Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969.