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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2168/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Marcello Valerio Savanco (C.F ) e Claudio Valerio C.F._1
Savanco (C.F ) ed elettivamente domiciliati presso il CodiceFiscale_2
suo studio in Milano, via C. Mangili n. 6
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Manuela Alesse (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Edmondo De Amicis 4
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni.
PER Parte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis,
- in parziale riforma della sentenza n. 6118/2024, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2024, e ferma restando ogni altra statuizione della sentenza appellata relativa ai capi di sentenza in questa sede non specificamente impugnati,
- ridurre l'ammontare dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., statuito in sentenza a carico dell'esponente appellante, al minore importo di € 5.300,00= o, comunque, al diverso importo (minore rispetto a quanto risultante in sentenza) che codesta Corte riterrà di legge e di giustizia;
- disporre (quantomeno pro parte) la rifusione a carico di controparte appellata, e in favore dell'odierna appellante, la rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di questo grado di giudizio, inclusi IVA, spese generali e contributo CPA. In via istruttoria, occorrendo, e con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e conclusione che si rendesse necessaria per effetto di eventuale appello incidentale tardivo di controparte appellata,
- si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli da 6) a 9) dedotti nella “Seconda memoria istruttoria ex art. 183 n. 6 c.p.c.” depositata in prime cure e qui espressamente richiamata.
pagina 2 di 8 - testi i Signori e già generalizzati in atti, da Testimone_1 Testimone_2 sentirsi anche a controprova sui capitoli avversi eventualmente ammessi in prosieguo. Si producono oltre alla delega i seguenti documenti:
1 copia autentica della Sentenza n. 6118/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
2 fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.
PER Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previe le declaratorie e le disposizioni in rito del caso, rigettare in toto l'impugnazione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado, secondo le motivazioni addotte dal Tribunale e/o secondo le motivazioni che l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di modificare e/o integrare, anche in funzione delle difese e delle domande svolte. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio
-) Si richiede che la cancelleria della Corte di Appello acquisisca il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio (di cui comunque si offrono in comunicazione i duplicati informatici). Si depositano al contempo i documenti già prodotti che di seguito vengono riportati e allegati ex novo al fine di consentire il link affinché l'Ecc.ma Corte, esaminati gli stessi – unitamente agli altri elementi sottoposti –, verifichi la fondatezza delle allegazioni e delle difese dell'appellata al fine del loro accoglimento (l'indicazione del documento riprende quella utilizzata in primo grado).
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto chiese e ottenne l'emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
14839/22 da parte del Tribunale di Milano nei confronti di in Parte_1 relazione al pagamento della somma di € 22.419,08, pretesa a titolo di corrispettivo per i lavori di natura impiantistica di cui alla fattura n. 5 del 28/2/2022. La si oppose al suddetto decreto esponendo: Parte_1
- di avere nell'ottobre del 2021 concluso con un contratto per la CP_1
“fornitura e posa in opera di un impianto ibrido (…) per riscaldamento/raffrescamento”;
- che in data 16.03.2022, non avendo provveduto a consegnare CP_1
l'impianto in esame, aveva inviato alla controparte una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; pagina 3 di 8 - che in risposta a tale diffida, si era limitata a offrire CP_1
l'adempimento delle prestazioni oggetto di un diverso preventivo datato febbraio 2022 (già precedentemente rifiutato dall'opponente), senza invece provvedere ad adempiere le prestazioni oggetto dell'originario contratto entro il termine indicato. Allegò dunque che il contratto si era risolto a seguito del mancato riscontro della diffida ad adempiere e che l'opposto non aveva diritto al pagamento del prezzo per un impianto che non aveva realizzato.
, costituendosi in giudizio, contestò la fondatezza dell'opposizione e, CP_1 in ogni caso, la ricostruzione dei fatti così come prospettata dall'opponente, dichiarandosi disponibile ad ultimare la fornitura, avendo comunque già predisposto e progettato l'impianto in esame e mancando esclusivamente la consegna e l'istallazione della nuova caldaia. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 6118/2024 depositata il 17.06.2024 così statuì:
- <<rigetta la domanda dell volta a far accertare risoluzione di diritto del contratto appalto per inadempimento>
- accertato che il contratto di appalto concluso dalle parti il 27/10/2021 si è sciolto per il recesso ex art. 1671 c.c. del committente in parziale accoglimento Parte_1 dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente Parte_1
a pagare alla a titolo di indennizzo la somma di euro 12.132,00 Controparte_2 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate
Parte_1 in complessivi euro 4.900,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge>>. Il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto sottoscritto tra le parti quale contratto di appalto, osservò che dal comportamento tenuto dall'opponente doveva ritenersi che <<all di marzo del l non riteneva il ritardo della controparte tale da giustificare la risoluzione contratto>> che la pec inviata da a in data 7.3.2022 doveva interpretarsi quale volontà di
Parte_1 CP_1 recedere dal contratto;
che conseguentemente il contratto di appalto si era sciolto per effetto del recesso di ex art. 1671 c.c. e che, dunque, la
Parte_1 diffida ad adempiere del 16.03.2022 non era idonea a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore; che con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo dovuto all'appaltatore, quest'ultimo aveva richiesto ante causam, per i lavori eseguiti prima del recesso della committente, la somma di € 9.157,00 oltre iva (in totale 11.171,54) e che, non avendo
Parte_1
pagina 4 di 8 contestato, né l'avvenuta esecuzione dei lavori né il tipo di materiali impiegati, tale somma, rivalutata, doveva essere riconosciuta a titolo di indennizzo. Avverso tale sentenza propone appello Si è costituita , Parte_1 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata All'udienza del 27.03.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ed è stata discussa nella camera di consiglio del 2.04.2025.
** L'impugnazione è articolata in due motivi. 1°. L'appellante lamenta l'erronea e apodittica quantificazione dell'indennizzo, operata dal tribunale prendendo a riferimento un prospetto riepilogativo prodotto da (doc. 12), privo di alcun rilievo probatorio ex art. 2702 CP_1
c.c. in quanto non sottoscritto e, in ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, debitamente contestato. La società sottolinea in ogni caso l'assenza di prova riguardo la corrispondenza tra l'effettivo valore economico dei lavori asseritamente eseguiti dalla controparte e quello indicato nel prospetto di . Di contro, CP_1 raffrontando il prospetto di con i documenti 8 e 9 prodotti dalla CP_1 stessa appellante emergerebbe che il valore complessivo delle opere eseguite di ammontare pari all'importo di € 5.300,00. La censura non è fondata Premesso che, con tale doglianza, l'appellante non contesta l'effettiva esecuzione dei lavori preparatori da parte di , bensì esclusivamente la CP_1 quantificazione dell'indennizzo operata dal tribunale, le argomentazioni del primo giudice secondo cui
<di euro 9.157,00 oltre Iva per i lavori eseguiti e i materiali impiegati per la predisposizione del nuovo impianto veniva dall'appaltatore Pt_2 Controparte_2 [...]
7/3/2022 comunicazione di recesso dal contratto da Parte_3 Parte_4 parte del committente, il quale chiedeva espressamente quantificare il costo del lavoro eseguito (vd doc. 11 dell'opposto). Il dettaglio del costo dei materiali impiegati per la predisposizione dell'impianto e della manodopera è contenuto nel documento prodotto dall'appaltatore (doc. 12). L'opponente non ha mai contestato specificamente, né prima del giudizio né in corso di causa, l'avvenuta esecuzione dei lavori e l'impiego dei materiali indicati nel prospetto riepilogativo prodotto dalla > CP_3
pagina 5 di 8 Sono coerenti con gli approdi giurisprudenzali della Suprema Corte che ha fornito un'interpretazione dell'onere di contestazione costituzionalmente orientata affermando che, rispetto ai fatti costitutivi del diritto azionato “il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011). Tenendo a mente il suddetto principio risulta dagli atti di causa che l'appaltatore in data 7.3.2020, su richiesta della committente indicò separatamente Parte_1 il costo dei lavori eseguiti (€ 9.157,00+iva), dei 7 fancoil ancora da posare (€ 4.780,68+iva) e dei rimanenti lavori ancora da effettuare (€ 8.481,40+iva). Questa tripartizione è poi rappresentata analiticamente nel documento 12 di cui l'appellante contesta la rilevanza probatoria. Si tratta dell'elenco del materiale, degli apparecchi, dei componenti e della messa in opera conforme alle voci indicate nel preventivo accettato dalla committente in data 27.10.21, che si limita ad indicare l'importo complessivo dei lavori di € 22.149,08 oltre iva. Tale prospetto dei lavori è stato correttamente valorizzato dal tribunale, sia in quanto esso contiene le quotazioni effettuate dall'appaltatore delle singole voci dei lavori espletati e non, il cui importo complessivo era stato consensualmente determinato, sia in quanto, pur riportando la completa descrizione di tutte le opere eseguite dall'appaltatrice e del correlato valore, non viene confutato specificamente dall'attrice opponente odierna appellante. La rilevanza del riepilogo prodotto prescinde pertanto dal fatto che si tratta di una produzione certamente priva delle caratteristiche di prova documentale (né il tribunale ha mai affermato il contrario) e risiede nel fatto che rappresenta la specifica analitica dei lavori e del correlato corrispettivo di cui l'appaltatore chiede il pagamento, indicazione che l'attore opponente si è limitato a contestare genericamente. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc l'allora attore opponente, odierno appellante, si limitò infatti ad allegare
➢ “..controparte si è limitata a portare in loco del materiale e ad avviare dei lavori civili preparatori…tali lavori sono stati poi smantellati e rifatti (poiché inadeguati al nuovo impianto) dal nuovo appaltatore…il materiale è disponibile per il ritiro...”
➢ “in ogni caso..l'effettivo valore di mercato..è in realtà inferiore e lontanissimo da quello asserito e reclamato ex adverso..” Senza tuttavia prendere una chiara posizione sulla quotazione dei lavori contenuta nel documento 12. A riguardo deve ritenersi che l'appellante avrebbe pagina 6 di 8 dovuto confutare il corrispettivo richiesto dall'appaltatore utilizzando come parametro il già concordato importo complessivo dei lavori e non limitarsi ad operare un generico richiamo a un ipotetico valore di mercato (quale?) ovvero a quello del preventivo depositato (doc. 8 fasc I appellante), che non può rappresentare un valido riferimento, tanto più se si considera che il preventivo prodotto sub doc. 8 non comprende tutti i lavori preparatori all'installazione dei fancoil chiesti in pagamento dall'appellato, con la conseguenza che l'assunto dell'appellante, basato per l'appunto sui parziali preventivi prodotti, che il valore delle opere eseguite da ammonterebbe a € 5.300,00, oltre ad essere CP_1 generico, è sfornito di prova. 2°. Viene impugnata la disciplina delle spese processuali poste interamente a carico dell'opponente, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il riconoscimento a di una somma pari a circa la metà di quella CP_1 ingiunta, in virtù di un titolo diverso e incompatibile con quello azionato in via monitoria. Il motivo non merita di essere accolto. La regolamentazione delle spese di lite del I grado è pienamente coerente con la prevalente soccombenza dell' appellante. Va infatti rammentato che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito per cui la relativa decisione è sottratta all'obbligo di specifica motivazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005. Si osservi, inoltre, che è la stessa Suprema Corte ad affermare che
“non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. n.18125/2017). Il Tribunale ha pertanto fatto applicazione dei suddetti principi liquidando le spese integralmente in favore della parte prevalentemente vittoriosa tenuto conto del valore di causa correttamente determinato sulla base dell'importo riconosciuto.
Le spese del presente grado, da porsi interamente a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa (da € 5.2001 a € 26.000).
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Milano n. 6118/2024 del 17.06.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di liquidate per Controparte_1 compensi professionali in € 3.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1 all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.04.2025
La Consigliera relatrice Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Marcello Valerio Savanco (C.F ) e Claudio Valerio C.F._1
Savanco (C.F ) ed elettivamente domiciliati presso il CodiceFiscale_2
suo studio in Milano, via C. Mangili n. 6
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Manuela Alesse (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Edmondo De Amicis 4
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni.
PER Parte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis,
- in parziale riforma della sentenza n. 6118/2024, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2024, e ferma restando ogni altra statuizione della sentenza appellata relativa ai capi di sentenza in questa sede non specificamente impugnati,
- ridurre l'ammontare dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., statuito in sentenza a carico dell'esponente appellante, al minore importo di € 5.300,00= o, comunque, al diverso importo (minore rispetto a quanto risultante in sentenza) che codesta Corte riterrà di legge e di giustizia;
- disporre (quantomeno pro parte) la rifusione a carico di controparte appellata, e in favore dell'odierna appellante, la rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di questo grado di giudizio, inclusi IVA, spese generali e contributo CPA. In via istruttoria, occorrendo, e con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e conclusione che si rendesse necessaria per effetto di eventuale appello incidentale tardivo di controparte appellata,
- si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli da 6) a 9) dedotti nella “Seconda memoria istruttoria ex art. 183 n. 6 c.p.c.” depositata in prime cure e qui espressamente richiamata.
pagina 2 di 8 - testi i Signori e già generalizzati in atti, da Testimone_1 Testimone_2 sentirsi anche a controprova sui capitoli avversi eventualmente ammessi in prosieguo. Si producono oltre alla delega i seguenti documenti:
1 copia autentica della Sentenza n. 6118/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
2 fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.
PER Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previe le declaratorie e le disposizioni in rito del caso, rigettare in toto l'impugnazione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado, secondo le motivazioni addotte dal Tribunale e/o secondo le motivazioni che l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di modificare e/o integrare, anche in funzione delle difese e delle domande svolte. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio
-) Si richiede che la cancelleria della Corte di Appello acquisisca il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio (di cui comunque si offrono in comunicazione i duplicati informatici). Si depositano al contempo i documenti già prodotti che di seguito vengono riportati e allegati ex novo al fine di consentire il link affinché l'Ecc.ma Corte, esaminati gli stessi – unitamente agli altri elementi sottoposti –, verifichi la fondatezza delle allegazioni e delle difese dell'appellata al fine del loro accoglimento (l'indicazione del documento riprende quella utilizzata in primo grado).
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto chiese e ottenne l'emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
14839/22 da parte del Tribunale di Milano nei confronti di in Parte_1 relazione al pagamento della somma di € 22.419,08, pretesa a titolo di corrispettivo per i lavori di natura impiantistica di cui alla fattura n. 5 del 28/2/2022. La si oppose al suddetto decreto esponendo: Parte_1
- di avere nell'ottobre del 2021 concluso con un contratto per la CP_1
“fornitura e posa in opera di un impianto ibrido (…) per riscaldamento/raffrescamento”;
- che in data 16.03.2022, non avendo provveduto a consegnare CP_1
l'impianto in esame, aveva inviato alla controparte una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; pagina 3 di 8 - che in risposta a tale diffida, si era limitata a offrire CP_1
l'adempimento delle prestazioni oggetto di un diverso preventivo datato febbraio 2022 (già precedentemente rifiutato dall'opponente), senza invece provvedere ad adempiere le prestazioni oggetto dell'originario contratto entro il termine indicato. Allegò dunque che il contratto si era risolto a seguito del mancato riscontro della diffida ad adempiere e che l'opposto non aveva diritto al pagamento del prezzo per un impianto che non aveva realizzato.
, costituendosi in giudizio, contestò la fondatezza dell'opposizione e, CP_1 in ogni caso, la ricostruzione dei fatti così come prospettata dall'opponente, dichiarandosi disponibile ad ultimare la fornitura, avendo comunque già predisposto e progettato l'impianto in esame e mancando esclusivamente la consegna e l'istallazione della nuova caldaia. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 6118/2024 depositata il 17.06.2024 così statuì:
- <<rigetta la domanda dell volta a far accertare risoluzione di diritto del contratto appalto per inadempimento>
- accertato che il contratto di appalto concluso dalle parti il 27/10/2021 si è sciolto per il recesso ex art. 1671 c.c. del committente in parziale accoglimento Parte_1 dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente Parte_1
a pagare alla a titolo di indennizzo la somma di euro 12.132,00 Controparte_2 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate
Parte_1 in complessivi euro 4.900,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge>>. Il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto sottoscritto tra le parti quale contratto di appalto, osservò che dal comportamento tenuto dall'opponente doveva ritenersi che <<all di marzo del l non riteneva il ritardo della controparte tale da giustificare la risoluzione contratto>> che la pec inviata da a in data 7.3.2022 doveva interpretarsi quale volontà di
Parte_1 CP_1 recedere dal contratto;
che conseguentemente il contratto di appalto si era sciolto per effetto del recesso di ex art. 1671 c.c. e che, dunque, la
Parte_1 diffida ad adempiere del 16.03.2022 non era idonea a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore; che con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo dovuto all'appaltatore, quest'ultimo aveva richiesto ante causam, per i lavori eseguiti prima del recesso della committente, la somma di € 9.157,00 oltre iva (in totale 11.171,54) e che, non avendo
Parte_1
pagina 4 di 8 contestato, né l'avvenuta esecuzione dei lavori né il tipo di materiali impiegati, tale somma, rivalutata, doveva essere riconosciuta a titolo di indennizzo. Avverso tale sentenza propone appello Si è costituita , Parte_1 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata All'udienza del 27.03.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ed è stata discussa nella camera di consiglio del 2.04.2025.
** L'impugnazione è articolata in due motivi. 1°. L'appellante lamenta l'erronea e apodittica quantificazione dell'indennizzo, operata dal tribunale prendendo a riferimento un prospetto riepilogativo prodotto da (doc. 12), privo di alcun rilievo probatorio ex art. 2702 CP_1
c.c. in quanto non sottoscritto e, in ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, debitamente contestato. La società sottolinea in ogni caso l'assenza di prova riguardo la corrispondenza tra l'effettivo valore economico dei lavori asseritamente eseguiti dalla controparte e quello indicato nel prospetto di . Di contro, CP_1 raffrontando il prospetto di con i documenti 8 e 9 prodotti dalla CP_1 stessa appellante emergerebbe che il valore complessivo delle opere eseguite di ammontare pari all'importo di € 5.300,00. La censura non è fondata Premesso che, con tale doglianza, l'appellante non contesta l'effettiva esecuzione dei lavori preparatori da parte di , bensì esclusivamente la CP_1 quantificazione dell'indennizzo operata dal tribunale, le argomentazioni del primo giudice secondo cui
<di euro 9.157,00 oltre Iva per i lavori eseguiti e i materiali impiegati per la predisposizione del nuovo impianto veniva dall'appaltatore Pt_2 Controparte_2 [...]
7/3/2022 comunicazione di recesso dal contratto da Parte_3 Parte_4 parte del committente, il quale chiedeva espressamente quantificare il costo del lavoro eseguito (vd doc. 11 dell'opposto). Il dettaglio del costo dei materiali impiegati per la predisposizione dell'impianto e della manodopera è contenuto nel documento prodotto dall'appaltatore (doc. 12). L'opponente non ha mai contestato specificamente, né prima del giudizio né in corso di causa, l'avvenuta esecuzione dei lavori e l'impiego dei materiali indicati nel prospetto riepilogativo prodotto dalla > CP_3
pagina 5 di 8 Sono coerenti con gli approdi giurisprudenzali della Suprema Corte che ha fornito un'interpretazione dell'onere di contestazione costituzionalmente orientata affermando che, rispetto ai fatti costitutivi del diritto azionato “il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011). Tenendo a mente il suddetto principio risulta dagli atti di causa che l'appaltatore in data 7.3.2020, su richiesta della committente indicò separatamente Parte_1 il costo dei lavori eseguiti (€ 9.157,00+iva), dei 7 fancoil ancora da posare (€ 4.780,68+iva) e dei rimanenti lavori ancora da effettuare (€ 8.481,40+iva). Questa tripartizione è poi rappresentata analiticamente nel documento 12 di cui l'appellante contesta la rilevanza probatoria. Si tratta dell'elenco del materiale, degli apparecchi, dei componenti e della messa in opera conforme alle voci indicate nel preventivo accettato dalla committente in data 27.10.21, che si limita ad indicare l'importo complessivo dei lavori di € 22.149,08 oltre iva. Tale prospetto dei lavori è stato correttamente valorizzato dal tribunale, sia in quanto esso contiene le quotazioni effettuate dall'appaltatore delle singole voci dei lavori espletati e non, il cui importo complessivo era stato consensualmente determinato, sia in quanto, pur riportando la completa descrizione di tutte le opere eseguite dall'appaltatrice e del correlato valore, non viene confutato specificamente dall'attrice opponente odierna appellante. La rilevanza del riepilogo prodotto prescinde pertanto dal fatto che si tratta di una produzione certamente priva delle caratteristiche di prova documentale (né il tribunale ha mai affermato il contrario) e risiede nel fatto che rappresenta la specifica analitica dei lavori e del correlato corrispettivo di cui l'appaltatore chiede il pagamento, indicazione che l'attore opponente si è limitato a contestare genericamente. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc l'allora attore opponente, odierno appellante, si limitò infatti ad allegare
➢ “..controparte si è limitata a portare in loco del materiale e ad avviare dei lavori civili preparatori…tali lavori sono stati poi smantellati e rifatti (poiché inadeguati al nuovo impianto) dal nuovo appaltatore…il materiale è disponibile per il ritiro...”
➢ “in ogni caso..l'effettivo valore di mercato..è in realtà inferiore e lontanissimo da quello asserito e reclamato ex adverso..” Senza tuttavia prendere una chiara posizione sulla quotazione dei lavori contenuta nel documento 12. A riguardo deve ritenersi che l'appellante avrebbe pagina 6 di 8 dovuto confutare il corrispettivo richiesto dall'appaltatore utilizzando come parametro il già concordato importo complessivo dei lavori e non limitarsi ad operare un generico richiamo a un ipotetico valore di mercato (quale?) ovvero a quello del preventivo depositato (doc. 8 fasc I appellante), che non può rappresentare un valido riferimento, tanto più se si considera che il preventivo prodotto sub doc. 8 non comprende tutti i lavori preparatori all'installazione dei fancoil chiesti in pagamento dall'appellato, con la conseguenza che l'assunto dell'appellante, basato per l'appunto sui parziali preventivi prodotti, che il valore delle opere eseguite da ammonterebbe a € 5.300,00, oltre ad essere CP_1 generico, è sfornito di prova. 2°. Viene impugnata la disciplina delle spese processuali poste interamente a carico dell'opponente, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il riconoscimento a di una somma pari a circa la metà di quella CP_1 ingiunta, in virtù di un titolo diverso e incompatibile con quello azionato in via monitoria. Il motivo non merita di essere accolto. La regolamentazione delle spese di lite del I grado è pienamente coerente con la prevalente soccombenza dell' appellante. Va infatti rammentato che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito per cui la relativa decisione è sottratta all'obbligo di specifica motivazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005. Si osservi, inoltre, che è la stessa Suprema Corte ad affermare che
“non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. n.18125/2017). Il Tribunale ha pertanto fatto applicazione dei suddetti principi liquidando le spese integralmente in favore della parte prevalentemente vittoriosa tenuto conto del valore di causa correttamente determinato sulla base dell'importo riconosciuto.
Le spese del presente grado, da porsi interamente a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa (da € 5.2001 a € 26.000).
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Milano n. 6118/2024 del 17.06.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di liquidate per Controparte_1 compensi professionali in € 3.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1 all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.04.2025
La Consigliera relatrice Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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