Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 3.3.2025, alle ore 12:34 sono presenti i procuratori delle parti l'Avv. BORZONASCA Daniele in sostituzione dell'Avv. AURELI Franca per la parte ricorrente e l'Avv. QUARTA Rossella per la parte resistente.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza, anche in videoconferenza, al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 189/2023 promossa da:
Parte_1
, entrambi con il patrocinio dell' Avv.to AURELI Franca Parte_2
C o n t r o
con il patrocinio dell'Avv. QUARTA Rossella CP_1
1
Con ricorso depositato in data 8.3.2023 e , in qualità Parte_1 Parte_2 di eredi di assumendo l'erronea e contraddittoria valutazione del CTU Persona_1 nominato in sede di ATP, dopo aver depositato atto di contestazione alle conclusioni del
CTU nella Cancelleria del Giudice del Lavoro, chiedeva dare ingresso a nuova CTU medico legale affinchè fossero riconosciuti la sussistenza dei requisiti sanitari per usufruire dell'indennità di accompagnamento.
Narravano all'uopo aver presentato istanza di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, assumendo sussistere i requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento del defunto
[...]
: che la CTU aveva concluso in tale sede, erroneamente, che lo stato invalidante Per_1 di costui non fosse tale da determinare le condizioni psicofisiche per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa–Sezione Lavoro –in veste di Giudice del Lavoro, in contraddittorio con l'
[...]
in persona del presidente e/o legale rappresentante pro-tempore, sue Controparte_2 CP_3 sedi e/o domiciliazioni ex lege, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 442 e s.s. c.p.c, disporre la nomina di un consulente tecnico al fine di accertare e dichiarare che il sig. fosse da ritenere, data della Persona_1 domanda amministrativa del 30.12.2021, o dalla diversa data che dovesse risultare dalla CTU, soggetto invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente diritto degli eredi a percepire i ratei di indennità di accompagnamento sino al decesso dello stesso avvenuto in data 27.06.2022, con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93c.p.c..
Parte resistente si costituiva in data 5.6.2023 eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda in quanto le contestazioni mosse all'elaborato peritale apparivano meramente generiche e non puntuali: nel merito si opponeva al rinnovo della
Ctu in quanto le conclusioni assunte dal Consulente risultavano del tutto condivisibili.
Così concludeva:
NEL MERITO rigettare comunque il ricorso e le domande di parte ricorrente perché infondate, con vittoria di spese e competenze di causa.”
Fissata con decreto la prima udienza al 15.6.2023 veniva disposto CTU medico legale rinviando al 19.9.2023 per il conferimento dell'incarico. La CTU veniva depositata telematicamente in data 8.1.2024: infine veniva fissata udienza di discussione al 3.3.2025.
2 Ciò posto, occorre rilevare che il CTU nominato nell'odierno giudizio, Dr , Persona_2 ha provveduto ad esaminare tutta la documentazione medica relativo al decuis della quale i ricorrenti risultavano in possesso.
Ebbene, conclusivamente, a modifica del giudizio espresso dal CTU nominato nella fase di istruzione preventiva Dr ha così concluso: “Lo stato di invalidità di cui il de cuius Per_3 era portatore era tale da determinare l'impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero l'incapacità di adempiere agli atti quotidiani della vita dalla data della presentazione della domanda amministrativa (30.12.21) sino al decesso (27.06.22).”.
A dette conclusioni, in quanto scaturite da un accurato esame della documentazione relativa al caso in esame nonché fondate su convincenti argomentazioni e immuni da vizi logici apparenti, ritiene questo giudice di doversi conformare.
Per i motivi sopra esposti si ritiene sussistano dunque i requisiti medico-legali per il riconoscimento del beneficio richiesto, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e conseguentemente il ricorso trova pieno accoglimento.
Relativamente alle spese, sia quelle di istruzione preventiva che quelle del presente giudizio, esse debbono essere poste a carico della parte soccombente e sono CP_1 liquidate secondo valore, nei minimi.
Parimenti debbono essere poste a carico integrale di le spese delle consulenze CP_1 tecniche svolte sia nella fase dell'istruzione preventiva che nella fase di cognizione già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione respinte, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che aveva diritto a Persona_1 ricevere l'indennità di accompagnamento dal 30.12.2021 sino al 27.6.2022.
Condanna quanto alla fase di istruzione preventiva, a rifondere a parte ricorrente le CP_1 spese che liquida in complessivi €. 1.170,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA e quanto alla fase di cognizione, a rifondere a parte ricorrente le spese che liquida in complessivi €. 2.697,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge: somme da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate relativamente alla CP_1 fase di istruzione preventiva e di cognizione.
Massa, 3 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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