Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2715/2024 promossa da:
in qualità di procuratore speciale di (C.F. AR RT
), con il patrocinio dell'avv. MASSATANI MAURIZIO C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5381/2024 pubblicata il
24/05/2024; materia: risarcimento del danno parentale
CONCLUSIONI
Per : AR
pagina 1 di 11
e forma oggetto di specifico motivo di appello sui seguenti capitoli di prova, di cui alla memoria 183 n 2 di parte all'epoca attrice, con i testi ivi indicati qui di seguito trascritta anche integrati o riformulati ai sensi dell'art.281 ter cpc da parte della Corte qualora necessario 1.Vero che la signora e il signor si fidanzarono al Parte_3 Testimone_1 compimento dei 18 anni della signora Pt_2
2.Vero che nel 1998 i suddetti decisero di lasciare la Romania, con destinazione Istanbul, Turchia, per motivi di lavoro e andare ivi a coabitare
3.Vero che ivi concepirono all'eta di 25 anni il padre e 23 la madre la odierna attrice
4.Vero che nel 2002 si ebbe una prima rottura nel rapporto tra i genitori
5.Vero che nell'anno successivo i genitori si riappacificarono e trasferirono la loro coabitazione in Italia
6.Vero che la relazione duro' fino al 2014 anno in cui la madre, unitamente alla odierna attrice ebbe a fa ritorno in Romania precisamente nella citta' di Buhusi
7.Vero che anche dopo il ritorno in Romania la odierna attrice mantenne il rapporto con il padre rimasto in Italia attraverso contatti telefonici
8.Vero che ebbe ad ascoltare una conversazione telefonica nella primavera del 2014 tra il padre e la figlia in cui il padre chiedeva alla figlia se al compimento dei 18 anni le avrebbe fatto piacere andare a vivere con lui in Italia . Si indicano a testimoni entrambi su tutti i capitoli di prova dal numero 1 al numero 8 i signori residente in [...] Controparte_3
residente in [...] Persona_1
Si chiede per quel che riguarda la posizione del teste che lo stesso venga escusso in CP_3
Romania,ai sensi del regolamento europeo 1783/2020 Nel merito chiede di accertare che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo o concorrente del signor conducente della vettura FIAT MAREA Controparte_4 targata AS382ZH, assicurata con di proprieta' di e per l'effetto condannare CP_1 Controparte_2 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29,30,31,32,35,38 cost., 1226, 2043,2054,
2055,2056, 2059 cod. civ., , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, con sede legale in MILANO unitamente al signor nella qualità di Controparte_2 proprietario del suddetto veicolo, , entrambi solidalmente tenuti al pagamento della intera somma che verrà liquidata dal Tribunale, in favore di parte attrice in relazione del danno non patrimoniale c.d danno parentale da perdita di congiunto attraverso l'utilizzo della relativa tabella in uso presso il tribunale di Roma, ovvero di Milano con la sorte liquidata alla attualita' della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art.1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 sulla sorte dapprima devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutata fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo al medesimo tasso.
In ogni caso, si chiede, a prescindere da quanto sopra che il tasso degli interessi compensativi da corrispondere in aggiunta alla sorte capitale, a decorrere dal momento del fatto fino alla data di pagina 2 di 11 pubblicazione della sentenza , venga liquidato in misura non inferiore al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato BT , e non già a tasso legale, in base alle disposizioni di cui alla sentenza delle SSUU del 17 .
2.1995 n 1712 che consentono al Giudice di applicare un tasso medio ponderato in alternativa a quello legale, indicazioni riprese, per alcuni aspetti anche da Cass. Civ. n.19499/2008, tasso qui indicato e richiesto nella misura media ponderata del 3,60 % e, dalla data del provvedimento a quella dell'effettivo soddisfo, a tasso legale. La richiesta e' in linea con la piu' recente giurisprudenza, che per la liquidazione degli interessi compensativi, visto l'andamento del tasso legale, utilizza, ai fini di un giusto risarcimento, il criterio del tasso medio ponderato. Questa alternativa consente di bilanciare in anni, in cui il tasso legale e' stato ridotto ai minimi termini di rendimento e addirittura, in certi periodi, vicino allo zero, la mancata disponibilita' della somma al momento dell' accadimento, somma che qualora tempestivamente corrisposta sarebbe stata impiegata, trattandosi del primario investimento ,proposto da banche e da poste ,nell'acquisto di prodotti quali i BT, prodotti che, come e' notorio, non necessitano di alcuna specifica conoscenza dei prodotti finanziari, da parte dell'acquirente ,per essere a rischio zero. Con vittoria degli onorari sia del primo che del presente grado di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge, in ossequio al DM in vigore, con le spese generali e corresponsione delle spese esenti anticipate, da distrarre in favore dello scrivente avvocato nella sua veste di antistatario”
Per CP_1
“Nel merito in via preliminare: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'appellante ex art. 148 bis c.p.c. Nel merito in via subordinata: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello proposto che nella qualità di AR procuratore di avverso la sentenza n. 5381/2024 emessa dal Tribunale di Milano RT pubblicata il 24 maggio 2024 e non notificata, con integrale sua conferma.
In via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello non venisse immediatamente respinto: A) Senza con ciò volere in alcun modo invertire l'onere della prova, si insiste per l'ammissione della prova per interpello e testi sui fatti e le circostanze articolate nella seconda memoria ex art. 183 VI
c.p.c. qui di seguito integralmente richiamate:
1) Vero che in data 1 agosto 2015 percorreva la strada statale 598 in agro nel Testimone_1 comune di Marsicovetere alle ore 1.16 (una e sedici) in sella alla propria bicicletta di colore grigio nera come da rapporto che si rammostra (si indica a teste il CO Testimone_2
).
[...]
2) Vero che la bicicletta condotta da era priva di dispositivi di illuminazione e Testimone_1 catarifrangenti come da rapporto che si rammostra (si indica a teste il CO Testimone_2
).
[...]
3) Vero che al momento del sinistro ometteva di indossare il giubbetto catarifrangente Testimone_1 ovvero le bretelle retro riflettenti come da rapporto che si rammostra (si indica a teste il CO
). Testimone_2 B) Fermo quanto dedotto in precedenza si reitera e conferma opposizione all'ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice per i motivi già illustrati nella terza memoria ex art. 183 VI cpc qui di seguito richiamati e segnatamente:
>ci si oppone all'ammissione della prova avanti al Giudice rumeno di chiesta in CP_3 ossequio al Regolamento UE 2020/1783 meglio noto come “Regolamento sulla prova digitale” senza pagina 3 di 11 riferimento alcuno all'art-. 204 c.p.c. che, ove introdotta comporterebbe un evidente violazione del contraddittorio con le parti.
>ci si oppone in ogni caso alla prova dedotta in alcun modo utile a dimostrare il rapporto tra ed il supposto padre per i seguenti motivi: RT
-2-4: in quanto generico ed irrilevante. Pt_4
Cap. 3: in quanto da provarsi per tabulas.
Cap. 5: in quanto generico.
Cap.
6. in quanto generico Cap. 7: in quanto generico e valutativo.
Cap. 8: in quanto generico ed in ogni caso non sono ammesse le testimonianze de relato.
In ogni caso: Con riconoscimento di spese, diritti ed onorari del grado del giudizio. Con condanna dell'appellate:
> al risarcimento in favore dell'appellata ex art. 96 c.p.c. nella misura indicata in parte motiva
> ex articolo 13-quater del d.p.r. n. 115/2002 al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata e il giudizio di primo grado
Con sentenza n. 5381/2024 pubblicata il 24.5.2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , in qualità di procuratore speciale di AR RT
, contro e ha respinto la domanda attorea volta ad ottenere il
[...] CP_1 Controparte_2
risarcimento del danno parentale asseritamente subito da per effetto della morte di RT
, deceduto a seguito di sinistro stradale il 1° agosto 2015. Testimone_1
Il giudice di primo grado ha così riassunto le difese delle parti:
“Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di procuratore speciale di AR
, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e RT CP_1 CP_2
al fine di accertare che il sinistro stradale del 1° agosto 2015 presso la SS598 km 35+100 in
[...]
Agro, Comune di Marsico Nuovo (PZ) alle ore 01.16 si è verificato per la responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro al Controparte_4
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il congiunto , che in tale Testimone_1
frangente è deceduto, oltre agli interessi legali e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2022 si è costituita in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle pretese attoree perché infondate, nonché la condanna alla rifusione
[...]
alla rifusione delle spese di lite. La compagnia ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Pt_1
pagina 4 di 11 per mancato valido conferimento del potere di rappresentanza e di promuovere il presente Pt_1
giudizio tramite la procura speciale allegata in atti, priva dei requisiti formali, e per carenza della prova del rapporto parentale tra e . L'assicurazione ha poi Testimone_1 RT contestato le pretese attoree, sia sotto il profilo dell'allegata esclusiva responsabilità di CP
, rilevando come la condotta colposa di , che viaggiava in sella al velocipede
[...] Testimone_1
in piena notte con abiti scuri ed in assenza di segnalazioni luminose, abbia almeno concorso a cagionare l'evento dannoso, sia la mancata prova del danno da perdita del rapporto parentale.
Nessuno si è costituito in giudizio per ed all'udienza del 13.12.2022 ne è stata Controparte_2 dichiarata la contumacia.”
Il Tribunale, previo rigetto delle prove orali ritenute generiche e irrilevanti, ha respinto la domanda non avendo parte attrice provato, né idoneamente offerto di provare, l'esistenza di un legame affettivo tra e il deceduto , avendo per contro formulato “vaghe e generiche RT Testimone_1 allegazioni” nonostante le tempestive contestazioni della Compagnia assicuratrice.
2. Il presente giudizio di appello ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti quattro motivi. AR
I) La motivazione della sentenza di primo grado sarebbe “in parte assente e in parte contraddittoria” perché, “dopo avere correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte nomofilattica circa la idoneità dell'utilizzo della prova presuntiva per accertare la esistenza di un normale rapporto affettivo intercorrente tra padre e figlia e quindi la lesione del medesimo a causa della morte del primo”, ha però poi negato l'applicazione della prova presuntiva nel caso di specie, motivando che l'attore non aveva offerto sufficienti elementi presuntivi “a fronte di una pedissequa contestazione dell'assicurazione convenuta, che non ha mancato di sottolineare negli scritti difensivi numerose incongruenze nella prospettazione avversaria”, quando invece non aveva contestato l'esistenza CP_1 di un rapporto affettivo tra e il defunto, ma “la ben diversa circostanza che la odierna Pt_2 appellante fosse per davvero la figlia della vittima e le modalita' con cui era stato effettuato il test del
DNA, a seguito del quale si era vista riconoscere dal tribunale romeno con la sentenza prodotta in atti
, questo status ,mentre sotto l'aspetto della lesione parentale, la difesa avversaria si era limitata a contrastare la richiesta di ammissione dei capitoli di prova dedotti da questa difesa”. Una volta, dunque, accertato che era la figlia di nessun ostacolo doveva ritenersi sussistere Pt_2 Tes_1 all'accertamento presuntivo di un rapporto affettivo tra i due, tenuto conto, peraltro, che nella sentenza pagina 5 di 11 rumena prodotta agli atti si dà atto che avrebbe voluto compiere le formalità necessarie per il Tes_1 riconoscimento della figlia naturale, ma non era riuscito nell'intento, essendo rimasto a vivere all'estero dopo la separazione dalla madre di . Pt_2
II) La sentenza sarebbe altresì contraddittoria, illogica e dunque nulla, nella misura in cui afferma che l'attore non aveva dimostrato gli elementi costitutivi della domanda, dopo aver respinto le prove orali volte a corroborare gli elementi già emergenti dalla documentazione depositata;
come infatti ha affermato in più occasioni la Corte di Cassazione, “il giudice non può, senza contraddirsi, addebitare alla parte di non avere assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, o dell'eccezione, e, nel contempo, negarle l'ammissione della prova offerta, senza indicare la ragione del diniego”.
III) La sentenza sarebbe poi errata nella parte in cui ha confermato l'inammissibilità dei capitoli di prova orale: contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del Tribunale, i capitoli di prova erano rilevanti e sufficientemente specifici, tenuto conto del potere di integrazione e riformulazione spettante al giudicante ai sensi degli artt. 175 e 281 ter c.p.c.
IV) Il Tribunale ha infine violato l'art. 2729 c.c. perché non ha effettuato una valutazione unitaria degli elementi indiziari a sua disposizione, a prescindere dalla prova testimoniale articolata e non ammessa.
si è costituita anche nel presente grado di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1
conferma integrale della sentenza impugnata.
non si è costituito neppure in appello, ed è stato dichiarato contumace. Controparte_2
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
3. Decisione
I quattro motivi di appello, tra loro strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Come ha correttamente evidenziato lo stesso appellante nell'atto di appello, perché possa ritenersi verificato un “danno parentale” per effetto della morte di un congiunto, non basta che sia dimostrata la relazione biologica tra il preteso danneggiato e il defunto, ma è necessario che sia dimostrata la sussistenza di una relazione affettiva protrattasi per un tempo sufficientemente significativo (“quel che conta ai fini di essere legittimati a richiedere il risarcimento del danno qui in questione è la circostanza che il padre si è preso cura della figlia, con la quale ha lungamente convissuto, in un pagina 6 di 11 contesto di normale rapporto genitoriale”: così l'atto di citazione in appello, pag. 4).
Il “danno parentale” è infatti un danno da “sofferenza soggettiva”, che consegue, secondo l'id quod plerunque accidit, all'interruzione o a una grave alterazione di una relazione affettiva, più o meno intensa e più o meno duratura nel tempo, tra due soggetti.
Ora, come pure ha ben evidenziato l'odierno appellante, stante la natura di sofferenza soggettiva del danno parentale, lo stesso può essere provato mediante presunzioni, e l'elemento presuntivo “principe”
è costituito, nella maggior parte dei casi, dal rapporto di parentela esistente tra i due soggetti: quanto più è “stretta” la relazione di parentela tra il preteso danneggiato e il defunto, tanto più, normalmente, è rilevante il danno da sofferenza soggettivo provocato dalla morte del congiunto.
Peraltro, trattandosi appunto di elemento presuntivo normalmente utile ad accertare l'esistenza del presupposto fondamentale per ottenere il risarcimento da “danno parentale” -ovvero la sussistenza di una pregressa, significativa, relazione affettiva- resta ferma la possibilità che, nonostante l'accertamento positivo della relazione “biologica” tra i due soggetti, non emergano sufficienti elementi perché possa ritenersi dimostrata l'esistenza di un legame affettivo significativo, idoneo ad assurgere a fonte di sofferenza risarcibile: “La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può […] far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del
2022)” (così, tra le tante, Cass. 13253/2023, in motivazione, pag. 15).
Ciò detto, nel caso di specie non sono emersi – neppure a livello di allegazione – elementi indiziari idonei e sufficienti a far ritenere che il legame biologico tra l'attrice e il defunto RT
(provato in causa con la sentenza rumena che, sulla scorta degli esiti del test di Testimone_1
comparazione del DNA di con quello del fratello di e sulla scorta RT Testimone_1 della testimonianza resa da tale nell'ambito di detto processo: cfr. allegato Testimone_3
alla memoria istruttoria di primo grado di , pag. 8) sia sfociato in un legame relazionale e Pt_1
pagina 7 di 11 affettivo tra i due soggetti.
Anzi: emergono, dagli atti e dai documenti di causa, elementi idonei ad escludere che tra RT
e sia mai stato coltivato un legame affettivo.
[...] Testimone_1
Il primo elemento è costituito dalla circostanza – pacifica e documentata – che nei sedici anni Tes_1
trascorsi dalla nascita della figlia alla propria morte, non abbia mai provveduto al riconoscimento della figlia naturale Né risulta sufficiente a superare detta significativa circostanza, il solo e RT semplice fatto che, in base a quanto è dato leggere nella sentenza rumena sopra citata (l'odierna appellante non ha prodotto gli atti del processo, ma solo la sentenza), la teste sentita nell'ambito di tale procedimento abbia dichiarato che “il defunto ha voluto fare i documenti necessari Testimone_1 per essere iscritto come padre sul certificato di nascita…”, posto che, di fatto, non ha mai dato Tes_1 seguito a detta “volontà”, nonostante i sedici anni trascorsi.
Altri elementi negativi emergono dalla stessa prospettazione dei fatti che, secondo quanto è dato leggere nella sentenza rumena citata (come detto, non ha prodotto in atti il ricorso introduttivo, Pt_2 ma solo la sentenza), è stata offerta da nell'ambito di quel giudizio: lungi dal far RT
riferimento a periodi di convivenza padre-figlia o ad altre circostanze denotanti la coltivazione di un rapporto genitore-figlia, nel ricorso presentato alla Corte rumena l'odierna appellante avrebbe semplicemente dedotto che era nata “il 05.02.1999 in seguito a una relazione di concubinaggio tra sua madre e suo padre, ” durata 10 anni e “ben Parte_3 Testimone_1 conosciuta da tutte le due le famiglie” ma mai ufficializzata;
che “al momento della sua nascita i suoi genitori lavoravano in Turchia ed è stata sua nonna ad occuparsi del rilascio del certificato di nascita”; che “successivamente i suoi genitori si separano, suo padre è rimasto a lavorare all'estero e non è riuscito più a compiere le formalità per il riconoscimento della figlia”, e che “dopo il decesso di suo padre, lei ha contattato la famiglia di suo padre, per provare a chiarificare la situazione. In seguito, la querelante e il fratello del suo padre biologico, , hanno effettuato un test Persona_2 di DNA in una clinica di Bucarest e il risultato di probabilità è 99.97% che c'è una relazione di parentela fra di loro”.
A ciò si aggiunga che, nonostante avesse, sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo CP_1 grado, eccepito l'estrema genericità delle allegazioni attoree circa la consistenza, le caratteristiche e l'intensità del rapporto con il defunto genitore (“Trattasi evidentemente di una narrazione che, oltre ad essere del tutto priva del benché minimo riscontro probatorio, spicca per la sua assoluta genericità”: così la comparsa di costituzione di , pag. 8), parte attrice, odierna appellante, non ha mai CP_1
pagina 8 di 11 provveduto ad allegare fatti circostanziati, limitandosi a continuare ad allegare, ancora in sede di memoria istruttoria, genericamente, che:
- i genitori, e , la concepirono ad Istambul, dove si erano Parte_3 Testimone_1 trasferiti per lavoro, “all'eta di 25 anni il padre e 23 la madre”;
- “nel 2002 si ebbe una prima rottura nel rapporto tra i genitori”;
- “nell'anno successivo i genitori si riappacificarono e trasferirono la loro coabitazione in Italia”;
- “la relazione durò fino al 2014 anno in cui la madre, unitamente alla odierna attrice ebbe a fa ritorno in Romania precisamente nella città di Buhusi”;
- “anche dopo il ritorno in Romania la odierna attrice mantenne il rapporto con il padre rimasto in
Italia attraverso contatti telefonici”;
- durante una “conversazione telefonica nella primavera del 2014” il padre aveva chiesto alla figlia “se al compimento dei 18 anni le avrebbe fatto piacere andare a vivere con lui in Italia” (cfr. atto di citazione, pagg. 8 e 9 e memoria istruttoria, pag… 2), senza mai specificare in quali esatti periodi e in quali esatti luoghi, in Italia, padre e figlia avrebbero eventualmente convissuto, né in quali occasioni padre e figlia avrebbero continuato a coltivare il rapporto una volta che si fu trasferita a Buhusi e, soprattutto, senza produrre in atti alcuna RT fotografia, alcun video, alcun messaggio elettronico che potesse documentare l'eventuale convivenza o, comunque, l'asserita relazione affettiva.
Ora, in presenza di alcuni indizi contrari alla sussistenza di una relazione affettiva tra RT
e , e a fronte della totale inesistenza di indizi documentali a sostegno della
[...] Testimone_1 predetta relazione, oltre che della generica prospettazione dei fatti offerta dall'odierna appellante, correttamente il giudice di primo grado ha deciso di non ammettere la prova orale articolata nella memoria istruttoria: i capitoli da 1 a 4 (“1.Vero che la signora e il signor Parte_3 [...]
,si fidanzarono al compimento dei 18 anni della signora 2.Vero che nel 1998 i Tes_1 Pt_2
suddetti decisero di lasciare la Romania ,con destinazione Istanbul ,Turchia ,per motivi di lavoro e andare ivi a coabitare:
3.Vero che ivi concepirono all'età di 25 anni il padre e 23 la madre la odierna attrice;
4.Vero che nel 2002 si ebbe una prima rottura nel rapporto tra i genitori”) sono effettivamente irrilevanti al fine della decisione, mentre i restanti capitoli (“5.Vero che nell'anno successivo i genitori si riappacificarono e trasferirono la loro coabitazione in Italia;
6.Vero che la relazione durò fino al
2014 anno in cui la madre, unitamente alla odierna attrice ebbe a fa ritorno in Romania precisamente nella città di Buhusi;
7.Vero che anche dopo il ritorno in Romania la odierna attrice mantenne il pagina 9 di 11 rapporto con il padre rimasto in Italia attraverso contatti telefonici;
8.Vero che ebbe ad ascoltare una conversazione telefonica nella primavera del 2014 tra il padre e la figlia in cui il padre chiedeva alla figlia se al compimento dei 18 anni le avrebbe fatto piacere andare a vivere con lui in Italia”) non sono sufficientemente circonstanziati, non consentendo di comprendere neppure dove, in Italia, si sarebbero trasferiti i genitori di nel 2003 e se, quando e dove gli stessi, nel periodo compreso tra il RT
2003 e il 2014, abbiano o meno convissuto (e, dunque, se abbia o meno convissuto con il RT
padre).
Né, contrariamente a quanto affermato dall'odierno appellante, il giudice avrebbe potuto integrare d'ufficio la prova testimoniale dedotta, posto che l'art. 281 ter c.p.c. invocato condiziona il potere del giudice di articolare capitoli di prova non formulati dalle parti alla circostanza, non ricorrente nella specie, che “le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità”.
In definitiva, la domanda risarcitoria dell'odierna appellante non poteva e non può essere accolta, non avendo la stessa mai neppure idoneamente allegato, tanto meno provato od offerto idoneamente di provare, le circostanze di tempo, di luogo e di contesto in cui sarebbe sorta e si sarebbe sviluppata la pretesa relazione affettiva con il padre, posta alla base della domanda risarcitoria stessa.
La sentenza impugnata va dunque integralmente confermata.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non si ritengono sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Sussistono invece i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la AR
sentenza del Tribunale di Milano n. 5381/2024 pubblicata il 24/05/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare ad le spese del presente grado di giudizio, che si AR CP_1 liquidano in € 2547,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese pagina 10 di 11 generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 19 marzo 2025.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11