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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
IA FA
N. R.G. 2560/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/07/2025
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con l'Avv. SCALTRITI Parte_2 C.F._2
ES e con domicilio eletto presso il suo studio in Busto Arsizio in via Teano n.14;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MEZZANINO, in data 25/10/2003, (atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Il sig. trasferirà altrove la propria residenza entro il Parte_1
31/12/2025, così da consentire che la ristrutturazione dell'immobile individuato come prossima abitazione venga utilmente terminata;
3) Sino alla data del 31/12/2025 – o comunque sin tanto che il sig. Parte_1
non trasferirà la propria residenza dall'immobile coniugale – lo stesso si farà carico in
[...]
via esclusiva del pagamento del canone di locazione dell'immobile coniugale, pari ad € 345,00 mensili, nonché al versamento, sempre in via esclusiva, delle utenze di luce, gas e acqua, rinunciando quest'ultimo ad ogni e qualsiasi conguaglio per quanto versato pro quota in favore della moglie, per il periodo in questione;
4) I coniugi divideranno al 50% i costi del vitto sin tanto che il sig. Parte_1
resterà presso l'immobile coniugale;
[...]
5) Il sig. intestatario del contratto di locazione relativo alla Parte_1
casa coniugale sita in Casanova Lonati (PV) alla Via Roma n. 8, provvederà entro il 30/06/2025
a darne la disdetta avendo, anche la moglie, deciso di trovare un'altra collocazione abitativa;
6) La figlia maggiorenne della coppia, , coabiterà con i genitori sin tanto che il padre Per_1 non lascerà l'immobile coniugale, salvo poi trasferirsi con quest'ultimo con il quale coabiterà stabilmente;
7) Considerato lo stato di attuale disoccupazione della moglie, al solo fine di supportarla nel reperimento di una nuova occupazione lavorativa e così medio tempore di autosostentarsi, il sig. – per il limitato periodo di mesi 6 decorrenti dal Parte_1
momento in cui lascerà la casa coniugale – verserà alla moglie l'importo di € 500,00, senza rivalutazione ISTAT periodica per espresso accordo delle parti;
8) La signora , a propria volta, riconoscerà mensilmente € 100,00 al Parte_2
sig. a titolo di mantenimento della figlia;
Parte_1
9) Per agevolare le rispettive dazioni di denaro, i coniugi concordano affinché il sig.
[...]
corrisponda alla moglie il giorno 5 del mese, sul conto corrente IBAN Parte_1
[...], anziché l'importo di € 500,00, il minor importo di € 400,00, già detratto così il mantenimento della madrein favore della figlia;
10) Qualora la figlia dovesse reperire un contratto a tempo indeterminato, con ciò rendendosi economicamente indipendente, consentendole di vivere al di fuori del nucleo famigliare,
Pag. 2 di 5 l'obbligo di versamento della somma di € 100,00 mensili da parte della madre verrà automaticamente meno e così quello del padre;
11) Resta inteso che il mantenimento della figlia e le spese extra necessarie a quest'ultima – sin tanto che la stessa non sia economicamente indipendente e dunque sin tanto che la stessa non avrà un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una situazione economica che le consenta di vivere al di fuori del nucleo famigliare – resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo del Tribunale di Pavia cui le parti si rimandano, ivi incluse le spese annesse e connesse alla frequenza dell'Università.
12) Le spese del giudizio cumulativo di separazione e divorzio, resteranno integralmente a carico del sig. .” Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa
Pag. 3 di 5 deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , sposati in MEZZANINO il giorno
[...] Parte_2
25/10/2003, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune
(atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 17/12/2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
IA FA
N. R.G. 2560/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/07/2025
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con l'Avv. SCALTRITI Parte_2 C.F._2
ES e con domicilio eletto presso il suo studio in Busto Arsizio in via Teano n.14;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MEZZANINO, in data 25/10/2003, (atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Il sig. trasferirà altrove la propria residenza entro il Parte_1
31/12/2025, così da consentire che la ristrutturazione dell'immobile individuato come prossima abitazione venga utilmente terminata;
3) Sino alla data del 31/12/2025 – o comunque sin tanto che il sig. Parte_1
non trasferirà la propria residenza dall'immobile coniugale – lo stesso si farà carico in
[...]
via esclusiva del pagamento del canone di locazione dell'immobile coniugale, pari ad € 345,00 mensili, nonché al versamento, sempre in via esclusiva, delle utenze di luce, gas e acqua, rinunciando quest'ultimo ad ogni e qualsiasi conguaglio per quanto versato pro quota in favore della moglie, per il periodo in questione;
4) I coniugi divideranno al 50% i costi del vitto sin tanto che il sig. Parte_1
resterà presso l'immobile coniugale;
[...]
5) Il sig. intestatario del contratto di locazione relativo alla Parte_1
casa coniugale sita in Casanova Lonati (PV) alla Via Roma n. 8, provvederà entro il 30/06/2025
a darne la disdetta avendo, anche la moglie, deciso di trovare un'altra collocazione abitativa;
6) La figlia maggiorenne della coppia, , coabiterà con i genitori sin tanto che il padre Per_1 non lascerà l'immobile coniugale, salvo poi trasferirsi con quest'ultimo con il quale coabiterà stabilmente;
7) Considerato lo stato di attuale disoccupazione della moglie, al solo fine di supportarla nel reperimento di una nuova occupazione lavorativa e così medio tempore di autosostentarsi, il sig. – per il limitato periodo di mesi 6 decorrenti dal Parte_1
momento in cui lascerà la casa coniugale – verserà alla moglie l'importo di € 500,00, senza rivalutazione ISTAT periodica per espresso accordo delle parti;
8) La signora , a propria volta, riconoscerà mensilmente € 100,00 al Parte_2
sig. a titolo di mantenimento della figlia;
Parte_1
9) Per agevolare le rispettive dazioni di denaro, i coniugi concordano affinché il sig.
[...]
corrisponda alla moglie il giorno 5 del mese, sul conto corrente IBAN Parte_1
[...], anziché l'importo di € 500,00, il minor importo di € 400,00, già detratto così il mantenimento della madrein favore della figlia;
10) Qualora la figlia dovesse reperire un contratto a tempo indeterminato, con ciò rendendosi economicamente indipendente, consentendole di vivere al di fuori del nucleo famigliare,
Pag. 2 di 5 l'obbligo di versamento della somma di € 100,00 mensili da parte della madre verrà automaticamente meno e così quello del padre;
11) Resta inteso che il mantenimento della figlia e le spese extra necessarie a quest'ultima – sin tanto che la stessa non sia economicamente indipendente e dunque sin tanto che la stessa non avrà un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una situazione economica che le consenta di vivere al di fuori del nucleo famigliare – resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo del Tribunale di Pavia cui le parti si rimandano, ivi incluse le spese annesse e connesse alla frequenza dell'Università.
12) Le spese del giudizio cumulativo di separazione e divorzio, resteranno integralmente a carico del sig. .” Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa
Pag. 3 di 5 deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , sposati in MEZZANINO il giorno
[...] Parte_2
25/10/2003, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune
(atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 17/12/2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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