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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1343/2025, avente per oggetto “separazione consensuale'', promossa da
(C.F ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Spano presso il cui studio C.F._2 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 27/06/2025, di seguito riportate:
“ 1. I IG.ri e , vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Parte_1 Parte_2
2. La casa familiare, di proprietà del IG. , per la quale viene pagato un mutuo Parte_2 semestrale dell'importo di Euro 2.400,00, per cui la IG.ra riveste la qualità di garante, Pt_1 verrà assegnata al IG. ; Pt_2
3. La IG.ra ha già trasferito il proprio domicilio, congiuntamente ai figli minori, in altra Pt_1 abitazione, sita in Buddusò alla Via Amerigo Vespucci n.6, impegnandosi pertanto ad ivi trasferire la propria residenza;
pagina 1 di 3 4. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori;
che vivranno con la madre, fatto salvo il diritto di visita per il padre;
5. Il padre potrà andare presso l'abitazione materna e ritirare i figli ogni qual volta lo desideri compatibilmente con le eIGenze affettive e educative dei minori;
i piccoli , e Per_1 Per_2 pernotteranno presso l'abitazione paterna per almeno due notti durante la settimana e per Per_3 due fine settimana al mese, alternati con la IG.ra , fatti salvi eventuali altri accordi tra le Pt_1 parti;
6. Il padre, inoltre, potrà trascorrere con i figli minori il periodo delle festività alternandosi di anno in anno con la madre. Così, ad esempio, se il periodo natalizio è stato trascorso con quest'ultima, l'anno successivo dovrà essere trascorso con il padre;
sono fatti salvi eventuali accordi tra le parti;
7. Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico-sportive che loro vorranno seguire, nonché agli incontri con i loro amici e compagni ed alle manifestazioni cui saranno interessati;
8. In ogni caso i figli dovranno essere raggiungibili telefonicamente dal genitore che al momento non li ha in custodia e, in caso di fuoriuscita dalla Sardegna, dovrà essere sempre data previa comunicazione da parte dell'atro genitore almeno tre giorni prima;
9. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé;
10. Il IG. dovrà versare mensilmente alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 dei figli e , entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, la somma di Euro Per_3 Per_2 Per_1
600,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio) al seguente IBAN [...]; tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
Il padre dovrà inoltre concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie di cura e istruzione dei figli, preventivamente concordate con la madre;
11. Gli assegni familiari saranno in favore della IG.ra ; Pt_1
12. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, senza alcuna reciproca pretesa economica. Il IG. si impegna a pagare con regolarità e senza ritardi le rate del mutuo Pt_2 ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare a lui intestata ma per il cui pagamento la IG.ra risulta essere garante;
Pt_1
pagina 2 di 3 13. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a regolare le loro questioni patrimoniali (quindi a dividere tra loro i beni mobili di comune proprietà) e di non avere per il resto null'altro da pretendere, a nessun titolo/ragione/motivo, l'uno rispetto all'altro, per il futuro impegnandosi definitivamente a provvedere ognuno per sé al proprio mantenimento;
14. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 27/06/2025 e riportate in epigrafe essendo conformi all'interesse preminente della prole e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALA' DEI SARDI (OT) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ALA' DEI SARDI (OT) Atto N. 5,
Parte II, Serie A, Anno 2013); conferma le condizioni della separazione come contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 27/06/2025 e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 11.07.2025 nella Camera di ConIGlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi .
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1343/2025, avente per oggetto “separazione consensuale'', promossa da
(C.F ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Spano presso il cui studio C.F._2 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 27/06/2025, di seguito riportate:
“ 1. I IG.ri e , vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Parte_1 Parte_2
2. La casa familiare, di proprietà del IG. , per la quale viene pagato un mutuo Parte_2 semestrale dell'importo di Euro 2.400,00, per cui la IG.ra riveste la qualità di garante, Pt_1 verrà assegnata al IG. ; Pt_2
3. La IG.ra ha già trasferito il proprio domicilio, congiuntamente ai figli minori, in altra Pt_1 abitazione, sita in Buddusò alla Via Amerigo Vespucci n.6, impegnandosi pertanto ad ivi trasferire la propria residenza;
pagina 1 di 3 4. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori;
che vivranno con la madre, fatto salvo il diritto di visita per il padre;
5. Il padre potrà andare presso l'abitazione materna e ritirare i figli ogni qual volta lo desideri compatibilmente con le eIGenze affettive e educative dei minori;
i piccoli , e Per_1 Per_2 pernotteranno presso l'abitazione paterna per almeno due notti durante la settimana e per Per_3 due fine settimana al mese, alternati con la IG.ra , fatti salvi eventuali altri accordi tra le Pt_1 parti;
6. Il padre, inoltre, potrà trascorrere con i figli minori il periodo delle festività alternandosi di anno in anno con la madre. Così, ad esempio, se il periodo natalizio è stato trascorso con quest'ultima, l'anno successivo dovrà essere trascorso con il padre;
sono fatti salvi eventuali accordi tra le parti;
7. Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico-sportive che loro vorranno seguire, nonché agli incontri con i loro amici e compagni ed alle manifestazioni cui saranno interessati;
8. In ogni caso i figli dovranno essere raggiungibili telefonicamente dal genitore che al momento non li ha in custodia e, in caso di fuoriuscita dalla Sardegna, dovrà essere sempre data previa comunicazione da parte dell'atro genitore almeno tre giorni prima;
9. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé;
10. Il IG. dovrà versare mensilmente alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 dei figli e , entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, la somma di Euro Per_3 Per_2 Per_1
600,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio) al seguente IBAN [...]; tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
Il padre dovrà inoltre concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie di cura e istruzione dei figli, preventivamente concordate con la madre;
11. Gli assegni familiari saranno in favore della IG.ra ; Pt_1
12. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, senza alcuna reciproca pretesa economica. Il IG. si impegna a pagare con regolarità e senza ritardi le rate del mutuo Pt_2 ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare a lui intestata ma per il cui pagamento la IG.ra risulta essere garante;
Pt_1
pagina 2 di 3 13. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a regolare le loro questioni patrimoniali (quindi a dividere tra loro i beni mobili di comune proprietà) e di non avere per il resto null'altro da pretendere, a nessun titolo/ragione/motivo, l'uno rispetto all'altro, per il futuro impegnandosi definitivamente a provvedere ognuno per sé al proprio mantenimento;
14. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 27/06/2025 e riportate in epigrafe essendo conformi all'interesse preminente della prole e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALA' DEI SARDI (OT) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ALA' DEI SARDI (OT) Atto N. 5,
Parte II, Serie A, Anno 2013); conferma le condizioni della separazione come contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 27/06/2025 e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 11.07.2025 nella Camera di ConIGlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi .
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