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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/11/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1165 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO, alla scadenza del termine di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Parte_1
Mirabello n. 36, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Occhione giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dal funzionario Dott. Lorenzo Raponi giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2025, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che con decreto di omologa del 1.9.2024 all'esito del procedimento di ATP era stato accertato che egli si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza dalla visita di revisione di gennaio 2023 e che sono trascorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale (4.9.2024) e dall'invio dei modelli relativi ai dati socio economici
(4.10.2024), ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. CP_1
445- bis comma 5 c.p.c., non gli è stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio.
Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, e la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento della prestazione.
1 Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Invero, l' ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento delle CP_1 provvidenze spettanti (vedi nota del 10.11.2025) e la difesa di parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata dell'Ente.
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti e dalle stesse parti, sono stati liquidati con comunicazione del 16.9.2025 e corrisposti nel mese di novembre 2025, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa (4.9.2024) e dall'invio della documentazione amministrativa (4.10.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. CP_ In applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia nonché del fatto che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data anteriore alla prima udienza di discussione, così rendendo sostanzialmente superflua la fase decisionale.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
-condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, dei compensi legali che si liquidano in € 1.860,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso in data 21.11.2025.
Il Giudice
IO Di PI
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