Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 970
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità intimazione pagamento per omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale da parte del resistente abbia confutato l'assunto del ricorrente, dimostrando la notifica degli atti prodromici e interruttivi della prescrizione, rendendo l'atto impugnato regolare.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, specificando che trattandosi di una mera intimazione, non era richiesta una motivazione rafforzata, essendo sufficiente il richiamo alle cartelle prodromiche.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione ai carichi non aventi natura tributaria riguardanti contributi previdenziali INPS e contravvenzioni al Codice della Strada.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 970
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 970
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo