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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 379 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GERMANI LUIGIA CARLA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA MATTEOTTI, 1 BINASCO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Melito di Porto Salvo, in data
12/08/1986, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Melito di Porto Salvo alla Parte II, Serie A n. 23, dell'anno 1986; separati consensualmente con verbale in data 07.02.2012 e relativo decreto di omologa del 23.02.2012;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Melito Porto Salvo (RC ) il 10.8.1986, tra il Sig. e la Sig.ra Parte_2
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito Porto Parte_1
Salvo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
I coniugi dichiarano di avere definito ogni questione economica dipendente dal matrimonio
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta e/o contribuzione di mantenimento e/o sostentamento, in quanto ciascuno svolge rispettiva attività lavorativa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
03.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 23.02.2012 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 7.02.2012.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Melito di Porto Parte_1 Parte_2
Salvo il giorno 12/08/1986 (atto n. 23, parte II, serie A, anno 1986);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 379 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GERMANI LUIGIA CARLA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA MATTEOTTI, 1 BINASCO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Melito di Porto Salvo, in data
12/08/1986, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Melito di Porto Salvo alla Parte II, Serie A n. 23, dell'anno 1986; separati consensualmente con verbale in data 07.02.2012 e relativo decreto di omologa del 23.02.2012;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Melito Porto Salvo (RC ) il 10.8.1986, tra il Sig. e la Sig.ra Parte_2
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito Porto Parte_1
Salvo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
I coniugi dichiarano di avere definito ogni questione economica dipendente dal matrimonio
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta e/o contribuzione di mantenimento e/o sostentamento, in quanto ciascuno svolge rispettiva attività lavorativa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
03.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 23.02.2012 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 7.02.2012.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Melito di Porto Parte_1 Parte_2
Salvo il giorno 12/08/1986 (atto n. 23, parte II, serie A, anno 1986);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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