Art. 4. 1. Dopo l' articolo 2-bis della legge 28 marzo 1991, n. 113 , introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-ter. - 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalita' di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative".
"Art. 2-ter. - 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalita' di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative".