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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 28.01.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5537/2021 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
2122/2020 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TR
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Casaburo Parte_1
Lucia ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2021, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nel giudizio di ATP nr. Persona_1
2122/2020 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto invalido al 50%, non avente dunque diritto alla prestazione assistenziale richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.03.2019, con condanna
Pag. 1 di 4 dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e CP_1 onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese.
Letta la consulenza depositata nella fase a.t.p., lette le specifiche contestazioni e ritenute le stesse ammissibili, all'udienza del 10.04.2024 è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Disposta la trattazione scritta, letta la perizia, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della perizia è stato comunicato in data 24.09.2021 e la dichiarazione è stata depositata il 05.10.2021 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 26.10.2021 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, inoltre, evidenziato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso in esame sono specifici i motivi di opposizione e, pertanto, la domanda non può essere considerata inammissibile.
Tuttavia, nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è
Pag. 2 di 4 stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Tale beneficio spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni (dal 2019).
Le infermità dalle quali è affetto la Sig.ra sono quelle accertate dal ctu, dott. Parte_1 Per_2
nel corso del presente giudizio di opposizione.
[...]
Nella consulenza espletata, infatti, l'ausiliare del giudice, adeguatamente e puntualmente motivando il proprio giudizio, ha confermato nella sostanza le valutazioni della perizia resa nella fase di atp (si vedano, in particolar modo, non solo la ctu relativa alla presente fase, ma anche quella relativa alla fase di ATP), affermando che la parte ricorrente, anche in seguito all'esame delle contestazioni formulate nell'atto di opposizione, alla valutazione di tutta la nuova documentazione medica e alla sottoposizione a nuova visita medica effettuata in data 10.06.2024, non gode dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento della prestazione richiesta.
Il dott. dopo un attento ed approfondito esame obiettivo, ha riscontrato che la ricorrente è Per_2 affetto da: “Diabete mellito tipo 1 in trattamento con microinfusore, con segni di retinopatia diabetica non proliferante, sottoposta a laser terapia selettiva. Disturbo ansioso-depressivo reattivo. Tiroidite di Hashimoto” e che tale complesso patologico determina una invalidità pari al 61% (cfr. perizia in atti).
Ne consegue che la condizione clinica osservata nell'ultimo accesso peritale di giugno 2024 è sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza descritta né la nuova documentazione medica depositata in corso di causa ha evidenziato un quadro patologico sufficiente a giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta. Il consulente del Tribunale ha poi ribadito le proprie risultanze mediche anche a seguito della valutazione delle osservazioni sollevate dal procuratore di parte ricorrente alla bozza peritale concludendo per il mancato riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile (cfr. perizia in atti).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata in quanto non sussistono in capo all'opponente le condizioni sanitarie per la prestazione assistenziale richiesta, sussistendo un quadro patologico che comporta una invalidità inferiore al 74%.
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio a.t.p. che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione nel fasc. atp). CP_ Le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell
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P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara che non sussiste in capo a il requisito sanitario Parte_1 per l'assegno d'invalidità civile (soggetto invalido nella misura del 61%);
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese delle ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 28.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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