Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3105 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, società con sede in Milano alla Via Parte_1
Benigno Crespi, 23 c.a.p. 20100, PIVA , in persona del procuratore speciale P.IVA_1
Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano;
Parte_2
Appellante
E
(GIÀ - P. Controparte_1 Controparte_2
IVA ), con sede in 81100 Caserta al Corso Trieste n. 41, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Gaetano Barbato;
Appellato
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione ai n. Parte_1
13 precetti notificatile in data 27.05.2016 da parte dell'opposto Studio legale - con il quale da decenni intratteneva rapporti economici regolati per iscritto -, deducendo la violazione del principio di correttezza e buona fede e del canone del giusto processo, per avere parte opposta notificato n. 13 precetti anziché uno solo, nonché la errata indicazione degli interessi.
Evidenziava, altresì, all'attenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la violazione del codice deontologico.
Concludeva chiedendo:
” a) in via assolutamente preliminare accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia degli atti di precetto notificati alla stregua di tutto quanto esposto nel corpo del presente atto;
b) annullare, gli opposti atti di precetto per erronea imputazione degli interessi ovvero rideterminare la pretesa creditoria in conformità dei parametri stabiliti dal Giudice in sede monitoria;
c) condannarsi, l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, anche alla luce del comportamento deontologico evidenziato da controparte specie riguardo alla violazione dell'art. 22 del Codice deontologico Forense.”
2. Si costituiva in giudizio lo Studio legale il quale eccepiva l'incompetenza Controparte_2
per territorio del Giudice adito, la carenza di interesse per sopravvenuta inefficacia degli atti di precetto opposti, e, nel merito, la infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
Spiegava, inoltre, domanda di lite temeraria ex art.96 c.p.c.
Rinunciava, poi, all' udienza del 30.01.2017, all'eccezione di incompetenza territoriale.
Così concludeva:
“In via preliminare voglia l'A.G. Adita accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Giudice dell'esecuzione e, quindi, del Tribunale di Milano, in ogni caso, dichiarare intervenuta la cessata materia del contendere, con vittoria delle spese o, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta dalla e dalla in Parte_3 Parte_4
quanto infondata in fatto e diritto ed, accertata e dichiarata la temerarietà della domanda e la loro condotta processuale ed extraprocessuale ingiuriosa ed ingannevole, condannare ciascuna delle opponenti al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura che riterrà più equa.”
3.Con sentenza n. 1994/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda attorea, limitatamente al secondo motivo di opposizione e per l'effetto dichiarava nullità parziale degli atti di precetto notificati alla compagnia assicurativa, in data 25.05.2016, limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi eccedenti la misura degli interessi legali indicati nel titolo, alla cui stregua andava effettuata la rideterminazione;
rigettava ulteriori domande e compensava le spese di lite tra le parti.
In particolare, preliminarmente il Tribunale:
- riconduceva la domanda nell'alveo delle opposizioni sostanziali;
- dichiarava l'infondatezza dell'eccezione, di parte convenuta, di carenza di interesse alla pronuncia poiché i precetti opposti non erano divenuti inefficaci ex art. 481 c.p.c. data l'opposizione proposta, pertanto, il termine risultava sospeso e sarebbe iniziato a decorrere ex art. 627 cpc;
-dichiarava inammissibile la pronuncia in merito alla violazione dell'art. 22 del codice deontologico dichiarandosi incompetente in tema di deontologia. il Giudice di prime cure in ordine alla prima doglianza dell'attore si pronunciava, rigettandola, sostenendo che la sentenza di rigetto dell'opposizione non costituiva titolo esecutivo essendo, invece, i decreti ingiuntivi a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 e 653 c.p.c.
In merito alla violazione del principio di buona fede e correttezza e di abuso del processo, questi richiamava l'art. 483 c.p.c. Detta norma legittima il creditore all'avvio di plurime azioni esecutive bensì è onere della parte dimostrare i presupposti di un eventuale abuso di diritto.
Pertanto, dichiarava come legittima la decisione della convenuta nell'azionare singolarmente vari decreti, non sussistendo alcun frazionamento del credito che non diventava unitario poiché deciso in un unico processo, ma anzi plurimo poiché cristallizzato in plurimi titoli.
In ordine alla quantificazione degli interessi, il Giudice di primo grado riteneva fondato il motivo di opposizione proposto.
In dettaglio, il Tribunale, sussumendo la disciplina degli interessi in misura legale alla norma generale ex art. 1284 c.c., asseriva che il giudice dell'esecuzione, non avendo poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, si limita ad attuare un comando contenuto nel titolo esecutivo;
pertanto, se il giudice di cognizione non accerta e statuisce sulla fattispecie concreta l'applicazione di una legge speciale, il giudice dell'esecuzione non potrà farlo.
Di fatti il Giudice di pace non aveva provveduto ad applicare alcuna norma speciale, sicché il
Tribunale dichiarava la parziale nullità degli atti di precetto opposti, nella parte in cui venivano richiesti interessi superiori a quelli dovuti.
Quanto alla condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc il Giudice di prime cure rigettava la domanda per carenza dei presupposti.
4. ha proposto appello e chiede: Parte_1 “1) accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza resa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Ermelinda Mercurio, pubblicata il 09/06/2021, non notificata ai fini della decorrenza dei termini brevi per la proposizione del gravame, recante numero 1994/2021, pronunciata nel giudizio civile iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili al numero 5307/2016, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte, il tutto in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuna esclusa o eccettuata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; 2) con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.”
L'appellante, innanzitutto, ha censurato la sentenza di primo grado per omessa declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia dei precetti – contraddittorietà ed illogicità della sentenza – frazionamento del credito, violazione del principio di correttezza e buona fede e del canone del
“giusto processo”, abuso del processo esecutivo.
La ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nell'escludere la configurabilità Pt_1 dell'abusivo frazionamento, poiché l'odierno appellato ha azionato plurimi crediti derivanti da più fatti generatori distinti e portati da diversi titoli esecutivi.
Invero, la parcellizzazione della domanda giudiziale ricalca profili di abuso del processo non solo nel procedimento di cognizione, ma anche nell'espropriazione forzata nelle ipotesi di avvio
(o di minaccia) di plurime azioni esecutive sulla scorta di diversi titoli esecutivi, nonostante la possibilità, per il creditore, di soddisfarsi con un'unica azione esecutiva (come nel caso di specie).
Specificamente, non può escludersi a priori l'abuso del processo solo poiché la legge prevede che il creditore possa attivare tanti processi esecutivi quanti sono i suoi titoli, come fatto in prime cure.
Nel caso in oggetto, stando all'appellante, la creditrice opposta in primo grado, con la proposizione di tredici intimazioni di pagamento, ha adottato una condotta di ingiustificato peggioramento della condizione debitoria dell'istante.
5.Lo si costituisce e chiede: Controparte_2
“a) l'inammissibilità dell'atto di appello già ai sensi degli artt. 348bis e 348ter cpc o, in subordine, ai sensi dell'art. 342 cpc, con vittoria delle spese del presente grado;
b) la carenza di legittimazione passiva della (già , con vittoria delle Parte_4 CP_3
spese per entrambi i gradi di giudizio. In subordine e nel merito: c) con riferimento al motivo n. 1 dell'opposizione (frazionamento del credito) l'infondatezza in fatto e diritto della richiesta di riforma, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
d) con riferimento al motivo
n. 2 dell'opposizione (saggio degli interessi) la carenza di interesse ad agire, con vittoria delle spese del presente grado;
e)con riferimento al capo n. 3 dell'opposizione (violazione codice deontologico) il difetto di competenza e/o giurisdizione in materia deontologica, con vittoria delle spese del presente grado.”
In via preliminare, l'appellato eccepisce:
-la nullità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello per assoluta indeterminazione delle conclusioni;
-la carenza di legittimazione attiva della in quanto estranea al Parte_4
giudizio de quo e neanche destinataria della notifica di alcuno dei titoli esecutivi opposti;
-la carenza di interesse ad agire della con riferimento al saggio degli interessi in quanto Pt_1
tale motivo risulta accolto;
- il difetto di competenza con riferimento al capo n.3 dell'atto di opposizione in primo grado.
In ordine al motivo avente ad oggetto il frazionamento del credito, l'appellato distingue il giudizio di cognizione da quello di esecuzione, asserendo che il giudizio di opposizione a precetto consiste in una mera verifica dell'esistenza e dell'idoneità del titolo esecutivo a procedere all'esecuzione forzata e non alla valutazione circa la formazione del titolo stesso.
Soltanto nell'ipotesi in cui in giudizio vengano fatti valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi del titolo, il Giudice dell'esecuzione potrebbe sindacare l'effettiva esistenza del diritto incorporato nel titolo ma tale ipotesi non è presente nel giudizio odierno.
Ciò premesso, l'appellato sostiene che la proposta dell'appellante nell'applicare poteri cognitivi nella fase endoesecutiva non è attuabile.
Conferma, dunque, in ultimo il principio di autonomia e di sufficienza del titolo esecutivo, sostenendo che anche il Giudice di prime cure ha attuato tale principio, tanto rispetto al diritto sostanziale del titolo esecutivo, rigettando il frazionamento, quanto rispetto all'accoglimento del saggio di interessi.
Per cui l'appellato lamenta una incoerente argomentazione da parte dell'appellante sul punto, volendo quest'ultima in un primo momento applicare il suddetto principio (saggio d'interessi) per poi negarne la portata con il frazionamento del titolo.
6.Con atto depositato il 4.4.2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo transattivo, ed hanno rinunciato reciprocamente agli atti del giudizio, con compensazione delle spese.
7.Con ordinanza del 9.4.2025, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza dell'8.4.2025, la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 20.5.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
8.Nessuna delle parti costituite è comparsa all'udienza del 20.5.2025. La Corte ha rinviato la causa all'udienza del 24.6.2025 ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc.
9.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 24.6.2025, per lo svolgimento della quale, con decreto presidenziale del 28.5.2025, era stata disposta la trattazione scritta con termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 309 e 127 ter c.p.c.
L'art. 309 cpc recita: “se nel corso del processo nessuna delle parti si presente all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
3. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
4. Il mancato deposito di note scritte deve essere paragonato alla mancata presenza all'udienza.
5. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
20.5.2025 e quella del 24.6.2025). Alla prima udienza le parti, convocate in presenza, non sono comparse;
per cui, il rinvio è stato disposto ai sensi dell'art. 309 cpc.
Alla seconda udienza, in vista della quale è stata disposta la trattazione scritta, le parti non hanno depositato note.
In applicazione degli artt. 309 e 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
6. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini