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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6703/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Ludovica Dotti Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 21.03.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Martinetti e Vanessa Giovanetti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_1 P.IVA_1
qualità di editore della trasmissione televisiva “La Gabbia”;
(C.F. ), nella qualità di ideatore e Parte_2 C.F._2
conduttore della trasmissione televisiva “La Gabbia”;
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
quale autore del servizio andato in onda all'interno della trasmissione “La Gabbia
Open”, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Siniscalchi e Gianluigi Abbruzzese
pagina 1 di 9 E
C.F. ), in qualità di soggetto intervistato, CP_2 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Viola
E
(C.F. ), in qualità di soggetto intervistato, CP_3 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Parisi
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, l'ing. Parte_1
, ritenendo diffamatorio il servizio intitolato “Caltagirone & Co: chi
[...]
Contr comanda davvero Roma” andato in onda sull'emittente televisiva il 1° giugno 2016
all'interno della puntata “La Gabbia” , conveniva in giudizio il dott.
[...]
- autore del servizio, il dott. - conduttore de Parte_3 Parte_2
“La Gabbia”, - società editrice del programma televisivo, nonché i soggetti CP_1
intervistati nel corso del servizio, Prof. e Ing. per sentirli CP_2 CP_3
condannare, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al risarcimento dei danni per lesione alla sua reputazione, nella misura di €. 1.000.000,00.
Con sentenza n. 16039/2020, pubblicata il 16.11.2020 e notificata in data 17 novembre
2020, il Tribunale di Roma così decideva: “rigetta la domanda;
condanna Parte_1
alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite nella misura dei 2/3,
[...]
liquidate, per ciascuno, in complessivi euro 16.500,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie (15%), come per legge”.
2. Con atto di citazione in appello l'ing. ha impugnato Parte_1
tale sentenza chiedendo di: “accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa nonché per
tutto quanto dedotto e documentato nel giudizio di primo grado, la diffamatorietà e, comunque,
la illiceità, anche ex art. 2043 cod. civ., del servizio giornalistico dal titolo “Caltagirone & Co.:
chi comanda davvero Roma”, trasmesso all'interno della trasmissione televisiva “La Gabbia”,
andata in onda il 1 giugno 2016 in prima serata su La 7, così come indicato e descritto nella
pagina 2 di 9 narrativa del presente atto di appello e dell'atto di citazione allegato al fascicolo del giudizio di
primo grado (che ivi si deposita); accertare e dichiarare, per quanto sopra, ciascuno per i
rispettivi titoli, la responsabilità de del dott. del dott. CP_1 Parte_2 [...]
del prof. e del dott. ing. e per l'effetto, condannarli – Parte_3 CP_2 CP_3
ciascuno per quanto di ragione - al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e morali subiti
dall'Ing. danni che si quantificano nella somma di 1.000.000,00 Parte_1
(un milione) di euro, ovvero nella diversa misura che l'Ecc.ma Corte di Appello adita vorrà
determinare, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, e da devolversi direttamente
e per l'intero alla Causale: “ con Controparte_4 CP_5 [...]
- IBAN: [...] - Controparte_6
: ; condannare gli appellati in solido tra loro a pubblicare Email_1 C.F._6
integralmente la sentenza di condanna sui quotidiani La , Il CP_7 CP_8 CP_9
Sera e Il e sulle rispettive testate telematiche;
condannare gli appellati
[...] Controparte_10
e in solido tra loro a dare lettura della sentenza de qua Parte_2 Parte_3
all'apertura della prima puntata della trasmissione “La Gabbia” che andrà in onda subito dopo la
pubblicazione dell'emanando provvedimento;
condannare gli appellati La 7 S.p.A., il dott.
e il dott. in solido tra loro a disporre entro 7 giorni Parte_2 Parte_3
dalla pubblicazione della sentenza la rimozione on line del servizio giornalistico in contestazione,
ponendo in capo agli stessi una penale giornaliera pari ad euro 2.000,00 in caso di
inottemperanza a detto ordine;
condannare gli appellati al pagamento delle spese, anche generali,
competenze ed onorari del presente giudizio nonché alla integrale refusione di quelle del primo
grado di giudizio.”.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto dell'appello.
3. Preliminarmente va verificata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificazione dei motivi di appello. Ritiene la Corte che ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto,
possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della pagina 3 di 9 decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Pertanto, così come proposto dall'appellante, si ritiene l'appello svolto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., avendo i motivi per i quali si richiede l'appello i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
L'eccezione è pertanto infondata e l'appello ammissibile.
4. Nel merito l'appellante imputa alla sentenza l'errore nella ricostruzione della fattispecie oggetto di causa;
la violazione e/o falsa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di esercizio del diritto di cronaca, con riferimento al rispetto del parametro della verità dei fatti, dell'interesse pubblico e della continenza
(art. 21 Cost. – art. 51 c.p.); la violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio;
nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2059, 2056 e 1226 cod. civ. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno e delle domande accessorie.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto l'attribuzione di fatti e condotte specifiche a suo carico nell'alveo del diritto di critica,
invece che del diritto di cronaca. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto accertare che quanto attribuito all'ing. nel servizio giornalistico oggetto di Parte_1
causa fosse accompagnato da un riscontro probatorio in termini di verità, oltre che di continenza, non trattandosi di interpretazione di fatti acclarati in chiave critica, ma di specifiche accuse e condotte che dovevano essere provate. Secondo l'appellante sarebbero state poste a suo carico arbitrarie ricostruzioni e malevole illazioni non avvalorate da fatti riscontrati ovvero dolosamente o anche solo colposamente taciute o non precisate alcune circostanze che avrebbero distorto la verità dei fatti. L'appellante nello specifico ritiene non rispondenti al vero le affermazioni emerse nel servizio sia relativamente alla circostanza che lo stesso sarebbe l'unico soggetto a poter costruire sui terreni di Tor Vergata, in quanto le imprese dell'ing. insieme a molte altre Parte_1
imprese in RTI avevano regolarmente vinto una gara pubblica a livello europeo, sia in pagina 4 di 9 riferimento alla individuazione dei terreni di Tor Vergata da parte del Comitato
Olimpico per la realizzare delle infrastrutture sportive o ricettizie a servizio dei Giochi
Olimpici 2024, essendo la scelta di competenza del Comune di Roma e non del
Comitato Olimpico.
Correttamente il Giudice di prime cure, in conformità agli arresti pacifici della giurisprudenza, ha ritenuto marginali (e dunque non idonee ad inficiare la veridicità
della notizia) le due circostanze ritenute omesse dall'autore del servizio, specificando e motivando nel primo caso che l'ing. , come dallo stesso confermato nell'atto Parte_1
di appello, è titolare di una concessione a costruire sui terreni di Tor Vergata, anche se unitamente ad altre imprese del RTI, e che in merito alla ipotizzata scelta di costruire sui richiamati terreni l'affermazione veniva confermata, a livello probabilistico, dallo stesso che sosteneva l'opportunità di riqualificare l'area auspicando la Parte_4
realizzazione del villaggio degli atleti nel comprensorio di Tor Vergata.
In particolare, come si evince anche dalla convenzione depositata in atti, tra la AN
AV SP (di cui la era azionista di maggioranza), in proprio e quale CP_11
mandataria capogruppo di un'ATI, e la II era in essere, Parte_5
all'epoca dell'intervista, una concessione edilizia per la “…realizzazione del nuovo
complesso universitario da ubicarsi in Roma, località Tor Vergata…”, ove si ipotizzava sarebbe stato eretto il villaggio olimpico. La società aveva pertanto una esclusiva a costruire su circa 600 ettari dei terreni di Tor Vergata con facoltà di stipulare contratti di appalto con terzi.
La mancata puntualizzazione, nel servizio televisivo, che la concessione edilizia tra la
AN AV S.p.A., in associazione con altre imprese, e la Parte_6
fosse stata stipulata il 23 ottobre 1987 a seguito di una gara pubblica a livello
[...]
europeo, ha di fatto marginale incidenza ai fini della valutazione del carattere diffamatorio del servizio andato in onda.
La ricostruzione dei fatti oggetto di causa risponde, nella sostanza, alla realtà ed i riferimenti vengono genericamente attribuiti alle “imprese legate al Gruppo Caltagirone”.
pagina 5 di 9 Nella specie, pur nella sottile distinzione tra il diritto di cronaca e quello di critica, si ritiene rispettato il requisito della verità della notizia, essendo stati comunque i fatti globalmente presentati nel loro nucleo fondamentale;
le inesattezze riscontrate dall'appellante non sono da ritenersi essenziali nel complessivo ambito del servizio televisivo e comunque risultano prive di specifico peso sulla offensività dei fatti narrati.
In merito la Suprema Corte ha precisato che "in tema di risarcimento danni da diffamazione
a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie
che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto
al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio
l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in
maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso
sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale,
diffamatorio" (Cass., ord., n. 7757/20; conf. Cass., ord., n. 12903/20; Cass. civ. Sez. III, 27
agosto 2015 n. 17197).
Ancora, nell'intervista rilasciata dall'ing. non emergono affatto giudizi offensivi CP_3
sulla persona dell'ing. o sulle sue capacità professionali o imprenditoriali, Parte_1
ma una generica critica nei confronti della classe politica romana e delle scelte fino ad allora operate in materia di programmazione economica ed urbanistica. Nel servizio invero si enfatizza la mala gestio della capitale provata dalle dispendiose e spesso inutilizzate opere pubbliche attraverso il richiamo dei notori casi della Vela di Calatrava
e della “Nuvola” realizzata dall'architetto Controparte_12
5. Nel merito del servizio, il Giudice di prime cure chiarisce e scandaglia congruamente e correttamente le differenze tra diritto di cronaca e diritto di critica ed espone dettagliatamente le ragioni del rigetto della domanda verificando le singole dichiarazioni ed affermazioni rese nel servizio ed escludendo profili di diffamatorietà
nei confronti dell'attore.
Il coinvolgimento dell'attore nella narrazione trova specifica ragione nel fatto che lo stesso è tra i più importanti imprenditori italiani, costruttore di primaria importanza pagina 6 di 9 nell'ambiente non soltanto capitolino, editore del più noto quotidiano della Capitale,
come correttamente descritto dall'autore nell'incipit del servizio e come specificato dallo stesso Tribunale.
Nella impugnata sentenza si premette correttamente che nel periodo di messa in onda della trasmissione fosse in corso “un'aspra polemica all'interno della pubblica opinione, con
ampio risalto e prese di posizione anche negli organi di informazione, in merito all'opportunità
dell'organizzazione da parte della città di Roma dei Giochi Olimpici 2024” e che costituisse elemento fondante della narrazione la denuncia di un sistema politico locale di non adeguata gestione della cosa e del denaro pubblico, esemplificata nell'utilizzo dei fondi a disposizione per realizzare dispendiose e spesso inutilizzate opere pubbliche. Il
Tribunale chiarisce pertanto che in tale contesto vanno lette le dichiarazioni e le opinioni espresse nel servizio oggetto di causa.
La Corte ritiene di condividere la sentenza ritenendo le espressioni riportate nel servizio, pur a volte icastiche, non eccedenti il limite della corretta esposizione, non offensive o umilianti;
ritiene inoltre sussistente nella specie sia il requisito della pertinenza, ossia dell'interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica, che della continenza. Il servizio infatti tratta un tema di indubbio interesse per la collettività, di rilievo nazionale, non limitato alla sola città di Roma, e non appare tradursi, come ritiene l'appellante, in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale dello stesso.
6. Quanto alle opinioni espresse dal Prof. si ritiene da condividere le conclusioni CP_2
in merito del Tribunale che ne ha escluso la riferibilità all'ing. evidenziando Parte_1
la mancanza di “personalizzazione nei riguardi dell'attore” in quanto evidentemente formulate nel corso di un ragionamento volto alla censura politica sulla cattiva gestione delle risorse pubbliche da parte dell'amministrazione capitolina e sulla situazione urbanistica a Roma.
7. L'appellante si duole della dichiarata inammissibilità dell'istanza istruttoria ex art.
pagina 7 di 9 presso l'editore o terzi, della copia integrale della registrazione del servizio giornalistico oggetto di controversia al fine di verificare che non si fosse alterato il senso delle parole dell'intervistato prof. ex assessore all'urbanistica, che ha sostenuto di non aver CP_2
mai formulato alcuna opinione sulla persona dell'appellante e che solo in fase di montaggio le espressioni apparivano riferite all'ing. . Parte_1
In merito si osserva prioritariamente che, come precisato nella impugnata sentenza,
l'ordine di esibizione non può essere disposto in funzione sostitutiva dell'onere probatorio gravante sulla parte istante che nella specie non ha dato prova di aver esperito concreti tentativi di acquisizione del filmato integrale.
In ogni caso la richiesta si ritiene irrilevante ai fini del decidere in quanto volta ad un non consentito ampliamento del petitum invero circoscritto a valutare la presunta diffamatorietà solo di quanto effettivamente andato in onda.
8. L'appellante si duole ancora della statuizione della sentenza circa la condanna al pagamento delle spese di lite.
Invero nella impugnata sentenza il Tribunale ha compensato le spese di lite per 1/3 in vista del rigetto delle eccezioni preliminari, condannando l'appellante per i residui 2/3 a seguito alla soccombenza in giudizio.
La statuizione risulta essere in linea con l'art. 91 c.p.c. che disciplina il principio generale di soccombenza, secondo il quale il giudice deve procedere a condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.
Non si ravvedono, né l'appellante ha evidenziato, gravi ed eccezionali ragioni per derogare a tale generale principio.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n.
55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 8 di 9 2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di ciascuna parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 18.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
26.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
210 c.p.c., avanzata in primo grado e chiede ancora in tale sede ordinarsi l'acquisizione,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Ludovica Dotti Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 21.03.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Martinetti e Vanessa Giovanetti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_1 P.IVA_1
qualità di editore della trasmissione televisiva “La Gabbia”;
(C.F. ), nella qualità di ideatore e Parte_2 C.F._2
conduttore della trasmissione televisiva “La Gabbia”;
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
quale autore del servizio andato in onda all'interno della trasmissione “La Gabbia
Open”, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Siniscalchi e Gianluigi Abbruzzese
pagina 1 di 9 E
C.F. ), in qualità di soggetto intervistato, CP_2 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Viola
E
(C.F. ), in qualità di soggetto intervistato, CP_3 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Parisi
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, l'ing. Parte_1
, ritenendo diffamatorio il servizio intitolato “Caltagirone & Co: chi
[...]
Contr comanda davvero Roma” andato in onda sull'emittente televisiva il 1° giugno 2016
all'interno della puntata “La Gabbia” , conveniva in giudizio il dott.
[...]
- autore del servizio, il dott. - conduttore de Parte_3 Parte_2
“La Gabbia”, - società editrice del programma televisivo, nonché i soggetti CP_1
intervistati nel corso del servizio, Prof. e Ing. per sentirli CP_2 CP_3
condannare, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al risarcimento dei danni per lesione alla sua reputazione, nella misura di €. 1.000.000,00.
Con sentenza n. 16039/2020, pubblicata il 16.11.2020 e notificata in data 17 novembre
2020, il Tribunale di Roma così decideva: “rigetta la domanda;
condanna Parte_1
alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite nella misura dei 2/3,
[...]
liquidate, per ciascuno, in complessivi euro 16.500,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie (15%), come per legge”.
2. Con atto di citazione in appello l'ing. ha impugnato Parte_1
tale sentenza chiedendo di: “accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa nonché per
tutto quanto dedotto e documentato nel giudizio di primo grado, la diffamatorietà e, comunque,
la illiceità, anche ex art. 2043 cod. civ., del servizio giornalistico dal titolo “Caltagirone & Co.:
chi comanda davvero Roma”, trasmesso all'interno della trasmissione televisiva “La Gabbia”,
andata in onda il 1 giugno 2016 in prima serata su La 7, così come indicato e descritto nella
pagina 2 di 9 narrativa del presente atto di appello e dell'atto di citazione allegato al fascicolo del giudizio di
primo grado (che ivi si deposita); accertare e dichiarare, per quanto sopra, ciascuno per i
rispettivi titoli, la responsabilità de del dott. del dott. CP_1 Parte_2 [...]
del prof. e del dott. ing. e per l'effetto, condannarli – Parte_3 CP_2 CP_3
ciascuno per quanto di ragione - al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e morali subiti
dall'Ing. danni che si quantificano nella somma di 1.000.000,00 Parte_1
(un milione) di euro, ovvero nella diversa misura che l'Ecc.ma Corte di Appello adita vorrà
determinare, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, e da devolversi direttamente
e per l'intero alla Causale: “ con Controparte_4 CP_5 [...]
- IBAN: [...] - Controparte_6
: ; condannare gli appellati in solido tra loro a pubblicare Email_1 C.F._6
integralmente la sentenza di condanna sui quotidiani La , Il CP_7 CP_8 CP_9
Sera e Il e sulle rispettive testate telematiche;
condannare gli appellati
[...] Controparte_10
e in solido tra loro a dare lettura della sentenza de qua Parte_2 Parte_3
all'apertura della prima puntata della trasmissione “La Gabbia” che andrà in onda subito dopo la
pubblicazione dell'emanando provvedimento;
condannare gli appellati La 7 S.p.A., il dott.
e il dott. in solido tra loro a disporre entro 7 giorni Parte_2 Parte_3
dalla pubblicazione della sentenza la rimozione on line del servizio giornalistico in contestazione,
ponendo in capo agli stessi una penale giornaliera pari ad euro 2.000,00 in caso di
inottemperanza a detto ordine;
condannare gli appellati al pagamento delle spese, anche generali,
competenze ed onorari del presente giudizio nonché alla integrale refusione di quelle del primo
grado di giudizio.”.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto dell'appello.
3. Preliminarmente va verificata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificazione dei motivi di appello. Ritiene la Corte che ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto,
possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della pagina 3 di 9 decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Pertanto, così come proposto dall'appellante, si ritiene l'appello svolto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., avendo i motivi per i quali si richiede l'appello i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
L'eccezione è pertanto infondata e l'appello ammissibile.
4. Nel merito l'appellante imputa alla sentenza l'errore nella ricostruzione della fattispecie oggetto di causa;
la violazione e/o falsa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di esercizio del diritto di cronaca, con riferimento al rispetto del parametro della verità dei fatti, dell'interesse pubblico e della continenza
(art. 21 Cost. – art. 51 c.p.); la violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio;
nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2059, 2056 e 1226 cod. civ. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno e delle domande accessorie.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto l'attribuzione di fatti e condotte specifiche a suo carico nell'alveo del diritto di critica,
invece che del diritto di cronaca. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto accertare che quanto attribuito all'ing. nel servizio giornalistico oggetto di Parte_1
causa fosse accompagnato da un riscontro probatorio in termini di verità, oltre che di continenza, non trattandosi di interpretazione di fatti acclarati in chiave critica, ma di specifiche accuse e condotte che dovevano essere provate. Secondo l'appellante sarebbero state poste a suo carico arbitrarie ricostruzioni e malevole illazioni non avvalorate da fatti riscontrati ovvero dolosamente o anche solo colposamente taciute o non precisate alcune circostanze che avrebbero distorto la verità dei fatti. L'appellante nello specifico ritiene non rispondenti al vero le affermazioni emerse nel servizio sia relativamente alla circostanza che lo stesso sarebbe l'unico soggetto a poter costruire sui terreni di Tor Vergata, in quanto le imprese dell'ing. insieme a molte altre Parte_1
imprese in RTI avevano regolarmente vinto una gara pubblica a livello europeo, sia in pagina 4 di 9 riferimento alla individuazione dei terreni di Tor Vergata da parte del Comitato
Olimpico per la realizzare delle infrastrutture sportive o ricettizie a servizio dei Giochi
Olimpici 2024, essendo la scelta di competenza del Comune di Roma e non del
Comitato Olimpico.
Correttamente il Giudice di prime cure, in conformità agli arresti pacifici della giurisprudenza, ha ritenuto marginali (e dunque non idonee ad inficiare la veridicità
della notizia) le due circostanze ritenute omesse dall'autore del servizio, specificando e motivando nel primo caso che l'ing. , come dallo stesso confermato nell'atto Parte_1
di appello, è titolare di una concessione a costruire sui terreni di Tor Vergata, anche se unitamente ad altre imprese del RTI, e che in merito alla ipotizzata scelta di costruire sui richiamati terreni l'affermazione veniva confermata, a livello probabilistico, dallo stesso che sosteneva l'opportunità di riqualificare l'area auspicando la Parte_4
realizzazione del villaggio degli atleti nel comprensorio di Tor Vergata.
In particolare, come si evince anche dalla convenzione depositata in atti, tra la AN
AV SP (di cui la era azionista di maggioranza), in proprio e quale CP_11
mandataria capogruppo di un'ATI, e la II era in essere, Parte_5
all'epoca dell'intervista, una concessione edilizia per la “…realizzazione del nuovo
complesso universitario da ubicarsi in Roma, località Tor Vergata…”, ove si ipotizzava sarebbe stato eretto il villaggio olimpico. La società aveva pertanto una esclusiva a costruire su circa 600 ettari dei terreni di Tor Vergata con facoltà di stipulare contratti di appalto con terzi.
La mancata puntualizzazione, nel servizio televisivo, che la concessione edilizia tra la
AN AV S.p.A., in associazione con altre imprese, e la Parte_6
fosse stata stipulata il 23 ottobre 1987 a seguito di una gara pubblica a livello
[...]
europeo, ha di fatto marginale incidenza ai fini della valutazione del carattere diffamatorio del servizio andato in onda.
La ricostruzione dei fatti oggetto di causa risponde, nella sostanza, alla realtà ed i riferimenti vengono genericamente attribuiti alle “imprese legate al Gruppo Caltagirone”.
pagina 5 di 9 Nella specie, pur nella sottile distinzione tra il diritto di cronaca e quello di critica, si ritiene rispettato il requisito della verità della notizia, essendo stati comunque i fatti globalmente presentati nel loro nucleo fondamentale;
le inesattezze riscontrate dall'appellante non sono da ritenersi essenziali nel complessivo ambito del servizio televisivo e comunque risultano prive di specifico peso sulla offensività dei fatti narrati.
In merito la Suprema Corte ha precisato che "in tema di risarcimento danni da diffamazione
a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie
che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto
al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio
l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in
maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso
sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale,
diffamatorio" (Cass., ord., n. 7757/20; conf. Cass., ord., n. 12903/20; Cass. civ. Sez. III, 27
agosto 2015 n. 17197).
Ancora, nell'intervista rilasciata dall'ing. non emergono affatto giudizi offensivi CP_3
sulla persona dell'ing. o sulle sue capacità professionali o imprenditoriali, Parte_1
ma una generica critica nei confronti della classe politica romana e delle scelte fino ad allora operate in materia di programmazione economica ed urbanistica. Nel servizio invero si enfatizza la mala gestio della capitale provata dalle dispendiose e spesso inutilizzate opere pubbliche attraverso il richiamo dei notori casi della Vela di Calatrava
e della “Nuvola” realizzata dall'architetto Controparte_12
5. Nel merito del servizio, il Giudice di prime cure chiarisce e scandaglia congruamente e correttamente le differenze tra diritto di cronaca e diritto di critica ed espone dettagliatamente le ragioni del rigetto della domanda verificando le singole dichiarazioni ed affermazioni rese nel servizio ed escludendo profili di diffamatorietà
nei confronti dell'attore.
Il coinvolgimento dell'attore nella narrazione trova specifica ragione nel fatto che lo stesso è tra i più importanti imprenditori italiani, costruttore di primaria importanza pagina 6 di 9 nell'ambiente non soltanto capitolino, editore del più noto quotidiano della Capitale,
come correttamente descritto dall'autore nell'incipit del servizio e come specificato dallo stesso Tribunale.
Nella impugnata sentenza si premette correttamente che nel periodo di messa in onda della trasmissione fosse in corso “un'aspra polemica all'interno della pubblica opinione, con
ampio risalto e prese di posizione anche negli organi di informazione, in merito all'opportunità
dell'organizzazione da parte della città di Roma dei Giochi Olimpici 2024” e che costituisse elemento fondante della narrazione la denuncia di un sistema politico locale di non adeguata gestione della cosa e del denaro pubblico, esemplificata nell'utilizzo dei fondi a disposizione per realizzare dispendiose e spesso inutilizzate opere pubbliche. Il
Tribunale chiarisce pertanto che in tale contesto vanno lette le dichiarazioni e le opinioni espresse nel servizio oggetto di causa.
La Corte ritiene di condividere la sentenza ritenendo le espressioni riportate nel servizio, pur a volte icastiche, non eccedenti il limite della corretta esposizione, non offensive o umilianti;
ritiene inoltre sussistente nella specie sia il requisito della pertinenza, ossia dell'interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica, che della continenza. Il servizio infatti tratta un tema di indubbio interesse per la collettività, di rilievo nazionale, non limitato alla sola città di Roma, e non appare tradursi, come ritiene l'appellante, in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale dello stesso.
6. Quanto alle opinioni espresse dal Prof. si ritiene da condividere le conclusioni CP_2
in merito del Tribunale che ne ha escluso la riferibilità all'ing. evidenziando Parte_1
la mancanza di “personalizzazione nei riguardi dell'attore” in quanto evidentemente formulate nel corso di un ragionamento volto alla censura politica sulla cattiva gestione delle risorse pubbliche da parte dell'amministrazione capitolina e sulla situazione urbanistica a Roma.
7. L'appellante si duole della dichiarata inammissibilità dell'istanza istruttoria ex art.
pagina 7 di 9 presso l'editore o terzi, della copia integrale della registrazione del servizio giornalistico oggetto di controversia al fine di verificare che non si fosse alterato il senso delle parole dell'intervistato prof. ex assessore all'urbanistica, che ha sostenuto di non aver CP_2
mai formulato alcuna opinione sulla persona dell'appellante e che solo in fase di montaggio le espressioni apparivano riferite all'ing. . Parte_1
In merito si osserva prioritariamente che, come precisato nella impugnata sentenza,
l'ordine di esibizione non può essere disposto in funzione sostitutiva dell'onere probatorio gravante sulla parte istante che nella specie non ha dato prova di aver esperito concreti tentativi di acquisizione del filmato integrale.
In ogni caso la richiesta si ritiene irrilevante ai fini del decidere in quanto volta ad un non consentito ampliamento del petitum invero circoscritto a valutare la presunta diffamatorietà solo di quanto effettivamente andato in onda.
8. L'appellante si duole ancora della statuizione della sentenza circa la condanna al pagamento delle spese di lite.
Invero nella impugnata sentenza il Tribunale ha compensato le spese di lite per 1/3 in vista del rigetto delle eccezioni preliminari, condannando l'appellante per i residui 2/3 a seguito alla soccombenza in giudizio.
La statuizione risulta essere in linea con l'art. 91 c.p.c. che disciplina il principio generale di soccombenza, secondo il quale il giudice deve procedere a condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.
Non si ravvedono, né l'appellante ha evidenziato, gravi ed eccezionali ragioni per derogare a tale generale principio.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n.
55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 8 di 9 2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di ciascuna parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 18.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
26.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
210 c.p.c., avanzata in primo grado e chiede ancora in tale sede ordinarsi l'acquisizione,