Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 2449 del 24.11.2022 Oggetto: rivendicazione differenze retributive per espletamento di mansioni superiori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Parte_1
Lecce
Appellante principale-appellato incidentale
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bosco Controparte_1
Appellato principale-appellante incidentale
FATTO
Con ricorso depositato il 28.02.2019, -premesso di essere dipendente civile del Controparte_1
(di seguito ) dal 4.02.1988, inquadrato inizialmente nel Parte_1 Parte_1 profilo professionale di 1^ area (marinaio), poi confluito in quello di “ausiliario del settore di servizi generali” (AREA 1, posizione F/3 CCNL MINISTERI)- esponeva che, nel periodo compreso dal gennaio 2002 al marzo 2016, aveva di fatto stabilmente svolto le mansioni di “Capo barca per il traffico locale”, riconducibili al profilo di “assistente tecnico nautico” (AREA 2-posizione F/2) ovvero quantomeno a quello di “addetto tecnico nautico” (AREA 2-posizione F/1). Non avendo ricevuto la retribuzione corrispondente alle superiori mansioni espletate, chiedeva la condanna del Parte_1
1
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva preliminarmente la parziale prescrizione dei Parte_1 crediti rivendicati e, nel merito, l'insussistenza degli stessi, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il a corrispondere al ricorrente le somme maturate dal settembre 2012 al marzo 2016, a Parte_1 titolo di differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante in riferimento al profilo di “addetto TE AU (area 2^ del CCNL Comparto Ministeri – Personale civile del Parte_1
, fasce retributive F1-F6)”, oltre al maggiore importo tra rivalutazione e interessi legali e alle
[...] spese di giudizio. In particolare, il Tribunale respingeva l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la lettera di messa in mora del 18.09.2017 rappresentasse idoneo atto interruttivo. Riteneva, poi, che dall'attività istruttoria espletata non fosse emersa prova ragionevolmente certa dell'espletamento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili al profilo di “assistente tecnico nautico”, rilevando - quanto alle mansioni di “Capo barca”- che egli aveva omesso di descriverle nel concreto, affidando la prova a documenti (relativi, tra gli altri, all'idoneità professionale all'impiego nella “conduzione di natanti”, ai prospetti di turnazione per gli anni dal 2008 al 2016, al possesso della patente di “Capo
Barca per il Traffico Locale”, al brogliaccio attività lavorativa programmata per il giorno 11.01.2008, all'attestato comprovante il superamento degli esami per il titolo di capo barca per il traffico locale), che non dimostravano, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, la pienezza di tali mansioni, le attività svolte in concreto e le responsabilità assunte, di cui neppure le dichiarazioni dei testi escussi avevano fornito prova sufficiente. Riteneva, invece, dimostrato l'espletamento delle mansioni indicate in ricorso sub lett. a) dei capitoli di prova (“conduzione di Motobarche e Motoscafi della Base Tarantina della Marina Militare Italiana;
trasporto del personale civile e militare da e/o sulle unità navali;
assistenza all'ormeggio della nave, consistente nel trasporto di cime e cavi d'acciaio presso la nave (verrine corpi morti); stesura panni antinquinamento intorno alla nave durante le operazioni di rifornimento di carburante;
-attività di trasporto di vettovaglie ai militari di guardia presso l'Isola di San Pietro”) e la riconducibilità delle stesse al profilo di “addetto tecnico nautico” (AREA 2, posizione F/1), fatta eccezione per la sola attività di trasporto del personale civile e militare da e/o sulle unità navali, unica riconducibile al profilo di appartenenza di “ausiliario”. Pertanto, in applicazione del principio della prevalenza, ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, riconosceva il diritto del ricorrente alle differenze retributive spettanti, per come sopra indicato.
Tale decisione è stata impugnata, con atto depositato il 23.05.2023, dal che -premessa Parte_1
l'ammissibilità dell'appello in quanto depositato entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., in mancanza di rituale notifica della sentenza (effettuata erroneamente il 30.01.2023 presso il
2 )- ha censurato la decisione impugnata ritenendola errata per i Controparte_2 seguenti motivi:
1) era stata riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera del 18.09.2017, nonostante la genericità del contenuto di tale atto e la mancata indicazione di un importo specifico, che privava l'atto dell'efficacia interruttiva, prodotta solo dalla notifica del ricorso;
2) era stata ritenuta la prevalenza delle mansioni riconducibili al profilo di “addetto tecnico nautico”, senza considerare che le attività espletate dal ricorrente, per come emerse all'esito dell'istruttoria, erano risultate tutte riconducibili al profilo di appartenenza di “ausiliario del settore di servizi generali”.
Sul punto ha evidenziato che il Tribunale aveva male interpretato le risultanze istruttorie e non aveva preso in considerazione le dichiarazioni dei testi e , indicati dal;
Tes_1 Tes_2 Tes_3 Parte_1
3) era stata disposata la condanna al pagamento della differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante in riferimento al profilo di “addetto TE AU” con generico riferimento alle “fasce retributive F1-F6”, mentre, ai sensi dell'art. 24 CCNL, potevano considerarsi mansioni superiori solo quelle corrispondenti “alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore”, nella specie individuabili in quelle dell' 2 posizione economica F/1. CP_3
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
in subordine, ha chiesto la riforma della sentenza relativamente al quantum debeatur, con l'individuazione puntuale di quanto dovuto, tenendo conto solo della fascia economica F1 prevista per le mansioni superiori dell'Area 2.
Si è costituito in giudizio , contestando gli avversi assunti e richiamando le Controparte_1 motivazioni esposte nella sentenza appellata. Ha chiesto il rigetto dell'appello principale e ha spiegato appello incidentale per il riconoscimento delle maggiori differenze retributive spettanti in ragione dell'espletamento di mansioni riconducibili al profilo di “assistente tecnico nautico” (AREA 2 posizione economica F/2) richiamando, sul punto, gli argomenti esposti nel ricorso di primo grado.
Acquisiti conteggi da parte del MINISTERO, all'udienza del 7.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi l'ammissibilità dell'appello proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., in mancanza dei presupposti per il decorso del termine breve di cui agli artt.
325 e 326 c.p.c.
Tanto premesso, deve essere esaminato il primo motivo dell'appello principale, relativo all'efficacia interruttiva della prescrizione della lettera del 18.09.2017, inviata da Controparte_1
3 all'amministrazione datrice di lavoro, contenente rivendicazioni economiche relative al titolo per cui
è causa.
Sul punto vale richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora
(elemento oggettivo) (cfr. Cass. n. 18546/2020; n. 15714/2018; n. 16465/2017), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Cass. n. 24054/2015). L'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione
(essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, co. 4, c.c., in sinergia con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (cfr. Cass. n. 15766/2006 e da ultimo Cass. n.
13430/2025).
Nella specie, la lettera datata 18.09.2017 (allegata in atti), inviata a mezzo p.e.c. all'amministrazione datrice di lavoro, contiene la espressa richiesta di corresponsione delle differenze retributive dovute in ragione delle mansioni superiori di assistente tecnico nautico espletate dal lavoratore per il periodo compreso dal 2002 al marzo 2016, oltre interessi e rivalutazione.
Sussistono quindi i requisiti necessari e sufficienti in presenza dei quali si deve riconoscere, alla missiva in questione, efficacia interruttiva della prescrizione a far data dal 18.09.2012 (quinquennio antecedente la notifica dell'atto).
Il primo motivo dell'appello principale deve essere quindi disatteso.
***
Il secondo motivo dell'appello principale deve essere esaminato congiuntamente ai motivi sottesi all'appello incidentale, in quanto entrambi afferiscono alla valutazione delle prove in merito all'attività lavorativa espletata dal nel periodo oggetto di causa e alla sua riconducibilità ai CP_1 profili professionali, diversi da quello effettivamente riconosciuto dall'amministrazione datrice di lavoro.
Entrambi i motivi devono essere disattesi.
4 In proposito deve darsi atto che i testi escussi hanno sostanzialmente confermato le mansioni espletate da , per come dedotte nel capitolo di prova riportate alla lettera a) del ricorso di Controparte_1 primo grado, in cui si legge “da gennaio 2002 e sino al marzo 2016 il lavoratore è stato tenuto a svolgere le seguenti attività: conduzione di Motobarche e Motoscafi della Base Tarantina della Marina Militare
Italiana; trasporto del personale civile e militare da e/o sulle unità navali;
assistenza all'ormeggio della nave, consistente nel trasporto di cime e cavi d'acciaio presso la nave (verrine corpi morti); stesura panni antinquinamento intorno alla nave durante le operazioni di rifornimento di carburante;
attività di trasporto di vettovaglie ai militari di guardia presso l'Isola di San Pietro (TA)”. Il teste (indicato dal Tes_4 ricorrente in primo grado) ha anche aggiunto che, oltre alle predette attività, il “dava CP_1 assistenza ai pontoni salpancora e alla messa in chiaro dei corpi morti, lavoro, quest'ultimo eseguito dai capi barca” e che “ha svolto l'attività di capo barca successivamente all'acquisizione del titolo”. Anche i testi e , indicati dal , hanno confermato le mansioni sopra riportate, precisando, Tes_1 Tes_2 Per_1 tuttavia, che le suddette attività venivano espletate su piccole imbarcazioni;
analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste (anch'egli indicato dal MINISTERO). Tes_3
Alla luce di siffatto quadro probatorio deve ritenersi -così disattendendo gli argomenti sottesi all'appello incidentale- che non sussista prova ragionevolmente certa dell'espletamento, da parte del
, di mansioni riconducibili al profilo professionale di “assistente tecnico nautico”. CP_1
Vale in proposito riportare la declaratoria contrattuale corrispondente al profilo di “assistente tecnico nautico” -compreso nella AREA 2, posizione F/2 CCNL Comparto civile del Controparte_4 cui appartiene il lavoratore che “Esegue, garantisce e controlla l'allestimento, la Parte_1 manutenzione e l'assetto delle sistemazioni tecniche e marinaresche portuali, dei bacini di carenaggio, dei galleggianti, dei fari e dei segnalamenti marittimi. Opportunamente formato e abilitato, può svolgere mansioni di “Capo pontone” sui pontoni da lavoro, coordinando le professionalità pari o inferiori in tutte le fasi lavorative, verificando periodicamente l'aggiornamento delle certificazioni di idoneità e lo stato di integrità di tutte le attrezzature marinaresche in uso. Può utilizzare i mezzi di sollevamento di bordo, purché in possesso del previsto brevetto/abilitazione, curando anche le operazioni di salvamento. Svolge le mansioni di “Capo
Barca per il traffico locale”, “Capo Barca per il traffico nello Stato”, “Motorista abilitato”, “Marinaio autorizzato al traffico”, “Padrone marittimo di 2^ classe per il traffico”, “Meccanico navale di 2^ classe e
“Meccanico Navale di 1^ classe” purché abbia superato gli esami previsti dal regolamento del C.N. oppure, sia in possesso di attestato dell'autorità marittima locale comprovante il superamento degli esami previsti per il conseguimento del corrispondente titolo professionale marittimo. Svolge con autonomia esecutiva attività antincendio, antinquinamento, antifalla coordinando anche professionalità di livello inferiore. Può essere addetto al servizio dei fari e segnalamenti marittimi, anche con eventuali funzioni di reggente purché abbia superato il previsto tirocinio teorico pratico e sia in possesso delle abilitazioni necessarie ad assumere il comando/guida delle imbarcazioni e/o dei mezzi terrestri necessari per l'espletamento del servizio…”.
5 Ebbene, le mansioni descritte nella declaratoria contrattuale fanno riferimento a una figura professionale cui sono demandati compiti che vanno al di là della semplice esecuzione di attività
“tecnico-manuali”, ma a cui è richiesta l'assunzione di responsabilità dei compiti assegnati (“garantisce
e controlla”) o il coordinamento delle attività espletate (“coordinando le professionalità pari o inferiori in tutte le fasi lavorative”), ovvero una particolare specializzazione dei compiti.
Siffatte caratteristiche non emergono dalle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado e dalla prova espletata, che non fornisce elementi utili a ritenere l'assunzione di specifiche responsabilità o l'assunzione di un ruolo di coordinamento di altro personale, da parte di . CP_1
Anche con specifico riferimento all'attività di “Capo barca per il traffico locale” -che pure, alcuni dei testi hanno riferito essere stata espletata da mancano specificazioni quanto al contenuto CP_1 delle mansioni afferenti a tale qualifica, alla quantità e qualità di ore di lavoro dedicate a tale mansione
(eventualmente in aggiunta ai compiti indicati nel capitolo di prova sopra riportato), all'assunzione delle relative responsabilità da parte del lavoratore. Né elementi utili in tal senso possono trarsi dalla documentazione allegata in atti, in particolare dai prospetti di turnazione, in cui, sebbene il nome del risulti associato al ruolo di “Capo barca”, nella maggior parte dei casi l'attività indicata è CP_1 solo quella di “stesura panne” -e assai meno di frequente quella di “trasporto personale”- senza ulteriori specificazioni in merito al contenuto delle mansioni.
Mancano dunque elementi ragionevolmente certi per ricondurre le mansioni espletate -per come descritte e comprovate- al profilo professionale di “assistente tecnico nautico”. Ciò deve ritenersi ancor più ove si consideri che, al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, deve essere effettuata, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., tra le tante Cass. n. 27887/2009, n. 36358/2021, n. 25772/2024).
Nella specie mancano elementi di valutazione sufficienti e, pertanto, l'appello incidentale proposto da deve essere rigettato. Controparte_1
L'attività lavorativa sopra descritta risulta, invece, riconducibile a quella propria di “addetto tecnico nautico” -profilo ricompreso nell'AREA 2 posizione F/1- cui appartiene chi “Svolge attività tecnico- manuali di supporto alle operazioni tipiche nel campo della nautica, nonché quelle necessarie per assicurare
i servizi indispensabili ai mezzi navali. Partecipa all'allestimento, assetto e manutenzione delle sistemazioni tecniche e marinaresche, portuali, dei bacini di carenaggio, dei galleggianti, dei fari e segnalamenti marittimi.
Collabora alle operazioni di immissioni/uscita dai bacini di carenaggio di qualsiasi mezzo navale, al corretto posizionamento degli stessi e alla condotta degli impianti di allagamento/esaurimento. Presta attività, anche
6 di pronto intervento, a favore di unità navali finalizzate a circoscrivere con idonee attrezzature principi di incendio, falle e lo spandersi di liquidi inquinanti, provvedendo all'eventuale bonifica e segnala ogni anomalia che possa compromettere la sicurezza della navigazione e del personale. Può essere addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi, anche con eventuali funzioni di reggente presso strutture di limitate dimensioni, purché abbia superato il previsto tirocinio teorico pratico e sia in possesso delle abilitazioni per il comando/guida delle imbarcazioni e/o mezzi terrestri eventualmente necessari per l'espletamento del servizio. Può svolgere mansioni di “conduttore per il traffico locale” e di “marinaio motorista” purché abbia superato gli esami previsti dal regolamento del C.N. oppure sia in possesso di attestato dell'autorità marittima locale comprovante il superamento degli esami previsti per il conseguimento del corrispondente titolo professionale marittimo”.
Infatti, le attività descritte in ricorso e confermate dai testi escussi -quali la conduzione di Motobarche
e Motoscafi, il trasporto del personale civile e militare da e/o sulle unità navali l'assistenza all'ormeggio della nave, la stesura panni antinquinamento intorno alla nave durante le operazioni di rifornimento di carburante, l'attività di trasporto di vettovaglie ai militari di guardia- sono riconducibili alle “attività tecnico-manuali di supporto alle operazioni tipiche nel campo della nautica”, ovvero a “quelle necessarie per assicurare i servizi indispensabili ai mezzi navali” come anche
“all'allestimento, assetto e manutenzione delle sistemazioni tecniche e marinaresche, portuali, dei bacini di carenaggio…” e alle “attività, anche di pronto intervento, a favore di unità navali finalizzate a circoscrivere con idonee attrezzature principi di incendio, falle e lo spandersi di liquidi inquinanti” o, ancora, di
“conduttore del traffico locale”. Si tratta, in tutti i casi, di attività connotate da competenze (non solo manuali, ma anche) “tecniche” funzionali all'espletamento di ordinarie operazioni nautiche sopra indicate.
Non si ritiene, invece, che le predette attività siano sussumibili nel profilo, in cui è inquadrato il ricorrente, di “ausiliario del settore servizi generali” -compreso nella AREA 1, posizione F/3- che
“Provvede con capacità manuali generiche ad attività di supporto al servizio dell'intera struttura, anche a bordo di mezzi navali ed aerei, ovvero di una o più unità organizzative cui è addetto;
utilizza apparecchiature tecnologiche di tipo semplice, provvede, inoltre, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, alla guida degli autoveicoli con trasporto di persone, nonché, alla consegna di documentazione e merci, curando nel contempo la manutenzione degli stessi. Provvede ai servizi di anticamera. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è tenuto all'osservanza degli obblighi dei lavoratori, secondo le norme in vigore”.
Invero, per come emerge dalla declaratoria contrattuale riportata, i compiti affidati all' “ausiliario del settore servizio generali” attengono a semplici attività “manuali generiche”, che non richiedono, quindi,
l'ulteriore requisito delle capacità “tecniche” previste per il superiore profilo di “addetto tecnico nautico”. Esse si sostanziano, quindi, in generiche operazioni manuali di supporto al servizio
7 dell'intera struttura effettuate “anche” (e, dunque, non solo) a bordo dei mezzi navali, e che possono comportare anche la “guida degli autoveicoli con trasporto di persone”.
Le mansioni espletate dal , invece, per come già detto, si sostanziano tutte in attività “tecnico- CP_1 manuali” di supporto alle “operazioni tipiche nel campo della nautica”; esse esulano, quindi da quelle proprie del profilo di appartenenza e devono, invece, essere ricondotte nel profilo professionale di
“addetto tecnico nautico”.
La sentenza impugnata deve quindi essere confermata sul punto e, per l'effetto, deve ritenersi infondato anche il secondo motivo dell'appello principale.
***
Con il terzo motivo dell'appello principale, il censura la decisione impugnata nella Parte_1 parte in cui il Tribunale ha disposto la condanna generica dell'amministrazione datrice di lavoro a
“corrispondere al ricorrente le somme - maturate dal settembre 2012 al marzo 2016 - spettanti a titolo di differenza tra il trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento al profilo dell' “Addetto
TE AU” (area 2^ del CCNL Comparto Ministeri – Personale civile del , fasce Parte_1 retributive F1-F6)”. Il MINISTERO lamenta che il Tribunale abbia emesso una condanna al pagamento di somme genericamente riferite alla 2, fasce retributive F1-F6, senza considerare CP_3 che ai sensi dell'art. 24 CCNL, le mansioni superiori solo quelle corrispondenti “alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore” -nella specie individuabili in quelle dell' CP_3
2 posizione economica F/1-, con l'effetto che il raffronto tra le competenze economiche eventualmente spettanti si sarebbe dovuto operare tra l' 1, posizione economica F/3 e l'AREA CP_3
2, posizione economica F/1
Il motivo è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Giova precisare che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina delle mansioni è contenuta nell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, che (nella versione applicabile ratione temporis) prevede “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione (…) 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
8 l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (…)”
Ciò posto, più di recente la Suprema Corte ha interpretato la suddetta norma affermando che l'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 -in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori- deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità (cfr. Cass. n. 22958/2024).
Tale interpretazione è stata ritenuta, dalla Suprema Corte, quella più corretta, perché è aderente al concetto di differenza di trattamento economico tra qualifiche, e quindi tra previsioni normative astratte, e non tra quanto normativamente previsto per una qualifica e quanto concretamente versato a titolo di retribuzione a un determinato lavoratore.
In mancanza di disposizioni contrattuali di segno contrario, dunque, anche nel caso di specie deve darsi applicazione all'art. 52 d.l.gs. n. 165/2001, per come sopra interpretato, considerato, altresì, che una diversa interpretazione -che tenesse eventualmente conto degli incrementi della retribuzione iniziale maturati per l'anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza (nella specie fascia retributiva F/3) e quello che sarebbe spettato applicando la retribuzione iniziale della CP_5 categoria superiore (nella specie 2, fascia retributiva F/1)- porterebbe a una sostanziale CP_3 legittimazione dell'attribuzione in via di fatto di mansioni di categoria superiore a dipendenti che, per l'anzianità maturata nella categoria inferiore, non avrebbero diritto ad alcuna differenza retributiva, aggirando così l'obbligo di avviare tempestivamente le procedure per la copertura dei posti vacanti, come voluto dallo stesso art. 52 d.lgs. n. 165/2001 (cfr. in tal senso anche Cass. n. 22958/2024 cit.).
In considerazioni dei suesposti principi di diritto, questa Corte -con ordinanza resa all'udienza del
24.05.2024- ha chiesto al MINISTERO di sviluppare propri conteggi calcolando la differenza tra il trattamento economico stipendiale iniziale del profilo di “ausiliario del settore servizi generali” (AREA 9 1-F/1) e quello, sempre iniziale, corrispondente al profilo delle mansioni di “addetto tecnico nautico”
(AREA 2-F/1) per il periodo compreso dal 18.09.2012 al 22.02.2016 (periodo oggetto di causa, nei limiti della prescrizione quinquennale, per come sopra accertata).
Con deposito dell'1.04.2025, il ha prodotto in giudizio i conteggi richiesti, da cui Parte_1 emerge un credito di pari a € 3.926,58, a titolo di differenze retributive spettanti Controparte_1 in ragione dell'espletamento delle mansioni superiori accertate, calcolate secondo i criteri e per il periodo sopra indicato.
L'appellato principale non ha mosso alcuna contestazione rispetto ai predetti conteggi.
In considerazione di tanto -fermo, per quanto già detto in precedenza, il rigetto dell'appello incidentale- in parziale accoglimento dell'appello principale, il deve essere condannato Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 3.926,58, oltre interessi legali o, se Controparte_1 maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l.n. 724/1994.
La sentenza impugnata deve essere, invece, confermata nella parte restante, compresa quella relativa alla regolazione delle spese del primo grado.
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello principale, le spese di questo grado devono essere compensate nella misura di 1/3, mentre la parte residua va posta a carico del , Parte_1 appellante principale, secondo il principio della soccombenza.
Si richiama in proposito il pacifico orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, bensì dev'essere considerato unitariamente ex post, ossia all'esito della lite nel momento in cui viene decisa dal giudice d'appello che regola le spese del giudizio, senza che rilevi il fatto che in qualche segmento (grado o fase) del processo la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole. Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio di cui all'art. 91 c.p.c il giudice di merito che ritenesse la parte come soccombente, in un grado di giudizio e invece come vincitrice, in altro grado (cfr. Cass. n. 23639/2024, n. 974/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/05/2023 dal nei confronti di e sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da quest'ultimo con atto depositato il 13.05.2024, avverso la sentenza del
24/11/2022 n° 2449 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello incidentale.
10 Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 3.926,58, oltre interessi legali o, se Controparte_1 maggiore, rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Compensa tra le parti le spese di questo grado nella misura di 1/3 e condanna il Controparte_6 al pagamento della restante parte delle spese processuali che liquida in € 1.282,00, con distrazione in favore dell'avv. Luca Bosco.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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