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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. A. C. 555/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 555 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Bruno, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
nata a [...], il [...], (c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Di Novi, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: modifica condizioni di separazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione, così come stabilite dalla sentenza n. 940/2022 del Tribunale di Paola, con cui è stato previsto l'affidamento condiviso della figlia , nata il [...], ad [...] le parti con Persona_1
1 collocamento prevalente presso la madre odierna resistente, e sono stati stabiliti i tempi di permanenza con il padre.
Il ricorrente ha dedotto la violazione da parte della resistente delle condizioni di separazione e dei doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale, la necessità di un supporto psicologico per la figlia minore e di adeguamento dei tempi di permanenza con la figlia. Ha, quindi, chiesto di disporre che la minore intraprenda Persona_1
un percorso di supporto psicologico, la modifica delle condizioni di separazione mediante sostituzione dell'orario di rientro della minore presso l'abitazione della madre con la diversa ora delle 22.00, in luogo delle ore 21.00, di stabilire le modalità di recupero dei giorni di permanenza con il padre nel caso di impedimento della figlia, di ammonire la resistente e condannarla al risarcimento del danno in favore della figlia minore, e in favore del ricorrente per ogni singola violazione e inadempienza successiva.
Il Pubblico Ministero, con visto del 15/05/2024, nulla ha opposto.
La madre resistente, nel costituirsi, ha contestato puntualmente ogni assunto della controparte e ha dedotto la sussistenza di condotte del ricorrente dannose per la figlia minore. Ha, quindi, chiesto di pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e la rimodulazione dei tempi di permanenza padre-figlia.
All'udienza del 2.10.2024 è stato esperito tentativo di conciliazione ed è stato disposto rinvio al fine di verificare l'esito delle valutazioni delle parti sulla opportunità di intraprendere un percorso di mediazione familiare. All'udienza del 18.10.2024 le parti hanno accettato, su proposta del giudice, di modificare provvisoriamente i tempi di permanenza della figlia minore con il padre e di consultare la pediatra della minore, onde verificarne le eventuali indicazioni con riferimento all'opportunità che questa intraprendesse un percorso di sostegno psicologico.
All'udienza del 6.12.2024, fissata anche per l'audizione della minore, non presente, la parte resistente ha proposto la rinuncia agli atti di entrambe le parti, impegnandosi a consentire alla minore un incontro con uno psicologo e, ove questi dovesse consigliare lo svolgimento di un percorso, a fornire il consenso al medesimo, con suddivisione paritaria delle spese, garantendo anche la propria presenza agli incontri ove lo psicologo lo richieda.
2 A questo punto le parti, rinunciando ad ogni diversa richiesta, hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni di separazione. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e queste hanno chiesto di modificare le condizioni di separazione stabilendo: “che nei giorni in cui la minore è con il padre e deve andare a scuola il giorno successivo, questi la riaccompagni presso la madre entro le ore 21.30, salvo esigenze che comportino un trattenimento per maggiore tempo, che verrà tempestivamente comunicato alla madre, nonché che anche la madre terrà con se la figlia per quindici giorni consecutivi a luglio e per quindici giorni consecutivi ad agosto, da stabilire in accordo con il padre entro la fine di maggio.
Per_ Inoltre la minore trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della sorella
e, ove questo coincida con un giorno in cui il padre aveva facoltà di tenerla con sé, il giorno verrà recuperato entro le successive due settimane. Il padre avrà facoltà di tenere con sé la minore ad anni alterni nel giorno del 4 maggio ad iniziare dal 2025 dalle ore
10.00 alle 10 del giorno 5 maggio.”
Il giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
***
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle condizioni proposte dalle parti, non essendovi motivi ostativi al loro recepimento. Infatti, le censure che le parti si sono reciprocamente mosse, in ogni caso da ricondursi più all'acredine ancora sussistente dopo la separazione che non all'effettiva incapacità dei genitori di prendersi adeguatamente cura della figlia, appaiono essersi riassorbile nell'ambito dell'attività conciliativa che ha caratterizzato tutto il procedimento e che ha condotto alla conclusione accordo che appare idoneo a garantire alla minore l'equilibrato rapporto con entrambi i genitori e l'adeguata tutela della sua salute.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
3 modifica le condizioni di separazione stabilite dalla sentenza n. 940/2022 del Tribunale di Paola del Tribunale di Paola, in conformità alle condizioni proposte dalle parti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 555 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Bruno, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
nata a [...], il [...], (c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Di Novi, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: modifica condizioni di separazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione, così come stabilite dalla sentenza n. 940/2022 del Tribunale di Paola, con cui è stato previsto l'affidamento condiviso della figlia , nata il [...], ad [...] le parti con Persona_1
1 collocamento prevalente presso la madre odierna resistente, e sono stati stabiliti i tempi di permanenza con il padre.
Il ricorrente ha dedotto la violazione da parte della resistente delle condizioni di separazione e dei doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale, la necessità di un supporto psicologico per la figlia minore e di adeguamento dei tempi di permanenza con la figlia. Ha, quindi, chiesto di disporre che la minore intraprenda Persona_1
un percorso di supporto psicologico, la modifica delle condizioni di separazione mediante sostituzione dell'orario di rientro della minore presso l'abitazione della madre con la diversa ora delle 22.00, in luogo delle ore 21.00, di stabilire le modalità di recupero dei giorni di permanenza con il padre nel caso di impedimento della figlia, di ammonire la resistente e condannarla al risarcimento del danno in favore della figlia minore, e in favore del ricorrente per ogni singola violazione e inadempienza successiva.
Il Pubblico Ministero, con visto del 15/05/2024, nulla ha opposto.
La madre resistente, nel costituirsi, ha contestato puntualmente ogni assunto della controparte e ha dedotto la sussistenza di condotte del ricorrente dannose per la figlia minore. Ha, quindi, chiesto di pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e la rimodulazione dei tempi di permanenza padre-figlia.
All'udienza del 2.10.2024 è stato esperito tentativo di conciliazione ed è stato disposto rinvio al fine di verificare l'esito delle valutazioni delle parti sulla opportunità di intraprendere un percorso di mediazione familiare. All'udienza del 18.10.2024 le parti hanno accettato, su proposta del giudice, di modificare provvisoriamente i tempi di permanenza della figlia minore con il padre e di consultare la pediatra della minore, onde verificarne le eventuali indicazioni con riferimento all'opportunità che questa intraprendesse un percorso di sostegno psicologico.
All'udienza del 6.12.2024, fissata anche per l'audizione della minore, non presente, la parte resistente ha proposto la rinuncia agli atti di entrambe le parti, impegnandosi a consentire alla minore un incontro con uno psicologo e, ove questi dovesse consigliare lo svolgimento di un percorso, a fornire il consenso al medesimo, con suddivisione paritaria delle spese, garantendo anche la propria presenza agli incontri ove lo psicologo lo richieda.
2 A questo punto le parti, rinunciando ad ogni diversa richiesta, hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni di separazione. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e queste hanno chiesto di modificare le condizioni di separazione stabilendo: “che nei giorni in cui la minore è con il padre e deve andare a scuola il giorno successivo, questi la riaccompagni presso la madre entro le ore 21.30, salvo esigenze che comportino un trattenimento per maggiore tempo, che verrà tempestivamente comunicato alla madre, nonché che anche la madre terrà con se la figlia per quindici giorni consecutivi a luglio e per quindici giorni consecutivi ad agosto, da stabilire in accordo con il padre entro la fine di maggio.
Per_ Inoltre la minore trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della sorella
e, ove questo coincida con un giorno in cui il padre aveva facoltà di tenerla con sé, il giorno verrà recuperato entro le successive due settimane. Il padre avrà facoltà di tenere con sé la minore ad anni alterni nel giorno del 4 maggio ad iniziare dal 2025 dalle ore
10.00 alle 10 del giorno 5 maggio.”
Il giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
***
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle condizioni proposte dalle parti, non essendovi motivi ostativi al loro recepimento. Infatti, le censure che le parti si sono reciprocamente mosse, in ogni caso da ricondursi più all'acredine ancora sussistente dopo la separazione che non all'effettiva incapacità dei genitori di prendersi adeguatamente cura della figlia, appaiono essersi riassorbile nell'ambito dell'attività conciliativa che ha caratterizzato tutto il procedimento e che ha condotto alla conclusione accordo che appare idoneo a garantire alla minore l'equilibrato rapporto con entrambi i genitori e l'adeguata tutela della sua salute.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
3 modifica le condizioni di separazione stabilite dalla sentenza n. 940/2022 del Tribunale di Paola del Tribunale di Paola, in conformità alle condizioni proposte dalle parti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
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