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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8893 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17282/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/10 e vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce alla citazione, dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, al vico Latilla 18,
-ATTORE-
e
, in persona del Presidente p.t., C. F. rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Graziella Mandato dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura gene-
rale ad lites per Notar di Barano d'Ischia del 14/03/2018 rep. n.33646 del Per_1
06/04/2018,, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.Lucia n. 81,
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto Con citazione notificata in atti, si opponeva ad ingiunzione pe- Parte_1
cuniaria deducendo : “… PREMESSO A) che al sig. veniva no- Parte_1
tificata in data 27.06.2022 ingiunzione di pagamento emessa dal
[...]
per la Controparte_2
somma di € 7.880,05; B) che a sostegno delle proprie pretese, l'Amministrazione dedu-
ceva che la sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2019 aveva dichiarato la il-
legittimità costituzione dell'art. 2 della Legge regionale 03/09/2002 e della legge re-
gionale 25/03, in forza della quale sarebbero stati erogati all'istante non meglio speci-
ficati trattamenti economici in quanto comandato presso il Controparte_2
per periodi da gennaio 2009 a maggio 2010; C) che lo istante non ha mai
[...]
avuto alcuna preventiva comunicazione formale, né gli è stato mai notificato alcun atto inerente alla suddetta procedura e, comunque, mai gli sono stati notificati ovvero rego-
larmente notificati gli atti presupposti e le richieste;
D) che in ogni caso la pretesa del-
la appare prima facie nulla, in quanto non sono specificati i tratta- Controparte_1
menti economici che sarebbero stati erogati e prescritta, facendosi riferimento ad un
Comando presso il Consiglio Regionale della che avrebbe avuto inizio nel CP_1
2009 e nel termine nel maggio 2010; E) che non è dato comprendere – non essendo sta-
ti specificati nè i trattamenti economici né la natura di essi né i criteri di quantificazio-
ne – come la possa essere arrivata a quantificare la cifra richiesta, Controparte_1
ulteriore motivo questo di nullità ed infondatezza della pretesa;
F) che le appena espo-
ste gravi ragioni rendono necessaria la sospensione dell'efficacia esecutiva della in-
giunzione di pagamento;
=========== Tutto quanto sin qui esposto, l'istante, così
come elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, propone opposizione avverso la ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 2010 n. 639 nonché av-
verso tutti gli atti ad essa presupposti e succedanei e contestualmente chiede SOSPEN-
DERE CON ORDINANZA, PRONUNCIATA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE,
L'ESECUTIVITÀ DELLA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO IDENTIFICATA CON IL
N. 9242/18//Reg. Ing. Del 26.05.2022 ED AVVERSO TUTTI I DATI AD ESSA PRE- SUPPOSTA, sussistendo i presupposti del fumus e del periculum in mora. Con riferi-
mento al si osserva come la ingiunzione di pagamento è macro- Parte_2
scopicamente illegittima per i motivi tutti esposti in premessa e per violazione e/o falsa applicazione di norme di legge. Quanto al , sussiste il concreto Controparte_3
pericolo che l'istante, o rectius un bene dell'istante, si sottoposto ad una illegittima azione esecutiva esattoriale azionata mediante uno strumento conservativo del credito e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
con sede in Napoli al Via Santa Lucia n. 81 egione.campania.it a comparire Email_1
il 29.12.2022 innanzi il Tribunale di Napoli, con sede nei locali di sua ordinaria udien-
za in Napoli al Centro Direzionale Nuovo Palazzo di Giustizia Torre A, Magistrato e sezione a designarsi, con invito a costituirsi in cancelleria con i modi e termini previsti,
entro 20 giorni prima dell'udienza di comparizione come innanzi fissata e con l'avvertenza che in mancanza si incorrerà nelle decadenze e preclusioni ex art. in man-
canza si incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 166, 167 e 38 c.p.c. e si procederà in contumacia, ad oggetto di sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tri-
bunale adito, respinta ogni contraria richiesta: - in via preliminare: disporre l'imme-
diata sospensione del provvedimento opposto per i motivi tutti addotti;
- nel merito: an-
nullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. Con vittoria di spese e compensi ed attribuzione. Con riserva di ogni mezzo istruttorio. Si depositano i seguenti documenti: copia ingiunzione. _________________ Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della presente controversia è pari ad € 7.880,05. Na-
poli, 10 luglio 2022…”.
La all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed Controparte_5
infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. compar-
sa di risposta in atti).
Invero, come si legge nell'atto di citazione qui integralmente premesso, Parte_3
non solleva eccezione di prescrizione (difendendosi piuttosto nel merito). Allo
[...]
stesso modo, nelle note ex art. 127 ter cpc depositate per la prima udienza (telematica) del 29/1/22, l'istante continua a non sollevare eccezione di prescrizione.
Sicchè, la causa sarebbe allora proseguita con i poi verificabili esiti di merito.
Tuttavia, dopo parere reso dall'AvvocaturaRegionale, in sostanza ricognitivo della ma-
turata prescrizione, la con allegato atto dirigenziale, ha annullato in Controparte_1
autotutela la emessa ingiunzione di pagamento, qui opposta (la P.A., precisamente,
“…DETERMINA di annullare, in sede di autotutela, per i motivi sopra citati,
l'ingiunzione di pagamento n. 9242/18/Reg.Ing del 26/05/22”).
Ciò in ogni caso genera la oggettiva cessazione della materia del contendere per essere stato eliminato dal mondo giuridico, sul piano sostanziale, il provvedimento nella specie impugnato, tant'è che entrambe le parti hanno poi chiesto una siffatta pronuncia di estinzione, salvo il governo delle spese di lite (v. ad es. Cass. 1257/23 secondo cui “…la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute deter-
minate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa,
vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta» (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che «la cessazione della materia del contendere presuppone che le par-
ti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia de-
ve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale» (Cass. n.
21757/2021).”).
Ne discende la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Per le ragioni prima profilate, appare infine equo compensare per ¾ tra le parti le soste-
nute spese di lite mentre il restante ¼ viene posto a carico, come in dispositivo, della autoannullante P.A., con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi anti- statario.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda oppositoria proposta da con citazione notificata come in atti, così Parte_1
provvede:
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa per ¾ tra le parti le spese di giudizio e condanna la a Controparte_1
pagare il restante ¼ che, per questa frazione, liquida in euro 100 per esborsi ed euro
900,00 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge con attribuzione in fa-
vore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 7/10/25 Il giudice unico Antonio Attanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17282/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/10 e vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce alla citazione, dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, al vico Latilla 18,
-ATTORE-
e
, in persona del Presidente p.t., C. F. rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Graziella Mandato dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura gene-
rale ad lites per Notar di Barano d'Ischia del 14/03/2018 rep. n.33646 del Per_1
06/04/2018,, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.Lucia n. 81,
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto Con citazione notificata in atti, si opponeva ad ingiunzione pe- Parte_1
cuniaria deducendo : “… PREMESSO A) che al sig. veniva no- Parte_1
tificata in data 27.06.2022 ingiunzione di pagamento emessa dal
[...]
per la Controparte_2
somma di € 7.880,05; B) che a sostegno delle proprie pretese, l'Amministrazione dedu-
ceva che la sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2019 aveva dichiarato la il-
legittimità costituzione dell'art. 2 della Legge regionale 03/09/2002 e della legge re-
gionale 25/03, in forza della quale sarebbero stati erogati all'istante non meglio speci-
ficati trattamenti economici in quanto comandato presso il Controparte_2
per periodi da gennaio 2009 a maggio 2010; C) che lo istante non ha mai
[...]
avuto alcuna preventiva comunicazione formale, né gli è stato mai notificato alcun atto inerente alla suddetta procedura e, comunque, mai gli sono stati notificati ovvero rego-
larmente notificati gli atti presupposti e le richieste;
D) che in ogni caso la pretesa del-
la appare prima facie nulla, in quanto non sono specificati i tratta- Controparte_1
menti economici che sarebbero stati erogati e prescritta, facendosi riferimento ad un
Comando presso il Consiglio Regionale della che avrebbe avuto inizio nel CP_1
2009 e nel termine nel maggio 2010; E) che non è dato comprendere – non essendo sta-
ti specificati nè i trattamenti economici né la natura di essi né i criteri di quantificazio-
ne – come la possa essere arrivata a quantificare la cifra richiesta, Controparte_1
ulteriore motivo questo di nullità ed infondatezza della pretesa;
F) che le appena espo-
ste gravi ragioni rendono necessaria la sospensione dell'efficacia esecutiva della in-
giunzione di pagamento;
=========== Tutto quanto sin qui esposto, l'istante, così
come elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, propone opposizione avverso la ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 2010 n. 639 nonché av-
verso tutti gli atti ad essa presupposti e succedanei e contestualmente chiede SOSPEN-
DERE CON ORDINANZA, PRONUNCIATA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE,
L'ESECUTIVITÀ DELLA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO IDENTIFICATA CON IL
N. 9242/18//Reg. Ing. Del 26.05.2022 ED AVVERSO TUTTI I DATI AD ESSA PRE- SUPPOSTA, sussistendo i presupposti del fumus e del periculum in mora. Con riferi-
mento al si osserva come la ingiunzione di pagamento è macro- Parte_2
scopicamente illegittima per i motivi tutti esposti in premessa e per violazione e/o falsa applicazione di norme di legge. Quanto al , sussiste il concreto Controparte_3
pericolo che l'istante, o rectius un bene dell'istante, si sottoposto ad una illegittima azione esecutiva esattoriale azionata mediante uno strumento conservativo del credito e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
con sede in Napoli al Via Santa Lucia n. 81 egione.campania.it a comparire Email_1
il 29.12.2022 innanzi il Tribunale di Napoli, con sede nei locali di sua ordinaria udien-
za in Napoli al Centro Direzionale Nuovo Palazzo di Giustizia Torre A, Magistrato e sezione a designarsi, con invito a costituirsi in cancelleria con i modi e termini previsti,
entro 20 giorni prima dell'udienza di comparizione come innanzi fissata e con l'avvertenza che in mancanza si incorrerà nelle decadenze e preclusioni ex art. in man-
canza si incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 166, 167 e 38 c.p.c. e si procederà in contumacia, ad oggetto di sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tri-
bunale adito, respinta ogni contraria richiesta: - in via preliminare: disporre l'imme-
diata sospensione del provvedimento opposto per i motivi tutti addotti;
- nel merito: an-
nullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. Con vittoria di spese e compensi ed attribuzione. Con riserva di ogni mezzo istruttorio. Si depositano i seguenti documenti: copia ingiunzione. _________________ Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della presente controversia è pari ad € 7.880,05. Na-
poli, 10 luglio 2022…”.
La all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed Controparte_5
infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. compar-
sa di risposta in atti).
Invero, come si legge nell'atto di citazione qui integralmente premesso, Parte_3
non solleva eccezione di prescrizione (difendendosi piuttosto nel merito). Allo
[...]
stesso modo, nelle note ex art. 127 ter cpc depositate per la prima udienza (telematica) del 29/1/22, l'istante continua a non sollevare eccezione di prescrizione.
Sicchè, la causa sarebbe allora proseguita con i poi verificabili esiti di merito.
Tuttavia, dopo parere reso dall'AvvocaturaRegionale, in sostanza ricognitivo della ma-
turata prescrizione, la con allegato atto dirigenziale, ha annullato in Controparte_1
autotutela la emessa ingiunzione di pagamento, qui opposta (la P.A., precisamente,
“…DETERMINA di annullare, in sede di autotutela, per i motivi sopra citati,
l'ingiunzione di pagamento n. 9242/18/Reg.Ing del 26/05/22”).
Ciò in ogni caso genera la oggettiva cessazione della materia del contendere per essere stato eliminato dal mondo giuridico, sul piano sostanziale, il provvedimento nella specie impugnato, tant'è che entrambe le parti hanno poi chiesto una siffatta pronuncia di estinzione, salvo il governo delle spese di lite (v. ad es. Cass. 1257/23 secondo cui “…la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute deter-
minate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa,
vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta» (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che «la cessazione della materia del contendere presuppone che le par-
ti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia de-
ve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale» (Cass. n.
21757/2021).”).
Ne discende la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Per le ragioni prima profilate, appare infine equo compensare per ¾ tra le parti le soste-
nute spese di lite mentre il restante ¼ viene posto a carico, come in dispositivo, della autoannullante P.A., con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi anti- statario.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda oppositoria proposta da con citazione notificata come in atti, così Parte_1
provvede:
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa per ¾ tra le parti le spese di giudizio e condanna la a Controparte_1
pagare il restante ¼ che, per questa frazione, liquida in euro 100 per esborsi ed euro
900,00 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge con attribuzione in fa-
vore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 7/10/25 Il giudice unico Antonio Attanasio