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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/05/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11769/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11769/2023 tra
già Parte_1 Parte_2
ATTORE IN OPPOSIZIONE
e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 9 maggio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per ex , l'avv. ADAMI BARBARA Parte_1 Parte_2
Per l'avv. MORETTI CHRISTIAN CP_1
I procuratori di riportano ai propri scritti difensivi e precisano come in atti.
Il giudice Rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 13.15 e ss. per la lettura del provvedimento e si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente lo stesso giorno, alle ore 15.00, il giudice dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11769/2023 promossa da: già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADAMI Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ADAMI
BARBARA
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. , quale titolare dell'omonima ditta, con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. MORETTI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in Genova, via alla Porta degli Archi 10/21, presso il difensore avv. MORETTI CHRISTIAN
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.2.2023, oggi proponeva opposizione Parte_2 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 5.1.2023 con cui le era stato ingiunto di pagare a CP_1 la somma di € 11.407,00 (€ 9.350,00, oltre IVA), importo che sosteneva essere stato
[...] unilateralmente determinato e contenente un errore di calcolo, oltre interessi non decorrenti dal 1.9.2021, come erroneamente indicato in ricorso monitorio, e spese, a saldo della fattura 1/2022 a titolo di competenze derivanti dal contratto di collaborazione concluso tra quest'ultimo, titolare dell'omonima ditta individuale, e la società in data 1.2.2019 in base al quale era stato pattuito un compenso in parte fissa, pari ad euro 5000,00 mensili, ed in parte variabile, pari al 5% sul fatturato della clientela da lui seguita e sui clienti di nuova acquisizione. A sostegno dell'opposizione deduceva che nulla era dovuto e formulava, altresì, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna dell'opposto al pagamento in proprio favore della somma di € 14.727,68, relativa al TFR dei 4 dipendenti della ditta individuale RG OD, oggetto di conferimento nella in data 30.12.2013, ma che sosteneva non essere stato indicato e Parte_2 ricompreso nella relazione di stima, e della somma di € 865,15 di cui alla fattura n. 249/2013 emessa da Eurochem, e così in totale € 15.592,83, oltre interessi, oppure in denegata ipotesi, di effettuare la compensazione condannando l'opposto al pagamento della somma di Euro 4.185,00, oltre interessi, a titolo di conguaglio. Chiedeva, inoltre, in ogni caso, di condannare l'opposto al pagamento della pagina 2 di 5 somma di Euro € 5.000,00, oltre interessi, a titolo di mancato preavviso dovuto per il recesso dal contratto di collaborazione del 1.02.2019, ovvero a quella diversa somma risultante in corso di causa o liquidata in via equitativa.
In fatto esponeva che in data 30.12.2013 la ditta individuale conferiva a il CP_1 Parte_2 ramo di azienda, quindi il complesso aziendale esercitato nello stabilimento in Genova, via P.
Pastorino 34/15
Nel relativo verbale assembleare si dava atto che il predetto conferimento di azienda com =
Secondo l'opponente detti rapporti di lavoro e relativo TFR, pur previsti nel conferimento, non erano stati considerati e calcolati nella relazione di stima allegata al verbale. Inoltre, dal momento che nella relazione veniva precisato che “non saranno oggetto di conferimento qualsivoglia passività” (v. pag. 6 della relazione), la fattura n. 249/2013 del 5.8.2013, pari ad € 865,15, antecedente al conferimento di azienda, pagata successivamente da doveva essere posta a Parte_2 carico del conferente, odierno opposto. CP_1 In relazione a dette voci nonché in relazione all'indennità di mancato preavviso nella misura conforme all'importo mensile di € 5.000,00 del compenso pattuito nel contratto di collaborazione avanzava domanda riconvenzionale. Per la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 15.592,83, di cui:
• Euro 14.727,68 relativa al T.F.R. maturato fino alla data del 31.12.2013 e relativo ai 4 dipendenti della ditta individuale RG OD, oggetto di conferimento nella Parte_2
• Euro 865,15 relativa alla fattura n. 249/13 del 5.8.2013, emessa da EUROCHEM antecedentemente al conferimento d'azienda, ma pagata successivamente dalla Parte_2 con ordinanza del GOP del 23.12.2023 veniva disposta la separazione perché ritenuta di competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa e successivamente, con provvedimento presidenziale del 26.3.2024, veniva assegnata alla Sezione Prima.
Si costituiva l'opposto, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Per quanto in questa sede rileva, contestava la domanda riconvenzionale oggetto di separazione, stante l'inesistenza del credito con essa azionato del quale eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2949 cc. posto che il conferimento di ramo di azienda è avvenuto il 30.12.2013, ma l'opponente non aveva provveduto ad effettuare alcuna richiesta in ordine al credito relativo al TFR dei quattro dipendenti fino all'anno 2022 (anno di emissione della fattura azionata in monitorio).
L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto si ritiene operi l'ordinaria prescrizione decennale. Nonostante la genericità espressione “i diritti che derivano da rapporti societari”, il riferimento all'art. 2949 c.c. non è pertinente in quanto il credito di cui si discute attiene al recupero di somme a titolo di TFR che non trovano fonte nell'originario contratto societario. pagina 3 di 5 Tuttavia, si ritiene che il conferimento del ramo di azienda da a del CP_1 Parte_2
30.12.2013 comprendesse anche i rapporti di lavoro subordinato dei quattro dipendenti e il relativo TFR. Non rileva in contrario la circostanza che detto TFR non fosse stato “calcolato” nella relazione di stima in All. A al conferimento di ramo di azienda (doc. 11).
Nel verbale di assemblea in cui si è approvata la proposta di aumento di capitale sociale mediante conferimento di ramo di azienda si legge che:
Nella elazione di stima a pag. 3, nel capitolo “Il ramo d'azienda da conferire”, l'esperto stimatore precisa che fanno parte dei cespiti conferendi “i dipendenti del ramo aziendale” e, proseguendo nella lettura, si capisce che gli elementi per cui non si è proceduto ad alcuna stima del valore sono quelli
“costituenti il ramo di azienda idealmente rientranti nelle immobilizzazioni immateriali”, ovvero soltanto il know how e il marchio “ . Pt_2
Del resto, è la stessa opponente a menzionare e produrre il doc. 6 che è uno stralcio del bilancio di esercizio al 31.12.2013 in cui è dato di leggere che:
Quindi vi è una quantificazione del TFR. Inoltre, come rilevato dall'opposto, nell'atto di cessione delle quote della (doc. 12 Parte_2 opponente) a CP_2
e nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2013 è presente il fondo accantonamento
TFR , il che conferma che il TFR è stato conferito dal cedente nel precedente CP_1 conferimento di ramo di azienda. Quanto alla somma di € 865,15 relativa alla fattura n. 249/13 del 5.8.2013, emessa da EUROCHEM antecedentemente al conferimento d'azienda, l'opponente si limita ad opporre che nella relazione di stima veniva precisato che “non saranno oggetto di conferimento qualsivoglia passività”. Peraltro, come è stato rilevato, non ha prodotto detta fattura e, anche in questo giudizio non è stata ancora ad oggi prodotta.
Si deve, pertanto, concludere che per questa voce non abbia provato il proprio credito. pagina 4 di 5 Dunque, la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere respinta. Stante la soccombenza l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, si liquidano in € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed in € 1.701,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda riconvenzionale proposta da in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t., con atto di citazione del 15.2.2023 nei confronti di n.q., CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 5.1.2023, contrariis reiectis, rigetta la domanda. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese.
Genova, 9 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11769/2023 tra
già Parte_1 Parte_2
ATTORE IN OPPOSIZIONE
e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 9 maggio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per ex , l'avv. ADAMI BARBARA Parte_1 Parte_2
Per l'avv. MORETTI CHRISTIAN CP_1
I procuratori di riportano ai propri scritti difensivi e precisano come in atti.
Il giudice Rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 13.15 e ss. per la lettura del provvedimento e si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente lo stesso giorno, alle ore 15.00, il giudice dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11769/2023 promossa da: già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADAMI Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ADAMI
BARBARA
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. , quale titolare dell'omonima ditta, con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. MORETTI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in Genova, via alla Porta degli Archi 10/21, presso il difensore avv. MORETTI CHRISTIAN
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.2.2023, oggi proponeva opposizione Parte_2 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 5.1.2023 con cui le era stato ingiunto di pagare a CP_1 la somma di € 11.407,00 (€ 9.350,00, oltre IVA), importo che sosteneva essere stato
[...] unilateralmente determinato e contenente un errore di calcolo, oltre interessi non decorrenti dal 1.9.2021, come erroneamente indicato in ricorso monitorio, e spese, a saldo della fattura 1/2022 a titolo di competenze derivanti dal contratto di collaborazione concluso tra quest'ultimo, titolare dell'omonima ditta individuale, e la società in data 1.2.2019 in base al quale era stato pattuito un compenso in parte fissa, pari ad euro 5000,00 mensili, ed in parte variabile, pari al 5% sul fatturato della clientela da lui seguita e sui clienti di nuova acquisizione. A sostegno dell'opposizione deduceva che nulla era dovuto e formulava, altresì, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna dell'opposto al pagamento in proprio favore della somma di € 14.727,68, relativa al TFR dei 4 dipendenti della ditta individuale RG OD, oggetto di conferimento nella in data 30.12.2013, ma che sosteneva non essere stato indicato e Parte_2 ricompreso nella relazione di stima, e della somma di € 865,15 di cui alla fattura n. 249/2013 emessa da Eurochem, e così in totale € 15.592,83, oltre interessi, oppure in denegata ipotesi, di effettuare la compensazione condannando l'opposto al pagamento della somma di Euro 4.185,00, oltre interessi, a titolo di conguaglio. Chiedeva, inoltre, in ogni caso, di condannare l'opposto al pagamento della pagina 2 di 5 somma di Euro € 5.000,00, oltre interessi, a titolo di mancato preavviso dovuto per il recesso dal contratto di collaborazione del 1.02.2019, ovvero a quella diversa somma risultante in corso di causa o liquidata in via equitativa.
In fatto esponeva che in data 30.12.2013 la ditta individuale conferiva a il CP_1 Parte_2 ramo di azienda, quindi il complesso aziendale esercitato nello stabilimento in Genova, via P.
Pastorino 34/15
Nel relativo verbale assembleare si dava atto che il predetto conferimento di azienda com =
Secondo l'opponente detti rapporti di lavoro e relativo TFR, pur previsti nel conferimento, non erano stati considerati e calcolati nella relazione di stima allegata al verbale. Inoltre, dal momento che nella relazione veniva precisato che “non saranno oggetto di conferimento qualsivoglia passività” (v. pag. 6 della relazione), la fattura n. 249/2013 del 5.8.2013, pari ad € 865,15, antecedente al conferimento di azienda, pagata successivamente da doveva essere posta a Parte_2 carico del conferente, odierno opposto. CP_1 In relazione a dette voci nonché in relazione all'indennità di mancato preavviso nella misura conforme all'importo mensile di € 5.000,00 del compenso pattuito nel contratto di collaborazione avanzava domanda riconvenzionale. Per la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 15.592,83, di cui:
• Euro 14.727,68 relativa al T.F.R. maturato fino alla data del 31.12.2013 e relativo ai 4 dipendenti della ditta individuale RG OD, oggetto di conferimento nella Parte_2
• Euro 865,15 relativa alla fattura n. 249/13 del 5.8.2013, emessa da EUROCHEM antecedentemente al conferimento d'azienda, ma pagata successivamente dalla Parte_2 con ordinanza del GOP del 23.12.2023 veniva disposta la separazione perché ritenuta di competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa e successivamente, con provvedimento presidenziale del 26.3.2024, veniva assegnata alla Sezione Prima.
Si costituiva l'opposto, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Per quanto in questa sede rileva, contestava la domanda riconvenzionale oggetto di separazione, stante l'inesistenza del credito con essa azionato del quale eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2949 cc. posto che il conferimento di ramo di azienda è avvenuto il 30.12.2013, ma l'opponente non aveva provveduto ad effettuare alcuna richiesta in ordine al credito relativo al TFR dei quattro dipendenti fino all'anno 2022 (anno di emissione della fattura azionata in monitorio).
L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto si ritiene operi l'ordinaria prescrizione decennale. Nonostante la genericità espressione “i diritti che derivano da rapporti societari”, il riferimento all'art. 2949 c.c. non è pertinente in quanto il credito di cui si discute attiene al recupero di somme a titolo di TFR che non trovano fonte nell'originario contratto societario. pagina 3 di 5 Tuttavia, si ritiene che il conferimento del ramo di azienda da a del CP_1 Parte_2
30.12.2013 comprendesse anche i rapporti di lavoro subordinato dei quattro dipendenti e il relativo TFR. Non rileva in contrario la circostanza che detto TFR non fosse stato “calcolato” nella relazione di stima in All. A al conferimento di ramo di azienda (doc. 11).
Nel verbale di assemblea in cui si è approvata la proposta di aumento di capitale sociale mediante conferimento di ramo di azienda si legge che:
Nella elazione di stima a pag. 3, nel capitolo “Il ramo d'azienda da conferire”, l'esperto stimatore precisa che fanno parte dei cespiti conferendi “i dipendenti del ramo aziendale” e, proseguendo nella lettura, si capisce che gli elementi per cui non si è proceduto ad alcuna stima del valore sono quelli
“costituenti il ramo di azienda idealmente rientranti nelle immobilizzazioni immateriali”, ovvero soltanto il know how e il marchio “ . Pt_2
Del resto, è la stessa opponente a menzionare e produrre il doc. 6 che è uno stralcio del bilancio di esercizio al 31.12.2013 in cui è dato di leggere che:
Quindi vi è una quantificazione del TFR. Inoltre, come rilevato dall'opposto, nell'atto di cessione delle quote della (doc. 12 Parte_2 opponente) a CP_2
e nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2013 è presente il fondo accantonamento
TFR , il che conferma che il TFR è stato conferito dal cedente nel precedente CP_1 conferimento di ramo di azienda. Quanto alla somma di € 865,15 relativa alla fattura n. 249/13 del 5.8.2013, emessa da EUROCHEM antecedentemente al conferimento d'azienda, l'opponente si limita ad opporre che nella relazione di stima veniva precisato che “non saranno oggetto di conferimento qualsivoglia passività”. Peraltro, come è stato rilevato, non ha prodotto detta fattura e, anche in questo giudizio non è stata ancora ad oggi prodotta.
Si deve, pertanto, concludere che per questa voce non abbia provato il proprio credito. pagina 4 di 5 Dunque, la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere respinta. Stante la soccombenza l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, si liquidano in € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed in € 1.701,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda riconvenzionale proposta da in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t., con atto di citazione del 15.2.2023 nei confronti di n.q., CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 5.1.2023, contrariis reiectis, rigetta la domanda. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese.
Genova, 9 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
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