Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6494/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.06.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana,
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Luca Grison, presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano,
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Luca Grison, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 19.09.2018
(anno 2018, atto n. 1276, reg. 01, parte I serie)
separati con sentenza n. 1461/2024 emessa l'11.09.2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Parte_3 con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. I coniugi convengono che la figlia trascorrerà le festività con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza, con modalità che dovranno essere concordate dai coniugi almeno 10 giorni prima della festività medesima;
inoltre, la figlia trascorrerà con il padre almeno n. 2 settimane all'anno durante le ferie estive, salvo diverso accordo con la signora e, in ogni caso, secondo un Parte_1 calendario concordato dai coniugi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno.
2) La casa coniugale sita in Milano (MI), via Melchiorre Gioia n. 171, di proprietà della signora per la quota del 50% e in comodato ad uso gratuito in favore di quest'ultima per la Parte_1 restante quota del 50%, viene assegnata con quanto l'arreda alla medesima signora Parte_1 la quale continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia.
3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile che viene così determinata:
- € 50,00 fino al persistere dello stato di disoccupazione;
- € 80,00 a far data dal mese successivo a nuova assunzione, ovvero ad altra forma di reddito, qualora il reddito annuo dovesse risultare contenuto in € 25.000,00;
- € 150,00 a far data dal mese successivo a nuova assunzione, ovvero ad altra forma di reddito o, ancora, successivo all'aumento di retribuzione, qualora il reddito annuo dovesse risultare ricompreso tra € 25.001,00 ed € 36.000,00;
- € 300,00 a far data dal mese successivo a nuova assunzione, ovvero ad altra forma di reddito o, ancora, successivo all'aumento di retribuzione, qualora il reddito annuo dovesse risultare ricompreso tra € 36.001,00 ed € 50.000,00;
- € 350,00 a far data dal mese successivo a nuova assunzione, ovvero ad altra forma di reddito o, ancora, successivo all'aumento di retribuzione, qualora il reddito annuo dovesse risultare superiore ad € 50.000,00.
I coniugi concordano che gli importi del contributo al mantenimento vengono come sopra individuati per fasce di reddito avendo riguardo alla base “fissa” di retribuzione e che all'esito di ciascuna dichiarazione annuale dei redditi del signor si procederà ad eventuale Parte_2 integrazione in virtù dell'eventuale maggior reddito dichiarato in conseguenza di premi di produzione o similari che dovessero essergli riconosciuti. L'importo relativo al mantenimento della figlia sarà versato a partire dal mese di omologa delle condizioni di cui alla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio ed entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...]. Tutti gli importi versati dal signor a titolo di mantenimento per la figlia saranno suscettibili di rivalutazione annuale Parte_2 secondo l'indice ISTAT costo vita.
4) L'assegno unico riconosciuto dall'INPS per la figlia minore, pari ad € 50,00/mese, viene percepito e continuerà ad essere percepito dalla signora Parte_1
5) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla Parte_2 figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno confermato le condizioni concordate;
tuttavia, poiché le condizioni economiche di cui al sopra esteso punto 3 erano state concordate dai ricorrenti in previsione di nuova assunzione quale lavoratore subordinato del signor laddove, invece, a far data dal Parte_2
28.08.2024 quest'ultimo ha aperto la partita iva per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, nelle predette note scritte i ricorrenti hanno ritenuto opportuno precisare le condizioni in questione, sostituendole integralmente con le seguenti:
“3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile che viene così determinata:
- € 50,00 in caso di stato di disoccupazione con chiusura della partita iva;
- € 80,00 a far data dal mese successivo all'apertura della partita iva, qualora il reddito annuo dovesse risultare contenuto in € 25.000,00;
- € 150,00 a far data dal mese successivo all'annuale dichiarazione dei redditi, qualora il reddito annuo dovesse risultare ricompreso tra € 25.001,00 ed € 36.000,00;
- € 300,00 a far data dal mese successivo all'annuale dichiarazione dei redditi, qualora il reddito annuo dovesse risultare ricompreso tra € 36.001,00 ed € 50.000,00;
- € 350,00 a far data dal mese successivo all'annuale dichiarazione dei redditi, qualora il reddito annuo dovesse risultare superiore ad € 50.000,00.
Poiché l'attività di lavoratore autonomo con partita iva non consente di determinare a priori il reddito annuo, che viene, invece, individuato nel suo esatto ammontare solo in sede di dichiarazione annuale dei redditi e, dunque, ex post, i coniugi concordano che all'esito di ciascuna dichiarazione annuale dei redditi del signor quest'ultimo avrà l'onere di comunicarne le Parte_2 risultanze, al netto di imposte ed oneri contributivi, alla signora la quale potrà Parte_1 altresì chiedere l'esibizione della relativa Dichiarazione attestante i redditi complessivi del signor che lo stesso avrà l'onere di produrre;
indi, in base alle risultanze di tale Parte_2
Dichiarazione annuale dei redditi verrà individuata la corrispondente fascia reddituale tra quelle sopra indicate e, dunque, l'ammontare della somma dovuta a titolo di mantenimento per la figlia minore per le seguenti 12 mensilità, fino alla presentazione della successiva Dichiarazione annuale dei redditi.
L'importo relativo al mantenimento della figlia sarà versato a partire dal mese di omologa delle condizioni di cui alla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio ed entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
[...]. Tutti gli importi versati dal signor a titolo di Parte_2 mantenimento per la figlia saranno suscettibili di rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT costo vita.
I coniugi concordano, altresì, che in caso di eventuale e futura chiusura della partita iva da parte del signor le condizioni economiche da applicarsi al contributo al mantenimento Parte_2 della figlia minore saranno le medesime già indicate al punto 3 delle conclusioni rassegnate in punto cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio nel ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51
c.p.c.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 11.09.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 19.09.2018 tra la signora ed il signor Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG