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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/05/2024, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 31/05/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10610/2020 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall' avv. ROCCO ANGELO PACCIONE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. ANGELO SCHITTULLI;
Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato telematicamente il 27.11.2020, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir: “accertare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella superiore Parte_1
Categoria C -Posizione C1 – di cui ai C.C.N.L. “AIOP per il personale dipendente delle strutture sanitarie” e condannare la resistente in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 detto inquadramento con decorrenza 01 maggio 2012; per l'effetto accertare il diritto del ricorrente a percepire le differenze Parte_1 retributive tra la retribuzione percepita e quella superiore della
Categoria C -Posizione C1 – di cui ai C.C.N.L. ed Accordi Economici “AIOP per il personale dipendente delle strutture sanitarie” e condannare la resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento di Euro 27.655,25 (ventisettemilaseicentocinquantacinque/25) per il periodo 07.03.2015 -
30.09.2020, nonché al pagamento degli ulteriori importi differenziali maturati a tale titolo dal 01.10.2020 in poi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, oltre all'accantonamento delle corrispondenti quote a titolo di tfr;
condannare la resistente in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, accessori tutti, con refusione del C.U.”.
Si costituiva la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del
1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte, Cass. lav. 21.10.99, n. 11856).
È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n.
5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 18943 del 27.09.2016).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato”
(Trib. Milano 15.02.2013).
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza della ricorrente “A-2” che a quello richiesto di “C1”.
Ai sensi dell'art. 52 CCNL di Settore, appartengono alla categoria A (ossia quella di appartenenza della dipendente), “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia”.
Quanto alla categoria C (nella quale il ricorrente ha chiesto di essere inquadrato), “appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. L'impiegato amministrativo di concetto “svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale - anche mediante l'ausilio di tecnologia, elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Nel caso in esame, sebbene alcuni dei testi escussi ( e Tes_1 Tes_2 abbiano confermato le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, certamente non riconducibili alla categoria di appartenenza del ricorrente
(quale ausiliario A-2), non può sottacersi in questa sede che dall'istruttoria orale non siano emersi elementi comprovanti altresì
l'assunzione di responsabilità diretta da parte del ricorrente per le attività svolte, l'autonomia nello svolgimento delle stesse, l'eventuale attività di coordinamento e controllo di altri dipendenti.
Infatti, come previsto dal summenzionato art. 52, con specifico riferimento alla categoria (C), lo svolgimento delle corrispondenti mansioni presuppone
«capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia
e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti». Nè le predette caratteristiche si evincono dalla documentazione, in atti, attestante il coinvolgimento del ricorrente nell'attività ivi menzionata
(cfr. allegato 5, fascicolo parte ricorrente).
Sicché, pur volendo riconoscere che il ricorrente abbia svolto le mansioni indicate in ricorso, non può dirsi, tuttavia, che lo stesso abbia svolto tali mansioni con pienezza, ossia in autonomia e con assunzione delle correlate responsabilità.
Pertanto, quandanche le dichiarazioni dei testi escussi e Tes_1 Tes_2 abbiano confermato le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, non consentono di affermare che lo svolgimento di mansioni superiori sia avvenuto con carattere di “pienezza”, sicché non possono fondare il diritto della parte ad ottenere l'inquadramento superiore ovvero le relative differenze retributive.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso dev'essere respinto.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Alla luce delle risultanze complessive della controversia, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Bari, 31.05.2024
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 31/05/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10610/2020 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall' avv. ROCCO ANGELO PACCIONE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. ANGELO SCHITTULLI;
Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato telematicamente il 27.11.2020, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir: “accertare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella superiore Parte_1
Categoria C -Posizione C1 – di cui ai C.C.N.L. “AIOP per il personale dipendente delle strutture sanitarie” e condannare la resistente in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 detto inquadramento con decorrenza 01 maggio 2012; per l'effetto accertare il diritto del ricorrente a percepire le differenze Parte_1 retributive tra la retribuzione percepita e quella superiore della
Categoria C -Posizione C1 – di cui ai C.C.N.L. ed Accordi Economici “AIOP per il personale dipendente delle strutture sanitarie” e condannare la resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento di Euro 27.655,25 (ventisettemilaseicentocinquantacinque/25) per il periodo 07.03.2015 -
30.09.2020, nonché al pagamento degli ulteriori importi differenziali maturati a tale titolo dal 01.10.2020 in poi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, oltre all'accantonamento delle corrispondenti quote a titolo di tfr;
condannare la resistente in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, accessori tutti, con refusione del C.U.”.
Si costituiva la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del
1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte, Cass. lav. 21.10.99, n. 11856).
È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n.
5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 18943 del 27.09.2016).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato”
(Trib. Milano 15.02.2013).
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza della ricorrente “A-2” che a quello richiesto di “C1”.
Ai sensi dell'art. 52 CCNL di Settore, appartengono alla categoria A (ossia quella di appartenenza della dipendente), “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia”.
Quanto alla categoria C (nella quale il ricorrente ha chiesto di essere inquadrato), “appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. L'impiegato amministrativo di concetto “svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale - anche mediante l'ausilio di tecnologia, elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Nel caso in esame, sebbene alcuni dei testi escussi ( e Tes_1 Tes_2 abbiano confermato le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, certamente non riconducibili alla categoria di appartenenza del ricorrente
(quale ausiliario A-2), non può sottacersi in questa sede che dall'istruttoria orale non siano emersi elementi comprovanti altresì
l'assunzione di responsabilità diretta da parte del ricorrente per le attività svolte, l'autonomia nello svolgimento delle stesse, l'eventuale attività di coordinamento e controllo di altri dipendenti.
Infatti, come previsto dal summenzionato art. 52, con specifico riferimento alla categoria (C), lo svolgimento delle corrispondenti mansioni presuppone
«capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia
e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti». Nè le predette caratteristiche si evincono dalla documentazione, in atti, attestante il coinvolgimento del ricorrente nell'attività ivi menzionata
(cfr. allegato 5, fascicolo parte ricorrente).
Sicché, pur volendo riconoscere che il ricorrente abbia svolto le mansioni indicate in ricorso, non può dirsi, tuttavia, che lo stesso abbia svolto tali mansioni con pienezza, ossia in autonomia e con assunzione delle correlate responsabilità.
Pertanto, quandanche le dichiarazioni dei testi escussi e Tes_1 Tes_2 abbiano confermato le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, non consentono di affermare che lo svolgimento di mansioni superiori sia avvenuto con carattere di “pienezza”, sicché non possono fondare il diritto della parte ad ottenere l'inquadramento superiore ovvero le relative differenze retributive.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso dev'essere respinto.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Alla luce delle risultanze complessive della controversia, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Bari, 31.05.2024
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli