Articolo 4 della Legge 10 gennaio 2000, n. 6
Articolo 3Articolo 5
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4 febbraio 2000
Art. 4. 1. Dopo l' articolo 2-bis della legge 28 marzo 1991, n. 113 , introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-ter. - 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalita' di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative".
Entrata in vigore il 4 febbraio 2000
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