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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 970/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3850/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Nazionale Pentimele N.87 89051 Reggio Di
Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Reggio Calabria - D. Romeo N.15 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420259002937967000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate), l'INPS, la Regione Calabria
e il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate SI) .
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n°
094/2025/9002937967/000 della complessiva somma di € 9.978,88 in relazione alla cartella n.
09420110026894934000, cartella n.09420170015726736000; cartella n. 09420180020007345000; avviso di addebito n.39420230002597744000. per l'omesso versamento delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento, di tributi e contributi fiscali relativi alle annualità 2005 –2014 – 2015 - 2020- 2021 –
2023 -2022, relativamente a contravvenzioni al codice delta strada L. 689/8 I, a tassa automobilistica nonché diritto annuale Camera di Commercio, IRAP, IVA, IPERF, INPS (modello DM), sanzioni su assegni, contributi
I.V.S.,
Eccepiva
1. Nullità intimazione pagamento per omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione 3. Difetto di motivazione
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate e l'INPS e la Regione Calabria. Che evidenziavano l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva l'Agente per la SI che eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione relativamente alla intimazione nella parte relativa all'avviso di addebito INPS e nel merito la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
doc 1 cartella n. 09420110026894934000 notificata in data 5.12.2011
doc 4 •02/11/2015 09420159017626186000 Avvisi di Intimazione
doc 5 •16/03/2018 09420189000916156000 Avvisi di Intimazione
doc 6 •25/01/2022 09420219004270670000 Avvisi di Intimazione
atto opposto 01/04/2025 09420259002937967000 Avvisi di Intimazione
doc 2 cartella n.09420170015726736000 notificata in data 28.2.2018
doc 6 •25/01/2022 09420219004270670000 Avvisi di Intimazione
doc 3 cartella n. 09420180020007345000 notificata in data 22.1.2019
doc 6 •25/01/2022 09420219004270670000 Avvisi di Intimazione
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato in relazione ai carichi tributari.
Deve, viceversa, essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione ai carichi di natura diversa
(previdenziale e contravvenzioni al CdS)
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare, trattandosi di una mera intimazione, non doveva essere motivato in modo particolare e rafforzato, essendo sufficiente il richiamo effettuato alle cartelle prodromiche. Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario di AdER ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione ai carichi non aventi natura tributaria riguardanti contributi previdenziali INPS.
Rigetta il ricorso nel resto.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre oneri dovuti e IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario di AdER.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3850/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Nazionale Pentimele N.87 89051 Reggio Di
Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Reggio Calabria - D. Romeo N.15 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420259002937967000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate), l'INPS, la Regione Calabria
e il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate SI) .
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n°
094/2025/9002937967/000 della complessiva somma di € 9.978,88 in relazione alla cartella n.
09420110026894934000, cartella n.09420170015726736000; cartella n. 09420180020007345000; avviso di addebito n.39420230002597744000. per l'omesso versamento delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento, di tributi e contributi fiscali relativi alle annualità 2005 –2014 – 2015 - 2020- 2021 –
2023 -2022, relativamente a contravvenzioni al codice delta strada L. 689/8 I, a tassa automobilistica nonché diritto annuale Camera di Commercio, IRAP, IVA, IPERF, INPS (modello DM), sanzioni su assegni, contributi
I.V.S.,
Eccepiva
1. Nullità intimazione pagamento per omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione 3. Difetto di motivazione
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate e l'INPS e la Regione Calabria. Che evidenziavano l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva l'Agente per la SI che eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione relativamente alla intimazione nella parte relativa all'avviso di addebito INPS e nel merito la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
doc 1 cartella n. 09420110026894934000 notificata in data 5.12.2011
doc 4 •02/11/2015 09420159017626186000 Avvisi di Intimazione
doc 5 •16/03/2018 09420189000916156000 Avvisi di Intimazione
doc 6 •25/01/2022 09420219004270670000 Avvisi di Intimazione
atto opposto 01/04/2025 09420259002937967000 Avvisi di Intimazione
doc 2 cartella n.09420170015726736000 notificata in data 28.2.2018
doc 6 •25/01/2022 09420219004270670000 Avvisi di Intimazione
doc 3 cartella n. 09420180020007345000 notificata in data 22.1.2019
doc 6 •25/01/2022 09420219004270670000 Avvisi di Intimazione
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato in relazione ai carichi tributari.
Deve, viceversa, essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione ai carichi di natura diversa
(previdenziale e contravvenzioni al CdS)
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare, trattandosi di una mera intimazione, non doveva essere motivato in modo particolare e rafforzato, essendo sufficiente il richiamo effettuato alle cartelle prodromiche. Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario di AdER ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione ai carichi non aventi natura tributaria riguardanti contributi previdenziali INPS.
Rigetta il ricorso nel resto.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre oneri dovuti e IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario di AdER.