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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 3 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2395/24 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 1215/23 RG (ATP) e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Trepiccione;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis e Domenico D'Angelo (ATP);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.03.24, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 1215/223, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, nonché l'accertamento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, all'esito dell'udienza di discussione, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, previa acquisizione della documentazione depositata in corso di causa e ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. In prima battuta, va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il CTU abbia operato una valutazione “non esaustiva” della situazione clinica dell'istante, specie della patologia cardiologica. In merito a quest'ultima, lamenta l'incongruenza della percentuale invalidante riconosciuta dal dott. a fronte di quanto certificato nel referto della visita specialistica effettuata presso il Per_1
Reparto di Recupero e Riabilitazione Cardiologica dell'Ospedale di Maddaloni in data 12.07.2022 (dal quale si evince una cardiopatia II classe NYHA). Ebbene, ritiene il tribunale che le doglianze attoree siano infondate. Quanto alla patologia cardiologica, conviene riportare la valutazione operata dal CTU in fase di ATP: “Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva, considerato il buon compenso emodinamico in atto, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascriverla alla I/II classe NYHA e valutarla nel 35%”. In consulente, dunque, in ragione del buon compenso emodinamico della patologia ha attribuito alla stessa una percentuale invalidante intermedia tra quella prevista per il codice 6441 (MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) – per le quali è prevista una forbice tra il 21 e il 30%) ed il codice 6442 (MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) – per le quali è prevista una forbice tra il 41 e il 50%). Pur condividendosi appieno la valutazione operata dal CTU, va comunque posto in luce che il riconoscimento di una percentuale invalidante superiore, non comporterebbe comunque il raggiungimento della soglia del 74%. Va, infatti, rimarcato che nessuna certificazione in atti contraddice il buon compenso emodinamico della patologia cardiaca, sicchè la valutazione intermedia operata dal CTU appare corretta e pienamente condivisibile. Nondimeno, pur attribuendo alla cardiopatia della ricorrente la percentuale del 41%, o anche del 45%, e sommandola alle ulteriori percentuali invalidanti (oggetto di generica contestazione), la ricorrente risulterebbe, al più, invalida al 71%. Sono assenti elementi per attribuire alla patologia di cui si discorre la percentuale del 50%, per come già innanzi evidenziato e per quanto ricavabile anche dalle certificazioni in atti. Nemmeno sono condivisibili le argomentazioni sviluppate nel corso della discussione orale, in relazione all'incidenza della patologia cardiaca in considerazione del quadro artrosico, posto che quest'ultimo risulta oggetto di autonoma valutazione e che l'incidenza della cardiopatia sul quadro generale non può trascurare del tutto le percentuali assegnate dalle tabelle ministeriali. Quanto alla patologia depressiva, valutata al 25%, e l'artrosi polidistrettuale, alla quale è stato attribuito il 30%, le contestazioni contenute nel ricorso in opposizione sono del tutto generiche e si risolvono in una lettura differente rispetto a quella operata dal consulente nominato dal Tribunale. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il giudizio elaborato dall'ausiliario nominato dal Tribunale è sorretto da una adeguata motivazione, coerente con l'esito della visita effettuata e con la documentazione medica in atti. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 3.02.2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Trepiccione;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis e Domenico D'Angelo (ATP);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.03.24, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 1215/223, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, nonché l'accertamento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, all'esito dell'udienza di discussione, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, previa acquisizione della documentazione depositata in corso di causa e ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. In prima battuta, va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il CTU abbia operato una valutazione “non esaustiva” della situazione clinica dell'istante, specie della patologia cardiologica. In merito a quest'ultima, lamenta l'incongruenza della percentuale invalidante riconosciuta dal dott. a fronte di quanto certificato nel referto della visita specialistica effettuata presso il Per_1
Reparto di Recupero e Riabilitazione Cardiologica dell'Ospedale di Maddaloni in data 12.07.2022 (dal quale si evince una cardiopatia II classe NYHA). Ebbene, ritiene il tribunale che le doglianze attoree siano infondate. Quanto alla patologia cardiologica, conviene riportare la valutazione operata dal CTU in fase di ATP: “Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva, considerato il buon compenso emodinamico in atto, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascriverla alla I/II classe NYHA e valutarla nel 35%”. In consulente, dunque, in ragione del buon compenso emodinamico della patologia ha attribuito alla stessa una percentuale invalidante intermedia tra quella prevista per il codice 6441 (MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) – per le quali è prevista una forbice tra il 21 e il 30%) ed il codice 6442 (MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) – per le quali è prevista una forbice tra il 41 e il 50%). Pur condividendosi appieno la valutazione operata dal CTU, va comunque posto in luce che il riconoscimento di una percentuale invalidante superiore, non comporterebbe comunque il raggiungimento della soglia del 74%. Va, infatti, rimarcato che nessuna certificazione in atti contraddice il buon compenso emodinamico della patologia cardiaca, sicchè la valutazione intermedia operata dal CTU appare corretta e pienamente condivisibile. Nondimeno, pur attribuendo alla cardiopatia della ricorrente la percentuale del 41%, o anche del 45%, e sommandola alle ulteriori percentuali invalidanti (oggetto di generica contestazione), la ricorrente risulterebbe, al più, invalida al 71%. Sono assenti elementi per attribuire alla patologia di cui si discorre la percentuale del 50%, per come già innanzi evidenziato e per quanto ricavabile anche dalle certificazioni in atti. Nemmeno sono condivisibili le argomentazioni sviluppate nel corso della discussione orale, in relazione all'incidenza della patologia cardiaca in considerazione del quadro artrosico, posto che quest'ultimo risulta oggetto di autonoma valutazione e che l'incidenza della cardiopatia sul quadro generale non può trascurare del tutto le percentuali assegnate dalle tabelle ministeriali. Quanto alla patologia depressiva, valutata al 25%, e l'artrosi polidistrettuale, alla quale è stato attribuito il 30%, le contestazioni contenute nel ricorso in opposizione sono del tutto generiche e si risolvono in una lettura differente rispetto a quella operata dal consulente nominato dal Tribunale. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il giudizio elaborato dall'ausiliario nominato dal Tribunale è sorretto da una adeguata motivazione, coerente con l'esito della visita effettuata e con la documentazione medica in atti. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 3.02.2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli