Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Guendalina Pascale - giudice dott. Vincenza Agnese - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. n. 230-1/2024 R.G. iscritto in data 22.2.2024, nel quale è stata depositata in data 20.2.2025 richiesta di in proprio di apertura della liquidazione giudiziale da parte di
c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato, osserva quanto segue. ha depositato ricorso ex art. 44 CCII in data 22.2.2024. Nel rispetto del termine Parte_1
assegnato, e poi prorogato dal tribunale, la ricorrente ha depositato proposta di concordato in continuità diretta. Con decreto depositato in data 15.11.2024 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato e stabilito per il voto dei creditori la data inziale del 3.3.2025 e la data finale del 7.3.2025. Il commissario giudiziale ha depositato in data 7.2.2025 relazione ex art. 106 CCII rilevando il venir meno delle condizioni di ammissibilità della proposta, attesi gli scostamenti significativi dei flussi di cassa rispetto alle aspettative di piano.
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La società, che gestisce cinque supermercati, di cui tre quale affittuaria di rami di azienda, ha altresì chiesto al tribunale di voler autorizzare, anche prima dell'apertura della procedura di liquidazione, la restituzione dei tre rami alla concedente;
ha altresì chiesto autorizzarsi la curatela alla continuazione dell'esercizio dell'impresa con riferimento agli altri due rami, anche in vista della stipulazione di un affitto-ponte.
Sono presenti tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata Milano, via Val di Bondo n.15 non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso;
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art.27 comma 3 lett. c) CCII di questo Tribunale;
B) Non si pone alcuna esigenza di contraddittorio atteso che la società chiede in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale;
C) la società è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è evidenziato dai bilanci degli ultimi tre esercizi il superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d)
CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
D) Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCII per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCI quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ciò che è peraltro riconosciuto dalla società stessa;
basta rammentare al riguardo che l'alternativa liquidatoria prospettata nella proposta di concordato descrive come conseguibile il pagamento dei creditori fino al soddisfacimento parziale del rango di cui all'art. 2753 c.c., e di nessun altro creditore di rango inferiore;
pagina 2 di 4 F) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro.
Ogni decisione in ordine alla restituzione dei rami di azienda, e alla specificazione delle condizioni alle quali detta restituzione debba avvenire, nonché in ordine alla continuazione dell'esercizio dell'impresa
è rimessa al giudice delegato, previa motivata istanza dei curatori ai sensi dell'art. 211 comma 3 CCII.
P.Q.M.
1) Revoca l'ammissione al concordato preventivo di Parte_1
2) Revoca la fissazione dell'udienza del 6 marzo 2025 ore 12;
3) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di , con sede Parte_1
in Milano, via Val di Bondo n.15 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1
Reg. UE n. 848/15;
4) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
5) NOMINA Curatori l'avv. Marco Angelo Russo e il dr. professionisti iscritti Persona_1 all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
6) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
7) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8 ottobre 2025 ore 9,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
8) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
9) ORDINA ai curatori di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
pagina 3 di 4 10) autorizza i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
11) ORDINA ai curatori di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
12) ORDINA ai curatori, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
13) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale ai curatori, al debitore istante ed al pubblico ministero;
14) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 26/02/2025.
Il presidente est.
Caterina Macchi
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