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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5892 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8331/2018, vertente Tra
con sede legale in 63100 Parte_1
Ascoli Piceno (AP), Zona Industriale Campolungo – P. Iva e C.F. – in persona del legale P.IVA_1 appresentante pro tempore Sig. – Parte_2
C.F. – CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Mazzantini (C.F e dall'Avv. Giuseppe C.F._2
IE (CF ), elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro Studio in Via MONTE santo 10/A, 00195 Roma (RM),
Appellante
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Enrico Mele (Cod. Fisc.
) del Foro di Roma presso il C.F._4 cui Studio sito in 00143 Roma (RM), via dei Gracchi n. 189, domicilia Appellato
OGGETTO: pagamento compenso professionale.
Pagina 1 CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8799/2018 il tribunale di Roma ha così statuito sulla domanda oggetto di causa:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato (unitamente al decreto di fissazione di udienza) alla il Dott. Parte_3 Controparte_1 premesso che:
[...]
- esso ricorrente ha una vasta esperienza legale soprattutto nel campo della contrattazione commerciale internazionale e dei diritti di privativa avendo maturato ampia ed approfondita conoscenza in tale settore da diversi anni;
- la società resistente è compagine che opera nel campo della meccanica e della automazione industriale, progettando e costruendo apparecchiature ed impianti per produzioni,-in serie- di gruppi, macchine e moduli;
- agli inizi dell'anno 2011 esso istante era entrato in contatto con la società resistente per ragioni di carattere professionale in quanto questa ultima necessitava di un esperto nell'ambito della contrattualistica commerciale internazionale e dei diritti di privativa (tecnologia,lP, know how,etc...);
- da lì si era sviluppata una relazione professionale che aveva visto l'espletamento da parte di esso esponente di molte e costanti consulenze di natura contrattuale ed extra-contrattuale, sempre nel campo del commercio internazionale;
- tali consulenze erano state espletate e comunicate sia per le vie brevi, ma anche confermate mediante scambio di e.mail elettroniche dove l'account utilizzato da esso ricorrente era, tra gli altri, "assistenza ; Email_1
- in particolare durante circa due anni di rapporto esso istante aveva fornito alla Parte_1 diverse attività di consulenza ed in particolare quelle analiticamente indicate nel ricorso ex art. 702 bis C.P.C. per l'importo complessivo di € 205.093,57;
Pagina 2 - esso esponente aveva quindi il diritto di richiedere il pagamento dovuto per tale attività, ma la società resistente non aveva onorato il debito;
tanto esposto, chiedeva condannarsi la Parte_1 al pagamento della somma pari ad €
[...]
205.093,57 in ragione del credito maturato per mancato pagamento del compenso dovuto;
il tutto oltre interessi decorrenti dalla domanda sino alla data di effettivo soddisfo
Si costituiva la e, con comparsa Parte_1 di risposta, in via pregiudiziale, eccepiva la incompetenza ratione loci del giudice adito per essere territorialmente competente il Tribunale di Ascoli Piceno, ove era ubicata la sede legale di essa resistente;
nel merito evidenziava che per le prestazioni di natura stragiudiziale il ricorrente si era avvalso dello schermo di una società svizzera, la , che era stata integralmente Persona_1 remunerata.
…
Espletata la prova testimoniale nonché la consulenza tecnica d'ufficio (ammessa al fine di accertare l'ammontare del compenso spettante al ricorrente) la causa, all'udienza del 25 gennaio 2018 all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti veniva trattenuta in decisione.
…
Nel merito, ritiene il giudicante che la proposta domanda possa trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero la narrazione dei fatti storici ad opera della parte attrice risulta gravemente ellittica (tanto da poter quasi concretare il vizio di nullità della domanda per mancata determinazione dell'oggetto del contendere); ed infatti non risultano indicate le coordinate spazio-temporali dell'accordo pattizio essendo stato genericamente riferito che il ricorrente nell'anno 2011 sarebbe entrato in contatto con la e che da lì Parte_1 sarebbe iniziata una relazione professionale avente ad oggetto una consulenza contrattuale ed
Pagina 3 extracontrattuale nel campo del commercio internazionale;
del pari viene indicata una congerie di prestazioni stragiudiziali e l'istante, senza chiarire il contenuto dei patti intercorsi, anche in ordine alla determinazione del compenso, chiede la corresponsione di un importo consistente (pari ad € 205.093,57), parametrato alla tariffa forense.
La nel costituirsi, ha eccepito Parte_1 che per l'arco temporale dall' 0l/11/2010 sino al 31/10/2012 la ed essa resistente Persona_1 avevano stipulato un contratto di consulenza stragiudiziale avente ad oggetto le seguenti attività:
- servizi in materia di innovazione tecnologica;
- servizi in materia di protezione dell'innovazione tecnologica;
- consulenza legale;
- auditing gestionale;
- assistenza sviluppo commerciale.
ln proposito il testimone (indotto dalla parte ricorrente) Sig.ra responsabile Testimone_1 del settore marketing della società resistente all'epoca dei fatti di causa, ha precisato che la
è stata presentata dal Dott. Persona_1
e che i firmatari del contratto Controparte_1 furono il Sig. ed il Sig. Persona_2
legale rappresentante pro-tempore Parte_2 della Parte_1
Appare, pertanto, maggiormente suadente che la
, società di diritto svizzero, fosse Persona_1 uno schermo dietro il quale celava la propria veste il Dott. (al quale era preclusa Controparte_1 la qualificazione di avvocato per non essere iscritto in alcun albo legale).
Del pari la per l'attività svolta Persona_1 nell'arco temporale dall'Ol/11/2010 al 31/10/2012 risulta remunerata- eccezion fatta per la somma complessiva di € 10.800,00, in ordine alla quale sono state emesse due note di credito per l'importo cadauno di € 5.400,00.
Pagina 4 Peraltro la società resistente, per l'assistenza legale nei contratti con la Controparte_2
e con la Trelleborg Wheel System s.p.a.,
[...] risulta essersi avvalsa delle prestazioni professionali dell'Avv. Laura Melchiorre.
Appare da ultimo scarsamente credibile che il ricorrente abbia svolto consistente attività professionale per oltre due anni senza percepire alcunché a titolo di acconto e senza costituire in mora l'asserito debitore. ln sintonia con il predetto assunto il nominato esperto con elaborato tecnico definitivo (tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha condivisibilmente opinato che:
- non esiste un contratto scritto che possa fornire lumi sull'attività svolta dal Dott. CP_1 in favore della
[...] Parte_1 mentre esiste pressoché coevamente un contratto scritto intercorso con la avente ad Persona_1 oggetto la assistenza in ambito legale;
- l'attività svolta dalla non è stata Persona_1 documentata essendo, per l'effetto, impedito il confronto comparativo con l'attività- asseritamente- svolta dal Dott. CP_1
[...]
- la tipologia di attività svolta dalla parte ricorrente, riferita a consulenza contrattuale, è pienamente sussumibile in quella di consulenza in ambito legale svolta dalla . Persona_1 ln ragione di siffatte considerazioni (e della circostanza che il ricorrente, in sede di memoria ex art. 183 6 comma no 1 C.P.C. ha richiesto, de residuo, accertarsi la spettanza della somma pari ad € 10.800,00 non versata alla ) Persona_1 deve essere riconosciuto dovuto al ricorrente il predetto importo maggiorato di I.V.A. come per legge e degli interessi legali a decorrere dalla data di ricezione dell'e.mail del 18/03/2013 (cfr. pag. 8 della comparsa di risposta) sino a quella di effettivo soddisfo.
Pagina 5 Diversamente con riferimento alle prestazioni stragiudiziali rese nell'arco temporale successivo al 31/10/2012 (non effettuate, pertanto, in costanza del contratto con la ) il nominato Persona_1 esperto ha indicato l'importo dovuto, a mente delle tariffe professionali legali vigenti ratione temporis, in un range oscillante da € 2.003,50 sino ad € 9.274,24.
Appare equo riconoscere, in difetto di prova in ordine alla determinazione del compenso, il valore medio pari ad € 5.835,37 (€ 9.274,24- € 2.003.50 =
€ 7.270,74 : 2 = € 3.835,37 + € 2.003,50= € 5.835,37). Il predetto importo deve essere maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito dell'elaborato peritale definitivo (atteso che con la predetta decorrenza il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile) sino a quella di effettivo soddisfo.
Si condivide quanto palesato dal nominato esperto in ordine alla circostanza che anche la lettera ricevuta dal professionista ed oggetto di esame dia diritto alla percezione di un compenso operando riferimento la tariffa anche alle comunicazioni telefoniche (che sono intercorse in numero non trascurabile nel caso in esame).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste definitivamente a carico della Parte_1 atteso che il credito del ricorrente, anche se determinato in minus, è stato comunque riconosciuto.
Non si ravvisano, da ultimo, profili di addebito da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
Il tribunale quindi ha così statuito:
“Accertato l'inadempimento della Parte_1 condanna la medesima a versare al Dott.
[...]
i seguenti importi: Controparte_1
Pagina 6 a)€ 10.800,00 oltre I.V.A. come per legge e, sul predetto complessivo importo, interessi legali a decorrere dalla data di ricezione della e.mail del 18/03/2013 sino a quella di effettivo soddisfo;
b)€ 5.835,37 oltre I.V.A. come per legge e, sul predetto complessivo importo, interessi legali a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo sino a quella di effettivo soddisfo. Condanna la a rifondere in Parte_1 favore del ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali,l.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese di C.T.U.-liquidate come in atti- in via definitiva a carico della . Parte_1
Avverso detta sentenza, ha proposto appello deducendone la erroneità e Parte_1 chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venissero “respinte le domande tutte avanzate da con l'atto introduttivo Controparte_1 del giudizio di primo grado notificato in data 14/08/2014”, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da riconoscersi in favore di Parte_1
La parte appellata si è costituita, deducendo la inammissibilità dell'appello e la infondatezza dei motivi di appello nel merito, chiedendo di “a) Rigettare integralmente l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n.8799/2018 emessa in data 02.05.2018 e pubblicata in Cancelleria in data 03.05.2018 nel procedimento RG 28244/2014 dal Tribunale Civile di Roma. B) Accertare e dichiarare che l'appellante ha agito nel presente giudizio con malafede o colpa grave, e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di € 10.000,00=
o nella maggiore o minore che verrà riconosciuta equa e di giustizia”.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
Pagina 7 L'appello è infondato.
Si rileva preliminarmente che l'appellato non ha proposto appello incidentale avverso il rigetto implicito della sua domanda principale di pagamento di €205.093,57: l'appello ha quindi per oggetto solo la debenza delle somme come statuito dal primo giudice e più sopra riportato (euro € 10.800 ed euro 5.835,37 oltre interessi come statuito in sentenza), limitatamente alle quali è stata accolta la domanda. L'appellante ha dedotto la erroneità della sentenza in sostanza per non essere stata provata l'attività espletata, nonché per la novità della domanda accolta dal primo giudice relativamente alle somme liquidate.
Le censure non risultano fondate.
Va rilevato – sulla debenza delle somme - che il primo giudice ha riconosciuto il credito per le somme sopra indicate, per le attività espletate in un primo periodo, durante il quale vigeva un rapporto contrattuale formale con la società di diritto (di seguito Controparte_3
“ ”) - che, nella tesi accolta dal Persona_1 giudice, e sostanzialmente incontroversa, costituiva solo uno schermo dietro il quale si celava l'attività del , al quale era preclusa la qualificazione CP_1 di avvocato per non essere iscritto in alcun albo legale), e per un secondo periodo, per attività di consulenza stragiudiziale espletata successivamente alla cessazione di tale contratto, ritenuta provata, e liquidata in ragione delle tariffe indicate dal TU (assunte in via parametrale e quantificate nella misura intermedia, in mancanza di prova sul compenso eventualmente diverso stabilito tra le parti).
La parte appellante censura la sentenza in quanto non sarebbe stata provata l'attività per la quale il compenso è stato richiesto.
La censura appare infondata.
Pagina 8 Ed invero, deve ritenersi sostanzialmente pacifico, anche alla luce delle difese della convenuta in primo grado, che l'odierno appellato abbia svolto attività di consulenza per la società appellante: la circostanza è stata peraltro confermata dai testi escussi. L'appellante ha dedotto tuttavia, più esattamente, che il “operava dietro la ”, CP_1 Persona_1
e che l'importo dovuto e concordato era stato regolarmente pagato: quindi deve ritenersi incontestato che l'odierno appellato abbia svolto le attività formalmente imputabili alla CP_4
, nel periodo in cui i compensi sono stati -
[...] verosimilmente per ragioni fiscali - versati a detta società. E' peraltro sostanzialmente incontroverso che la somma di euro 10.800,00, dovuta per tali attività e in tale periodo, non sia pervenuta al CP_1 avendo chiuso il conto su cui Persona_1 venivano effettuati i bonifici da parte di MH7 (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione di primo grado); né è stato provato che detta somma sia stata in altro modo versata al la cui personale CP_1 attività, per quanto detto, andava a remunerare: infatti, risulta dalla mail 18.3.2011 – doc. 11 - la disponibilità della società odierna appellante al pagamento, avendo essa in detta mail intimato al di indicare in che modo volesse CP_1 regolarizzare il pagamento, per consentire alla società di provvedervi, e non è stata data in corso di causa prova del successivo avvenuto pagamento. Va quindi confermata la statuizione del primo giudice quanto alla condanna al pagamento di detta somma della società appellante. Quanto alla somma ulteriore di euro 5835,37, liquidata in via sostanzialmente equitativa dal primo giudice per le “prestazioni stragiudiziali rese nell'arco temporale successivo al 31/10/2012 (non effettuate, pertanto, in costanza del contratto con la
)”, rileva la Corte che è parimenti Persona_1 infondato il motivo di appello quanto alla mancanza di prova delle relative attività, in quanto lo svolgimento di attività di consulenza successivamente alla cessazione del contratto con
Pagina 9 , e per conto della odierna Persona_1 appellante, appare confermata dalla documentazione prodotta in atti (e non specificamente contestata), indicata anche analiticamente nella comparsa di costituzione in appello, e già esaminata anche dal TU, da cui emergono le attività effettuate anche dopo la cessazione del rapporto formale con la CP_4
, e confermate dai testi (la ha
[...] Tes_1 dichiarato che interlocutore era il solo . CP_1
La circostanza è stata peraltro motivatamente confermata dal TU, all'esito dell'esame della documentazione in atti. Né può ritenersi fondata l'eccezione di parte appellante sulla novità della domanda, atteso che la parte attrice aveva richiesto il compenso per tutta l'attività professionale svolta per conto della società odierna appellante, per una somma maggiore, ed avendo il giudice di prime cure accolto quindi per la somma minore ritenuta provata. L'appello pertanto deve essere respinto. La sproporzione tra il chiesto e il pronunciato (da parte appellata) esclude la ravvisabilità dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. nel comportamento della parte convenuta e odierna appellante, e costituisce altresì motivo per la compensazione delle spese del grado, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, compensa le spese del grado. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 9 ottobre 2025
La Cons.est. Dott.ssa Mariarosaria Budetta La Presidente
Pagina 10
Pagina 11
dott.ssa Maria Grazia Serafin
In persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8331/2018, vertente Tra
con sede legale in 63100 Parte_1
Ascoli Piceno (AP), Zona Industriale Campolungo – P. Iva e C.F. – in persona del legale P.IVA_1 appresentante pro tempore Sig. – Parte_2
C.F. – CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Mazzantini (C.F e dall'Avv. Giuseppe C.F._2
IE (CF ), elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro Studio in Via MONTE santo 10/A, 00195 Roma (RM),
Appellante
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Enrico Mele (Cod. Fisc.
) del Foro di Roma presso il C.F._4 cui Studio sito in 00143 Roma (RM), via dei Gracchi n. 189, domicilia Appellato
OGGETTO: pagamento compenso professionale.
Pagina 1 CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8799/2018 il tribunale di Roma ha così statuito sulla domanda oggetto di causa:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato (unitamente al decreto di fissazione di udienza) alla il Dott. Parte_3 Controparte_1 premesso che:
[...]
- esso ricorrente ha una vasta esperienza legale soprattutto nel campo della contrattazione commerciale internazionale e dei diritti di privativa avendo maturato ampia ed approfondita conoscenza in tale settore da diversi anni;
- la società resistente è compagine che opera nel campo della meccanica e della automazione industriale, progettando e costruendo apparecchiature ed impianti per produzioni,-in serie- di gruppi, macchine e moduli;
- agli inizi dell'anno 2011 esso istante era entrato in contatto con la società resistente per ragioni di carattere professionale in quanto questa ultima necessitava di un esperto nell'ambito della contrattualistica commerciale internazionale e dei diritti di privativa (tecnologia,lP, know how,etc...);
- da lì si era sviluppata una relazione professionale che aveva visto l'espletamento da parte di esso esponente di molte e costanti consulenze di natura contrattuale ed extra-contrattuale, sempre nel campo del commercio internazionale;
- tali consulenze erano state espletate e comunicate sia per le vie brevi, ma anche confermate mediante scambio di e.mail elettroniche dove l'account utilizzato da esso ricorrente era, tra gli altri, "assistenza ; Email_1
- in particolare durante circa due anni di rapporto esso istante aveva fornito alla Parte_1 diverse attività di consulenza ed in particolare quelle analiticamente indicate nel ricorso ex art. 702 bis C.P.C. per l'importo complessivo di € 205.093,57;
Pagina 2 - esso esponente aveva quindi il diritto di richiedere il pagamento dovuto per tale attività, ma la società resistente non aveva onorato il debito;
tanto esposto, chiedeva condannarsi la Parte_1 al pagamento della somma pari ad €
[...]
205.093,57 in ragione del credito maturato per mancato pagamento del compenso dovuto;
il tutto oltre interessi decorrenti dalla domanda sino alla data di effettivo soddisfo
Si costituiva la e, con comparsa Parte_1 di risposta, in via pregiudiziale, eccepiva la incompetenza ratione loci del giudice adito per essere territorialmente competente il Tribunale di Ascoli Piceno, ove era ubicata la sede legale di essa resistente;
nel merito evidenziava che per le prestazioni di natura stragiudiziale il ricorrente si era avvalso dello schermo di una società svizzera, la , che era stata integralmente Persona_1 remunerata.
…
Espletata la prova testimoniale nonché la consulenza tecnica d'ufficio (ammessa al fine di accertare l'ammontare del compenso spettante al ricorrente) la causa, all'udienza del 25 gennaio 2018 all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti veniva trattenuta in decisione.
…
Nel merito, ritiene il giudicante che la proposta domanda possa trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero la narrazione dei fatti storici ad opera della parte attrice risulta gravemente ellittica (tanto da poter quasi concretare il vizio di nullità della domanda per mancata determinazione dell'oggetto del contendere); ed infatti non risultano indicate le coordinate spazio-temporali dell'accordo pattizio essendo stato genericamente riferito che il ricorrente nell'anno 2011 sarebbe entrato in contatto con la e che da lì Parte_1 sarebbe iniziata una relazione professionale avente ad oggetto una consulenza contrattuale ed
Pagina 3 extracontrattuale nel campo del commercio internazionale;
del pari viene indicata una congerie di prestazioni stragiudiziali e l'istante, senza chiarire il contenuto dei patti intercorsi, anche in ordine alla determinazione del compenso, chiede la corresponsione di un importo consistente (pari ad € 205.093,57), parametrato alla tariffa forense.
La nel costituirsi, ha eccepito Parte_1 che per l'arco temporale dall' 0l/11/2010 sino al 31/10/2012 la ed essa resistente Persona_1 avevano stipulato un contratto di consulenza stragiudiziale avente ad oggetto le seguenti attività:
- servizi in materia di innovazione tecnologica;
- servizi in materia di protezione dell'innovazione tecnologica;
- consulenza legale;
- auditing gestionale;
- assistenza sviluppo commerciale.
ln proposito il testimone (indotto dalla parte ricorrente) Sig.ra responsabile Testimone_1 del settore marketing della società resistente all'epoca dei fatti di causa, ha precisato che la
è stata presentata dal Dott. Persona_1
e che i firmatari del contratto Controparte_1 furono il Sig. ed il Sig. Persona_2
legale rappresentante pro-tempore Parte_2 della Parte_1
Appare, pertanto, maggiormente suadente che la
, società di diritto svizzero, fosse Persona_1 uno schermo dietro il quale celava la propria veste il Dott. (al quale era preclusa Controparte_1 la qualificazione di avvocato per non essere iscritto in alcun albo legale).
Del pari la per l'attività svolta Persona_1 nell'arco temporale dall'Ol/11/2010 al 31/10/2012 risulta remunerata- eccezion fatta per la somma complessiva di € 10.800,00, in ordine alla quale sono state emesse due note di credito per l'importo cadauno di € 5.400,00.
Pagina 4 Peraltro la società resistente, per l'assistenza legale nei contratti con la Controparte_2
e con la Trelleborg Wheel System s.p.a.,
[...] risulta essersi avvalsa delle prestazioni professionali dell'Avv. Laura Melchiorre.
Appare da ultimo scarsamente credibile che il ricorrente abbia svolto consistente attività professionale per oltre due anni senza percepire alcunché a titolo di acconto e senza costituire in mora l'asserito debitore. ln sintonia con il predetto assunto il nominato esperto con elaborato tecnico definitivo (tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha condivisibilmente opinato che:
- non esiste un contratto scritto che possa fornire lumi sull'attività svolta dal Dott. CP_1 in favore della
[...] Parte_1 mentre esiste pressoché coevamente un contratto scritto intercorso con la avente ad Persona_1 oggetto la assistenza in ambito legale;
- l'attività svolta dalla non è stata Persona_1 documentata essendo, per l'effetto, impedito il confronto comparativo con l'attività- asseritamente- svolta dal Dott. CP_1
[...]
- la tipologia di attività svolta dalla parte ricorrente, riferita a consulenza contrattuale, è pienamente sussumibile in quella di consulenza in ambito legale svolta dalla . Persona_1 ln ragione di siffatte considerazioni (e della circostanza che il ricorrente, in sede di memoria ex art. 183 6 comma no 1 C.P.C. ha richiesto, de residuo, accertarsi la spettanza della somma pari ad € 10.800,00 non versata alla ) Persona_1 deve essere riconosciuto dovuto al ricorrente il predetto importo maggiorato di I.V.A. come per legge e degli interessi legali a decorrere dalla data di ricezione dell'e.mail del 18/03/2013 (cfr. pag. 8 della comparsa di risposta) sino a quella di effettivo soddisfo.
Pagina 5 Diversamente con riferimento alle prestazioni stragiudiziali rese nell'arco temporale successivo al 31/10/2012 (non effettuate, pertanto, in costanza del contratto con la ) il nominato Persona_1 esperto ha indicato l'importo dovuto, a mente delle tariffe professionali legali vigenti ratione temporis, in un range oscillante da € 2.003,50 sino ad € 9.274,24.
Appare equo riconoscere, in difetto di prova in ordine alla determinazione del compenso, il valore medio pari ad € 5.835,37 (€ 9.274,24- € 2.003.50 =
€ 7.270,74 : 2 = € 3.835,37 + € 2.003,50= € 5.835,37). Il predetto importo deve essere maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito dell'elaborato peritale definitivo (atteso che con la predetta decorrenza il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile) sino a quella di effettivo soddisfo.
Si condivide quanto palesato dal nominato esperto in ordine alla circostanza che anche la lettera ricevuta dal professionista ed oggetto di esame dia diritto alla percezione di un compenso operando riferimento la tariffa anche alle comunicazioni telefoniche (che sono intercorse in numero non trascurabile nel caso in esame).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste definitivamente a carico della Parte_1 atteso che il credito del ricorrente, anche se determinato in minus, è stato comunque riconosciuto.
Non si ravvisano, da ultimo, profili di addebito da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
Il tribunale quindi ha così statuito:
“Accertato l'inadempimento della Parte_1 condanna la medesima a versare al Dott.
[...]
i seguenti importi: Controparte_1
Pagina 6 a)€ 10.800,00 oltre I.V.A. come per legge e, sul predetto complessivo importo, interessi legali a decorrere dalla data di ricezione della e.mail del 18/03/2013 sino a quella di effettivo soddisfo;
b)€ 5.835,37 oltre I.V.A. come per legge e, sul predetto complessivo importo, interessi legali a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo sino a quella di effettivo soddisfo. Condanna la a rifondere in Parte_1 favore del ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali,l.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese di C.T.U.-liquidate come in atti- in via definitiva a carico della . Parte_1
Avverso detta sentenza, ha proposto appello deducendone la erroneità e Parte_1 chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venissero “respinte le domande tutte avanzate da con l'atto introduttivo Controparte_1 del giudizio di primo grado notificato in data 14/08/2014”, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da riconoscersi in favore di Parte_1
La parte appellata si è costituita, deducendo la inammissibilità dell'appello e la infondatezza dei motivi di appello nel merito, chiedendo di “a) Rigettare integralmente l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n.8799/2018 emessa in data 02.05.2018 e pubblicata in Cancelleria in data 03.05.2018 nel procedimento RG 28244/2014 dal Tribunale Civile di Roma. B) Accertare e dichiarare che l'appellante ha agito nel presente giudizio con malafede o colpa grave, e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di € 10.000,00=
o nella maggiore o minore che verrà riconosciuta equa e di giustizia”.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
Pagina 7 L'appello è infondato.
Si rileva preliminarmente che l'appellato non ha proposto appello incidentale avverso il rigetto implicito della sua domanda principale di pagamento di €205.093,57: l'appello ha quindi per oggetto solo la debenza delle somme come statuito dal primo giudice e più sopra riportato (euro € 10.800 ed euro 5.835,37 oltre interessi come statuito in sentenza), limitatamente alle quali è stata accolta la domanda. L'appellante ha dedotto la erroneità della sentenza in sostanza per non essere stata provata l'attività espletata, nonché per la novità della domanda accolta dal primo giudice relativamente alle somme liquidate.
Le censure non risultano fondate.
Va rilevato – sulla debenza delle somme - che il primo giudice ha riconosciuto il credito per le somme sopra indicate, per le attività espletate in un primo periodo, durante il quale vigeva un rapporto contrattuale formale con la società di diritto (di seguito Controparte_3
“ ”) - che, nella tesi accolta dal Persona_1 giudice, e sostanzialmente incontroversa, costituiva solo uno schermo dietro il quale si celava l'attività del , al quale era preclusa la qualificazione CP_1 di avvocato per non essere iscritto in alcun albo legale), e per un secondo periodo, per attività di consulenza stragiudiziale espletata successivamente alla cessazione di tale contratto, ritenuta provata, e liquidata in ragione delle tariffe indicate dal TU (assunte in via parametrale e quantificate nella misura intermedia, in mancanza di prova sul compenso eventualmente diverso stabilito tra le parti).
La parte appellante censura la sentenza in quanto non sarebbe stata provata l'attività per la quale il compenso è stato richiesto.
La censura appare infondata.
Pagina 8 Ed invero, deve ritenersi sostanzialmente pacifico, anche alla luce delle difese della convenuta in primo grado, che l'odierno appellato abbia svolto attività di consulenza per la società appellante: la circostanza è stata peraltro confermata dai testi escussi. L'appellante ha dedotto tuttavia, più esattamente, che il “operava dietro la ”, CP_1 Persona_1
e che l'importo dovuto e concordato era stato regolarmente pagato: quindi deve ritenersi incontestato che l'odierno appellato abbia svolto le attività formalmente imputabili alla CP_4
, nel periodo in cui i compensi sono stati -
[...] verosimilmente per ragioni fiscali - versati a detta società. E' peraltro sostanzialmente incontroverso che la somma di euro 10.800,00, dovuta per tali attività e in tale periodo, non sia pervenuta al CP_1 avendo chiuso il conto su cui Persona_1 venivano effettuati i bonifici da parte di MH7 (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione di primo grado); né è stato provato che detta somma sia stata in altro modo versata al la cui personale CP_1 attività, per quanto detto, andava a remunerare: infatti, risulta dalla mail 18.3.2011 – doc. 11 - la disponibilità della società odierna appellante al pagamento, avendo essa in detta mail intimato al di indicare in che modo volesse CP_1 regolarizzare il pagamento, per consentire alla società di provvedervi, e non è stata data in corso di causa prova del successivo avvenuto pagamento. Va quindi confermata la statuizione del primo giudice quanto alla condanna al pagamento di detta somma della società appellante. Quanto alla somma ulteriore di euro 5835,37, liquidata in via sostanzialmente equitativa dal primo giudice per le “prestazioni stragiudiziali rese nell'arco temporale successivo al 31/10/2012 (non effettuate, pertanto, in costanza del contratto con la
)”, rileva la Corte che è parimenti Persona_1 infondato il motivo di appello quanto alla mancanza di prova delle relative attività, in quanto lo svolgimento di attività di consulenza successivamente alla cessazione del contratto con
Pagina 9 , e per conto della odierna Persona_1 appellante, appare confermata dalla documentazione prodotta in atti (e non specificamente contestata), indicata anche analiticamente nella comparsa di costituzione in appello, e già esaminata anche dal TU, da cui emergono le attività effettuate anche dopo la cessazione del rapporto formale con la CP_4
, e confermate dai testi (la ha
[...] Tes_1 dichiarato che interlocutore era il solo . CP_1
La circostanza è stata peraltro motivatamente confermata dal TU, all'esito dell'esame della documentazione in atti. Né può ritenersi fondata l'eccezione di parte appellante sulla novità della domanda, atteso che la parte attrice aveva richiesto il compenso per tutta l'attività professionale svolta per conto della società odierna appellante, per una somma maggiore, ed avendo il giudice di prime cure accolto quindi per la somma minore ritenuta provata. L'appello pertanto deve essere respinto. La sproporzione tra il chiesto e il pronunciato (da parte appellata) esclude la ravvisabilità dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. nel comportamento della parte convenuta e odierna appellante, e costituisce altresì motivo per la compensazione delle spese del grado, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, compensa le spese del grado. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 9 ottobre 2025
La Cons.est. Dott.ssa Mariarosaria Budetta La Presidente
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dott.ssa Maria Grazia Serafin