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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella proc.ra n. 1136/2020
Vertente tra n.
9.6.1981 Torre del Greco rapp.tata e difesa da avv. G. Curatoli Parte_1
…………………………….……….……………………………….ricorrente
E
n. Sarno 12.1.1977 …………….resistente contumace CP_1
nonchè
Avv. nella qualità di curatore speciale del minore CP_2 Persona_1
n.Sarno 18.8.2016 ………………………….…interventore necessario
E
PM in sede ……………………………………………..interventore necessario
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Conclusioni Come da rispettivi atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.2.2020 ha formulato domanda di Parte_1
disconoscimento di paternità del minore rispetto a Persona_1 [...]
con cui la stessa era coniugata in data 5.1.2006 . Parte attrice deduceva di CP_1
essersi separata di fatto nel 2015 dal coniuge iniziando relazione con l'attuale compagno , relazione durata sei mesi , durante il quale periodo Persona_2
la stessa risultava incinta;
ma successivamente la sig. deduceva di aver Parte_1
ripreso la vita matrimoniale con il sig che quindi riconosceva il minore nato il CP_1
18.8.2016 . La ricorrente deduceva che per il perpetrarsi della incompatibilità lasciava il sig. , iniziando convivenza more uxorio con , reputato CP_1 Persona_2
dalla stessa padre biologico di . La ricorrente evidenziava infine Persona_1
che pende proc.to di decadenza della potestà genitoriale nei confronti di CP_1
rispetto ai minori n.
8.9.2005 e , con il quale ultimo in effetti Per_3 Persona_1
non ha mai vissuto e con cui non ha avuto alcun legame né affettivo né materiale.
Instaurato il contraddittorio , parte resistente non si costituiva
Veniva nominato il curatore speciale del minore in oggetto Persona_1
nella persona dell'avv. Lucia Sibilla che costituitosi eccepiva la decadenza di parte attrice nell'azione de qua , ma in ogni caso per esigenza di favor veritatis si associava alla domanda di parte attrice.
Il Tribunale, a cui veniva rimessa la causa dall'Istruttore , con ordinanza del 16.7.2021 disponeva che a cura della cancelleria fossero comunicati ex art. 71 cpc copia di tutti gli atti di causa al Pubblico Ministero in sede a cui veniva rimessa ogni valutazione in merito alla opportunità di assumere la titolarità dell'azione de qua nell'interesse del minore in oggetto.
Il PM in sede con atto del 27.3.2023 faceva proprio la proc.ra chiedendo che venisse accertato che non è figlio di Persona_1 CP_1
Veniva ammessa ed espletata CTU
Sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione L adomanda del PM in sede va accolta .
In primo luogo , in punto di diritto , come già evidenziato nella ordinanza del 16.7.2021 si osserva che ai sensi dell'art243 bis cc , introdotto con il d.lgs. n. 154/2013, novellando l'art. 244 cc ( abrogato l'ex art. 235 cc) l'azione di disconoscimento può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio. È esclusa legittimazione in capo ad altri soggetti, che pure potrebbero avervi interesse (in primis, il padre biologico, cui la giurisprudenza ha da sempre negato anche il potere di intervento nel procedimento: Cass., sez. I, 15 novembre 2001, n. 14315; Cass., sez. I, 6 aprile 1995,
n. 4035);
Secondo il citato dettato normativo l'azione di disconoscimento di paternità, se proposta dalla madre o dal padre è assoggettata ad un primo termine decadenziale, di sei mesi o di un anno, decorrente dagli specifici eventi previsti dalla legge: è poi soggetta ad un secondo termine decadenziale, non essendo più proponibile quando il figlio abbia raggiunto i cinque anni di età; per i figli già nati alla data del 7 febbraio 2014, il termine quinquennale prenderà a decorrere da questa data. L'azione, se proposta dal figlio, non è assoggettata a termine decadenziale alcuno;
In ogni caso legittimati attivi all'azione de qua sono oltre la madre , il padre altresì : il figlio divenuto maggiorenne, un curatore nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni o, se si tratta di figlio di età inferiore, del pubblico ministero o dell'altro genitore, i discendenti o gli ascendenti del presunto padre o della madre se questi sono morti e non è decorso il termine per esercitare l'azione , il coniuge o i discendenti del figlio morto senza aver promosso l'azione
Nel giudizio di disconoscimento il padre formale , la madre e il figlio sono litisconsorti necessari
Nella fattispecie che ci occupa ex lege la madre odierno attrice è decaduta dall'azione de qua , visto che è decorso il termine di sei mesi dalla nascita del minore ai sensi della citata normativa. La domanda di dunque è inammissibile Parte_1
Il curatore speciale che ha formulato domanda di adesione alla domanda principale in effetti non ha piena titolarità nell'azione de qua in quanto il minore in oggetto non ha
14 anni .
Tuttavia il PM in sede con atto del 27.3.2023 ha fatto propria la domanda
Il Tribunale dà atto che nell'ambito della considerazione ponderale del bilanciamento degli interessi del minore sicuramente nel caso che ci occupa il favor veritatis è decisamente prevalente tenuto conto della età tenera del minore , appena sei anni, della circostanza che il minore ha sempre vissuto con il padre biologico che riconosce come padre , che tra l'altro il cd padre formale è interessato in un giudizio di decadenza della responsabilità genitoriale rispetto al minore in oggetto di cui non si è mai interessato.
Gli esiti della espletata CTU del dr confermano ed accertano che Persona_4
non è figlio di Persona_1 CP_1
Le spese di lite vanno compensate visto che le parti del giudizio , attrice e PM sono da a spese dello stato;
quindi per detta ragione le spese di CTU sono a carico dell'Erario
pqm
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , sentito il PM che ha fatto propria la Parte_1 CP_1
domanda così decide:
1) dichiara inammissibile l'azione di disconoscimento di paternità nei confronti del minore così come intentata da Persona_1 Parte_1
2) accoglie la domanda di disconoscimento di paternità intentata dal PM in sede nell'interesse del citato minore e per l'effetto accerta e dichiara che
[...]
nato a [...] il [...] non è figlio di n. Persona_1 CP_1
Sarno 12.1.1977 ;
3) dispone che nato a [...] il [...] assuma il Persona_1
cognome materno
“ ” in sostituzione di quello paterno “ Parte_1 CP_1 4) ordina all' Ufficio dello Stato civile del Comune di Poggiomarino – ove l'atto di nascita del minore è stato formato - l'annotazione a margine dell'atto di nascita n. 107, parte I serie A, anno 2016.
Nola, 2.2.2025
Il presidente est. Dr Vincenza Barbalucca