Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Francesco Distefano - Consigliere
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1647/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MONTELLO 16 Parte_1 P.IVA_1
73040 ALLISTE presso lo studio dell'avv. MANCO ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LEOPIZZI ALESSANDRO ( ) VIA C.F._1
GIUSEPPE MAZZINI, 103A 73055 RACALE;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in VIA MARSILI 17 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. BINA MICHELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
1
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) nel merito,
a) riqualificando il contratto anzidetto, riportandolo nell'alveo degli artt. 1882 c.c. e ss., ritenere prescritto ex art. 2952 c.c. il diritto al pagamento del premio assicurativo;
b) di conseguenza, riformare integralmente la sentenza n. 9717/2023, pubblicata il 30.11.2023 dal
Tribunale di Milano nel giudizio distinto a R.G. con il n. 45971/2022, respingendo la domanda originariamente proposta dalla convenuta/odierna appellata, revocando il decreto ingiuntivo n.
16123/2022 del Tribunale di Milano, pubblicato in data 1.10.2022, per l'effetto mandando esente l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO:
In via principale
– dichiarare nullo e/o inammissibile per le ragioni ampiamente esposte e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 9717/2023 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 30/11/2023 - RG n.
45971/2022 - Repertorio n. 10088/2023 del 01/12/2023 e, pertanto, confermare il provvedimento in ogni sua parte;
- condannare l'appellante al risarcimento dei danni per la pretestuosità dell'atto di citazione in appello, risultando palesemente dilatorio per la genericità, l'inammissibilità dell'unico motivo sollevato e per quanto espresso in atti.
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 9717(2023 del Tribunale di
Milano, che ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso in favore di Controparte_2
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per l'importo di € 7.828,00 oltre interessi, per mancata corresponsione del premio assicurativo per l'annualità 2015/2016.
I fatti e le allegazioni delle parti:
Il ricorso monitorio è stato proposto da al fine di ottenere il pagamento del Controparte_1 premio assicurativo non pagato da per l'annualità 2015/2016, relativamente ad una polizza Pt_1 di assicurazione per crediti commerciali.
si è opposta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per mancato Pt_1 esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ed eccependo altresì la prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo, stante l'applicabilità alla fattispecie della disciplina sulle assicurazioni, e dunque la prescrizione annuale del credito ai sensi dell'art. 2952 c.c.
La compagnia di assicurazione ha contestato l'avversa deduzione, sostenendo che il contratto stipulato tra le parti è una polizza fideiussoria assicurativa, e che si tratterebbe quindi di un contratto di garanzia e in particolare di una cd. assicurazione fideiussoria, e non di un vero e proprio contratto di assicurazione. Pertanto, poiché tale tipologia di contratto avrebbe una funzione di garanzia prevalente rispetto alla funzione assicurativa, infondate sarebbero le eccezioni sollevate dall'opponente, che varrebbero solo qualora venisse applicata la normativa dei contratti di assicurazione.
La sentenza del Tribunale:
Il tribunale ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente, in quanto il contratto stipulato deve essere ricondotto alla categoria dei contratti con funzione di garanzia, senza che le parti, in sede di stipula, abbiano in qualche modo fatto riferimento alla disciplina dei contratti assicurativi. Per tale ragione, in virtù della funzione di garanzia assolta dal contratto, non sarebbe applicabile la prescrizione annuale previsti per i contratti assicurativi.
L'appello:
Ha proposto appello , lamentando l'erroneità della sentenza appellata, per aver qualificato il Pt_1 contratto come polizza fideiussoria, senza tenere conto della struttura dello stesso, che si concreta in una vera e propria assicurazione dei crediti commerciali, non essendo possibile in esso ravvisare alcun rimando alla disciplina della fideiussione. Mentre nelle polizze fideiussorie la funzione è quella di garantire il beneficiario rispetto al rischio di inadempimento del soggetto contraente,
l'assicurazione di crediti è diretta a coprire il rischio di mancato pagamento da parte dei clienti del contraente. Nel caso di specie, mancherebbe completamente la figura del beneficiario, in relazione al quale si può parlare di contratto a favore di terzo, a cui la giurisprudenza riconduce la polizza fideiussoria, evidenziandosi quindi la mera funzione assicurativa del contratto per cui è causa.
Si è costituita l'appellata, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Opinione della Corte:
L'appello è fondato e deve essere accolto.
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Invero, l'esame del contratto e delle sue condizioni generali consente agevolmente di comprendere che la polizza stipulata da è una polizza di assicurazione dei crediti commerciali, come Pt_1 recita lo stesso frontespizio, attraverso la quale si è assicurata nel senso per cui, qualora i Pt_1 soggetti nei confronti dei quali la stessa è creditrice non paghino i loro debiti (cioè i crediti di
), in quel caso la compagnia di assicurazione è tenuta al pagamento di un indennizzo. Pt_1
Questa la definizione della polizza, riportata nelle condizioni generali di contratto:
Senza dubbio, quindi, l'intervento dell'assicuratore non costituisce una garanzia a favore di un terzo, di un cd beneficiario -che non è in alcun modo menzionato-, ma vale a tenere indenne il contraente dal rischio di insolvenza dei suoi creditori, secondo le modalità stabilite dal contratto.
Dunque, una tipica funzione assicurativa.
La giurisprudenza richiamata sia dal tribunale che dalla parte appellata, secondo la quale una polizza fideiussoria potrebbe essere ricondotta alla disciplina delle assicurazioni solo se le parti abbiano espressamente richiamata la stessa, non ha nessun rapporto con la fattispecie in esame.
Infatti, in tutti i casi in cui la giurisprudenza si è pronunciata nel senso affermato nella sentenza appellata, si trattava di polizze stipulate a garanzia dell'inadempimento dello stesso contraente e a favore di un terzo beneficiario (segnatamente nella maggior parte dei casi in favore della stazione appaltante ente pubblico, che obbliga l'appaltatore al rilascio di tale forma di garanzia).
Tale configurazione non è in alcun modo ravvisabile nel caso di specie, dove la funzione di garanzia della polizza in favore di un terzo è del tutto estranea al contenuto del contratto.
Da ciò consegue che pacificamente, versandosi in ipotesi di contratto di assicurazione, deve applicarsi la prescrizione annuale relativamente alla pretesa azionata di pagamento del premio mai corrisposto da , pretesa pacificamente prescritta, dato che il premio era quello relativa Pt_1 all'annualità 2016/2016.
Il decreto ingiuntivo quindi deve essere revocato.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della parte appellata, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
PQM
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La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 9717/2023 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 16123/22 del Tribunale di
Milano;
2) Condanna alla rifusione a Controparte_2 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi
€ 5.077,00 oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., e per il presente grado in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10/02/2025
La Presidente est.
Anna Mantovani
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