Sentenza 5 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/09/2002, n. 12912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12912 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO29 12 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRĪ MA DIC T SAZI Oggetto Divisione SEZIONE DECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 28257/01 Dott. Mario SPADONE Consigliere Cron. 30523 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 3467 Consigliere - Ud. 22/05/02 Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere C.C. Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA SOLEZORE Richiesta copia sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritu 1.55 elettivamente NI IA, NI UI, -5 SEL LIERE domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 39,1, presso lo- studio dell'avvocato ROSARIA INTERNULLO, difesi dall'avvocato GIAMBATTISTA RIZZA, giusta delega in ANCELLERIA atti;
D ricorrenti
contro
NI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA 103, presso lo studio dell'avvocato E Q NT FO NI, difeso DARIO SEMINARA, dall'avvocato *2002 giusta delega in atti;
817 controricorrente -1- : avverso la sentenza n. 592/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 26/09/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato Dario SEMINARA, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA con le quali si chiede che l'art.375 cpc comma 2, la Corte di Cassazione inammissibile il ricorso con le conseguenze dichiari di legge. -2- ER c/ ER RG 28257/01 -1- Oggetto: divisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 1.4.92, il tribunale di Siracusa pronunziando sulla domanda di divisione proposta da LU e ST ER nei confronti di EL ER re- lativamente al fondo di ha 3.64.80 in Melilli alla con- trada S. Giuliano, in catasto al F. 6 pp. 87 e 72, dai tre acquistato pro indiviso per atto notar Lo Conte di Augu- sta 11.2.74 - in relazione a quanto ancora interessa di- chiarava sciolta la comunione attribuendo a ciascun con- dividente le porzioni risultanti dalla ctu e poneva a ca- rico di LU ER il conguaglio da corrispondere a ciascuno degli altri condividenti. Avverso tale decisione EL ER proponeva appello dolendosi che a torto la vasca e la cisterna ri- cadenti all'interno della porzione assegnatagli fossero state mantenute in comune nonostante le porzioni attri- buite a ciascuno degli altri condividenti godessero di un'autonoma vasca e cisterna. Nel costituirsi, gli appellati riconoscevano l'esistenza sulle proprie porzioni d'altra vasca e ci- sterna estranee al thema decidendum e che la vasca di cui all'atto d'appello era stata realizzata dal EL men- tre la cisterna lo era stata dal LU. ER c/ ER RG 28257/01 -2- Con sentenza 26.9.00, la corte d'appello di Catania ritenuto, sulla base di supplementare ctu, che la comu- nione forzosa della cisterna e della vasca dedotte in giudizio non avesse ragione d'essere imposta;
che il Car- melo nulla dovesse per la vasca in quanto da lui realiz- zata, mentre dovesse al LU il valore della cisterna realizzata dallo stesso in parziale riforma dell'impu- gnata sentenza, dichiarava la vasca e la cisterna in di- scussione comprese nella quota del EL escludendo qualsiasi diritto su tali beni e la servitù di passaggio per raggiungerli del ST e del LU solo in favo- re di quest'ultimo ed a carico del EL riconoscendo un conguaglio di £ 810.000. Avverso tale decisione LU e ST ER proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resisteva EL ER con controricorso. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procurato- re Generale faceva pervenire requisitoria scritta nella quale - rilevato come, pur denunziandosi violazione di norme di legge, con il ricorso si tendesse, in realtà, a provocare un intervento su questioni di merito già esami- nate dal giudice d'appello con decisione immune da censu- re logiche o giuridiche concludeva chiedendo dichiarar- si inammissibile il ricorso. ER c/ ER RG 28257/01 -3-* MOTIVI DELLA DECISIONE - de- Con l'articolato motivo dedotto il ricorrente nunziando violazione degli artt. 112, 1027, 1028 CC in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 CPC si duole che la corte territoriale non abbia ritenuto vasca e cisterna beni indivisibili in quanto costruiti per le esigenze dell'intero fondo rustico e dell'intero caseggiato ed in quanto e non abbia considerato come controparte venga a trovarsi unico proprietario della polla d'acqua naturale esistente sul suo fondo ed alimentante i detti manufatti. Al riguardo le considerazioni svolte dal Procurato- re Generale e la conclusione cui è pervenuto sono senz'altro da condividere. Anzi tutto, va rilevato che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto non SO- lo mediante la puntuale indicazione delle norme assunti- vamente violate, ma anche mediante specifiche argomenta- zioni, intelligibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata risultino in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- ER c/ ER RG 28257/01 -4- care il fondamento della lamentata violazione. All'esame del ricorso non risulta sviluppata alcuna argomentazione in diritto, nei sensi sopra indicati, ine- rente alla denunziata violazione delle numerose norme in- vocate con il motivo in esame, e ciò, peraltro, non stu- pisce, quando si vada a considerare come l'intera tratta- zione non riguardi affatto un'erronea applicazione al ca- SO di specie della disciplina dettata dalle richiamate risultando, piuttosto, essenzialmente incentratanorme, su di un'assunta mancata valutazione da parte del detto giudice di determinate situazioni di fatto. Anche sotto tale profilo, tuttavia, il motivo ri- sulta inidoneamente formulato e, comunque, da disattende- re, in quanto sostanzialmente inteso ad un ulteriore giu- dizio di merito inammissibile in sede di legittimità. Non senza considerare, inoltre, che la questione della polla d'acqua naturale e della sua funzione non ri- sulta aver formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risulta dall'esame delle compo- nenti essenziali dell'impugnata sentenza - conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe, narrativa, motiva- zione - contro la quale non è stata formulata specifica censura ex art. 112 CPC per omesso esame della stessa;
pertanto, poiché introduce temi di dibattito completamen- te nuovi, implicando accertamenti in fatto non acquisiti ER c/ ER RG 28257/01 -5- agli atti e decisione su elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revi- sione della sentenza impugnata in rapporto alla regolari- tà formale del processo ed alle questioni di diritto nel- lo stesso già proposte, non può essere presa in conside- razione. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, а pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- mato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modi- fichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase. Le svolte considerazioni comportano l'inammissibilità del ricorso. ER c/ ER RG 28257/01 -6- Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ri- correnti in solido alle spese che liquida in E 1165,30 dei quali E 1.100/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 22.05.2002. Il Presidente Il est. Храмма Nettiny IL CANCELLIERE C1 Francesco Catanie 129,11 DEPOSITATO IN CANCEDLERIA 20,66 5 SET. 2002 Roma 109 IL CANCELLIERE C1 4567 7 IL CANCELLIERE C1 7 491 Francesco Catania 1 ENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 28.01.2002 Serie 4 ain 45722 149.77 (euro_CENTOC ANTANOVE/77 Area Servizi D. JOP (Dott.ssa Il Responsabile U 2 0 0