che osta al riconoscimento di una somma da liquidarsi in via equitativa.
E' pacifico in giurisprudenza, infatti, anche in materia di violazione sul trattamento dei dati personali che il danno non patrimoniale, determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno.
Tale tipologia di danno, pur potendo essere provato anche attraverso presunzioni, non è in re ipsa, non si identifica cioè "con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (cd danno evento), ma con le conseguenze di tale lesione (cd danno conseguenza)" (da ultimo si veda Cass. 26.04.2021, n. 11020; Cass. 20.08.2020, n. 17383), nella specie non dimostrate.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, caratterizzato dall'accoglimento parziale della domanda principale e dal rigetto della domanda risarcitoria, le spese di lite meritano integrale compensazione tra le parti.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dell'Erario, essendo entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- Condanna parte convenuta a rimuovere la telecamera contrassegnata con il numero 1 nella relazione a firma dell'ing. , qui da intendersi richiamata, ove non sia Per_1 possibile orientarla in modo da escludere definitivamente dal campo di ripresa le aree comuni, in conformità alle soluzioni tecniche individuate dall'ausiliario;
- rigetta la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di ctu.
Cosenza, 18.1.2024 il Giudice
Germana Maffei