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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dott. Michele VIDETTA - Presidente
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Dott.. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in appello n.562/2019 R.G. avente ad oggetto: Contratti bancari
TRA
( ), in qualità di unico titolare della DI Parte_1 C.F._1
NATURALAT di;
Parte_1
( ); Parte_2 C.F._2
); Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio De Marco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venosa, alla piazza Q.Orazio Flacco n.6
Appellanti
E
in persona del Presidente del CdA Controparte_1
e legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Noia e presso il suo studio in Bari domiciliati alla Piazza Moro n.8
Appellata
* * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 05.01.2012 la chiedeva alla Controparte_1 [...]
e ai fideiussori e il pagamento Controparte_2 Parte_2 Parte_3 della complessiva somma di €.28.227,76, quale debito derivante dal: saldo negativo del contratto di c/c n.30144 sottoscritto il 03.11.2000 con modifica delle condizioni avvenuta in data 19.04.2005; nonché dalla revoca dell'apertura di credito in c/c, garantita da fideiussione omnibus del 8.11.2000, oltre interessi dalla data del 17.12.2011, corrispondente alla data della certificazione ex art.50 TUB prodotta dalla Banca.
2. Con Decreto del 17.01.2012 n.11/2012 il Presidente del Tribunale ingiungeva alla DI
Naturalat di ed ai garanti il pagamento della predetta somma, oltre agli interessi Parte_1 riconosciuti “come da domanda”, cioè dal 17.01.2012, dalla ed alle spese e competenze del procedimento monitorio.
3. Con atto di citazione del 06.04.2012 la , nonché Controparte_2 [...]
e , proponevano opposizione avverso il menzionato Decreto Pt_2 Parte_3
ingiuntivo deducendo:
la non debenza della somma richiesta e la titolarità di un controcredito nei confronti dell'istituto bancario pari a €. 36.427,08;
di non aver mai ricevuto la documentazione contrattuale né di aver avuto conoscenza delle modifiche ai predetti rapporti;
l'inefficacia e la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale per carenza di pattuizione scritta;
di non essere a conoscenza, quanto ai fideiussori, della concessione dell'apertura di credito in c/c in favore della CP_2
Concludevano chiedendo di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo;
dichiarare la nullità ed inefficacia del rapporto di conto corrente bancario sottoscritto il 3.11.2000 per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1283 c.c.; in via subordinata di ricalcolare le somme effettivamente dovute dalla ditta dichiarare i fideiussori e CP_2 Parte_2 [...]
liberi dalla garanzia o comunque per la parte di scoperto del c/c determinata dal Parte_3
fido, per violazione degli artt. 1375 e 1956 c.c.; con vittoria di spese e competenze.
4. Si costituiva in giudizio la con comparsa del Controparte_1
11.07.2012 contestando la fondatezza della domanda attorea sia in riferimento alla pattuizione e alla accettazione, da parte del correntista, delle condizioni economiche, comprovate entrambe dalla documentazione allegata, sia in riferimento alla validità ed efficacia della fideiussione prestata. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dei fideiussori, e , al Parte_2 Parte_3
pagamento nei confronti della delle somme portate dal DI n.11/2012. CP_1
_______________
pag. 2 5. Con sentenza n. 79 del 29.08.2019, il Tribunale di Melfi, accogliendo parzialmente l'opposizione, revocava il Decreto ingiuntivo opposto e condannava la DI Naturalat di Pt_1
, e , in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] Parte_3 Parte_2
della somma di €. 6.203,94, oltre interessi legali Controparte_1
dal deposito del ricorso per ingiunzione e spese;
compensava le spese di giudizio tra le parti.
Il Giudice di prime cure accertava che, nonostante l'apertura del conto corrente fosse avvenuta in data 03.11.2000, come da documentazione prodotta dalla soltanto dal 19.04.2005 CP_1
erano state specificate le condizioni economiche più significative del rapporto, con riferimento al tasso applicato, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese di tenuta conto. Rilevava la correttezza della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi ai tassi convenzionali pattuiti, operata dalla a far data dal 18.04.2005, in conformità della CP_1
Delibera CICR del 09.02.2000. Conseguentemente, il ricalcolo del saldo di c/c, con espunzione di tutte le poste applicate in addebito sino al 19.04.2005, esitava in un debito per la
[...]
, alla data di chiusura del conto 10.12.2010, pari ad €. 6.203,94. CP_2
Rigettava il motivo di opposizione relativo alle fidejussioni, rilevando che le stesse, versate agli atti del procedimento, risultavano pienamente valide. In merito alle stesse disattendeva, altresì,
l'eccezione della Banca opposta, secondo cui l'inserimento della clausola “a prima richiesta” avrebbe consentito di qualificare i rapporti come contratti autonomi di garanzia, con conseguente impossibilità per i fideiussori di opporre eccezioni rispetto al rapporto garantito.
5. Con atto del 28.10.2019 , nella sua qualità di titolare della DI Naturalat, Parte_1
e proponevano appello impugnando la sentenza n. 79/2019 Parte_2 Parte_3
resa dal Tribunale di Melfi, formulando un unico motivo di appello.
6. Si costituiva con comparsa del 24.01.2020 la , Controparte_1
spiegando appello incidentale e contestando integralmente il contenuto dell'atto di appello principale. Concludeva chiedendo, la declaratoria di inammissibilità e/o in subordine di rigetto dell'appello principale;
l'accoglimento dei motivi di appello incidentale e, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione spiegata dai garanti e avverso il Parte_2 Parte_3
Decreto ingiuntivo n.11/2012 del Tribunale di Melfi.
7. All'udienza del 03.12.2024 svoltasi nella forma della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, previo cambio del relatore, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche
§
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pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con l'unico motivo di appello proposto, gli appellanti formulano, sia pure in termini non formali, una serie di censure alla pronuncia di primo grado che sono relative, per un verso ad errori di calcolo commessi dal ctu;
per altro verso all'errore in cui sarebbe incorso il Giudicante nel ritenere provata la pattuizione della capitalizzazione trimestrale, non essendo stata fornita alcuna prova in merito;
ed infine alla violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. per aver disposto il
Tribunale la compensazione delle spese con una motivazione che esula dai criteri normativamente posti.
Rappresentando dette censure diverse presunte violazioni di legge, verranno esaminate separatamente.
10. Assumono gli appellanti che il Giudice di prime cure abbia errato ad aderire alla ricostruzione contabile effettuata dal Ctu, il quale, nel ricalcolare il saldo di conto corrente, dopo averlo epurato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi e di tutti gli addebiti in conto a titolo di spese e commissioni, avrebbe addebitato alla la somma di € 2.170,04 CP_2
relativa a “competenze non capitalizzate, ma sommate alla fine del periodo”. Tali somme non essendo state pattuite, non dovevano essere computate né addebitate alla data di chiusura del conto.
Il motivo non merita accoglimento.
Dalla lettura degli elaborati peritali – e in particolare da quelli del 28.05.2015 e 28.06.2016 – si evince che il Ctu, nella ricostruzione del saldo di c/c, abbia così operato: “ (omissis) - fino al
31/12/2004 la ricostruzione è stata epurata di tutti gli addebiti in conto a titolo di spese e di commissione di massimo scoperto;
per i periodi successivi al 31/12/2004 le spese sono state considerate nella misura liquidata negli estratti di conto corrente, e le commissioni di massimo scoperto sono state calcolate secondo il tasso pattuito dalle parti;
- sono stati calcolati i numeri debitori ed i numeri creditori secondo le seguenti formule: (omissis); Secondo quanto richiesto dal Giudice al punto n. 2, la ricostruzione del saldo di conto corrente è stata effettuata fino al 31/12/2004 senza capitalizzazione alcuna degli interessi attivi e passivi in quanto non risulta dai documenti prodotti che la banca abbia effettuato prima di tale data la comunicazione di cui all'art. 7 della delibera C.I.C.R. 09/02/2000. Gli interessi sono stati sommati al saldo finale del conto corrente.” (pag. 4 ctu 28.05.2015).
Nella perizia integrativa del 28.06.2016, a seguito di ulteriore quesito del GI - che richiedeva di applicare gli interessi convenzionali, determinati dalla clausola stipulata in data 19.04.2005 e
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pag. 4 successivamente aggiornati dalla e comunicati alla controparte ai sensi dell'art. 118 Dlgs CP_1
385/1993, anziché dal 01.01.2005 – precisa: “Prendendo a base di calcolo il conto corrente ricostruito nella prima relazione peritale, così come richiesto per il periodo che intercorre dall'apertura del conto corrente fino al 18.04.2005 si è epurato il conto corrente della capitalizzazione trimestrale degli interessi e di tutti gli addebiti in conto a titolo di spese e commissioni, addebitandoli alla fine della ricostruzione. A partire poi dal 19.04.2005, e fino alla chiusura del conto corrente, nella ricostruzione del saldo il CTU ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi calcolati ai tassi convenzionali pattuiti tra le parti”.
Nella risposta alle osservazioni delle parti allegata alla perizia integrativa del 28.06.2016, infine, si legge: “Da una attenta analisi dei prospetti di ricostruzione si può, infatti notare come il conto corrente è stato epurato dalla capitalizzazione degli interessi e di tutti gli addebiti in conto a titolo di spese e commissione solo fino al 19.04.2005. Interessi e spese che sono in ogni caso state addebitate alla fine della ricostruzione”.
Il perito, nel caso di specie, ha fatto applicazione della regola di cui agli artt. 117 e 117 bis
TUB, in base ai quali in caso di mancanza o nullità della pattuizione degli interessi, si applica un tasso sostitutivo calcolato in base al tasso nominale minimo dei BOT (Buoni Ordinari del
Tesoro) annuali o semestrali emessi nei 12 mesi precedenti.
La somma di €.2.170,04 rappresenta, pertanto, la maturazione degli interessi al tasso legale che vengono sommati alla fine della ricostruzione del saldo di c/c. Nessun errore di calcolo può, dunque, essere ravvisato nell'operato del perito e nessun errore del Giudice di prime cure nel fare sue le anzidette risultanze.
11. Deducono, in secondo luogo, gli appellanti che giammai sarebbe stata sottoscritta la capitalizzazione trimestrale, né mai comunicata al correntista , il quale non ha Parte_1
mai avuto contezza della stessa. Il correntista, difatti, non avrebbe mai ricevuto le comunicazioni periodiche e, solo sporadicamente alcuni estratti conto. Pertanto avrebbero errato il Tribunale ed il Ctu a ritenerla provata ed a computarla nel saldo debitore di conto corrente.
La censura è infondata e non merita accoglimento.
11.1 In riferimento alla affermazione secondo cui il sig. non avrebbe mai Parte_1
ricevuto la documentazione relativa alle comunicazioni periodiche e agli estratti conto, va evidenziato come il ctu abbia verificato che le variazioni delle condizioni contrattuali siano state comunicate regolarmente per iscritto a far data dal 31.12.2004.
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pag. 5 Quanto agli estratti conto, da un lato va rilevato che non è stata documentata dall'appellante la circostanza di avere inoltrato alla opposta istanza di rilascio di copia dei Parte_1
contratti e degli estratti conto, ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e che la abbia omesso di CP_1
fornire tempestivo riscontro alla stessa;
dall'altro gli stessi risultano versati in atti dalla CP_1
dal 31/12/2003 al 31/12/2010 (unitamente al conto scalare dal 31.12.2003 al 31.12.2010) e nelle risposte alle osservazioni alla ctu del 28.05.2015 viene precisato: “1) Sulla documentazione utilizzata. RISPOSTA: Si precisa che, a seguito di richiesta via pec ad entrambe le parti “di copia degli estratti conto comprensivi dei conti scalari per il periodo intercorrente dalla data di apertura del c/c fino al 31/12/2003” non rinvenuti ad origine nei fascicoli di parte, la stessa documentazione mi è stata rimessa dal sig. e dal Parte_1
consulente di parte dott. (sostituito successivamente dal dr. Persona_1 Per_2
) via mail in data 07.01.2015.”.
[...]
Da tanto si può inferire che il correntista riceveva e conosceva gli estratti conto i quali, in riferimento altresì alla produzione effettuata dalla – non sono stati contestati nel loro CP_1
contenuto.
11.2 Per quanto attiene, invece, alla capitalizzazione degli interessi va rilevato quanto appresso.
Con riferimento alla efficacia, per il periodo successivo al 1 ° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, giova rammentare che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; successivamente, vedi anche Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095, e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
L'art. 25, secondo comma, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 t.u.b., ha introdotto il principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività banca ria regola te in conto corrente, affidando al il potere di CP_3
stabilire modalità e criteri per l'attuazione del principio.
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pag. 6 Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del
CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti. Tale ultima disposizione è stata oggetto di pronuncia di incostituzionalità per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre
2000, n. 425.
Nelle more il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamato secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio (primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e informativa alla cliente la alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (terzo comma).
Successivamente la Corte di legittimità (sent. n. 9140 del 19 maggio 2020), ha concluso nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in
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pag. 7 ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la ca pita lizza zio ne degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima. Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del
2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre
2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 ° marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210).
Nel caso al vaglio di questa Corte il contratto di conto corrente intercorso tra le parti (datato
03.11.2000) è successivo alla delibera del Cicr 9-2-2000, attuativa dell'art. 120 del T.u.b.; l'art. 4 del predetto contratto è stato modificato con atto scritto del 19.04.2005, con il quale si precisa che i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità e vengono pattuiti i tassi, le spese e le commissioni.
La capitalizzazione degli interessi, pertanto, appare validamente prevista e adeguata alla condizione di reciprocità, come risulta dalle comunicazioni periodiche inviate al correntista ai sensi dell'art.7 della delibera CICR.
A ciò va aggiunto che l'appellante nel corso del giudizio di primo grado ha affermato (cfr. memoria ex art. 183, co.6, n.2 cpc in atti) che “il correntista , Controparte_2
solo in sede di revisione del contratto, con il documento sottoscritto in data 19 aprile 2005, ha accettato i tassi applicati dalla Banca, sino a quel momento non precisati e non tali, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi”, con ciò esplicitando la piena conoscenza e accettazione delle condizioni contrattuali pattuite.
Il motivo, conclusivamente, deve essere rigettato.
12. Con riferimento, infine, alla censura relativa alla attribuzione delle spese del giudizio, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia addotto una motivazione erronea a sostegno della compensazione delle stesse, poiché non vi era alcuna complessità nelle questioni giuridiche trattate e la materia era del tutto consolidata. Poiché l'opposizione era stata parzialmente accolta la compensazione doveva essere parziale e proporzionale.
La censura è infondata.
Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del
2009, nella formulazione applicabile ratione temporis, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese
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pag. 8 sostenute dalla parte vittoriosa, valutando le circostanze specifiche del caso e motivando adeguatamente la sua decisione.
L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla I. 263/2005 e poi modificata dalla L. 69/2009) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". Siffatta disposizione costituisce «una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (Cass. sent.
2883/2014). Pertanto, nell'ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti insussistente il vizio di violazione di legge.
Sul punto la sentenza del Tribunale di Melfi appare corretta, nonché logica ed esaustiva nello sviluppo motivazionale, peraltro, la differenza fra il "quantum" richiesto e quello ottenuto può assurgere a sintomo di quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione totale o parziale, potendo costituire autonoma emergenza fattuale, apprezzabile nell'ambito dei margini della previsione di legge, la quale assegna al giudice d'individuare in concreto le situazioni in presenza delle quali può corrispondere a giustizia derogare in tutto o in parte al principio della soccombenza (Cass. Sez. 2, Ord. n. 22021 del 11/09/2018).
13. All'esito dei motivi di censura articolati dagli appellanti occorre soggiungere che, nelle conclusioni dell'atto di appello, essi chiedono “sempre in riforma dei punti specificamente gravati della sentenza n.118/2015 pronunciata dal Tribunale di Potenza, disporre la liberazione dei fideiussori, e riducendo la garanzia a Parte_3 Parte_2 quanto risultando effettivamente dovuto e provato”.
In disparte l'errore materiale di riferimento al provvedimento impugnato e al Tribunale che lo ha emesso, vi è che a tale domanda non è riferibile alcun motivo specifico di appello. Non è stata formulata alcuna censura alla parte motiva della sentenza di primo grado contenente la statuizione relativa alle fideiussioni sottoscritte dai sigg. e , Parte_2 Parte_3
conseguentemente tale domanda non potrà essere vagliata da questa Corte.
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pag. 9 14. Passando ad esaminare i motivi di appello incidentale, la lamenta in primo luogo una CP_1
erronea individuazione della data di decorrenza degli interessi sulle somme dovute, che il
Tribunale fa decorrere dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione, anziché dalla data della messa in mora: 16.12.2010 (ad iniziativa della , o 19.04.2011 (con missiva del CP_1
difensore).
Il motivo non può essere accolto.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che «il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poiché il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del (omissis) revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum.» (Cass. ord. 6012/2020). Ancora, in merito la procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: «una volta proposta, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la domanda volta ad ottenere gli interessi sulla sorte capitale, la sentenza che revochi il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento di una somma minore di quella portata dal decreto ingiuntivo, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento alla minor somma oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica riproposizione della domanda stessa» (Cass. Ord. n. 13530/2019).
Conclusivamente, essendo il giudice dell'opposizione tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere, deve ritenersi corretta la statuizione del Tribunale di Melfi sul punto, che ha determinato la decorrenza degli interessi dalla data della domanda monitoria.
Peraltro, la domanda formulata dall'appellante incidentale di ottenere la decorrenza degli interessi a far data dal 16.12.2010, data di chiusura del rapporto e di messa in mora da parte della o, in subordine, a far data dal 19.04.2011, data di messa in mora da parte CP_1
dell'avvocato, non può trovare accoglimento, essendo volta ad ottenere, in sede di appello incidentale, una statuizione, in punto di decorrenza degli interessi, più favorevole di quella chiesta in sede monitoria -17.12.2011.
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pag. 10 15. Con il secondo motivo di appello incidentale l'Istituto di credito deduce che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere le garanzie sottoposte al suo vaglio fideiussioni c.d.
“ominibus”, e non, invece, contratti autonomi di garanzia, in ragione dei quali i fideiussori non potevano invocare a proprio favore qualsiasi eccezione attinente la validità, efficacia ed esigibilità del rapporto con il debitore principale e delle clausole contrattuali.
La qualificazione di contratto autonomo di garanzia deriverebbe, secondo l'opposta, dal contenuto delle clausole che ricalca lo schema ABI, in uso in tutti gli istituti di credito, e in particolare dal contenuto degli articoli 6, 7, 8 e 9, che evidenziano la scissione del rapporto di accessorietà tra rapporto principale e garanzia.
Il motivo non può essere accolto.
Le fideiussioni sottoscritte da e in data 08.11.2000, Parte_3 Parte_2 costituiscono fideiussioni c.d. “ominibus” rientranti nello schema contrattuale delle “condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” elaborato dall'ABI, riconoscibile proprio in virtù del contenuto dei richiamati art. 6 (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), art. 7 (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), art. 8 (“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e dall'art. 2 (noto anche come “clausola di reviviscenza”, dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”).
È noto che la Banca d'Italia, con il provvedimento n.55/2005, abbia ritenuto manifestazione di una intesa illecita le clausole dello schema ABI e, in particolare, la c.d. clausola di reviviscenza, la clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza.
Tali disposizioni, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a), della L. n. 287 del 1990, avendo quale scopo precipuo quello di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e
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pag. 11 degli atti estintivi della stessa. Di tale circostanza prende cognizione l'appellata sul finire di questo grado di giudizio, rettificando in comparsa conclusionale le pregresse affermazioni e rinnegando la conformità delle clausole contrattuali sottoscritte dai fideiussori a quelle dello schema tipo a suo tempo adottato in sede ABI.
Cionondimeno, per quanto in questa sede interessa in relazione alla eccepita mancanza di accessorietà tra rapporto principale e garanzia prestata, che la identificherebbe quale contratto autonomo di garanzia, è utile evidenziare che proprio l'ABI ha sottolineato le peculiarità della garanzia in esame rispetto a quella disciplinata dal codice civile. Ad avviso dell'Associazione, la fideiussione omnibus è un istituto giuridico caratterizzato da una propria causa, consistente nella prestazione di una garanzia rivolta non ad assicurare l'adempimento di una determinata obbligazione altrui, bensì a tenere indenne la banca dal rischio dell'insolvenza del garantito in relazione al complesso dei rapporti che quest'ultimo ha o avrà con la banca medesima. Le disposizioni divergenti rispetto alle norme del codice civile rappresenterebbero proprio gli elementi che definiscono la specifica funzione di questa forma di garanzia, la cui legittimità andrebbe conseguentemente giudicata al di fuori dello schema legale costruito, in generale, per la fideiussione. Riguardo poi alle singole clausole oggetto di approfondimento, l'ABI ha precisato che la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”; quest'ultimo contratto (derogatorio rispetto al regime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo rispetto all'obbligazione principale, mentre, al contrario, la fideiussione omnibus ha natura di garanzia accessoria.
Alle osservazioni fin qui svolte va aggiunto che la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (Cass. Sent. n. 31105/2024)..
Alla luce delle considerazioni svolte e dell'assetto contrattuale voluto dalle parti, la qualificazione di contratti autonomi di garanzia è esclusa per le fideiussioni sottoscritte dagli
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pag. 12 appellanti, nelle quali non viene eliso il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio.
16. Conclusivamente, l'appello principale va rigettato, così come i motivi di appello incidentale e la sentenza di primo grado viene confermata.
17. Le spese del presente grado di giudizio in considerazione della soccombenza reciproca delle parti sono compensate.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti principali , e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché dell'appellante incidentale Parte_3 Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 562/2019 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) Compensa le spese processuali del grado fra le parti;
c) Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti principali , e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché dell'appellante incidentale Parte_3 Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...]
dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 20.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott. Michele Videtta
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pag. 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dott. Michele VIDETTA - Presidente
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Consigliere
Dott.. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in appello n.562/2019 R.G. avente ad oggetto: Contratti bancari
TRA
( ), in qualità di unico titolare della DI Parte_1 C.F._1
NATURALAT di;
Parte_1
( ); Parte_2 C.F._2
); Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio De Marco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venosa, alla piazza Q.Orazio Flacco n.6
Appellanti
E
in persona del Presidente del CdA Controparte_1
e legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Noia e presso il suo studio in Bari domiciliati alla Piazza Moro n.8
Appellata
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 05.01.2012 la chiedeva alla Controparte_1 [...]
e ai fideiussori e il pagamento Controparte_2 Parte_2 Parte_3 della complessiva somma di €.28.227,76, quale debito derivante dal: saldo negativo del contratto di c/c n.30144 sottoscritto il 03.11.2000 con modifica delle condizioni avvenuta in data 19.04.2005; nonché dalla revoca dell'apertura di credito in c/c, garantita da fideiussione omnibus del 8.11.2000, oltre interessi dalla data del 17.12.2011, corrispondente alla data della certificazione ex art.50 TUB prodotta dalla Banca.
2. Con Decreto del 17.01.2012 n.11/2012 il Presidente del Tribunale ingiungeva alla DI
Naturalat di ed ai garanti il pagamento della predetta somma, oltre agli interessi Parte_1 riconosciuti “come da domanda”, cioè dal 17.01.2012, dalla ed alle spese e competenze del procedimento monitorio.
3. Con atto di citazione del 06.04.2012 la , nonché Controparte_2 [...]
e , proponevano opposizione avverso il menzionato Decreto Pt_2 Parte_3
ingiuntivo deducendo:
la non debenza della somma richiesta e la titolarità di un controcredito nei confronti dell'istituto bancario pari a €. 36.427,08;
di non aver mai ricevuto la documentazione contrattuale né di aver avuto conoscenza delle modifiche ai predetti rapporti;
l'inefficacia e la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale per carenza di pattuizione scritta;
di non essere a conoscenza, quanto ai fideiussori, della concessione dell'apertura di credito in c/c in favore della CP_2
Concludevano chiedendo di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo;
dichiarare la nullità ed inefficacia del rapporto di conto corrente bancario sottoscritto il 3.11.2000 per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1283 c.c.; in via subordinata di ricalcolare le somme effettivamente dovute dalla ditta dichiarare i fideiussori e CP_2 Parte_2 [...]
liberi dalla garanzia o comunque per la parte di scoperto del c/c determinata dal Parte_3
fido, per violazione degli artt. 1375 e 1956 c.c.; con vittoria di spese e competenze.
4. Si costituiva in giudizio la con comparsa del Controparte_1
11.07.2012 contestando la fondatezza della domanda attorea sia in riferimento alla pattuizione e alla accettazione, da parte del correntista, delle condizioni economiche, comprovate entrambe dalla documentazione allegata, sia in riferimento alla validità ed efficacia della fideiussione prestata. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dei fideiussori, e , al Parte_2 Parte_3
pagamento nei confronti della delle somme portate dal DI n.11/2012. CP_1
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pag. 2 5. Con sentenza n. 79 del 29.08.2019, il Tribunale di Melfi, accogliendo parzialmente l'opposizione, revocava il Decreto ingiuntivo opposto e condannava la DI Naturalat di Pt_1
, e , in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] Parte_3 Parte_2
della somma di €. 6.203,94, oltre interessi legali Controparte_1
dal deposito del ricorso per ingiunzione e spese;
compensava le spese di giudizio tra le parti.
Il Giudice di prime cure accertava che, nonostante l'apertura del conto corrente fosse avvenuta in data 03.11.2000, come da documentazione prodotta dalla soltanto dal 19.04.2005 CP_1
erano state specificate le condizioni economiche più significative del rapporto, con riferimento al tasso applicato, alle commissioni di massimo scoperto, alle spese di tenuta conto. Rilevava la correttezza della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi ai tassi convenzionali pattuiti, operata dalla a far data dal 18.04.2005, in conformità della CP_1
Delibera CICR del 09.02.2000. Conseguentemente, il ricalcolo del saldo di c/c, con espunzione di tutte le poste applicate in addebito sino al 19.04.2005, esitava in un debito per la
[...]
, alla data di chiusura del conto 10.12.2010, pari ad €. 6.203,94. CP_2
Rigettava il motivo di opposizione relativo alle fidejussioni, rilevando che le stesse, versate agli atti del procedimento, risultavano pienamente valide. In merito alle stesse disattendeva, altresì,
l'eccezione della Banca opposta, secondo cui l'inserimento della clausola “a prima richiesta” avrebbe consentito di qualificare i rapporti come contratti autonomi di garanzia, con conseguente impossibilità per i fideiussori di opporre eccezioni rispetto al rapporto garantito.
5. Con atto del 28.10.2019 , nella sua qualità di titolare della DI Naturalat, Parte_1
e proponevano appello impugnando la sentenza n. 79/2019 Parte_2 Parte_3
resa dal Tribunale di Melfi, formulando un unico motivo di appello.
6. Si costituiva con comparsa del 24.01.2020 la , Controparte_1
spiegando appello incidentale e contestando integralmente il contenuto dell'atto di appello principale. Concludeva chiedendo, la declaratoria di inammissibilità e/o in subordine di rigetto dell'appello principale;
l'accoglimento dei motivi di appello incidentale e, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione spiegata dai garanti e avverso il Parte_2 Parte_3
Decreto ingiuntivo n.11/2012 del Tribunale di Melfi.
7. All'udienza del 03.12.2024 svoltasi nella forma della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, previo cambio del relatore, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche
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pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con l'unico motivo di appello proposto, gli appellanti formulano, sia pure in termini non formali, una serie di censure alla pronuncia di primo grado che sono relative, per un verso ad errori di calcolo commessi dal ctu;
per altro verso all'errore in cui sarebbe incorso il Giudicante nel ritenere provata la pattuizione della capitalizzazione trimestrale, non essendo stata fornita alcuna prova in merito;
ed infine alla violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. per aver disposto il
Tribunale la compensazione delle spese con una motivazione che esula dai criteri normativamente posti.
Rappresentando dette censure diverse presunte violazioni di legge, verranno esaminate separatamente.
10. Assumono gli appellanti che il Giudice di prime cure abbia errato ad aderire alla ricostruzione contabile effettuata dal Ctu, il quale, nel ricalcolare il saldo di conto corrente, dopo averlo epurato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi e di tutti gli addebiti in conto a titolo di spese e commissioni, avrebbe addebitato alla la somma di € 2.170,04 CP_2
relativa a “competenze non capitalizzate, ma sommate alla fine del periodo”. Tali somme non essendo state pattuite, non dovevano essere computate né addebitate alla data di chiusura del conto.
Il motivo non merita accoglimento.
Dalla lettura degli elaborati peritali – e in particolare da quelli del 28.05.2015 e 28.06.2016 – si evince che il Ctu, nella ricostruzione del saldo di c/c, abbia così operato: “ (omissis) - fino al
31/12/2004 la ricostruzione è stata epurata di tutti gli addebiti in conto a titolo di spese e di commissione di massimo scoperto;
per i periodi successivi al 31/12/2004 le spese sono state considerate nella misura liquidata negli estratti di conto corrente, e le commissioni di massimo scoperto sono state calcolate secondo il tasso pattuito dalle parti;
- sono stati calcolati i numeri debitori ed i numeri creditori secondo le seguenti formule: (omissis); Secondo quanto richiesto dal Giudice al punto n. 2, la ricostruzione del saldo di conto corrente è stata effettuata fino al 31/12/2004 senza capitalizzazione alcuna degli interessi attivi e passivi in quanto non risulta dai documenti prodotti che la banca abbia effettuato prima di tale data la comunicazione di cui all'art. 7 della delibera C.I.C.R. 09/02/2000. Gli interessi sono stati sommati al saldo finale del conto corrente.” (pag. 4 ctu 28.05.2015).
Nella perizia integrativa del 28.06.2016, a seguito di ulteriore quesito del GI - che richiedeva di applicare gli interessi convenzionali, determinati dalla clausola stipulata in data 19.04.2005 e
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pag. 4 successivamente aggiornati dalla e comunicati alla controparte ai sensi dell'art. 118 Dlgs CP_1
385/1993, anziché dal 01.01.2005 – precisa: “Prendendo a base di calcolo il conto corrente ricostruito nella prima relazione peritale, così come richiesto per il periodo che intercorre dall'apertura del conto corrente fino al 18.04.2005 si è epurato il conto corrente della capitalizzazione trimestrale degli interessi e di tutti gli addebiti in conto a titolo di spese e commissioni, addebitandoli alla fine della ricostruzione. A partire poi dal 19.04.2005, e fino alla chiusura del conto corrente, nella ricostruzione del saldo il CTU ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi calcolati ai tassi convenzionali pattuiti tra le parti”.
Nella risposta alle osservazioni delle parti allegata alla perizia integrativa del 28.06.2016, infine, si legge: “Da una attenta analisi dei prospetti di ricostruzione si può, infatti notare come il conto corrente è stato epurato dalla capitalizzazione degli interessi e di tutti gli addebiti in conto a titolo di spese e commissione solo fino al 19.04.2005. Interessi e spese che sono in ogni caso state addebitate alla fine della ricostruzione”.
Il perito, nel caso di specie, ha fatto applicazione della regola di cui agli artt. 117 e 117 bis
TUB, in base ai quali in caso di mancanza o nullità della pattuizione degli interessi, si applica un tasso sostitutivo calcolato in base al tasso nominale minimo dei BOT (Buoni Ordinari del
Tesoro) annuali o semestrali emessi nei 12 mesi precedenti.
La somma di €.2.170,04 rappresenta, pertanto, la maturazione degli interessi al tasso legale che vengono sommati alla fine della ricostruzione del saldo di c/c. Nessun errore di calcolo può, dunque, essere ravvisato nell'operato del perito e nessun errore del Giudice di prime cure nel fare sue le anzidette risultanze.
11. Deducono, in secondo luogo, gli appellanti che giammai sarebbe stata sottoscritta la capitalizzazione trimestrale, né mai comunicata al correntista , il quale non ha Parte_1
mai avuto contezza della stessa. Il correntista, difatti, non avrebbe mai ricevuto le comunicazioni periodiche e, solo sporadicamente alcuni estratti conto. Pertanto avrebbero errato il Tribunale ed il Ctu a ritenerla provata ed a computarla nel saldo debitore di conto corrente.
La censura è infondata e non merita accoglimento.
11.1 In riferimento alla affermazione secondo cui il sig. non avrebbe mai Parte_1
ricevuto la documentazione relativa alle comunicazioni periodiche e agli estratti conto, va evidenziato come il ctu abbia verificato che le variazioni delle condizioni contrattuali siano state comunicate regolarmente per iscritto a far data dal 31.12.2004.
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pag. 5 Quanto agli estratti conto, da un lato va rilevato che non è stata documentata dall'appellante la circostanza di avere inoltrato alla opposta istanza di rilascio di copia dei Parte_1
contratti e degli estratti conto, ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e che la abbia omesso di CP_1
fornire tempestivo riscontro alla stessa;
dall'altro gli stessi risultano versati in atti dalla CP_1
dal 31/12/2003 al 31/12/2010 (unitamente al conto scalare dal 31.12.2003 al 31.12.2010) e nelle risposte alle osservazioni alla ctu del 28.05.2015 viene precisato: “1) Sulla documentazione utilizzata. RISPOSTA: Si precisa che, a seguito di richiesta via pec ad entrambe le parti “di copia degli estratti conto comprensivi dei conti scalari per il periodo intercorrente dalla data di apertura del c/c fino al 31/12/2003” non rinvenuti ad origine nei fascicoli di parte, la stessa documentazione mi è stata rimessa dal sig. e dal Parte_1
consulente di parte dott. (sostituito successivamente dal dr. Persona_1 Per_2
) via mail in data 07.01.2015.”.
[...]
Da tanto si può inferire che il correntista riceveva e conosceva gli estratti conto i quali, in riferimento altresì alla produzione effettuata dalla – non sono stati contestati nel loro CP_1
contenuto.
11.2 Per quanto attiene, invece, alla capitalizzazione degli interessi va rilevato quanto appresso.
Con riferimento alla efficacia, per il periodo successivo al 1 ° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, giova rammentare che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; successivamente, vedi anche Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095, e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
L'art. 25, secondo comma, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 t.u.b., ha introdotto il principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività banca ria regola te in conto corrente, affidando al il potere di CP_3
stabilire modalità e criteri per l'attuazione del principio.
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pag. 6 Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del
CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti. Tale ultima disposizione è stata oggetto di pronuncia di incostituzionalità per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre
2000, n. 425.
Nelle more il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamato secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio (primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e informativa alla cliente la alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (terzo comma).
Successivamente la Corte di legittimità (sent. n. 9140 del 19 maggio 2020), ha concluso nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in
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pag. 7 ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la ca pita lizza zio ne degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima. Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del
2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre
2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 ° marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210).
Nel caso al vaglio di questa Corte il contratto di conto corrente intercorso tra le parti (datato
03.11.2000) è successivo alla delibera del Cicr 9-2-2000, attuativa dell'art. 120 del T.u.b.; l'art. 4 del predetto contratto è stato modificato con atto scritto del 19.04.2005, con il quale si precisa che i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità e vengono pattuiti i tassi, le spese e le commissioni.
La capitalizzazione degli interessi, pertanto, appare validamente prevista e adeguata alla condizione di reciprocità, come risulta dalle comunicazioni periodiche inviate al correntista ai sensi dell'art.7 della delibera CICR.
A ciò va aggiunto che l'appellante nel corso del giudizio di primo grado ha affermato (cfr. memoria ex art. 183, co.6, n.2 cpc in atti) che “il correntista , Controparte_2
solo in sede di revisione del contratto, con il documento sottoscritto in data 19 aprile 2005, ha accettato i tassi applicati dalla Banca, sino a quel momento non precisati e non tali, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi”, con ciò esplicitando la piena conoscenza e accettazione delle condizioni contrattuali pattuite.
Il motivo, conclusivamente, deve essere rigettato.
12. Con riferimento, infine, alla censura relativa alla attribuzione delle spese del giudizio, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia addotto una motivazione erronea a sostegno della compensazione delle stesse, poiché non vi era alcuna complessità nelle questioni giuridiche trattate e la materia era del tutto consolidata. Poiché l'opposizione era stata parzialmente accolta la compensazione doveva essere parziale e proporzionale.
La censura è infondata.
Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del
2009, nella formulazione applicabile ratione temporis, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese
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pag. 8 sostenute dalla parte vittoriosa, valutando le circostanze specifiche del caso e motivando adeguatamente la sua decisione.
L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla I. 263/2005 e poi modificata dalla L. 69/2009) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". Siffatta disposizione costituisce «una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (Cass. sent.
2883/2014). Pertanto, nell'ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti insussistente il vizio di violazione di legge.
Sul punto la sentenza del Tribunale di Melfi appare corretta, nonché logica ed esaustiva nello sviluppo motivazionale, peraltro, la differenza fra il "quantum" richiesto e quello ottenuto può assurgere a sintomo di quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione totale o parziale, potendo costituire autonoma emergenza fattuale, apprezzabile nell'ambito dei margini della previsione di legge, la quale assegna al giudice d'individuare in concreto le situazioni in presenza delle quali può corrispondere a giustizia derogare in tutto o in parte al principio della soccombenza (Cass. Sez. 2, Ord. n. 22021 del 11/09/2018).
13. All'esito dei motivi di censura articolati dagli appellanti occorre soggiungere che, nelle conclusioni dell'atto di appello, essi chiedono “sempre in riforma dei punti specificamente gravati della sentenza n.118/2015 pronunciata dal Tribunale di Potenza, disporre la liberazione dei fideiussori, e riducendo la garanzia a Parte_3 Parte_2 quanto risultando effettivamente dovuto e provato”.
In disparte l'errore materiale di riferimento al provvedimento impugnato e al Tribunale che lo ha emesso, vi è che a tale domanda non è riferibile alcun motivo specifico di appello. Non è stata formulata alcuna censura alla parte motiva della sentenza di primo grado contenente la statuizione relativa alle fideiussioni sottoscritte dai sigg. e , Parte_2 Parte_3
conseguentemente tale domanda non potrà essere vagliata da questa Corte.
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pag. 9 14. Passando ad esaminare i motivi di appello incidentale, la lamenta in primo luogo una CP_1
erronea individuazione della data di decorrenza degli interessi sulle somme dovute, che il
Tribunale fa decorrere dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione, anziché dalla data della messa in mora: 16.12.2010 (ad iniziativa della , o 19.04.2011 (con missiva del CP_1
difensore).
Il motivo non può essere accolto.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che «il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poiché il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del (omissis) revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum.» (Cass. ord. 6012/2020). Ancora, in merito la procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: «una volta proposta, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la domanda volta ad ottenere gli interessi sulla sorte capitale, la sentenza che revochi il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento di una somma minore di quella portata dal decreto ingiuntivo, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento alla minor somma oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica riproposizione della domanda stessa» (Cass. Ord. n. 13530/2019).
Conclusivamente, essendo il giudice dell'opposizione tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere, deve ritenersi corretta la statuizione del Tribunale di Melfi sul punto, che ha determinato la decorrenza degli interessi dalla data della domanda monitoria.
Peraltro, la domanda formulata dall'appellante incidentale di ottenere la decorrenza degli interessi a far data dal 16.12.2010, data di chiusura del rapporto e di messa in mora da parte della o, in subordine, a far data dal 19.04.2011, data di messa in mora da parte CP_1
dell'avvocato, non può trovare accoglimento, essendo volta ad ottenere, in sede di appello incidentale, una statuizione, in punto di decorrenza degli interessi, più favorevole di quella chiesta in sede monitoria -17.12.2011.
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pag. 10 15. Con il secondo motivo di appello incidentale l'Istituto di credito deduce che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere le garanzie sottoposte al suo vaglio fideiussioni c.d.
“ominibus”, e non, invece, contratti autonomi di garanzia, in ragione dei quali i fideiussori non potevano invocare a proprio favore qualsiasi eccezione attinente la validità, efficacia ed esigibilità del rapporto con il debitore principale e delle clausole contrattuali.
La qualificazione di contratto autonomo di garanzia deriverebbe, secondo l'opposta, dal contenuto delle clausole che ricalca lo schema ABI, in uso in tutti gli istituti di credito, e in particolare dal contenuto degli articoli 6, 7, 8 e 9, che evidenziano la scissione del rapporto di accessorietà tra rapporto principale e garanzia.
Il motivo non può essere accolto.
Le fideiussioni sottoscritte da e in data 08.11.2000, Parte_3 Parte_2 costituiscono fideiussioni c.d. “ominibus” rientranti nello schema contrattuale delle “condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” elaborato dall'ABI, riconoscibile proprio in virtù del contenuto dei richiamati art. 6 (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), art. 7 (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), art. 8 (“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e dall'art. 2 (noto anche come “clausola di reviviscenza”, dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”).
È noto che la Banca d'Italia, con il provvedimento n.55/2005, abbia ritenuto manifestazione di una intesa illecita le clausole dello schema ABI e, in particolare, la c.d. clausola di reviviscenza, la clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza.
Tali disposizioni, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a), della L. n. 287 del 1990, avendo quale scopo precipuo quello di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e
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pag. 11 degli atti estintivi della stessa. Di tale circostanza prende cognizione l'appellata sul finire di questo grado di giudizio, rettificando in comparsa conclusionale le pregresse affermazioni e rinnegando la conformità delle clausole contrattuali sottoscritte dai fideiussori a quelle dello schema tipo a suo tempo adottato in sede ABI.
Cionondimeno, per quanto in questa sede interessa in relazione alla eccepita mancanza di accessorietà tra rapporto principale e garanzia prestata, che la identificherebbe quale contratto autonomo di garanzia, è utile evidenziare che proprio l'ABI ha sottolineato le peculiarità della garanzia in esame rispetto a quella disciplinata dal codice civile. Ad avviso dell'Associazione, la fideiussione omnibus è un istituto giuridico caratterizzato da una propria causa, consistente nella prestazione di una garanzia rivolta non ad assicurare l'adempimento di una determinata obbligazione altrui, bensì a tenere indenne la banca dal rischio dell'insolvenza del garantito in relazione al complesso dei rapporti che quest'ultimo ha o avrà con la banca medesima. Le disposizioni divergenti rispetto alle norme del codice civile rappresenterebbero proprio gli elementi che definiscono la specifica funzione di questa forma di garanzia, la cui legittimità andrebbe conseguentemente giudicata al di fuori dello schema legale costruito, in generale, per la fideiussione. Riguardo poi alle singole clausole oggetto di approfondimento, l'ABI ha precisato che la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”; quest'ultimo contratto (derogatorio rispetto al regime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo rispetto all'obbligazione principale, mentre, al contrario, la fideiussione omnibus ha natura di garanzia accessoria.
Alle osservazioni fin qui svolte va aggiunto che la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (Cass. Sent. n. 31105/2024)..
Alla luce delle considerazioni svolte e dell'assetto contrattuale voluto dalle parti, la qualificazione di contratti autonomi di garanzia è esclusa per le fideiussioni sottoscritte dagli
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pag. 12 appellanti, nelle quali non viene eliso il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio.
16. Conclusivamente, l'appello principale va rigettato, così come i motivi di appello incidentale e la sentenza di primo grado viene confermata.
17. Le spese del presente grado di giudizio in considerazione della soccombenza reciproca delle parti sono compensate.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti principali , e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché dell'appellante incidentale Parte_3 Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 562/2019 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) Compensa le spese processuali del grado fra le parti;
c) Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti principali , e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché dell'appellante incidentale Parte_3 Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...]
dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 20.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott. Michele Videtta
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