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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/11/2024, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1297/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
27/11/2024, promossa dai signori , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Ruggiero e, nato a [...] C.F._1 CP_1
(LT) il 30/1/1974, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mendico con C.F._2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/6/2024 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 CP_1 Per_ matrimonio civile il 29/8/2013 in Formia (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nata il
31/1/2005) e (nato il [...]), hanno riferito che i coniugi si sono separati consensualmente con Per_2 convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 6 Legge n.162/2014 ed accordo sottoscritto in data 1/10/2020 e vistato con autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 26/11/2020. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2013 al numero 18, parte
I, Uff.1 e che i coniugi si sono separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 6 Legge n.162/2014 ed accordo sottoscritto in data 1/10/2020 e vistato con autorizzazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 26/11/2020. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta Pt_1 CP_1 meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n.
898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche in Pt_1 CP_1 questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati. ***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 1297/2024 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Formia (FR) il 29/8/2013 tra e Parte_1
trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2020 al CP_1 numero 126, parte I, Uff.1;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/11/2024
il Presidente est
Notari Virgilio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1297/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
27/11/2024, promossa dai signori , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Ruggiero e, nato a [...] C.F._1 CP_1
(LT) il 30/1/1974, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mendico con C.F._2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/6/2024 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 CP_1 Per_ matrimonio civile il 29/8/2013 in Formia (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nata il
31/1/2005) e (nato il [...]), hanno riferito che i coniugi si sono separati consensualmente con Per_2 convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 6 Legge n.162/2014 ed accordo sottoscritto in data 1/10/2020 e vistato con autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 26/11/2020. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2013 al numero 18, parte
I, Uff.1 e che i coniugi si sono separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 6 Legge n.162/2014 ed accordo sottoscritto in data 1/10/2020 e vistato con autorizzazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 26/11/2020. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta Pt_1 CP_1 meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n.
898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche in Pt_1 CP_1 questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati. ***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 1297/2024 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Formia (FR) il 29/8/2013 tra e Parte_1
trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2020 al CP_1 numero 126, parte I, Uff.1;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/11/2024
il Presidente est
Notari Virgilio